Salve a tutti, ho letto di alcuni colleghi che si sono visti revocare la pensione per inidoenità totale al servizio, ottenuta durante la sospensione dall'impiego, a causa di decreto ministeriale di perdita del grado retroattivo, con conseguenti ricorsi alle autorità del caso. Evidenziato che il Codice dell'Ordinamento Militare - D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 cita:
Art. 861 Cause di perdita del grado:
1. il grado si perde per una delle seguenti cause:
a) dimissioni volontarie
b) dimissioni d'autorità
c) cancellazione dai ruoli
d) rimozione all'esito di procedimento disciplinare
e) condanna penale
Art. 865 Rimozione per motivi disciplinari
1.la perdita del grado per rimozione è sanzione disciplinare di stato, adottata a seguito di apposito giudizio disciplinare.
Art. 866 Condanna penale
1. la perdita del grado, senza giudizio disciplinare, consegue a condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto non colposo che comporti la pena accessoria della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle pene accessorie di cui all'articolo 19, comma 1, numeri 2) e 6) del codice penale.
2. i casi in base ai quali la condanna penale comporti l'appicazione della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici sono contemplati, rispettivamente, dalla legge penale militare e dalla legge penale comune.
Art. 867 Provvedimenti di perdita del grado
1. il provvedimento è disposto con decreto ministeriale. ....omissis....
2. per i militari dichiarati interdetti, inabilitati o sottoposti all'amministrazione di sostegno la perdita del grado decorre dalla data di pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'art. 421 del codice civile.
3. se la perdita del grado consegue a condanna penale, la stessa decorre dal passaggio in giudicato della sentenza.
4.....omissis....
5. la perdita del grado decorre dalla data di cessazione dal servizio, ovvero, ai soli fini giuridici, dalla data di applicazione della sospensione precauzionale, se sotto tale data, risulta pendente un procedimento penale o disciplinare che si conclude successivamente con la perdita del grado, salvo che il militare sia stato riammesso in servizio:
a) per il decorso della durata massima della sospensione precauzionale, ai sensi dell'articolo 919, comma 1;
b) a seguito di revoca della sospensione precauzionale disposta dall'amministrazione, ai sensi dell'art. 918, comma 2.
6. per tutti gli altri casi la perdita del grado decorre dalla data del decreto.
Le mie domande sono queste:
- se si viene penalmente condannati, con la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, quale comma dell'art. 867 di cui sopra viene applicato? Il n. 3 o il n. 5?
- il comma n. 3 si applica forse solo se non vi era sospensione dall'impiego?
Grazie a chi saprà lumeggiarmi....