Notizie su colleghi o Avv. su ricorso PIANTONE H24.

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panorama
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Notizie su colleghi o Avv. su ricorso PIANTONE H24.

Messaggio da panorama »

Ai colleghi del forum chiedo di conoscere se sono al corrente di colleghi CC. della zona Pinerolo (TO) che nel 1995 hanno fatto anche loro questo ricorso.
Detta notizia serve per sapere quale Avvocato ha preso l'incarico a suo tempo in modo da poterlo contattare ed inoltre per sapere il numero del ricorso al Tar. Sconosco se è stato depositato al Lazio o Piemonte.
Se qualche collega all’epoca ricorrente è ancora in servizio si chiede appunto di sapere gli estremi del legale o del ricorso al Tar in modo da sapere se è ancora pendente o già chiuso.
Questo appello vale solo per quei ricorrenti (da non confondere con l’Avvocato delle Marche o con altri di fuori zona). A suo tempo qualche collega di quella zona di era preso l’impegno di raccogliere i soldi e nominativi facendo da tramite non so se con qualche altro collega ho direttamente con l’avvocato .
Un saluto a tutti.


panorama
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Re: Notizie su colleghi o Avv. su ricorso PIANTONE H24.

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Un consiglio per i colleghi ricorrenti di cui alla sottoindicata sentenza pubblicata oggi.
Vi informo che il Consiglio di Stato ha già rigettato i ricorsi di altri colleghi dell'Arma percui decidete bene se fare appello o meno.
Altro consiglio che vi do, avete se non sbaglio 6 mesi di tempo per chiedere il risarcimento per la lungagine del processo amm.vo (nel caso vostro sono trascorsi 15 anni pieni) la così detta Legge Pinto a cui vanno detratti 3 anni di periodo normale. Quindi potete recuperare un certo capitale che non è niente male. Fate 2 conti così, il ricorso è andato male ma almento esiste un'altra speranza per recuperare un po' di soldi. Comunque sia, in un certo senso è stata sempre una vittoria.

Questa è la sentenza:


N. 00352/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01991/1995 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1991 del 1995, proposto da: C. F., F. R., P. C., C. P. e C. G., rappresentati e difesi dagli avv. Omissis , con domicilio eletto presso gli stessi in Roma, via A. Baccarini, 32;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno, Ministero di Grazia e Giustizia, Ministero delle Finanze e Ministero del Tesoro, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per il riconoscimento e la declaratoria
del diritto a percepire in misura integrale il compenso per lavoro straordinario in relazione allo svolgimento (in orario eccedente quello di servizio) del servizio di piantone, all’espletamento delle prestazioni di ordine pubblico, vigilanza e sorveglianza speciale, reperibilità, sorveglianza dei seggi elettorali, traduzioni; nonché per l’espletamento di ogni altra prestazione di attività lavorativa in orario eccedente quello di servizio;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2010 il dott. Domenico Landi e udito l’avv. OMISSIS , per parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con atto notificato il 14 febbraio 1995, depositato nei termini, i Sig.ri C. F., F. R., P. C., C. P. e C. G., tutti appartenenti all’Arma dei Carabinieri, hanno proposto ricorso per il riconoscimento e la declaratoria, previo accoglimento della istanza cautelare, del loro diritto a percepire il compenso per il lavoro straordinario in relazione allo svolgimento (in orario eccedente quello di servizio) del servizio di piantone, e del loro diritto a percepire il compenso per lavoro straordinario per l’espletamento delle prestazioni di ordine pubblico, vigilanza e sorveglianza speciale, reperibilità, sorveglianza dei seggi elettorali, traduzioni, nonché per l’espletamento di ogni altra prestazione di attività lavorativa in orario eccedente quello di servizio.
A sostegno del gravame i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 36 Costituzione, la violazione della legge 1 aprile 1981 n. 121 (in particolare dell’art. 63), la violazione dell’art. 17 della legge n. 668/1986, (con riferimento al compenso dovuto per l’espletamento del servizio di piantone prestato in orario eccedente quello di servizio).
I ricorrenti sostengono che, ai sensi della normativa soprarichiamata, agli stessi compete (ove il servizio di piantone sia prestato anche in orario eccedente quello di servizio) non solo il compenso per lavoro straordinario, ma anche una ulteriore indennità aggiuntiva in misura inferiore al 10% del compenso stabilito per lavoro straordinario. I ricorrenti sollevano inoltre eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 17 della legge n. 668/86 per violazione degli artt. 3 e 36 Costituzione. I ricorrenti concludono chiedendo che venga riconosciuto il loro diritto a percepire il compenso per lavoro straordinario per l’espletamento (in orario eccedente quello di servizio) delle prestazioni citate nell’epigrafe del ricorso, nonché di ogni altra prestazione di attività lavorativa.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale richiamando numerose pronunce in materia, ha insistito per il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Alla Camera di Consiglio del 20 marzo 1995 l’istanza incidentale di sospensione è stata respinta.
Alla pubblica udienza del 9 giugno 2010 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso non si appalesa fondato.
Il Collegio non rinviene alcuna valida ragione per discostarsi dal costante orientamento giurisprudenziale del giudice amministrativo di primo e secondo grado, secondo il quale il lavoro di “piantone in caserma” svolto dai carabinieri in aggiunta al normale orario di lavoro rientra di per sé nelle prestazioni senza obbligo di impegno assiduo e continuativo ed è, come tale, da ricomprendere nelle previsioni di cui all’art. 17 della legge 10 ottobre 1986 n. 668, oltreché in quelle da ascriversi ai servizi di istituto delle Forze di Polizia, compensate con le indennità di cui alla legge 27 maggio 1977, n. 284 (cfr. CONS. STATO – SEZ. IV – 11 aprile 2007 n. 1578).
Va, infatti, osservato che il servizio di piantone si concretizza in prestazioni di poco superiori a quelle di attesa e di custodia, poiché, seppure richiede una presenza attiva, vigile e responsabile, non comporta, comunque, un impegno assiduo e continuativo di norma necessario per lo svolgimento delle abituali incombenze rientranti nei compiti di istituto che, se espletate al di fuori dell’ordinario orario di lavoro, costituiscono un valido titolo per la corresponsione del compenso per lavoro straordinario.
Va, in altri termini, considerato che le attività in questione implicano, in linea di principio, un impegno ed una assunzione di responsabilità di livello inferiore rispetto a quanto risulta richiesto nello svolgimento della normale attività degli appartenenti all’Arma; ne consegue che la differenziazione del trattamento economico non può apparire illegittimo ed eventualmente affetta da illegittimità costituzionale, in quanto la scelta del legislatore si propone di garantire un trattamento retributivo il più possibile corrispondente alla quantità e qualità delle prestazioni rese.
Per quanto concerne la dedotta questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 della legge n. 668/1984 per violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione, la stessa si appalesa manifestamente infondata, atteso che, con riferimento al suddetto art. 36, come sottolineato dalla Corte Costituzionale e come più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, la proporzionalità e sufficienza della retribuzione vanno valutate considerando la retribuzione nel suo complesso, e non in base ai singoli elementi che compongono il trattamento economico (cfr. CORTE COST. 12 marzo 2004 n. 91; CONS. STATO – SEZ. IV – 2 novembre 2004, n. 7101).
Per quanto concerne, infine, le ulteriori pretese dei ricorrenti rivolte ad ottenere il riconoscimento del loro diritto al compenso per lavoro straordinario per l’espletamento (in orario eccedente quello di servizio) di alcune particolari prestazioni (ordine pubblico, vigilanza e sorveglianza speciale, reperibilità, sorveglianza dei seggi elettorali, traduzioni), le stesse non si appalesano fondate, atteso che tali prestazioni prescindono dalla disciplina sull’orario di lavoro dettata dall’art. 63 della legge n. 121 del 1981, risultando regolate da particolari disposizioni normative e regolamentari rivolte a disciplinare le modalità ed i tempi di dette prestazioni.
Conclusivamente il ricorso va respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Prima bis, respinge il ricorso meglio specificato in epigrafe.
Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.500,00 (duemilacinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Domenico Landi, Consigliere, Estensore
Roberto Proietti, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/01/2011
panorama
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Re: Notizie su colleghi o Avv. su ricorso PIANTONE H24.

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Per notizia, un'altra sconfitta ingiusta.
Avvisto per i colleghi ricorrenti: adesso dovete sapere che se non si fa appello al CdS potete chiedere la così detta Legge Pinto (indennizzo per lunga durata) sui processi lumaca per il tramite di un qualsiasi legale.
leggete i nominativi e se ricordate altri nomi di colleghi visto che l'elenco non viene riportato integralmente, cercate di avvisarli o mettervi in contatto magari col comando ultimo di servizio per avere notizie o il numero di telefono giusto per non fargli perdere il diritto all'indennizzo.
Ecco i nomi riportati per brevità:
1) - Bunetto Enzo ed gli altri ricorrenti di cui all’allegato elenco (altri nomi non dichiarati)

2) - Con atto depositato il 1 marzo 2011 i seguenti 15 originari ricorrenti Di Paola Salvatore, Emma Filippo, Foglia Luigi, Garziano Daniele Antonio, La Greca Mariano, Mare Eugenio, Padalino Carmelo, Palazzini Rino, Palladini Giampiero, Penzano Renato, Quattrocchi Francesco, Taschetti Arcangelo, Vaccarini Silvano, Ventruto Cosimo, Zimbardo Rosolino hanno revocato il mandato al precedente difensore e nominato nuovo difensore l’Avv. Pietro L. Frisioni, eleggendo domicilio presso il suo studio in Roma, Piazza del Popolo, 18,

Spero di aver fatto cosa gradita.

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25/07/2012 201206913 Sentenza 1B


N. 06913/2012 REG.PROV.COLL.
N. 10765/1999 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10765/1999, proposto da:
Bunetto Enzo ed gli altri ricorrenti di cui all’allegato elenco, rappresentati e difesi dagli avv. Michele Lupo e Umberto Ilardo, con domicilio eletto presso Gaetano Alessi in Roma, via G.G. Belli, 36;

contro
Ministero della Difesa e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per il riconoscimento
del loro diritto alla corresponsione della retribuzione per il lavoro straordinario per i turni di piantone

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2012 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con atto notificato il 26 luglio 1999, depositato nei termini, il Sig.Bunello Enzo e gli altri ricorrenti di cui all’allegato elenco, tutti appartenenti all’Arma dei Carabinieri hanno chiesto il riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione della intera retribuzione prevista per il lavoro straordinario per i turni c.d. di servizio di piantone della caserma espletato dall’entrata in vigore della legge 1 aprile 1981 n. 121 alla data di proposizione del ricorso.

A sostegno del gravame i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 63, commi 1, 2, 3 e 4, della legge n. 121/1981, nonché falsa applicazione dell’art. 2, comma 3, della legge n. 135 del 1975 e dell’art. 17 della legge n. 668 del 1986.

Sostengono i ricorrenti che l’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, per cui le ore eventualmente prestate in eccedenza al predetto orario dovevano essere retribuite come lavoro straordinario. Inoltre la retribuzione del servizio di piantone doveva portare la corresponsione della normale paga oraria maggiorata con il compenso per il lavoro straordinario delle ore prestate in eccedenza. L’Amministrazione ha corrisposto, invece, sino all’entrata in vigore dell’art. 17 della legge n. 668/1986 una indennità forfettaria e dopo l’entrata in vigore del suddetto art. 17, il c.d. compenso orario per i turni di presenza in ufficio o nella sede del comando nella misura del 10% del compenso complessivo stabilito per ogni ora di lavoro straordinario. L’indennità di cui all’art. 2 della legge n. 135/1975 non può assolutamente ritenersi compensativa del lavoro straordinario prestato col servizio di piantone alla caserma in quanto modesta e palesemente inadeguata.

Infine è da ritenersi errata la presunta esaustività ed onnicomprensività retributiva del servizio di piantone con il compenso orario di cui all’art. 17 della legge n. 668 del 1996.

Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale, peraltro, non ha prodotto alcun scritto difensivo.

Con atto depositato il 1 marzo 2011 i seguenti 15 originari ricorrenti Di Paola Salvatore, Emma Filippo, Foglia Luigi, Garziano Daniele Antonio, La Greca Mariano, Mare Eugenio, Padalino Carmelo, Palazzini Rino, Palladini Giampiero, Penzano Renato, Quattrocchi Francesco, Taschetti Arcangelo, Vaccarini Silvano, Ventruto Cosimo, Zimbardo Rosolino hanno revocato il mandato al precedente difensore e nominato nuovo difensore l’Avv. Pietro L. Frisioni, eleggendo domicilio presso il suo studio in Roma, Piazza del Popolo, 18, dichiarando il loro interesse alla prosecuzione del giudizio, riportandosi a tutte le conclusioni precedentemente precisate negli atti difensivi.

Alla pubblica udienza del 7 febbraio 2012 la causa è passata in decisione.

DIRITTO
Il ricorso non si appalesa fondato.

Il Collegio non rinviene alcuna valida ragione per discostarsi dal costante orientamento giurisprudenziale del giudice amministrativo di primo e secondo grado, secondo il quale il lavoro di “piantone in caserma” svolto dai carabinieri in aggiunta al normale orario di lavoro rientra di per sé nelle prestazioni senza obbligo di impegno assiduo e continuativo ed è, come tale, da ricomprendere nelle previsioni di cui all’art. 17 della legge 10 ottobre 1986 n. 668, oltreché in quelle da ascriversi ai servizi di istituto delle Forze di Polizia, compensate con le indennità di cui alla legge 27 maggio 1977, n. 284 (cfr. C.d.S. sez. IV, n. 1578/2007, n. 2671/2008, n. 1736/2010).

L’art. 17 della legge n. 668 del 1986 dispone che il lavoro prestato oltre l’orario di servizio (40 ore) dai soggetti appartenenti all’Arma dei carabinieri, quando si concreti in attività all’interno delle caserme, vada retribuito in misura ridotta rispetto al compenso per lavoro straordinario, e cioè nella misura del dieci per cento del compenso stesso.

Il massimo organo di giustizia amministrativa ha chiarito che “La norma ha la evidente “ratio” nel fatto che occorre distinguere tra lavoro straordinario vero e proprio, vale a dire in quel “surplus” di attività lavorativa che impegna il soggetto oltre l’orario normale negli ordinari compiti di istituto, e il lavoro meramente sedentario e di vigilanza interna, caratteristico di un impegno di energie di gran lunga inferiore rispetto ai compiti ordinari di un carabiniere in servizio”.

Il Collegio osserva che il servizio di piantone si concretizza in prestazioni di poco superiori a quelle di attesa e di custodia, poiché, seppure richiede una presenza attiva, vigile e responsabile, non comporta, comunque, un impegno assiduo e continuativo di norma necessario per lo svolgimento delle abituali incombenze rientranti nei compiti di istituto che, se espletate al di fuori dell’ordinario orario di lavoro, costituiscono un valido titolo per la corresponsione del compenso per lavoro straordinario.

Va, in altri termini, considerato che le attività in questione implicano, in linea di principio, un impegno ed una assunzione di responsabilità di livello inferiore rispetto a quanto risulta richiesto nello svolgimento della normale attività degli appartenenti all’Arma; ne consegue che la differenziazione del trattamento economico non può apparire illegittima ed eventualmente affetta da illegittimità costituzionale, in quanto la scelta del legislatore si propone di garantire un trattamento retributivo il più possibile corrispondente alla quantità e qualità delle prestazioni rese.

Per sola completezza, va aggiunto che la giurisprudenza amministrativa ha anche ritenuto manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 17 della legge n. 668/1984 per violazione degli artt. 3 (rispetto alla Polizia di Stato) e 36 della Costituzione atteso che:
-con riferimento al suddetto art. 36, come sottolineato dalla Corte Costituzionale e come più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, la proporzionalità e sufficienza della retribuzione vanno valutate considerando la retribuzione nel suo complesso, e non in base ai singoli elementi che compongono il trattamento economico (cfr. Cons. Stato, IV Sez., n. 7101 del 2004; Corte cost. n. 91 del 2004, n. 470 del 2002 e n. 263 del 2002),
- con riferimento al suddetto art. 3 (disparità di trattamento rispetto agli appartenenti alla Polizia di Stato) rileva la sussistenza, per le due categorie di dipendenti, di ordinamenti giuridici ed economici differenziati.

Conclusivamente il ricorso va respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge limitatamente alla posizione dei ricorrenti meglio specificati in fatto.
Rimette gli atti al Presidente della Sezione per l’eventuale adozione del decreto di perenzione per quanto concerne la posizione dei rimanenti originari ricorrenti.
Condanna i ricorrenti soccombenti al pagamento, in favore del Ministero dell’Interno e del Ministero della Difesa, delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 (tremila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Domenico Landi, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 25/07/2012
GiorgioM
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Re: Notizie su colleghi o Avv. su ricorso PIANTONE H24.

Messaggio da GiorgioM »

:mrgreen: Io sono uno dei vecchi ricorrenti che hanno masticato amaro leggendo quella sentenza. Mi hanno rubato anni di vita pagandomeli 3.300 lire a turno... E ora stanno cercando di continuare a rubare con la riforma delle pensioni. Quando mi sono arruolato ho accettato di fare una vita di m... elma sapendo che dopo 25 anni sarei andato in pensione. Dopo 32 anni sempre di m...elma scopro di essere un ladro che cerca di rubare il futuro ai miei figli e nipoti. Scusate lo sfogo ma se non ci uniamo per combattere l'ennesima ingiustizia saranno c... avoli acidi :mrgreen:
vmax
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Re: Notizie su colleghi o Avv. su ricorso PIANTONE H24.

Messaggio da vmax »

GiorgioM ha scritto::mrgreen: Io sono uno dei vecchi ricorrenti che hanno masticato amaro leggendo quella sentenza. Mi hanno rubato anni di vita pagandomeli 3.300 lire a turno... E ora stanno cercando di continuare a rubare con la riforma delle pensioni. Quando mi sono arruolato ho accettato di fare una vita di m... elma sapendo che dopo 25 anni sarei andato in pensione. Dopo 32 anni sempre di m...elma scopro di essere un ladro che cerca di rubare il futuro ai miei figli e nipoti. Scusate lo sfogo ma se non ci uniamo per combattere l'ennesima ingiustizia saranno c... avoli acidi :mrgreen:
...ci vuole coraggio dopo quasi vent'anni a chiedere pure le spese ai ricorrenti!!! Ma questi signori con quale dignità e coscienza si guardano allo specchio????
gino950
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Re: Notizie su colleghi o Avv. su ricorso PIANTONE H24.

Messaggio da gino950 »

Sale a tutti. Sono uno dei ricorrenti al Tar assitito dall'Avv. Frisani di Firenze. Proprio l'altro ieri il difensore mi ha comunicato: Segreteria - Studio Frisani <segreteria3@studiofrisani.com>
Allegati15 giu (5 giorni fa)

a dipaolasalvato., emma-filippo, me, danielegarziano, eugenio.mare, cpadalino, palladini.gian., cicciuzzo1962, ventrutocosimo, sesta.biagio
Gentile cliente,

siamo lieti di comunicarLe che la Corte di Appello di Perugia ha accolto il nostro ricorso ex L. 89/2001 per l'irragionevole durata del giudizio proposto innanzi al Tar Lazio.
In allegato alla presente troverà la modulistica utile all’ottenimento delle suddette somme riconosciute dalla Corte di Appello di Perugia.

A seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2016 alle L. 89/2001 per ottenere il pagamento delle somme riconosciute a titolo di equa riparazione occorre infatti procedere con un’istanza amministrativa – sull’apposita modulistica allegata – da inoltrare al competente Ministero affinché quest’ultimo proceda al pagamento. Il nostro studio provvederà alla raccolta della documentazione e procederà all'invio della stessa all'ufficio competente del Ministero.

Le chiediamo pertanto di compilare MOD. A (quadro B-C-G1) e sottoscrivere la suddetta documentazione allegando alla stessa la copia del Suo documento identità (in corso di validità) e codice fiscale. Può procedere all’invio di quanto indicato anticipandolo via mail (si prega di allegare documenti in formato .pdf) e spedendo successivamente la documentazione in originale con posta prioritaria presso lo studio dell’avv. Pietro Frisani , Via Curtatone 2, 50123 Firenze, indicando sulla busta “DI PAOLA SALVATORE + ALTRI”.
Si allega inoltre prospetto dei compensi spettanti all’Avv. Pietro Frisani per l’attività svolta, da inviare anche in questo caso compilato e sottoscritto, come sopra indicato.

Cordiali saluti
Insomma hanno stabilito l'indennizzo pari ad euro 4700, di cui 1700 li vuole l'avvocato. Ne è valsa la pena? Luigi foglia
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Re: Notizie su colleghi o Avv. su ricorso PIANTONE H24.

Messaggio da lellobit »

Be 3000 euro
vito1966
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Re: Notizie su colleghi o Avv. su ricorso PIANTONE H24.

Messaggio da vito1966 »

Gino950 volevo chiederti Noi effettivi appartenenti ad un'altra Legione CC ..? della Puglia possiamo contattare l'Avv. Frisani ed avere la modulistica per il risarcimento dei piantoni H24 eseguiti negli anni 90/95 mi fai sapere Grazie !!
panorama
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Re: Notizie su colleghi o Avv. su ricorso PIANTONE H24.

Messaggio da panorama »

qualsiasi Avvocato d'Italia può rappresentarvi ma devi tenere presente che non deve trascorrere "mi sembra" un anno dalla pubblicazione della sentenza (l'ultima ossia se si è fermati avanti al TAR oppure se è stata emessa sentenza del CdS.
gino950
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Re: Notizie su colleghi o Avv. su ricorso PIANTONE H24.

Messaggio da gino950 »

Vito 1966 contatta direttamente l'Avv. Frisani di Firenze. Ti darà sicuramente notizie più sicure di quelle che potrei fornirti io.
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