PER TUTTI QUELLI CHE HANNO SUBITO UNA SANZIONE DI STATO

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poiuy
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PER TUTTI QUELLI CHE HANNO SUBITO UNA SANZIONE DI STATO

Messaggio da poiuy »

Mi rivolgo a tutti colori i quali hanno subito una sanzione di stato, come sapete cari colleghi attualmente c'e' un vuoto normativo in quanto non prevista nessuna cancellazione, ma tanto meno non c'e' una norma che dice che si deve tenere a vita!
E' ovvio che è paradossale perché un soggetto puo' riabilitarsi dalla sentenza penale ma poi rimane "bloccato" da un atto amministrativo che comunque è subordinato alla condanna penale.
Esiste pero' una strada che bisogna percorrere, mi riferisco all' art 87 del D.P.R 2 DEL 1957 applicato agli impiegati civili, ebbene questa norma prevede la cancellazione di tutte le sanzioni subite dopo due anni di ottimo nelle valutazioni.
Diverse sentenze TAR hanno sancito che dove non vi è una norma specifica per militari si applica quella degli impiegati civili, ne ho lette alcune.
Allora cari colleghi cominciamo a presentare le domande e far valere i nostri diritti.


panorama
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Re: PER TUTTI QUELLI CHE HANNO SUBITO UNA SANZIONE DI STATO

Messaggio da panorama »

Se può essere d'aiuto ad altri colleghi CC
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L’articolo 75 del regolamento emanato con decreto del presidente della repubblica 18 luglio 1986 n. 545 (così come l’art. 1369 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che lo riproduce integralmente) attribuisce all’Amministrazione della difesa un’ampia discrezionalità nella valutazione delle istanze di cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo, dando un particolare rilievo al parere espresso dai superiori gerarchici del richiedente.

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Domanda N. 09:

Quale è la procedura per ottenere la cancellazione delle relative variazioni matricolari concernenti un procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna?

Risposta:


Il militare sottoposto a procedimento penale seguito da condanna può chiedere con istanza diretta al Ministero della Difesa - DGPM - V° Reparto - 15^ Divisione, la cancellazione delle relative variazioni matricolari in tutti quei casi in cui, a norma delle disposizioni sul casellario giudiziale, non se ne faccia menzione nei certificati penali. La richiesta, corredata di una copia autenticata della sentenza di condanna e del certificato giudiziale, dovrà essere presentata al Comando/Reparto di appartenenza per i successivi adempimenti procedurali. L'Ufficio Matricola, ricevuta l'autorizzazione da parte del Ministero della Difesa - DGPM - V° Reparto - 15^ Divisione documentazione carabinieri, procederà a:
• cancellare le relative variazioni matricolari trascritte sullo Stato di Servizio del militare;
• fornire partecipazione all'interessato;
• comunicare al citato Dicastero l'avvenuta cancellazione.
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Re: PER TUTTI QUELLI CHE HANNO SUBITO UNA SANZIONE DI STATO

Messaggio da panorama »

Circolare esplicativa del Ministero della Difesa del 2013

vedi/leggi e scarica
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panorama
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Re: PER TUTTI QUELLI CHE HANNO SUBITO UNA SANZIONE DI STATO

Messaggio da panorama »

"legge dei principi sulla disciplina militare"
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Le sanzioni disciplinari di stato sono coperte da riserva di legge assoluta; pertanto non possono essere inflitte punizioni disciplinari non espressamente previste dalla legge ordinaria.

Un regime analogo è stato fissato anche per le sanzioni di corpo dalla richiamata "legge dei principi", fatta salva la delega di regolamentazione contenuta nell'art. 13, ultimo comma.

Secondo una affermata nozione, il provvedimento sanzionatorio "di stato", diversamente da quello "di corpo", produce effetti al di fuori dell'organizzazione militare, potendo condurre ad una sospensione ovvero ad una risoluzione del rapporto d'impiego pubblico.

A scopo di esclusiva citazione, si ripercorre di seguito la loro elencazione: - sospensione disciplinare dall'impiego ; - perdita del grado per rimozione ; - cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari ; - la sospensione disciplinare dalle attribuzioni e dalle funzioni del grado .
poiuy
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Re: PER TUTTI QUELLI CHE HANNO SUBITO UNA SANZIONE DI STATO

Messaggio da poiuy »

Ma questo cosa significa ? Che chi ha avuto una sanzione di stato non può dare più concorsi e non può vedersi annullati gli effetti esclusa ogni efficacia retroattiva?
panorama
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Re: PER TUTTI QUELLI CHE HANNO SUBITO UNA SANZIONE DI STATO

Messaggio da panorama »

la parte cruciale è questa:

il provvedimento sanzionatorio "di stato", diversamente da quello "di corpo", produce effetti al di fuori dell'organizzazione militare, .......
poiuy
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Re: PER TUTTI QUELLI CHE HANNO SUBITO UNA SANZIONE DI STATO

Messaggio da poiuy »

Però l articolo 87 del DPR 3 del 1957 si può estendere anche ai militari .
cesacapo
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Re: PER TUTTI QUELLI CHE HANNO SUBITO UNA SANZIONE DI STATO

Messaggio da cesacapo »

Ottimo consiglio.

Però mi ponevo la domanda per coloro che si sono congedati e non hanno la possibilità di ottenere un giudizio da parte della propria Amministrazione, quale sarà il metro di valutazione (l'aver avuto una buona condotta successivamente alla sanzione disciplinare come tra l'altro avviene nella riabilitazione penale?)

La cosa che più mi sconvolge e che il Codice di Ordinamento militare è zeppo di vizi di incostituzionalità ma l'ordinamento italiano sembra non accorgersene che fine ha fatto il diritto in Italia (culla della civiltà giuridica).

Secondo me l'unica nostra possibilità è rivolgersi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo ormai credo poco alla giustizia italiana.

Nonostante tutto ringrazio coloro che forniscono in questo forum queste informazioni preziose.
panorama
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Re: PER TUTTI QUELLI CHE HANNO SUBITO UNA SANZIONE DI STATO

Messaggio da panorama »

- La disciplina militare di stato

La disciplina militare di stato si differenzia dalla disciplina militare di corpo poiché non è contemplata in un corpus normativo omogeneo, essendo prevista da tutte le leggi di stato giuridico relative alle differenti categorie di militari. In particolare, la disciplina di stato:
- per gli ufficiali è contenuta nella l. n. 113/1954, agli artt. 73 ss.;
- per i sottufficiali e i volontari di truppa è prevista dalla l. n. 599/1954, artt. 63 ss.;
- per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri è contemplata dalla l. n. 1168/1961, agli artt. 37 ss.; - per gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri è contenuta nella l. n. 833/1961, agli artt. 43 ss.;
- per gli ufficiali e i sottufficiali della Guardia di finanza è, per alcuni aspetti, prevista anche nelle rispettive leggi di stato giuridico, l. n. 1089/1959 (artt. 5 e 6) e l. n. 260/1957 (art. 6).

Questa frammentazione normativa ha comportato una difficile sistemazione della disciplina di stato che, in sostanza, si avvicina molto di più alla disciplina dei pubblici dipendenti civili, in quanto - effettivamente - è costruita sulla falsariga della disciplina contenuta nel d.P.R. n. 3/1957.

In questo contesto, è ormai un principio di diritto giurisprudenziale l'affermazione che la disciplina di stato per i militari costituisce, almeno negli aspetti procedimentali, una normativa speciale rispetto a quella generale contemplata dal d.P.R. n. 3/1957, per cui in mancanza di autonome previsioni normative da parte delle leggi di stato giuridico dei militari risultano applicabili gli istituti previsti per la disciplina dei pubblici dipendenti civili.

Questa vicinanza concettuale tra i due settori disciplinari non ha consentito in passato di considerare pienamente la disciplina di stato dei militari come parte essenziale della disciplina militare, tant'è che nella prassi era sovente indicare questo settore come disciplina di stato, senza altre aggettivazioni, e le relative sanzioni come sanzioni di stato.
La legge di principio ha superato ogni dicotomia sistematica, affermando, all'art. 13, 2° comma, l. n. 382/1978, che la violazione dei doveri del servizio e della disciplina militare comporta sanzioni disciplinari di stato e sanzioni disciplinari di corpo, distinte esclusivamente in base alla gravità delle mancanze, secondo un principio di proporzionalità della sanzione rispetto all'illecito commesso.
Questa impostazione normativa comporta l'impossibilità di applicare ad una stessa mancanza disciplinare, contemporaneamente, una sanzione di corpo ed una sanzione di stato (principio del ne bis in idem sostanziale), inoltre consente di ricostruire l'illecito disciplinare punibile con sanzioni di stato per esclusione rispetto alle fattispecie contemplate per l'irrogazione della consegna di rigore, contenute nell'allegato C del R.D.M.
Ciò non toglie che, comunque, permane un ampio margine di discrezionalità da parte dell'autorità militare, soprattutto con riguardo ai comportamenti che hanno dato luogo ad un illecito penale e che devono essere sanzionati sul piano disciplinare.
In definitiva, la disciplina di stato è parte integrante della disciplina militare, recando alle esigenze di autotutela dell'amministrazione della difesa sanzioni molto più incisive di quelle di corpo, poiché sono sanzioni che possono sospendere le funzioni o le attribuzioni inerenti al grado gerarchico o addirittura possono revocarlo del tutto o, in relazione all'eventuale presenza di un rapporto di impiego, possono sospenderlo o interromperlo.

La disciplina di stato, però, si distingue non solo per la sanzioni apprestate, ma anche per il peculiare procedimento disciplinare di accertamento che differisce in merito all'istruttoria, al tipo di provvedimento finale, alle autorità competenti ad adottarlo, agli eventuali rimedi previsti dall'ordinamento. Il quadro della disciplina militare, in definitiva, appare molto complesso e sotto il profilo sanzionatorio ancora differenziabile in due ambiti ben precisi, anche se contigui e omogenei nella funzione di tutela della coesione e dell'efficienza dell'istituzione Forze armate.


- Le sanzioni disciplinari di stato

Le sanzioni disciplinari di stato sono espressamente previste dalle diverse leggi di stato giuridico.
In particolare sono previste le seguenti sanzioni:
1. la rimozione che comporta la perdita del grado con il conseguente ricollocamento del militare al livello di soldato semplice o comune di ultima classe. Può essere applicata sia al militare in servizio attivo alle armi, sia al militare in congedo. Qualora la rimozione viene applicata al militare fornito di rapporto di impiego la stessa, comportando la perdita del grado, costituisce causa legale di cessazione dal servizio permanente. Nella circostanza, invece, che la rimozione sia applicata ad un militare in ferma volontaria o rafferma, la stessa comportando sempre la perdita del grado costituisce anche in questo caso causa legale di cessazione dalla ferma o dalla rafferma.

La rimozione è contemplata dalle seguenti norme:
-a. per gli ufficiali, dagli artt. 70, 1° comma, numero 4), e 73, 1° comma, lett. c), l. n. 113/1954;
-b. per i sottufficiali e i volontari di truppa, dagli artt. 60, 1° comma, numero 6), e 63, 1 comma, lett. d), l. n. 599/1954;
-c. per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri, dagli artt. 34, 1° comma, numero 6), e 37, 1° comma, lett. c), l. n. 1168/1961;
-d. per gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri, dagli artt. 40, 1° comma, numero 6), e 43, 1° comma, lett. c), l. n. 833/1961;

2. la sospensione disciplinare dall'impiego o dal servizio che comporta per il militare interessato l'impossibilità di prestare servizio e per l'amministrazione una parziale controprestazione economica.

Questa sanzione può essere applicata soltanto ai militari in servizio attivo alle armi. La sospensione disciplinare dall'impiego o dal servizio è contemplata dalle seguenti norme:
-a. per gli ufficiali, dagli artt. 30 e 73, 1° comma, lett. a), l. n. 113/1954;
-b. per i sottufficiali, dagli artt. 21 e 63, 1° comma, lett. a), l. n. 599/1954;
-c. per i volontari di truppa, dall'art. 26, comma 4, d. lg. n. 196/1995;
-d. per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri, dagli artt. 9 e 37, 1° comma, lett. a), l. n. 1168/1961;
-e. per gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri, dagli artt. 14 e 43, 1° comma, lett. a), l. n. 833/1961;

3. la sospensione disciplinare dalle funzioni o dalle attribuzioni del grado è applicabile esclusivamente ai militari delle categorie del congedo ed è prevista soltanto per gli ufficiali e i sottufficiali (che comprendono anche la categoria del complemento).
La sospensione disciplinare dalle funzioni o dalle attribuzioni del grado è prevista dalle seguenti norme:
-a. per gli ufficiali, dagli artt. 52 e 73, 1° comma, lett. b), l. n. 113/1954;
-b. per i sottufficiali, dagli artt. 48 e 63, 1° comma, lett. c), l. n. 599/1954;

4. La cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari che comporta la cessazione anticipata delle ferme o rafferme volontarie contratte dal militare. Questa sanzione di stato è applicabile esclusivamente al personale militare in servizio volontario temporaneo. Per quanto riguarda il servizio attivo alle armi gli effetti di questa sanzione sono analoghi a quelli della rimozione, ma la cessazione dalla ferma o dalla rafferma appare meno grave perché consente al militare di conservare comunque il grado sino ad allora acquisito.

La cessazione dalla ferma o dalla rafferma è contemplata dalle seguenti norme:
-a. per gli ufficiali in ferma prefissata, dall'art. 24, comma 5, d. lg. n. 215/2001;
-b. per i sottufficiali, dagli artt. 40, 1° comma, lett. c), e 63, 1° comma, lett. b), l. n. 599/1954;
-c. per i volontari di truppa, dall'art. 8, comma 1, lett. b), numero 3), d.P.R. n. 332/1997;
-d. per i carabinieri in ferma o rafferma, dagli artt. 26, 1° comma, lett. c), e 37, 1° comma, lett. b), l. n. 1168/1961;
-e. per i finanzieri in ferma o rafferma, dagli art. 34, 1° comma, lett. c), e 43, 1° comma, lett. b), l. n. 833/1961. Le sanzioni di stato conseguono genericamente a gravi mancanze disciplinari, mentre per la rimozione è contemplata anche la fattispecie di violazione del giuramento. Quest'ultima ipotesi è ricollegabile alla violazione dei doveri attinenti al giuramento come specificata dall'art. 9 R.D.M.. In base alla genericità delle indicazioni normative non è possibile distinguere a priori tra illeciti disciplinari punibili con sanzioni di stato e quelli punibili con sanzioni di corpo. Per la disciplina di corpo è possibile fissare un limite minimo, che è quello contemplato per il richiamo (lievi mancanze o omissioni causate da negligenza) ed un limite massimo stabilito dai comportamenti contemplati nell'allegato "C" del R.D.M. e i fatti previsti come reato militare, per i quali il comandante di corpo non ritenga di richiedere il procedimento, ai sensi dell'art. 260 c.p.m.p. e 64, comma 7, lett. a), R.D.M., o i fatti che abbiano determinato un giudizio penale a seguito del quale sia stato instaurato un procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 64, comma 7, lett. b), R.D.M.

Per questi ultimi fatti, tenendo presente anche che per i reati militari punibili a richiesta del comandante di corpo la pena prevista è quella della reclusione militare per un massimo di sei mesi (che già potrebbe essere un limite attendibile per proporzionalità e ragionevolezza), è possibile ipotizzare che la loro gravità non possa comunque essere tale da comportare astrattamente pene accessorie corrispondenti di massima, negli effetti giuridici, alle sanzioni di stato. Il limite massimo per la più grave delle sanzioni di corpo potrebbe, quindi, costituire tendenzialmente il limite minimo per le sanzioni di stato, senza voler però precostituire limiti rigidi che mal si conciliano con la discrezionalità disciplinare. In effetti, nella valutazione disciplinare rientrano parametri difficilmente classificabili, come i precedenti di servizio e disciplinari dell'incolpato, il suo grado, la sua età, la sua anzianità di servizio e le molteplici circostanze nelle quali sono commesse le mancanze disciplinari che possono rendere più o meno grave un medesimo illecito disciplinare commesso da diversi militari.
poiuy
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Re: PER TUTTI QUELLI CHE HANNO SUBITO UNA SANZIONE DI STATO

Messaggio da poiuy »

Grazie mille per questa disquisizione, pero' dal tenore di questo scritto è evidente che quando manca una normativa specifica si applica quella dell'impiego civile, cosi come hai ben illustrato.
Anche perché non avrebbe senso applicare il DPR 3 1957 solo per alcune circostanza procedurali! O si applica o no ai militari.
Per questi motivi e dopo aver sentito parecchi colleghi e avvocati in merito a questa possibilità di applicare l'art 87 anche ai militari dopo i due anni esclusa ogni retroattività, mi sembra che dobbiamo cominciare a presentare le istanza, cosi più siamo e meglio è.
Ancora saluti
turi_75
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Re: PER TUTTI QUELLI CHE HANNO SUBITO UNA SANZIONE DI STATO

Messaggio da turi_75 »

ho letto l'art. 87 e parla di riabilitazione da provvedimenti disciplinari, non specificando se di stato o meno... in poche parole è la stessa riabilitazione che noi facciamo per i provvedimenti disciplinari di corpo... quindi secondo me stiamo sempre punto e a capo.......
avt8
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Re: PER TUTTI QUELLI CHE HANNO SUBITO UNA SANZIONE DI STATO

Messaggio da avt8 »

turi_75 ha scritto:ho letto l'art. 87 e parla di riabilitazione da provvedimenti disciplinari, non specificando se di stato o meno... in poche parole è la stessa riabilitazione che noi facciamo per i provvedimenti disciplinari di corpo... quindi secondo me stiamo sempre punto e a capo.......
Se lìimpiegato dello stato civile o militare viene condannato ad una pensa non iferiore a 5 anni con l'interdizione perpetua dai pubblici Uffici, scontata la pena,ed avuta la riabilitazione penale- può paetecipare dopo la riabilitazione anche a conconrsi statali- In quanto l'applicazione dell'art.28 del C,P:,a seguito della condanna implica la decadenza dall'impiego per la mancanza dei requisiti,in quanto non può essere fatto alcun procedimento penale- E la decadenza dall'impiego equivale alle dimissioni volontarie-
Mentre neo caso di condanna che importa la destituzione a seguito di procedimento disciplinare. comporta che non si può parteciapre ad alcun concorso pubblico- E se avete la mente lucida, quasi tutti i concorsi pubblici, tra i requisiti vi e senpre quello di " NON ESSERE STATO DESTITUITO "- e pur vero che si parla anche di non aver riposrtato condanna penale- E qui chi non e stato destituito ,ma ha avuto una condanna non inforiore a 5 anni, una volta avuta la riabilitazione, può partecipare ai vari concorsi anche pubblici-
In quanto nella domanda al concorso, può scrivere di non aver riportato condanna penale.anche se l'ha avuta- ma per effetto della riabilitazione penale ,dal giorno successivo alla notifica dell'avvenuta riabiklitazione- l'ex condannato ha il certifcato pulito-
Questo e tutta la vicenda- Vi e giurisprudenza che prevede quanto sopra scritto-

Non per vantarmi, ma secondo me ci sono pochi avvocati che conoscono detti particolari-
E sono pronto a confrontarmi, con prove documentali-
poiuy
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Re: PER TUTTI QUELLI CHE HANNO SUBITO UNA SANZIONE DI STATO

Messaggio da poiuy »

QUINDI LEI STA DICENDO SE NON HO CAPITO MALE CHE CHI HA SUBITO UNA SANZIONE DI STATO A SEGUITO DI CONDANNA ANCHE CON UNA RIABILITAZIONE NON POTRA' PARTECIPARE AD UN FUTURO CONCORSO INTERNO?
panorama
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Re: PER TUTTI QUELLI CHE HANNO SUBITO UNA SANZIONE DI STATO

Messaggio da panorama »

Sentenza Tar Lazio:
-----------------------------------------------------------------------------------------------
cessazione dal servizio permanente per perdita del grado per rimozione.
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1) - il ricorrente ha depositato l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma del 2014 ha accolto l’istanza di riabilitazione nonché il provvedimento di concessione della pensione privilegiata ordinaria sul trattamento pensionistico concessagli.

2) - Per completezza, va precisato che il provvedimento di riabilitazione dell’interessato non vale ad inficiare la legittimità dell’atto gravato – che va valutata alla stregua delle circostanze di fatto e delle condizioni giuridiche esistenti al momento della sua adozione – in quanto incide solo sotto il profilo delle conseguenze connesse alla condanna penale, ma non ha alcuna influenza nel caso in esame, in cui la perdita del grado non è stata disposta per condanna penale (caso quello contemplato dal co. 1 n. 6 dell’art. 60 della legge 599/1954) bensì per motivi disciplinari (cioè quello contemplato dal co. 1 n. 6 dell’art. 60 sopracitato) sulla base di valutazioni della gravità delle mancanze commesse e della meritevolezza di conservare il grado, che sono state svolte autonomamente dall’Amministrazione sulla base della contrarietà della condotta con il ruolo del Carabiniere che non sono invalidate dalla riabilitazione successivamente intervenuta .

Ricorso RESPINTO.
avt8
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Re: PER TUTTI QUELLI CHE HANNO SUBITO UNA SANZIONE DI STATO

Messaggio da avt8 »

panorama ha scritto:Sentenza Tar Lazio:
-----------------------------------------------------------------------------------------------
cessazione dal servizio permanente per perdita del grado per rimozione.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

1) - il ricorrente ha depositato l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma del 2014 ha accolto l’istanza di riabilitazione nonché il provvedimento di concessione della pensione privilegiata ordinaria sul trattamento pensionistico concessagli.

2) - Per completezza, va precisato che il provvedimento di riabilitazione dell’interessato non vale ad inficiare la legittimità dell’atto gravato – che va valutata alla stregua delle circostanze di fatto e delle condizioni giuridiche esistenti al momento della sua adozione – in quanto incide solo sotto il profilo delle conseguenze connesse alla condanna penale, ma non ha alcuna influenza nel caso in esame, in cui la perdita del grado non è stata disposta per condanna penale (caso quello contemplato dal co. 1 n. 6 dell’art. 60 della legge 599/1954) bensì per motivi disciplinari (cioè quello contemplato dal co. 1 n. 6 dell’art. 60 sopracitato) sulla base di valutazioni della gravità delle mancanze commesse e della meritevolezza di conservare il grado, che sono state svolte autonomamente dall’Amministrazione sulla base della contrarietà della condotta con il ruolo del Carabiniere che non sono invalidate dalla riabilitazione successivamente intervenuta .

Ricorso RESPINTO.

Ma a questo collega c'era bisogno di spendere soldi e rivolgersi al T.A.R. Che il suo ricorso sarebbe stato respinto ?
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