Perdita grado e revoca pensione

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claudio1000
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Perdita grado e revoca pensione

Messaggio da claudio1000 »

Per coloro che sono in procinto di vedersi revocare la pensione per riforma posto la sentenza nr.48/2015 della Corte dei Conti Sez. I Centrale d'appello che da ragione ad un Brigadiere. La stessa sentenza evidenzia inoltre che la parola "ad ogni effetto" non è presente nel nuovo codice di ord. militare a differenza della vecchia normativa 1954/599 e che pertanto la perdita della pensione non può ritenersi, allo stato, operante.


Sent. n.48/2015 A
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO
composta dai Sigg.ri Magistrati
dott.ssa Piera Maggi Presidente rel.
dott. Nicola Leone Consigliere
dott.ssa Rita Loreto Consigliere
dott. Piergiorgio Della Ventura Consigliere
dott.ssa Giuseppa Maneggio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio pensionistico di appello iscritto al n. 46578 del
registro di Segreteria, proposto dal ministero della Difesa, nei
confronti del sig. Cosmo Salerno, avverso la sentenza n. 132/2013,
resa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo;
Visti gli atti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 13 gennaio 2015, il relatore,
Presidente dott.ssa Piera Maggi, parte appellante Ministero della
Difesa a mezzo del dott. Michele Grisolia, su delega del direttore
Generale Maura Paolotti, il dott. Gianluca Giura per l’INPS, su
delega del dott. Antonello Crudo, e l’avvocato Federico Cinque per
parte appellata;
FATTO: Il sig. Cosmo SALERNO ha prestato servizio nell'Arma dei
Carabinieri dal 01.04.1974 al 15.06.2007 per un servizio utile
totale di anni 37 mesi 8 e giorni 3.
Il militare, con decorrenza dal 15.06.2007, cessava dal servizio
per inabilità assoluta al servizio militare ai sensi degli artt.
28 e 29 della Legge n. 599 del 31.07.1954.
Tale speciale normativa consentiva la maturazione del trattamento
pensionistico se il militare aveva raggiunto un'anzianità di
almeno 15 anni di servizio utile di cui 12 di servizio effettivo.
Pertanto, avendo lo stesso maturato gli anni per la concessione
di tale emolumento, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
ha concesso il trattamento pensionistico ordinario spettante.
Successivamente, il militare veniva sottoposto a procedimento
disciplinare, iniziato nell'anno 2007 e conclusosi con un
provvedimento emesso dall’Amministrazione in data 10.12.2010, D.M.
n. 535/III-7/2010, che statuiva la perdita del grado con
decorrenza dal 15.06.2007, ai sensi del combinato disposto di cui
agli artt.37 e 60, n. 6 della legge 31 luglio 1954, n. 599, in
esecuzione alla sentenza n. 40 del 22.04.2009 emessa dalla Corte
Militare d'Appello.
Il sig. Cosmo SALERNO ha, conseguentemente, proposto ricorso alla
Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo —
lamentando la sospensione dell'erogazione della pensione,
percepita a seguito del collocamento in congedo avvenuto per
inidoneità assoluta al servizio d'istituto, sospensione scaturita dalla condanna inflitta allo stesso con sentenza n. 5 in data
26.02.2008 del Tribunale Militare di Roma e confermata con
sentenza n. 40 del 22.04.2009 dalla Corte Militare d'Appello,
divenuta irrevocabile in data 01.12.2009 e, per effetto, con
decorrenza dal 15.06.2007.
La Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la regione
Abruzzo - pur consapevole di un orientamento restrittivo in
materia, ma alla luce "di una rivisitazione della normativa e di
un'interpretazione costituzionalmente orientata", ha accolto il
ricorso proposto dal Salerno ritenendo che "alla data di emissione
del decreto di rimozione per perdita del grado con decreto n.
535/111 — 7/2010, il ricorrente aveva già maturato il diritto a
conseguire la pensione di anzianità per riforma in data 15 giugno
2007, per cui il provvedimento disciplinare può incidere
esclusivamente sulla causa della cessazione dal servizio, ma non
già sull'erogazione del trattamento pensionistico".
La sentenza è stata impugnata dal Ministero della Difesa che la
ha ritenuta viziata per i seguenti motivi di diritto:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 37 e 60, n.6 DELLA
LEGGE 31 luglio 1954, n.599, NONCHE' DELL' ART. 923 DEL D.LGS
66/2010 — CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE.
L’Amministrazione ha infatti sostenuto che, a seguito della
perdita del grado quale conseguenza di provvedimento
disciplinare, verrebbe meno il diritto a conseguire pensione
per inabilità assoluta al servizio avendo, invece, prevalenza la motivazione disciplinare che comporta il venir meno
dell’anzianità utile a pensione. Tanto conseguirebbe
dall’applicazione dell’art. 923 comma 5 del D.leg.vo n.
66/2010 che così recita: ”il militare cessa dal servizio nel
momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle
predette cause, (previste dal comma 1 n.d.r.) anche se si
trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se
detto procedimento si conclude successivamente con un
provvedimento di perdita del grado, la cessazione dal
servizio si considera avvenuta per tale causa”.
Secondo l’Amministrazione, pertanto, anche a fini
pensionistici, la norma troverebbe applicazione e si citano,
al riguardo, le sentenze n. 5/2013 della III Sez. centrale di
appello e n. 732/2011 della II Sez. Centrale di appello e n.
235 della Sezione giur. per la Regione Siciliana.
Conclusivamente la parte chiede la sospensiva della sentenza
impugnata e, nel merito, l’annullamento e/o la riforma della
sentenza stessa con vittoria di spese che si quantificano
forfettariamente in €. 1.000,00.
Il sig. Salerno si è costituito in giudizio con il
patrocinio dell’avvocato Federico Cinque ed ha sostenuto che
l’impugnativa, ad opera del solo Ministero della Difesa e non
da parte dell’INPS - che aveva emesso l’atto di sospensione
impugnato - avrebbe fatto passare in giudicato la sentenza
nei confronti dell’INPS stesso, mentre, per quanto di competenza del Ministero, sarebbe ancora in piedi il
contenzioso in sede amministrativa. Nel merito parte
appellata osserva che, alla data del 15 giugno 2007,
l’anzianità del Salerno era di 30 anni ed 8 mesi di servizio
effettivo, oltre a 6 anni 8 mesi e quindici giorni di
servizio riscattato e di 2 anni per il servizio militare
nell’arma, cosicché lo stesso avrebbe maturato 39 anni, 4
mesi e 15 giorni sufficienti anche a conseguire la pensione
ordinaria. Contesta ancora la difesa che la sanzione
disciplinare possa incidere in pejus sui diritti acquisiti e
cita giurisprudenza a favore di tale tesi ritenendo,
comunque, insussistente un potere di autotutela
dell’Amministrazione di annullare un provvedimento
pensionistico al di fuori dei casi espressamente previsti
dalla legge. Osserva ancora che, nel testo vigente alla data
di irrogazione della sanzione disciplinare, che disciplina la
perdita del grado (art. 923 del d.leg.vo n. 66/2010), è stato
significativamente tolto l’inciso, “ad ogni effetto” presente
nel precedente testo. Quanto alla sospensiva contesta,
quindi, sia il fumus boni iuris che il periculum in mora.
In data 12 maggio 2014 si è costituito in giudizio l’INPDAP
ricordando il proprio ruolo di ordinatore secondario di spesa
con competenze pensionistiche relative al personale militare
acquisite solo dal 1° gennaio 2010 limitatamente al personale
posto direttamente nella posizione di riserva o congedo assoluto e con esclusione del personale transitato in
ausiliaria in data anteriore al 1° gennaio 2010. Per il resto
si è riportato alle difese svolte in primo grado.
Con ordinanza n. 34/2014 è stata respinta l’istanza di
sospensiva prodotta dalla parte appellante per mancanza di
fumus boni iuris e di periculum in mora.
Alla pubblica udienza le parti hanno ribadito le tesi e le
conclusioni di cui agli scritti.
DIRITTO:
L’appello risulta regolarmente notificato anche all’INPS (ex
INPDAP) che si è anche costituito in giudizio contestando la
propria legittimazione passiva e, pertanto, la prima censura è
destituita da fondamento.
La questione proposta riguarda gli effetti della sanzione
disciplinare della perdita del grado con la medesima decorrenza
della data di cessazione dal servizio per inabilità assoluta che
aveva dato diritto a pensione.
Sostiene l’Amministrazione che tale diritto a pensione sarebbe
venuto meno con tutte le conseguenze connesse.
La tesi di parte appellante non si appalesa convincente dal
momento che anche la Corte costituzionale ha, quantomeno, ritenuto
l’illegittimità costituzionale delle norme che disciplinano
l’istituto della perdita del grado per i sottufficiali senza
prevedere, alla stregua di quanto statuito per gli ufficiali, che
il diritto a pensione maturi al compimento di 15 anni di servizio (cfr. Corte cost. sent. n. 557/1989). Tale anzianità era,
comunque, posseduta dall’appellante all’atto di collocamento a
riposo, impregiudicata ogni decisione su diverse maggiori
anzianità sostenute dalla parte, questione che non è oggetto del
presente giudizio.
Le argomentazioni della difesa di parte appellata, comunque,
rilevano che, nel nuovo testo dell’articolo relativo alla perdita
del grado (art. 923 del d.leg.vo n. 66/2010), è stato
significativamente tolto l’inciso, “ad ogni effetto” presente nel
precedente testo cosicché può ben ritenersi che una così grave
conseguenza, quale la perdita del diritto a pensione, non possa
ritenersi allo stato operante.
Si condividono, pertanto, le ragioni di cui alla sentenza
impugnata che deve essere, conseguentemente, confermata, anche sul
punto della legittimazione passiva dell’INPS quale ordinatore
secondario di spesa.
Le spese legali si liquidano in favore del sig. Salerno nella
misura di €. 1.000,00(mille/00).
Nulla per le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei Conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di
Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed
eccezione reiette
RIGETTA:
1'appello in epigrafe avverso la sentenza pure in epigrafe. Le spese legali si liquidano in favore del sig. Salerno nella
misura di €. 1.000,00(mille/00).
Nulla per le spese legali e di giudizio.
Così deciso, in Roma, nelle Camere di Consiglio del 13 gennaio
2015.
Il Presidente Estensore
f.to Piera Maggi
Depositata in Segreteria il 20 gennaio 2015
Il Dirigente
f.to Massimo Biagi


avt8
Veterano del Forum
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Iscritto il: gio gen 30, 2014 8:36 pm

Re: Perdita grado e revoca pensione

Messaggio da avt8 »

claudio1000 ha scritto:Per coloro che sono in procinto di vedersi revocare la pensione per riforma posto la sentenza nr.48/2015 della Corte dei Conti Sez. I Centrale d'appello che da ragione ad un Brigadiere. La stessa sentenza evidenzia inoltre che la parola "ad ogni effetto" non è presente nel nuovo codice di ord. militare a differenza della vecchia normativa 1954/599 e che pertanto la perdita della pensione non può ritenersi, allo stato, operante.


Sent. n.48/2015 A
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO
composta dai Sigg.ri Magistrati
dott.ssa Piera Maggi Presidente rel.
dott. Nicola Leone Consigliere
dott.ssa Rita Loreto Consigliere
dott. Piergiorgio Della Ventura Consigliere
dott.ssa Giuseppa Maneggio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio pensionistico di appello iscritto al n. 46578 del
registro di Segreteria, proposto dal ministero della Difesa, nei
confronti del sig. Cosmo Salerno, avverso la sentenza n. 132/2013,
resa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo;
Visti gli atti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 13 gennaio 2015, il relatore,
Presidente dott.ssa Piera Maggi, parte appellante Ministero della
Difesa a mezzo del dott. Michele Grisolia, su delega del direttore
Generale Maura Paolotti, il dott. Gianluca Giura per l’INPS, su
delega del dott. Antonello Crudo, e l’avvocato Federico Cinque per
parte appellata;
FATTO: Il sig. Cosmo SALERNO ha prestato servizio nell'Arma dei
Carabinieri dal 01.04.1974 al 15.06.2007 per un servizio utile
totale di anni 37 mesi 8 e giorni 3.
Il militare, con decorrenza dal 15.06.2007, cessava dal servizio
per inabilità assoluta al servizio militare ai sensi degli artt.
28 e 29 della Legge n. 599 del 31.07.1954.
Tale speciale normativa consentiva la maturazione del trattamento
pensionistico se il militare aveva raggiunto un'anzianità di
almeno 15 anni di servizio utile di cui 12 di servizio effettivo.
Pertanto, avendo lo stesso maturato gli anni per la concessione
di tale emolumento, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
ha concesso il trattamento pensionistico ordinario spettante.
Successivamente, il militare veniva sottoposto a procedimento
disciplinare, iniziato nell'anno 2007 e conclusosi con un
provvedimento emesso dall’Amministrazione in data 10.12.2010, D.M.
n. 535/III-7/2010, che statuiva la perdita del grado con
decorrenza dal 15.06.2007, ai sensi del combinato disposto di cui
agli artt.37 e 60, n. 6 della legge 31 luglio 1954, n. 599, in
esecuzione alla sentenza n. 40 del 22.04.2009 emessa dalla Corte
Militare d'Appello.
Il sig. Cosmo SALERNO ha, conseguentemente, proposto ricorso alla
Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo —
lamentando la sospensione dell'erogazione della pensione,
percepita a seguito del collocamento in congedo avvenuto per
inidoneità assoluta al servizio d'istituto, sospensione scaturita dalla condanna inflitta allo stesso con sentenza n. 5 in data
26.02.2008 del Tribunale Militare di Roma e confermata con
sentenza n. 40 del 22.04.2009 dalla Corte Militare d'Appello,
divenuta irrevocabile in data 01.12.2009 e, per effetto, con
decorrenza dal 15.06.2007.
La Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la regione
Abruzzo - pur consapevole di un orientamento restrittivo in
materia, ma alla luce "di una rivisitazione della normativa e di
un'interpretazione costituzionalmente orientata", ha accolto il
ricorso proposto dal Salerno ritenendo che "alla data di emissione
del decreto di rimozione per perdita del grado con decreto n.
535/111 — 7/2010, il ricorrente aveva già maturato il diritto a
conseguire la pensione di anzianità per riforma in data 15 giugno
2007, per cui il provvedimento disciplinare può incidere
esclusivamente sulla causa della cessazione dal servizio, ma non
già sull'erogazione del trattamento pensionistico".
La sentenza è stata impugnata dal Ministero della Difesa che la
ha ritenuta viziata per i seguenti motivi di diritto:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 37 e 60, n.6 DELLA
LEGGE 31 luglio 1954, n.599, NONCHE' DELL' ART. 923 DEL D.LGS
66/2010 — CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE.
L’Amministrazione ha infatti sostenuto che, a seguito della
perdita del grado quale conseguenza di provvedimento
disciplinare, verrebbe meno il diritto a conseguire pensione
per inabilità assoluta al servizio avendo, invece, prevalenza la motivazione disciplinare che comporta il venir meno
dell’anzianità utile a pensione. Tanto conseguirebbe
dall’applicazione dell’art. 923 comma 5 del D.leg.vo n.
66/2010 che così recita: ”il militare cessa dal servizio nel
momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle
predette cause, (previste dal comma 1 n.d.r.) anche se si
trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se
detto procedimento si conclude successivamente con un
provvedimento di perdita del grado, la cessazione dal
servizio si considera avvenuta per tale causa”.
Secondo l’Amministrazione, pertanto, anche a fini
pensionistici, la norma troverebbe applicazione e si citano,
al riguardo, le sentenze n. 5/2013 della III Sez. centrale di
appello e n. 732/2011 della II Sez. Centrale di appello e n.
235 della Sezione giur. per la Regione Siciliana.
Conclusivamente la parte chiede la sospensiva della sentenza
impugnata e, nel merito, l’annullamento e/o la riforma della
sentenza stessa con vittoria di spese che si quantificano
forfettariamente in €. 1.000,00.
Il sig. Salerno si è costituito in giudizio con il
patrocinio dell’avvocato Federico Cinque ed ha sostenuto che
l’impugnativa, ad opera del solo Ministero della Difesa e non
da parte dell’INPS - che aveva emesso l’atto di sospensione
impugnato - avrebbe fatto passare in giudicato la sentenza
nei confronti dell’INPS stesso, mentre, per quanto di competenza del Ministero, sarebbe ancora in piedi il
contenzioso in sede amministrativa. Nel merito parte
appellata osserva che, alla data del 15 giugno 2007,
l’anzianità del Salerno era di 30 anni ed 8 mesi di servizio
effettivo, oltre a 6 anni 8 mesi e quindici giorni di
servizio riscattato e di 2 anni per il servizio militare
nell’arma, cosicché lo stesso avrebbe maturato 39 anni, 4
mesi e 15 giorni sufficienti anche a conseguire la pensione
ordinaria. Contesta ancora la difesa che la sanzione
disciplinare possa incidere in pejus sui diritti acquisiti e
cita giurisprudenza a favore di tale tesi ritenendo,
comunque, insussistente un potere di autotutela
dell’Amministrazione di annullare un provvedimento
pensionistico al di fuori dei casi espressamente previsti
dalla legge. Osserva ancora che, nel testo vigente alla data
di irrogazione della sanzione disciplinare, che disciplina la
perdita del grado (art. 923 del d.leg.vo n. 66/2010), è stato
significativamente tolto l’inciso, “ad ogni effetto” presente
nel precedente testo. Quanto alla sospensiva contesta,
quindi, sia il fumus boni iuris che il periculum in mora.
In data 12 maggio 2014 si è costituito in giudizio l’INPDAP
ricordando il proprio ruolo di ordinatore secondario di spesa
con competenze pensionistiche relative al personale militare
acquisite solo dal 1° gennaio 2010 limitatamente al personale
posto direttamente nella posizione di riserva o congedo assoluto e con esclusione del personale transitato in
ausiliaria in data anteriore al 1° gennaio 2010. Per il resto
si è riportato alle difese svolte in primo grado.
Con ordinanza n. 34/2014 è stata respinta l’istanza di
sospensiva prodotta dalla parte appellante per mancanza di
fumus boni iuris e di periculum in mora.
Alla pubblica udienza le parti hanno ribadito le tesi e le
conclusioni di cui agli scritti.
DIRITTO:
L’appello risulta regolarmente notificato anche all’INPS (ex
INPDAP) che si è anche costituito in giudizio contestando la
propria legittimazione passiva e, pertanto, la prima censura è
destituita da fondamento.
La questione proposta riguarda gli effetti della sanzione
disciplinare della perdita del grado con la medesima decorrenza
della data di cessazione dal servizio per inabilità assoluta che
aveva dato diritto a pensione.
Sostiene l’Amministrazione che tale diritto a pensione sarebbe
venuto meno con tutte le conseguenze connesse.
La tesi di parte appellante non si appalesa convincente dal
momento che anche la Corte costituzionale ha, quantomeno, ritenuto
l’illegittimità costituzionale delle norme che disciplinano
l’istituto della perdita del grado per i sottufficiali senza
prevedere, alla stregua di quanto statuito per gli ufficiali, che
il diritto a pensione maturi al compimento di 15 anni di servizio (cfr. Corte cost. sent. n. 557/1989). Tale anzianità era,
comunque, posseduta dall’appellante all’atto di collocamento a
riposo, impregiudicata ogni decisione su diverse maggiori
anzianità sostenute dalla parte, questione che non è oggetto del
presente giudizio.
Le argomentazioni della difesa di parte appellata, comunque,
rilevano che, nel nuovo testo dell’articolo relativo alla perdita
del grado (art. 923 del d.leg.vo n. 66/2010), è stato
significativamente tolto l’inciso, “ad ogni effetto” presente nel
precedente testo cosicché può ben ritenersi che una così grave
conseguenza, quale la perdita del diritto a pensione, non possa
ritenersi allo stato operante.
Si condividono, pertanto, le ragioni di cui alla sentenza
impugnata che deve essere, conseguentemente, confermata, anche sul
punto della legittimazione passiva dell’INPS quale ordinatore
secondario di spesa.
Le spese legali si liquidano in favore del sig. Salerno nella
misura di €. 1.000,00(mille/00).
Nulla per le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei Conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di
Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed
eccezione reiette
RIGETTA:
1'appello in epigrafe avverso la sentenza pure in epigrafe. Le spese legali si liquidano in favore del sig. Salerno nella
misura di €. 1.000,00(mille/00).
Nulla per le spese legali e di giudizio.
Così deciso, in Roma, nelle Camere di Consiglio del 13 gennaio
2015.
Il Presidente Estensore
f.to Piera Maggi
Depositata in Segreteria il 20 gennaio 2015
Il Dirigente
f.to Massimo Biagi
E normale che non potevano togliere la pensione-il brigadiere alla data del 2007 aveva raggiunto 39 anni di servizi,sufficienti per il diritto alla pensione-
alex59
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Re: Perdita grado e revoca pensione

Messaggio da alex59 »

Non so che tipo di condanna militare abbia ricevuto il brig. Cosmo Salerno, noto però l'accanimento dell'Arma nei suoi confronti, addirittura per togliergli/sputare sopra quasi 40 anni di servizio, come ho notato per tanti altri casi, d'altronde... Ripeto, non so cosa abbia commesso i sottufficiale ma ho qui il piacere di mandare a 'moriammazzata anche l'Arma ....(o comunque il Ministero della difesa). In Italia la pensione la danno anche a quel ... "poveraccio" di Toto' Riina....
claudio1000
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Iscritto il: ven nov 14, 2014 5:45 pm

Re: Perdita grado e revoca pensione

Messaggio da claudio1000 »

Effettivamente è stato proprio l'aver raggiunto i limiti di età per la pensione a salvarlo ma quello che voglio
evidenziare è l'abuso che si compie al solo fine di rovinare una persona.
Emanuela27

Re: Perdita grado e revoca pensione

Messaggio da Emanuela27 »

http://www.19luglio1992.com/index.php?o ... :documenti" onclick="window.open(this.href);return false;
christian71
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Re: R: Perdita grado e revoca pensione

Messaggio da christian71 »

Grazie Manu…la politica può fare questo e molto altro purtroppo… a questo punto mi viene da pensare che anche il 50% degli utenti di questo forum sarebbe da destituire…
Mha!!!…

Inviato dal mio SM-N910F
Emanuela27

Re: Perdita grado e revoca pensione

Messaggio da Emanuela27 »

Può capitare a chi fa il nostro lavoro, che chi ti giudica è la stessa persona che hai indagato. Una destituzione ci sta come il cacio sui maccheroni.
Per summer69
anch'io come te ho una conoscenza di quel tipo. Un tizio dopo 20 tra richiami e sanzioni disciplinari, ed infine la ciliegina (la destituzione), si è visto riconoscere dal Comitato di Verifica una grave depressione, beh 20 sanzioni non sono poche. Quindi pensione da 800 euro anche per lui.
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pietro17
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Re: Perdita grado e revoca pensione

Messaggio da pietro17 »

C'è gente che, rimossa dal grado, con pena di 5 anni, oltre la ppo, è stata riconosciuta vittima del dovere.

Saluti a tutti.
christian71
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Re: R: Perdita grado e revoca pensione

Messaggio da christian71 »

pietro17 ha scritto:C'è gente che, rimossa dal grado, con pena di 5 anni, oltre la ppo, è stata riconosciuta vittima del dovere.

Saluti a tutti.
Ben tornato ragazzone!!!… c'è gente che ha sentito la tua mancanza in questo periodo è!!!… e non ci provare più!!!… ;-)

Un abbraccio e buona giornata Pietro…
Christian

Inviato dal mio SM-N910F
Emanuela27

Re: Perdita grado e revoca pensione

Messaggio da Emanuela27 »

Finalmente Pietro17 mancavano queste inc.... Ma veramente. Ma come è possibile una cosa del genere?
gino59
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Iscritto il: lun nov 22, 2010 10:26 pm

Re: Perdita grado e revoca pensione

Messaggio da gino59 »

summer69 ha scritto:conosco un collega che è stato destituito ma aveva una causa di servizio 8 Cat percepisce 800 euro al mese 20 anni di servizio
======================================
L'uno aveva raggiunto la pensione di anzianità e questo perchè aveva riconosciuto una patologia
ascritta a tab. "A" cat.8^ di P.P. e quindi, percepisce la sola P.P. che nel suo caso sarà adeguata
e cumulata con i contributi di AA20 al raggiungimento dell'età "pensione di vecchiaia".-Saluti
Ultima modifica di gino59 il lun gen 26, 2015 2:36 pm, modificato 1 volta in totale.
Emanuela27

Re: Perdita grado e revoca pensione

Messaggio da Emanuela27 »

@summer69
Non conosco la categoria assegnata al mio ex collega.
Emanuela27

Re: Perdita grado e revoca pensione

Messaggio da Emanuela27 »

Beh no prende 800 euro..Forse per via del fatto che aveva circa 16 anni di servizio e non era mai avanzato di grado per via delle innumerevoli sanzioni. Cmq visto ciò che hai scritto, ora mi chiedo, ma la categoria di invalidità può cambiare l'importo della pensione?
christian71
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 3216
Iscritto il: sab ago 24, 2013 9:23 am

Re: R: Perdita grado e revoca pensione

Messaggio da christian71 »

Emanuela27 ha scritto:Cmq visto ciò che hai scritto, ora mi chiedo, ma la categoria di invalidità può cambiare l'importo della pensione?
Buongiorno Manu, questo è un argomento che mi piacerebbe approfondire… a grandi linee leggendo sul forum qua e la, mi è sembrato di capire che dalla 4^ Cat. in giù potrebbero esserci dei vantaggi sulla pensione (pensione "tabellare" anzichè "ordinaria"…forse… )… in % rispetto all'ultimo stipendio o alla massima anzianità contributiva…una cosa del genere che, come dicevo, interesserebbe anche a me approfondire con gli esperti…

Saluto e buona giornata
Christian

Inviato dal mio SM-N910F
Emanuela27

Re: Perdita grado e revoca pensione

Messaggio da Emanuela27 »

Buongiorno christian grazie per la spiegazione. Per quanto ho appreso da summer69 il cambiamento sembra incisivo. Chiedo anch'io agli esperti un contributo alla questione. Grazie
Rispondi