Provvedimenti Disciplinari

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marcos_1680

Provvedimenti Disciplinari

Messaggio da marcos_1680 »

Cm posso affrontare una situazione di calunnia, ove il quale mi ha comportato 2 provvedimenti disciplinari?
Il primo " RIMPROVERO"
Il secondo "1 gg di Consegna"
Entrambi inflitti direttamente dal mio Comandante di Compagnia...anke quì vorrei saxe se è regolare o no!!!


panorama
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Re: Provvedimenti Disciplinari

Messaggio da panorama »

Metto qui questa sentenza del Tar di Milano che riguarda un collega.

N. 04420/2010 REG.SEN.
N. 01764/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 1764 del 2010, proposto da:
L. M., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Sitzia e Gianluigi Valesini, presso lo studio dei quali ha eletto domicilio, in Milano Corso di Porta Vittoria n. 32;
contro
Ministero della Difesa – Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri Regione Carabinieri Lombardia – (omissis), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano presso i cui uffici domicilia per legge in Milano, via Freguglia n. 1;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento del Comandante del ….. Carabinieri di (omissis) prot. n. omissis datato ……...2010 con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento del Comandante del omissis datato …….2010 con il quale è stata inflitta la sanzione disciplinare della consegna per giorni due;
- di tutti gli atti presupposti consequenziali o comunque connessi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa Direzione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25/08/2010 il dott. F. F. e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO
Il ricorrente impugna i provvedimenti indicati in epigrafe deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Durante la Camera di Consiglio del 25.08.2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1) Preliminarmente va considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l'adozione di una decisione in forma semplificata, emessa ai sensi dell'art. 26 della legge 1971 n. 1034, come modificato dall'art. 9 della legge 2000 n. 205, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.
2) E’ fondato e presenta carattere assorbente il primo dei motivi proposti, mediante il quale il ricorrente lamenta la violazione del principio della necessaria terzietà dell’Autorità che irroga la sanzione disciplinare; del resto, ai fini dell’ammissibilità del presente ricorso, occorre precisare che la suddetta censura risulta proposta anche in sede di ricorso gerarchico.
Il provvedimento sanzionatorio impugnato dal M….. - dapprima in via gerarchica, poi con il ricorso in esame - è stato adottato dal Comandante del (omissis) per ritenuti “apprezzamenti lesivi della dignità personale” del medesimo Comandante.
Ne deriva che provvedimento impugnato è stato adottato da un soggetto portatore di un interesse personale, atteso che la violazione disciplinare sarebbe consistita proprio nell’esprimere giudizi e apprezzamenti lesivi della dignità personale di colui che poi ha irrogato la sanzione.
Nondimeno, la giurisprudenza ha più volte precisato che è principio generale del nostro ordinamento giuridico che l’organo chiamato ad adottare una decisione riguardo ad una vertenza contenziosa, debba operare in posizione di terzietà rispetto ai soggetti interessati alla vicenda e tale principio è, pertanto, applicabile anche ai procedimenti disciplinari avviati a carico di pubblici dipendenti e di appartenenti alle Forze Armate.
Nel caso in esame, il Comandante del omissis Carabinieri di omissis, pur essendo direttamente coinvolto nella vicenda che ha dato luogo al procedimento disciplinare a carico del ricorrente, ha egli stesso adottato la sanzione disciplinare, in violazione dei canoni di terzietà e di imparzialità da applicare nella materia de qua (cfr. sul punto T.A.R. Friuli Venezia Giulia Trieste, 26 febbraio 2000, n. 155; Tar Emilia Romagna Parma, 11 febbraio 2002, n. 83; T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 22 aprile 1999, n. 1342; T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, 27 ottobre 1998, n. 431).
Del resto, seppure l’art. 58, comma 1, del d.p.r. 1986 n. 545 (recante il Regolamento di Disciplina Militare) dispone che “Ogni superiore che rilevi l’infrazione disciplinare, per la quale non sia egli stesso competente ad infliggere la sanzione, deve far constatare la mancanza al trasgressore, procedere alla sua identificazione e fare rapporto senza ritardo allo scopo di consentire una tempestiva instaurazione del procedimento disciplinare”, resta fermo che tale norma deve essere interpretata alla luce del richiamato principio di terzietà, in forza del quale il superiore gerarchico, che in generale è competente ad irrogare la sanzione, deve astenersi dal farlo qualora egli sia parte in causa nella vicenda disciplinarmente rilevante, come verificatosi nel caso di specie.
Ecco, allora, che simili ipotesi trovano disciplina nel terzo comma dello stesso art. 58, ove è previsto che “Se il superiore che ha rilevato l’infrazione ed il militare che l’ha commessa appartengono allo stesso corpo, il rapporto è inviato: a) direttamente al comandante di reparto, se comune ad entrambi i militari;…”, con conseguente attribuzione al Comandante di reparto del potere sanzionatorio, in modo da evitare che un soggetto direttamente coinvolto nella fattispecie possa irrogare una sanzione (cfr. per tali considerazioni si veda, in particolare, Tar Emilia Romagna Parma, 11 febbraio 2002, n. 83).
Ne deriva che è illegittimo anche il provvedimento di decisione del ricorso gerarchico per non avere rilevato la evidente violazione del principio di necessaria imparzialità dell’organo che ha irrogato la sanzione, limitandosi ad asserire che la doglianza articolata sul punto in sede di ricorso amministrativo non troverebbe riscontro nell’ordinamento giuridico afferente alla disciplina militare.
Va, pertanto, ribadita la fondatezza del motivo in esame, il cui carattere assorbente consente di prescindere dall’esame delle ulteriori doglianze articolate nel ricorso.
3) In definitiva il ricorso è fondato nei limiti dianzi esposti e merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Resta fermo l’onere di cui (omissis), come modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006, a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla:
1) il provvedimento del Comandante del ……. Carabinieri di ……. prot. n. (omissis) datato ……..2010 con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico;
2) il provvedimento del Comandante del …….. Carabinieri di …… datato …….2010 con il quale è stata inflitta la sanzione disciplinare.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento), oltre il contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25/08/2010 con l'intervento dei Magistrati:
P. P., Presidente
F. F., Referendario, Estensore
S. C., Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/08/2010
billyelliot1964

Re: Provvedimenti Disciplinari

Messaggio da billyelliot1964 »

Marcos la calunnia nei confronti di chi ? Tua o di altri ? La parte lesa chi è ? Scusami sai ma come si fà a porre domande del genere ( se è giusto o meno ) senza aver spiegato nulla . Il comandante di compagnia che ruolo ha in tutto questo a parte quello di essere appunto il comandante di compagnia ? Ovvero lui è parte coinvolta o terzo ?
panorama
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Re: Provvedimenti Disciplinari

Messaggio da panorama »

Billy il collega ha scritto in data 27 gennaio, ossia 8 mesi fa, non penso che sia interessato ancora all'argomento.
billyelliot1964

Re: Provvedimenti Disciplinari

Messaggio da billyelliot1964 »

Scusami sono stato tratto in errore dal tuo intervento
Un saluto
panorama
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Re: Provvedimenti Disciplinari

Messaggio da panorama »

Metto anche qui questa sentenza in modo che tanti colleghi hanno la possibilità di repeterla in più posti.

Questa tratta un caso di un APS che non ha comunicato al proprio comando il cambio di residenza ed è stato sanzionato con un 1 giorno. Meno male che ha fatto ricorso e l'ha vinto. Complimenti.
L'Arma allora dovrebbe punire tanti Carabinieri.

N. 02788/2010 REG.SEN.
N. 00175/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 175 del 2010, proposto da:
L. M., rappresentato e difeso dagli avv. (omissis), con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 32;
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso gli Uffici di quest’ultima in Milano, via Freguglia n. 1;
COMANDO ARMA DEI CARABINIERI;
REGIONE CARABINIERI LOMBARDIA
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento datato …….09 della Regione Carabinieri Lombardia …… prot. n. (omissis) con il quale è stato respinto il ricorso …...09 avente ad oggetto l'impugnazione in via gerarchica del provvedimento disciplinare di un giorno di consegna irrogato al ricorrente con comunicazione datata …...09 anche esso qui impugnato, già impugnato in via gerarchica con ricorso,
nonché di tutti gli atti connessi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10/06/2010 il dott. (omissis);
Uditi l’avv. (omissis), per il ricorrente e l’avv. (omissis) per l’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente presta servizio presso l’Arma dei carabinieri con il grado di appuntato scelto.
Con provvedimento del …….. 2009, gli veniva comminata la sanzione disciplinare di un giorno di consegna per aver omesso di comunicare all’amministrazione di appartenenza la variazione della propria residenza, in “violazione dell’art. 52 comma 5 lettera a) del regolamento di disciplina militare (D.P.R. n. 545/1986)”.
Avverso tale provvedimento, l’interessato ha proposto ricorso gerarchico.
Con atto del ………. 2009, il Comandante del ……. Carabinieri di …… respingeva il suindicato ricorso, confermando la sanzione disciplinare inflitta.
Il presente giudizio ha per oggetto i suindicati provvedimenti.
La Sezione, con ordinanza n. 113 del 5 febbraio 2010, ha accolto l’istanza cautelare.
In prossimità dell’udienza di discussione del merito le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle rispettive conclusioni.
Tenutasi la pubblica udienza in data 10 giugno 2010, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato, essendo meritevole di accoglimento il secondo motivo di ricorso avente carattere assorbente.
Con tale doglianza si deduce che la mancata comunicazione del cambio di residenza non integrerebbe la condotta tipica prevista dall’art. 52, comma 5, lett. a) del d.P.R. n. 545/1986, e che pertanto l’Amministrazione intimata avrebbe errato nell’irrogare al ricorrente la sanzione disciplinare qui opposta.
In proposito si osserva che in base all’art. 52, comma 5, del d.P.R. 18 luglio 1986 n. 545 (recante “Approvazione del regolamento di disciplina militare, ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382.) “il militare deve (…) dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente: a) di ogni cambiamento di stato civile e di famiglia; b) degli eventi in cui fosse rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio.
Con particolare riferimento alla previsione di cui alla lettera a), di cui è stata contestata la violazione, occorre rilevare che vi sono dei fatti, quali la nascita, il sesso, il nome l’età ecc., che definiscono l’identità e lo stato delle persone fisiche e che hanno quindi rilevanza per il sorgere, il modificarsi ed il venir meno di tutta una serie di effetti giuridici che li riguardano.
Questi elementi hanno particolare importanza nella vita di una società, giacché la certezza dei traffici giuridici dipende anche dal fatto che di essi tutti possano venire agevolmente (ed in modo sicuro) a conoscenza.
Per questa ragione il legislatore si preoccupa di assicurarne la pubblicità e di precostituirne la prova organizzando all'uopo un pubblico servizio che, in considerazione della fondamentale rilevanza dei fatti in parola per lo stato delle persone, è denominato appunto servizio dello stato civile.
La natura dei fatti di cui si discute è attualmente delineata dal d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, il quale prevede che gli ufficiali di stato civile conservino quattro registri, e precisamente il registro di nascita, di cittadinanza, di matrimonio e di morte, nei quali annotare gli eventi attinenti a tali aspetti della vita delle persone fisiche.
Come si vede fra i dati rilevanti ai fini dello stato civile e di famiglia non sono ricompressi quelli relativi alla residenza.
Si deve dunque escludere che la mancata comunicazione della variazione del luogo di residenza possa integrare la violazione del citato art. 52, comma 5, lett. a) del d.P.R. 18 luglio 1986 n. 545, laddove, come illustrato, è invece previsto l’obbligo per i militari di comunicazione di cambiamento dei dati che riguardano lo stato civile e la famiglia.
Quanto sopra per le evidenti esigenze di certezza caratterizzanti la materia dei procedimenti disciplinari che non ammettono in alcun modo un'opzione ermeneutica dalla portata sostanzialmente integrativa del dato normativo, quale quella proposta dalla difesa erariale.
In tale quadro il comportamento contestato al ricorrente non ha rilevanza disciplinare e non può essere ascritto a volontaria o colposa violazione degli obblighi di servizio.
Il Collegio peraltro non ignora che in alcuni precedenti il giudice amministrativo ha affermato che la mancata comunicazione del cambio di residenza possa costituire comunque comportamento disciplinarmente rilevante, richiamando in proposito la violazione della lett. b) del citato comma 5.
Al riguardo si osserva, in primo luogo, che la contestazione disciplinare e la successiva sanzione inflitta al ricorrente non hanno avuto ad oggetto la violazione di tale prescrizione, che è stata invocata soltanto nella memoria difensiva dell’amministrazione e nella decisione sul ricorso gerarchico proposto dall’interessato.
Va però considerato che l'autorità decidente il ricorso gerarchico non ha il potere sostituire la motivazione del provvedimento impugnato, che non può nemmeno essere integrata in sede di giudizio.
Si ritiene inoltre che, quando l’Amministrazione intenda applicare quest’ultima norma, debbono essere illustrate, nel provvedimento che irroga la sanzione, le specifiche ragioni che, nel caso concreto, fanno ritenere che l’evento di cui è stata omessa la comunicazione sia rilevante ai fini dell’adempimento dei doveri di servizio.
Nella fattispecie in esame, il provvedimento che irroga la sanzione al ricorrente prescinde completamente dal fornire tale illustrazione: l’omessa comunicazione del cambiamento di residenza è stata ritenuta di per sé decisiva ai fini dell’emissione del provvedimento sanzionatorio proprio perché si è fatta applicazione della lett. a) del ridetto comma 5; il quale, tuttavia, come detto, non è invocabile allorquando vengono in rilievo dati che non afferiscono allo stato civile o alla famiglia del militare.
In nessuno degli atti adottati l’amministrazione militare ha avuto cura di precisare le ragioni per le quali il formale cambiamento della residenza anagrafica del ricorrente dal Comune di …… a quello di …….., potesse determinare effetti pregiudizievoli al corretto adempimento dei doveri di servizio da parte del ricorrente.
Per tali ragioni il ricorso va accolto.
La novità della questione induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10/06/2010 con l'intervento dei Magistrati:
D. G., Presidente
S. C. C., Referendario, Estensore
F. F., Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 12/07/2010
panorama
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Re: Provvedimenti Disciplinari

Messaggio da panorama »

N. 32331/2010 REG.SEN.
N. 11081/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
sul ricorso numero di registro generale 11081 del 2009, proposto da: (omissis), rappresentato e difeso dall'avv. (omissis), con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via G. P. Da Palestrina n….;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
e unitamente agli atti ad esso presupposti, del provvedimento del …...09.2009 prot. …………, con il quale il Comandante del Comando Operativo di vertice Interforze ne ha respinto il ricorso gerarchico.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella Camera di Consiglio del giorno 17 marzo 2010, il dott. D. L. e udito l’avv.to (omissis) per parte ricorrente;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

CONSIDERATO che il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento del …… settembre 2009, notificato il ….. ottobre, con il quale il Comandante del Comando Operativo di vertice Interforze ne ha respinto il ricorso gerarchico proposto avverso la (parimenti impugnato) sanzione di corpo della consegna di rigore per tre giorni;
CONSIDERATO che il ricorrente contesta la legittimità degli impugnati provvedimenti deducendo, in buona sostanza, l’insussistenza dei presupposti per la irrogazione della sanzione ed eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento dei fatti;
CONSIDERATO che, dall’esame della documentazione versata in atti dall’Amministrazione intimata in ottemperanza della precedente ordinanza istruttoria n. …… dell’8 gennaio 2010, appare meritevole di accoglimento la dedotta censura di difetto di motivazione: atteso che il provvedimento impugnato in via gerarchica, irrogativo della sanzione comminata, non dà sufficiente conto delle documentate giustificazioni addotte dal ricorrente a sua discolpa in ordine al fatto contestato;
CONSIDERATO che tale obbligo motivazionale discende direttamente dalla legge, in quanto l’art. 15, primo comma, della legge n. 382/78 impone all’Amministrazione della Difesa di esaminare e valutare motivamente tutte le argomentazioni difensive prospettate dal militare incolpato: cosa che, nella fattispecie, non è data a rinvenire;
RITENUTO, pertanto, che il ricorso vada accolto (con il conseguente annullamento degli atti impugnati) e che le spese – conseguenti alla soccombenza – vadano liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione Prima Bis - accoglie il ricorso meglio specificato in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Amministrazione della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 17 marzo 2010, con l'intervento dei Magistrati:
omissis, Presidente FF
omissis, Consigliere, Estensore
omissis, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: Provvedimenti Disciplinari

Messaggio da panorama »

Leggete questa sentenza del Consiglio di Stato

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale omissis del 2006, proposto dal signor OMISSIS , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Castiello, con domicilio eletto presso Francesco Castiello in Roma, via Giuseppe Cerbara, n. 64;
contro
Ministero della Difesa e Comando Generale Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 01403/2006, resa tra le parti, concernente PERDITA DEL GRADO PER RIMOZIONE PER GRAVI MOTIVI DISCIPLINARI.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2010 il Cons. Vito Carella e uditi l’avvocato Francesco Castiello e l’avvocato dello Stato OMISSIS;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1.- A seguito di condanna passata in giudicato ed in esito alla formale inchiesta amministrativa svolta, la Commissione di disciplina riteneva l’odierno ricorrente - già Maresciallo Ordinario dell’Arma dei Carabinieri- “meritevole di mantenere il grado”, mentre l’Amministrazione, in difformità da detto parere, ne disponeva la rimozione dal grado per gravi motivi disciplinari, ai sensi dell’art. 60 della legge 31 luglio 1954, n. 599.
L’adito Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con la gravata sentenza, ha respinto il ricorso proposto dall’interessato, rilevando la tempestività e la regolarità del procedimento disciplinare attivato, nonché la natura speciale della citata legge n. 599, relativa all’ordinamento dei sottufficiali, ragione per la quale non era da ravvisare alcun ingiustificabile deteriore trattamento riservato al personale militare rispetto a quello civile, così rigettando la sollevata eccezione di incostituzionalità.
2.- Con il gravame in esame, l’appellante, nel riproporre i motivi di censura iniziali, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e – con la memoria depositata il 21 maggio 2010 - l’accoglimento del ricorso di primo grado in relazione alla sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 62 del 5 marzo 2009, in base alla quale l’art. 75 della ricordata legge n. 599 del 1954 è stato abolito limitatamente alle parole “e, soltanto in casi di particolare gravità, anche a sfavore”.
La difesa statale si è formalmente costituita in giudizio.
3.- L’appello è fondato.
La sopravvenienza della declaratoria di incostituzionalità della norma in questione è rilevante nell’odierna controversia, in cui il rapporto disciplinare è ancora “sub judice” e, quindi, non esaurito sul punto contestato.
A seguito della pronuncia costituzionale in esame, l'organo competente alla adozione delle sanzioni disciplinari di stato – infatti - non può più discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina, a sfavore dell'incolpato.
4.- Conclusivamente, per il motivo anzidetto, l’appello va accolto con la riforma della sentenza impugnata.
Le spese di lite relative al doppio grado di giudizio meritano di essere integralmente compensate tra le parti per la particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie l'appello, come in epigrafe proposto, e, per l’effetto, in riforma della sentenza del TAR Lazio oggetto d’impugnazione, accoglie il ricorso di primo grado nei sensi di cui in motivazione.
Compensa le spese di lite relative al doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Anna Leoni, Consigliere
Sergio De Felice, Consigliere
Vito Carella, Consigliere, Estensore
Raffaele Greco, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 02/03/2011
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Re: Provvedimenti Disciplinari

Messaggio da panorama »

Ricorso straordinario al PDR per:
1)- Sanzione di giorni due di consegna per la mancanza compendiata nella seguente motivazione “ometteva di comunicare al proprio comando di avere sporto, presso altro organo di polizia, denuncia querela nei confronti dei superiori gerarchici”.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Numero 00401/2012 e data 27/01/2012

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 7 dicembre 2011

NUMERO AFFARE 00106/2010
OGGETTO:

Ministero della difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da OMISSIS per l’annullamento del provvedimento con cui il comandante della compagnia di OMISSIS, in data 23 gennaio 2008, notificato il 25 successivo, gli ha inflitto la sanzione di giorni due di consegna per la mancanza compendiata nella seguente motivazione “ometteva di comunicare al proprio comando di avere sporto, presso altro organo di polizia, denuncia querela nei confronti dei superiori gerarchici “.
LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. OMISSIS del 16 dicembre 2009, con cui il ministero della difesa, direzione generale per il personale militare ha richiesto al Consiglio di Stato il previsto parere sul ricorso straordinario sopraindicato;
visto il ricorso proposto con atto presentato presso la stazione Carabinieri di OMISSIS in data 2 giugno 2008;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Carlo Mosca.

Premesso:
Il carabiniere in congedo OMISSIS, già effettivo al comando Stazione di OMISSIS, ha proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato per l’annullamento del provvedimento con cui il comandante della compagnia di OMISSIS, in data 23 gennaio 2008, notificato il 25 successivo, gli ha inflitto la sanzione di giorni due di consegna per la mancanza compendiata nella seguente motivazione “ometteva di comunicare al proprio comando di avere sporto, presso altro organo di polizia, denuncia querela nei confronti dei superiori gerarchici”.
Il ricorrente lamenta l’errata applicazione dell’articolo 52 del regolamento di disciplina militare dal momento che aveva provveduto ad effettuare oralmente la prescritta comunicazione.
L’amministrazione preliminarmente eccepisce l’irricevibilità del gravame, essendo stato presentato oltre i 120 giorni previsti dalla vigente normativa, nonché l’inammissibilità dello stesso in quanto il gravame in questione non è stato proceduto dalla proposizione del ricorso gerarchico ai sensi dell’articolo 16, comma 2 della legge n. 382/1978.
Considerato:
A prescindere dall’inammissibilità per omessa presentazione del ricorso gerarchico, il gravame è innanzitutto irricevibile, essendo stato proposto il 2 giugno 2008, oltre i 120 giorni previsti dall’articolo 9, comma 1, del D.P.R. n. 1199/71. Il provvedimento impugnato è stato infatti notificato il 25 gennaio 2008.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato irricevibile.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Mosca Pietro Falcone




IL SEGRETARIO
Dott.ssa Tiziana Tomassini
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Ricorso straordinario al PDR per:
1)- al ricorrente sono stati inflitti tre giorni di consegna con la motivazione seguente: «In violazione del generale dovere di subordinazione ed arrecando inutile aggravio di lavoro burocratico, proponeva al comando di corpo domanda per la concessione di licenza straordinaria di trasferimento relativa a precedente posizione d’impiego, ancorchè analoga istanza fosse stata precedentemente definita, con diniego, dall’autorità competente».

Il Consiglio di Stato fa presente riferendosi al ricorrente che:
1)- La censura è altresì fondata, perché in generale il militare, come tutti gli altri pubblici impiegati, ha diritto di presentare all’amministrazione tutte le domande che crede, nelle debite forme e che non siano irridenti, provocatorie e simili, attinenti ai suoi interessi di servizio; e la presentazione di un’istanza di licenza non può costituire atto d’insubordinazione o altro illecito disciplinare. Oltretutto nel caso in esame, la riproposizione della domanda già respinta non è stata dovuta a un’ingiustificata insistenza, ma a un più complesso svolgersi dei fatti.


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Numero 00402/2012 e data 27/01/2012

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 16 novembre 2011

NUMERO AFFARE 00205/2010

OGGETTO:

Ministero della difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal maresciallo capo OMISSIS, nato a OMISSIS, per l’annullamento del provvedimento del comandante della Compagnia carabinieri di OMISSIS ….. marzo 2008 n. ….., confermato dal comandante provinciale dei carabinieri di OMISSIS con provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico n. …… comunicato all’interessato ……. luglio 2008, con il quale gli è stato inflitta la sanzione disciplinare di tre giorni di consegna.
LA SEZIONE
Vista la relazione 4 gennaio 2010 n. OMISSIS.

Premesso.
1. Al maresciallo OMISSIS, effettivo al Comando della stazione dei carabinieri di OMISSIS, sono stati inflitti tre giorni di consegna con la motivazione seguente: «In violazione del generale dovere di subordinazione ed arrecando inutile aggravio di lavoro burocratico, proponeva al comando di corpo domanda per la concessione di licenza straordinaria di trasferimento relativa a precedente posizione d’impiego, ancorchè analoga istanza fosse stata precedentemente definita, con diniego, dall’autorità competente».
2. Il ricorrente ricostruisce in modo analitico la vicenda, in sostanza sostenendo che la sanzione à dovuta ad una ricostruzione erronea e fuorviante dei fatti ed è quindi ingiusta, perché il suo comportamento è stato improntato a verificabili criteri di correttezza.
3. La relazione ministeriale sostiene che il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi, perché le argomentazioni ivi svolte non consentono d’individuare censure di legittimità e attengono al merito del provvedimento impugnato.

Considerato.
1. L’eccezione d’inammissibilità del ricorso, svolta dall’amministrazione, è infondata, perché il ricorrente deduce, in sostanza, di essere stato punito per un fatto lecito, ossia il vizio di eccesso di potere per ingiustizia manifesta.
2. La censura è altresì fondata, perché in generale il militare, come tutti gli altri pubblici impiegati, ha diritto di presentare all’amministrazione tutte le domande che crede, nelle debite forme e che non siano irridenti, provocatorie e simili, attinenti ai suoi interessi di servizio; e la presentazione di un’istanza di licenza non può costituire atto d’insubordinazione o altro illecito disciplinare. Oltretutto nel caso in esame, la riproposizione della domanda già respinta non è stata dovuta a un’ingiustificata insistenza, ma a un più complesso svolgersi dei fatti.
Il Comando della Compagnia di OMISSIS aveva comunicato all’interessato che egli, in relazione al trasferimento dalla stazione dei carabinieri di OMISSIS a quella di OMISSIS avvenuto il …. novembre 2008, non aveva diritto alla licenza di trasferimento, in quanto: «non risulta che l’interessato debba effettuare alcun trasloco oppure abbia necessità di riorganizzare il proprio nucleo familiare che già risiede in OMISSIS». Il ricorrente riferisce, e tale circostanza è documentata, che prima di recarsi presso l’ultima destinazione di servizio aveva inoltrato al Comando della Compagnia di OMISSIS la richiesta di usufruire della licenza di trasferimento per il nuovo impiego, oppure per i restanti 13 giorni riguardanti il precedente trasferimento. Riferisce poi di una serie di contatti telefonici con i competenti uffici del personale del Comando generale dei carabinieri di Roma e della sua convinzione che la quota di benefici già maturati (licenza di trasferimento), della quale non aveva goduto, restasse valida e fruibile. In sostanza il ricorrente, in buona fede, era convinto che la concessione della restante licenza di trasferimento maturata per la precedente destinazione (giorni 13 avendo già usufruito di giorni 7 presso la stazione dei carabinieri di OMISSIS), restasse possibile e dovutagli. In questo contesto la domanda di concessione della restante parte di licenza, inoltrata dall’interessato il 2 gennaio 2008 per via gerarchica, rispondeva perciò a una convinzione non irragionevole e fondata su un’interpretazione della normativa di settore non implausibile, e costituiva perciò, a maggiore ragione, esercizio di una facoltà legittima e non già un illecito: il fatto che una analoga istanza fosse già stata in precedenza respinta non cioè impediva all’interessato di riproporla su diversi presupposti, ampiamente esposti anche in sede di procedimento disciplinare.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere accolto, annullando l’atto impugnato.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo De Ioanna Raffaele Carboni




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Sanzione disciplinare di corpo di gg. 2 di consegna in quanto:
- sovrintendente in licenza ordinaria, OMISSIS, non forniva valido recapito, rendendo di fatto impossibile a personale di questo comando di contattarlo, all'utenza telefonica in suo possesso e tramite i comandi stazione Carabinieri di OMISSIS e OMISSIS , al fine di procedere alla notifica di atti urgenti violando gli art. 14 e 46 (in relazione all'art. 8 delle norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell' Aeronautica), del Regolamento di disciplina militare".

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Numero 02137/2012 e data 09/05/2012


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 21 marzo 2012

NUMERO AFFARE 02610/2010

OGGETTO:
Ministero della Difesa direzione generale personale militare.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da OMISSIS per l’annullamento del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico datato 9 aprile 2008 del Comandante del reparto territoriale Carabinieri di Monza riguardante sanzione disciplinare di corpo di gg. 2 di consegna;
LA SEZIONE
Vista la relazione XXXX XXXX 18/03/2010 del 13/05/2010 con la quale il Ministero della difesa direzione generale personale militare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore Consigliere Sandro Aureli;
Ritenuto in fatto quanto esposto nel ricorso e nella relazione dell’amministrazione

Premesso e Considerato:
Con provvedimento n. …/8 del 21 novembre 2007, il Comandante della compagnia Carabinieri di Monza ha inflitto al Vice brigadiere OMISSIS, la sanzione disciplinare di corpo di giorni 2 ( due) di "consegna" con la seguente motivazione: "sovrintendente in licenza ordinaria, nel periodo intercorrente tra il mese di agosto ed il mese di ottobre 2007, non forniva valido recapito, rendendo di fatto impossibile a personale di questo comando di contattarlo, all'utenza telefonica in suo possesso e tramite i comandi stazione Carabinieri di OMISSIS e OMISSIS , al fine di procedere alla notifica di atti urgenti violando gli art. 14 e 46 (in relazione all'art. 8 delle norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell' Aeronautica), del Regolamento di disciplina militare"
Il 12 gennaio 2008, il militare impugnava in via gerarchica detto provvedimento ed il ricorso veniva rigettato con il provvedimento in questa sede impugnato. per dedurre;
- la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 139 del codice di procedura civile in materia di notificazioni;
- l'eccesso di potere nella figura sintomatica del travisamento dei
fatti;
- la sproporzione della sanzione disciplinare inflitta;
- l'insufficienza della motivazione della sanzione disciplinare;
- la violazione e la falsa applicazione degli articoli 14 e 46 del Regolamento di disciplina militare e dell'articolo 8 delle norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell 'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
Nella relazione trasmessa a questo Consesso il Ministero della Difesa ha espresso l’avviso che il ricorso sia infondato.
La Sezione ritiene che il gravame debba essere considerato infondato. Deve infatti, in primo luogo, essere rilevato che non può trovare ingresso in quanto motivo nuovo, la deduzione della violazione dell’art.139 c.p.c., norma in tema di notificazioni, non essendo consentito con la proposizione del ricorso straordinario dedurre, secondo un indirizzo giurisprudenziale da cui non vi sono ragioni per discostarsi, motivi non dedotti in sede gerarchica, atteso il principio della perentorietà dei termini d’impugnazione e della preordinazione di tale sede alla determinazione definitiva dell’Amministrazione.
E’ quindi sufficiente aggiungere che il vice brigadiere ricorrente in questa sede , non ha dedotto in sede gerarchica alcun profilo di illegittimità concernente la notificazione degli atti che l’Amministrazione gli ha inviato.
In merito al dedotto travisamento dei fatti, la Sezione ritiene che dagli atti del procedimento emerge una completa ricostruzione degli accadimenti, ai quali è connessa la mancanza disciplinare sanzionata, risolvendosi per converso, le doglianze di parte ricorrente in una proposta di qualificazione in bonam partem del comportamento dalla medesima tenuto nel periodo in cui ha goduto della licenza ordinaria tra l’agosto e l’ottobre del 2007.
Sulla sproporzione della sanzione disciplinare inflitta, non può che essere confermato l’orientamento largamente noto e condiviso richiamato dalla Amministrazione riferente, secondo il quale la scelta della tipologia e della misura della sanzione derivano da un giudizio largamente discrezionale, insindacabile in sede di legittimità, se non per manifesta illogicità della determinazione adottata o per evidente travisamento (Cons. di Stato - Sezione Terza parere n. 168212007, reso nell'adunanza del 15 maggio 2007, e parere n. 11886 reso nell'adunanza del 7 giugno 2005).
Insussistente è anche il difetto di motivazione.
Anche la censura del difetto di motivazione svolta con riferimento alla condotta avuta dal ricorrente appare invero, infondata in quanto il provvedimento amministrativo impugnato, riporta in maniera intellegibile ancorché in forma sintetica, le ragioni, che rendono palese l'iter logico-giuridico seguito dall'autorità emanante; senza, cioè, che sia necessari:una estesa confutazione di tutte le giustificazioni addotte dall'incolpato contro la contestazione degli addebiti' (cfr., fra molti, Cons. Stato, sez. IV, 8 maggio 2007, n. 3754) e in quanto risultano indicati la qualificazione giuridica data al fatto, il carattere pregiudizievole per gli interessi dell'amministrazione del comportamento tenuto dal soggetto e le ragioni poste alla base del provvedimento (cfr. Cons. Stato, sez. II, 10 luglio 2007, n. 2570; sez. V, 3 ottobre 2003, n. 5740).

Infatti, in osservanza al disposto dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, nella sanzione impugnata e nei conseguenti provvedimenti di decisione dei ricorsi, sono stati riportati: i presupposti di fatto, cioè gli accertamenti materiali sottesi alla sua emanazione, essendo dalla stessa chiaramente desumibile sia l’iter della valutazione disciplinare, sia la motivazione alla base della sua irrogazione, incentrata sugli elementi acquisiti agli atti e vagliati nell'ambito dell'istruttoria; i presupposti di diritto, cioè le disposizioni di legge applicate, di cui è data menzione certa; le considerazioni che rendono palese il percorso logico seguito nell'adozione del provvedimento.
Nella parte motiva, inoltre, risultano evidenti la rispondenza fattuale, logica e temporale della condotta del ricorrente con gli addebiti formulati, la completezza dell'istruttoria e la congruità della sanzione.
Le argomentazioni proposte dal ricorrente sono, pertanto infondate.
Per quanto attiene, infine, alla violazione e falsa applicazione degli articoli 14 e 46 del Regolamento di disciplina militare gli argomenti utilizzati dal Vice brigadiere OMISSIS: vi è da osservare che essi vengono confutati in gran parte già dalle considerazioni che precedono.
Per maggior aderenza alle deduzioni in esame va ora soltanto aggiunto che il ricorrente con la propria condotta ha eluso uno specifico dovere perché, indubbiamente, si recava in località diversa da quella indicata sulla lettera di licenza .senza essere facilmente reperibile, né certamente merita attenzione l’addotta temporanea indisponibilità del suo cellulare a causa dell’esaurimento del credito che viene posta a giustificazione di tale ingiustificata irreperibilità.
P.Q.M.
Esprime l’avviso che il ricorso debba essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sandro Aureli Alessandro Pajno




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Re: Provvedimenti Disciplinari

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Giusta sentenza.

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N. 00344/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01061/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1061 del 2011, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Zaza d'Aulisio e Jessica Quatrale, con i quali domicilia, ex lege, presso la Segreteria di questa Sezione in Latina, via A. Doria, 4;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi,12;
per l'annullamento, previa sospensiva,
della determinazione prot. n. …/18-2011 datata 29.8.2011 (notificata a mani il 14.9.2011) con la quale il Comandante della Legione Carabinieri Lazio, Comando Provinciale di Roma, OMISSIS, ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente in data 3.6.2011, avverso la nota prot. ……., datata 22.4.2011, della …….. del Suddetto Comando;
della nota prot. ……., datata 22.4.2011, con la quale il Comandante della Legione Carabinieri Lazio, Comando Provinciale di Roma, ………., ha irrogato al ricorrente la sanzione disciplinare della consegna di giorni 5 (cinque);
di ogni altro atto antecedente o consequenziale, conosciuto e non, comunque connesso, ivi compresa, ove occorrer possa, la nota prot. n. ………, datata 29.3.2011 della suddetta ……..

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2012 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso notificato a mezzo servizio postale il 16 novembre 2011 e depositato il successivo 1° dicembre, il OMISSIS, in servizio presso la Legione Carabinieri Lazio, OMISSIS, ha impugnato gli atti in epigrafe specificati con i quali l’Amministrazione gli ha irrogato la sanzione disciplinare della consegna di giorni cinque e, successivamente, respinto il ricorso gerarchico avverso il predetto provvedimento.
2) Il comportamento addebitato al ricorrente e causa della sanzione consiste nell’aver concesso in locazione, con contratto di un anno, l’appartamento di proprietà sito in OMISSIS a tale OMISSIS, la quale a sua volta ha ivi ospitato la sorella sottoposta agli arresti domiciliari.
Secondo l’Amministrazione, il ricorrente, così facendo e omettendo di informare della situazione il Comando di appartenenza, si è reso responsabile di condotta superficiale e inosservante dei doveri di correttezza ed esemplarità cagionando nocumento al prestigio dell’istituzione.
3) A sostegno del gravame, il ricorrente deduce le seguenti censure:
I) Violazione dell’art. 1397 comma 1 del d.lgs n. 66/2010. Violazione degli artt. 1029 comma 2 e 1034 comma 1 del D.P.R. n. 90/2010; Violazione dell’art. 1370 comma 1 del d.lgs n. 66/2010; Illogicità e difetto di adeguata istruttoria, per non avere tenuto conto delle giustificazioni addotte dal militare interessato.
II) Violazione degli artt. 1397 e 1398 del d.lgs n. 66/2010.
Trattando di fatti accaduti nel 2008, la contestazione dell’addebito è avvenuta senza quella ragionevole tempestività prescritta dal Codice dell’Ordinamento Militare.
III) Violazione degli artt. 1029 comma 2 e 1034 comma 1 del DPR n. 90/2010.
Nella fattispecie il procedimento disciplinare si è estinto per decorrenza del termine massimo per la sua conclusione (trenta giorni) che va computato dalla data di avvio (29.3.2011) alla data in cui la sanzione è stata effettivamente comunicata ex art. 1034 comma 1 del D.P.R. n. 90/2010 (4.5.2011).
IV) Violazione degli artt. 1370 comma 1 e 1398 del d.lgs n. 66/2010.
In violazione delle norme richiamate, l’Amministrazione ha inflitto la sanzione al ricorrente senza minimamente vagliare le giustificazioni da questi addotte.
4) In data 14 dicembre 2011, si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa.
5) Alla pubblica udienza del 5 aprile 2012, la causa è stata riservata per la decisione.
6) Il ricorso è fondato.
7) Osserva il Collegio che l’Arma dei Carabinieri ha irrogato l’impugnata sanzione, con motivazione erronea e illogica, senza considerare la valide giustificazioni addotte dal ricorrente.
In particolare, risulta pacifico, anche con il conforto dei documenti prodotti in giudizio:
- che, il ricorrente ha concesso un appartamento diverso da quello abitato con ingresso indipendente e autonomo;
- che, è stato stipulato contratto transitorio di un anno regolarmente registrato, con persona (la sig.ra OMISSIS) reperita da agenzia immobiliare;
- che, appena stipulato il contratto, il ricorrente in data 25.2.2008 ha comunicato, come per legge, l’avvenuta cessione in locazione dell’appartamento al Commissariato P.S. di OMISSIS;
- che, quindi, non ha mai avuto conoscenza dei precedenti penali della conduttrice ne è mai stato informato da alcuno.
Tanto premesso, appare condivisibile la tesi del ricorrente secondo la quale non costituisce onere del locatore anche se appartenente alle forze dell’ordine, acquisire informazioni dal casellario giudiziario del conduttore.
Pertanto, non è obiettivamente sostenibile che il ricorrente abbia omesso obblighi di comunicazione e/o tenuto un comportamento non appropriato alle funzioni dal medesimo svolte.
Egli, infatti, ha adempiuto ogni suo onere connesso al contratto di locazione transitorio con la sig.ra OMISSIS e, in particolare ha effettuato la comunicazione ex art. 12 D.L. n. 59/78 al Commissariato di P.S. di OMISSIS; l’essere un carabiniere non implica di per sé che egli potesse/dovesse essere a conoscenza dei precedenti penali della locataria e tanto meno dei suoi ospiti.
8) In ragione di quanto esposto, il provvedimento sanzionatorio e quello di rigetto del ricorso gerarchico devono essere annullati perché si basano su un’errata valutazione del comportamento del ricorrente, il quale, al contrario di quanto ivi affermato, non ha tenuto alcuna condotta omissiva di obblighi connessi alla locazione del proprio immobile né, tanto meno, lesiva del prestigio dell’Arma.
9) Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 1061/2011 lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 2.000 (duemila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Corsaro, Presidente
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/05/2012
cimapier
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Re: Provvedimenti Disciplinari

Messaggio da cimapier »

come direbbe totò :" E IO PAGO"!!! quanto costa a noi cittadini tutto questo? sarà populismo demagogia, mi chiedo se questi azzeccagarbugli chiamati dirigenti che irrorano queste sanzioni disciplinari che non hanno ne "capo ne coda" pagano di tasca loro i loro errori. Io pago le tasse e poi devo vedere che devo tenere in piedi apparati che perdono il loro tempo e spendono il mio denaro per affrontare questioni che suscitano sconforto e nel contempo fanno ricordare le novelle di Pirandello. Devo complimentarmi con il ricorrente che ha avuto la caparbietà di andare avanti ottenendo giustizia. Grazie per l'utente che ha pubblicato la sentenza. Un caro saluto
panorama
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Re: Provvedimenti Disciplinari

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Nel caso specifico il collega aveva dato mandato "come fan tutti" ad una agenzia immobiliare per affittare l'immobile. Quindi una volta dato mandato IO SONO FUORI poichè l'agenzia pensa ai propri guadagni (ognuno fa il proprio lavoro) e non ha importanza a chi lo affitta. Non sta a noi dire affitta a quello E NON A QUALL'ALTRO. A quello bello si A quello brutto no. Da parte mia una volta che l'agenzia ha trovato la persona interessata mi compete solo la prevista comunicazione all'ufficio preposto che ho dato in fitto l'appartamento. Ma cmq. c'è sempre qualcuno che deve ..... colui che osserva la legge.
panorama
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Re: Provvedimenti Disciplinari

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Sanzione disciplinare di corpo di giorni 3 (tre) di “consegna” poiché “In violazione del dovere di comunicazione, non informava il Superiore diretto degli esiti delle visite di controllo sostenute al termine di reiterati periodi di licenza straordinaria di convalescenza, arrecando in tal modo grave difficoltà alla corretta funzionalità del reparto”.

L'INTERESSATO RIFERISCE CHE:

1) - “Non ho mai provveduto a comunicare l’esito delle visite di controllo poiché il personale preposto all’infermeria medica di Campobasso, laddove mi sono recato al termine del relativo periodo di malattia, mi faceva presente che non era previsto che lo facessi io poiché avrebbe provveduto quanto prima esso stesso …”.

PER QUALE MOTIVO HA AVUTO QUESTA SANZIONE DISCIPLINARE IL M.LLO?

1) - a seguito di disposizioni che prevedevano “la comunicazione alla centrale operativa dei servizi predisposti dai Comandanti di Stazione per la giornata successiva entro le ore 12 del giorno di redazione”

Il resto del contesto potete leggerlo qui sotto nel ricorso straordinario al PDR.

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20/06/2012 201003672 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 04/04/2012


Numero 02957/2012 e data 20/06/2012


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 4 aprile 2012

NUMERO AFFARE 03672/2010
OGGETTO:
Ministero della difesa, Direzione generale personale militare.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da OMISSIS, M.llo Capo dell’Arma dei C.C., avverso la sanzione disciplinare di corpo di giorni 3 (tre) di “consegna” inflittagli dal Comandante della Compagnia C.C. di OMISSIS il 13.08.2008.
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. MDGMILIII9^3^0316496 in data 28.06.2010, trasmessa con nota prot. n. MDGMILIII7^3^0335030 del 19.07.2010, pervenuta il giorno 12.08.2010, con la quale il Ministero della Difesa (Direzione Generale per il Personale Militare) ha chiesto il parere sull’affare indicato in oggetto;
Richiamato in fatto quanto espone la riferente Amministrazione;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Carlo Visciola;

PREMESSO E CONSIDERATO:
IN FATTO:
Con atto n. …….. in data 13 agosto 2008, notificato all’interessato il giorno 18 successivo, il Comandante della Compagnia Carabinieri di OMISSIS, all’esito degli accertamenti esperiti e vagliate le giustificazioni addotte dal militare, infliggeva al M.llo capo OMISSIS, addetto alla Stazione C.C. di OMISSIS, la sanzione di giorni 3 (tre) di “Consegna”, per la mancanza compendiata nella seguente motivazione:
“In violazione del dovere di comunicazione, non informava il Superiore diretto degli esiti delle visite di controllo sostenute al termine di reiterati periodi di licenza straordinaria di convalescenza, arrecando in tal modo grave difficoltà alla corretta funzionalità del reparto”.

Avverso tale sanzione disciplinare il sottufficiale, con atto in data 27.08.2008, proponeva ricorso gerarchico al Comandante Provinciale dei C.C. di OMISSIS che, con provvedimento n. …….. prot. in data 16 ottobre 2008, portato a conoscenza dell’interessato il 20 ottobre successivo, lo respingeva in quanto infondato.

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica datato 24.11.2008, il M.llo capo OMISSIS insorgeva avverso l’indicata sanzione disciplinare che riteneva ingiusta alla luce delle considerazioni già espresse nel ricorso gerarchico e che sosteneva voler sostanzialmente ribadire anche in sede straordinaria.

Con relazione in data 28.06.2010, trasmessa con nota del 19 luglio 2010 e pervenuta il 12 agosto successivo, il Ministero della difesa sosteneva l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

IN DIRITTO:
Il ricorso straordinario in esame è diretto all’annullamento della sanzione disciplinare di corpo di gg. 3 di “consegna”, inflitta al M.llo capo in spe dell’Arma dei C.C. OMISSIS con atto n. ……. prot. in data 13 agosto 2008, per la mancanza compendiata nella motivazione dell’atto stesso, commessa in OMISSIS dal 25.02.2008.

Ancorché non espressamente richiamata nell’epigrafe del ricorso straordinario, deve considerarsi ricompresa nell’oggetto della relativa impugnativa anche la decisione gerarchica di rigetto del ricorso amministrativo proposto dall’interessato il 27.8.2009, assunta dal Comandante Provinciale dei C.C. di OMISSIS con provvedimento n. ……. prot. in data 16.X.2008, di cui il ricorrente straordinario contesta le motivazioni, sostanzialmente asserendo l’insussistenza dell’addebito disciplinare e la violazione dell’art. 52 n. 1 del Regolamento di disciplina militare.

Con un primo ordine di censure rivolte a contestare l’impugnata sanzione disciplinare, il M.llo capo OMISSIS eccepisce sostanzialmente l’ingiustizia del provvedimento, fornendo una propria ricostruzione degli avvenimenti che, a suo giudizio, dimostrerebbero l’insussistenza dell’addebito disciplinare a suo tempo contestatogli con atto ….. di prot. del 14 luglio 2008, sul rilievo che “il comportamento tenuto integra grave negligenza nell’adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 52 R.D.M.” e “presenta aspetti di violazione al compimento dei doveri del militare investito di grado, di cui all’art. 10, n. 3 RDM, risultando lesa, dal comportamento rilevato, la funzione di esempio cui ogni superiore in grado è obbligato”.

Le censure al riguardo formulate dal ricorrente risultano, a giudizio della Sezione, inammissibili oltre che infondate.

Va, anzitutto, dato atto che il provvedimento sanzionatorio in discorso dà adeguatamente e sufficientemente conto, sia pure attraverso la necessaria sobrietà della motivazione - riportata in narrativa – delle ragioni che hanno indotto il Comandante di Compagnia a ritenere effettivamente sussistente la responsabilità disciplinare del M.llo capo OMISSIS, in relazione ai fatti oggetto a suo tempo di contestazione e dopo aver valutate le giustificazioni a riguardo prodotte dall’incolpato.

Quest’ultimo non può contestare nel merito l’apprezzamento di tali fatti, né la valutazione delle prove e la gravità della sanzione comunicata dal superiore gerarchico dal momento che secondo pacifica giurisprudenza gli stessi formano oggetto di un giudizio largamente discrezionale, insindacabile nel merito se non per manifesta illogicità della determinazione adottata, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzionalità e travisamento (cfr., tra le tante: SEZ. III, 28.3.2006 n. 666/06 e 15.05.2007 n. 1682/07). Ipotesi che non ricorrono nel caso concreto, avendo peraltro lo stesso ricorrente, nel ricorso gerarchico in data 27.08.2008, espressamente riconosciuto che “Non ho mai provveduto a comunicare l’esito delle visite di controllo poiché il personale preposto all’infermeria medica di Campobasso, laddove mi sono recato al termine del relativo periodo di malattia, mi faceva presente che non era previsto che lo facessi io poiché avrebbe provveduto quanto prima esso stesso …”.

L’erroneo convincimento che il dovere di domandare al superiore diretto l’esito delle visite di controllo, al fine di preservare la funzionalità del servizio e la continuità delle funzioni proprie dell’amministrazione di appartenenza, imposto dall’art. 52, primo comma, del Regolamento di disciplina militare, come ribadito dal Comandante della Compagnia di OMISSIS in disposizioni che prevedevano “la comunicazione alla centrale operativa dei servizi predisposti dai Comandanti di Stazione per la giornata successiva entro le ore 12 del giorno di redazione”, come risulta dalla nota n. 244/15-1-2008 prot. del 18.05.2010, versata in atti, incombesse sul personale preposto all’infermeria presidiaria del Comando Legione Carabinieri Molise, non escludeva che l’Autorità disciplinare, nell’ambito del suo apprezzamento discrezionale, potesse ritenere sussistente la responsabilità del militare per avere comunque violata la norma in questione.

Analoghe conclusioni di inammissibilità ed infondatezza possono formularsi con riferimento al secondo ordine di censure ascritte dall’interessato alla decisione gerarchica di rigetto che, nel confermare la legittimità della gravata sanzione disciplinare di consegna e ritenere infondato il ricorso del sottufficiale, ha sostanzialmente condiviso la convinzione di colpevolezza del sottufficiale già reggente del Comandante di Compagnia, ritenendo effettivamente sufficiente la contestata inottemperanza, da parte dell’incolpato, dell’art. 52 del R.D.M., tanto più che il M.llo capo OMISSIS, proprio perché investito di grado e vice comandante della Stazione C.C. di OMISSIS, “doveva conoscere e rispettare esemplarmente le norme regolamentari, di guisa da costituire guida per gli inferiori in grado”.

Nei limiti del sindacato di legittimità, dunque, le censure rivolte avverso l’impugnata determinazione di rigetto del ricorso gerarchico, assunta a seguito di adeguata istruttoria e che offre congrua giustificazione della ritenuta infondatezza del ricorso stesso, si palesano inammissibili e comunque prive, anch’esse, di fondamento.

Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso va, conclusivamente, respinto.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Carlo Visciola Gerardo Mastrandrea




IL SEGRETARIO
Dott.ssa Tiziana Tomassini
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