Naufragio della nave da crociera.

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Naufragio della nave da crociera.

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SENTENZA ,sede di FIRENZE ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201500663 - Public 2015-04-23 -


N. 00663/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01351/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1351 del 2012, proposto da:
OMISSIS, rappresentati e difesi dagli avvocati F. G. e I. U., con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli 40;

contro
il Ministero dell'Interno in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è domiciliato in Firenze, Via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento
- dei provvedimenti di concessione di encomio datati 8.5.2012, notificati con verbale del …...12 a OMISSIS, del …….12 a OMISSIS e del ……..12 a OMISSIS , nonché del parere negativo prot. 611/12, espresso dalla Commissione Centrale per le Ricompense nella seduta del 30.4.12 e notificato ai ricorrenti contestualmente alla notifica degli attestati di concessione degli encomi, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la memoria dell’Avvocatura dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2015 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti prestano servizio quali assistenti OMISSIS presso la Polizia di Stato e il 13 gennaio 2012, in occasione del naufragio della nave da crociera Costa Concordia, sono stati protagonisti delle prime operazioni di soccorso. In ragione di ciò, il Questore di OMISSIS ha formulato proposta per la loro promozione per merito straordinario ai sensi dell’art. 72 del d.p.r. 28 ottobre 1985, n. 782. La proposta è stata rifiutata, concedendo ai ricorrenti il solo encomio, a seguito del parere espresso dalla Commissione centrale per le ricompense (in seguito: “Commissione”) nella seduta del 30 aprile 2012, la quale ha rilevato che le operazioni di soccorso ed i singoli interventi di salvataggio, pur svolti in un contesto delicato e rischioso, non avrebbero evidenziato situazioni di concreto pericolo di vita per i ricorrenti, mentre i positivi risultati ottenuti in termini di salvataggio delle persone sarebbero frutto dell’attività espletata anche da altri enti impegnati nelle primissime fasi del naufragio. E’ stata quindi ritenuta maggiormente adeguata la concessione dell’encomio.

I decreti del Capo della Polizia che concedono l’encomio in luogo della promozione, unitamente al parere negativo della Commissione, sono stati impugnati con il presente ricorso, notificato il 14 agosto 2012 e depositato il18 settembre 2012, lamentando che il decreto di diniego sarebbe sprovvisto di motivazione, e ove si ritenesse che le ragioni del rifiuto possano dedursi dal parere negativo della Commissione, ebbene quest’ultimo sarebbe viziato a sua volta per difetto di motivazione, nonché per travisamento dei fatti in ordine alla ritenuta insussistenza del pericolo di vita per i ricorrenti. Questi infatti sarebbero stati gli unici ad operare nella zona “a dritta” della nave che avrebbe potuto rovesciarsi proprio su quel lato, e sarebbe quindi illogico porre sullo stesso piano il loro intervento e quello degli altri soccorritori. La Commissione non avrebbe tenuto nel debito conto tale circostanza e pertanto i ricorrenti chiedono l’annullamento dei provvedimenti impugnati e che venga ordinato all’Amministrazione di compiere una nuova valutazione che ne tenga conto.

Si è costituita l’Avvocatura dello stato per l’Amministrazione intimata negando che gli atti siano viziati poiché i ricorrenti, nell’opera di soccorso, sarebbero stati aiutati anche da Vigili del Fuoco e militari della Guardia di Finanza, e chiedendo quindi il rigetto del ricorso.

All’udienza del 25 marzo 2015 la causa stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è fondato, nei termini che seguono.

Il Collegio ribadisce l’orientamento costante della giurisprudenza secondo cui la promozione per merito straordinario ha carattere eccezionale in quanto costituisce una deroga all’ordinario principio di concorsualità per l’accesso ai pubblici impieghi (T.A.R. Liguria, Genova, sez. II, 23 novembre 2006, n. 1575; T.A.R. Toscana, Firenze, sez. I, 17 luglio 2008 , n. 1768); principio valido – secondo il costante insegnamento della Corte costituzionale – anche per le progressioni verticali di carriera. L’attività amministrativa in materia, peraltro, non è espressione di discrezionalità tecnica in senso proprio in quanto nella fattispecie non è richiesta l’applicazione di scienze tecniche al fine di esaminare e valutare i fatti; essa costituisce piuttosto manifestazione di ampia discrezionalità amministrativa sfociante nel merito, tendente a raffrontare l’operato del personale con i presupposti stabiliti dalla vigente normativa, ed è censurabile per vizi di arbitrarietà, manifesta illogicità o di travisamento dei fatti (T .A.R. Puglia Bari II, 14 gennaio 2009 n. 21).

In base all’art. 72 del d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782 (approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), le ricompense al personale della Polizia di Stato “sono conferite in relazione ad uno specifico evento, per comportamenti caratterizzati da eccezionalità e specialità, avuto riguardo alla qualifica rivestita e alle funzioni esercitate dal personale interessato e tenuto conto del risultato conseguito, nonché delle particolari condizioni di tempo e di luogo che hanno eventualmente connotato l'attività svolta”. Per quanto riguarda in particolare gli assistenti di P.S., l’art. 70 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia) individua quali presupposti della promozione per merito straordinario l’avere compiuto “operazioni di servizio di particolare rilevanza, dando prova di eccezionale capacità e dimostrando di possedere qualità tali da dare sicuro affidamento di assolvere lodevolmente le funzioni della qualifica superiore” ovvero, alternativamente, il fatto di avere corso “grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica” o, ancora, l’avere “conseguito eccezionali riconoscimenti in attività attinenti ai loro compiti, dando notevole prestigio all'Amministrazione della pubblica sicurezza”.

La proposta di promozione dei ricorrenti formulata dal Questore di OMISSIS è motivata in base alla circostanza che essi hanno operato su una motovedetta nel tratto di mare al lato di dritta della nave mentre questa, con una serie continua di movimenti a scatto, raggiungeva angoli sempre più elevati di inclinazione e poteva infine ribaltarsi a causa della flusso di acqua al suo interno, coinvolgendo così i ricorrenti medesimi.

Sotto tale profilo il parere della Commissione risulta scarsamente motivato e non aderente ai fatti. La Commissione afferma infatti che le operazioni svolte dai ricorrenti non avrebbero evidenziato situazioni di concreto pericolo di vita ma senza nulla specificare in ordine alla circostanza, non smentita, che gli stessi hanno operato sul lato della nave più esposto al rischio di rovesciamento. Tale circostanza non è smentita in punto di fatto e tuttavia non è stata presa in esame nella formulazione del parere, che sotto questo profilo risulta viziato per difetto di motivazione e travisamento dei fatti, come correttamente pretendono i ricorrenti.

Il ricorso deve quindi essere accolto per queste motivazioni e devono essere annullati i provvedimenti impugnati; a fini conformativi la Commissione, entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, notificazione della presente sentenza dovrà riesaminare la proposta formulata dal Questore di OMISSIS valutando, con particolare attenzione e completezza istruttoria e fornendone adeguata motivazione, la circostanza obliterata.

Le spese processuali seguono la soccombenza e pertanto il Ministero dell’Interno è condannato al loro pagamento a favore dei ricorrenti, in solido tra loro, nella misura di € 3.000,00 (tremila/00) cui devono essere aggiunti gli accessori di legge.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati, con i conseguenti puntuali obblighi conformativi di cui in motivazione.

Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese processuali a favore dei ricorrenti, in solido tra loro, nella misura di € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Armando Pozzi, Presidente
Gianluca Bellucci, Consigliere
Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/04/2015


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Re: Naufragio della nave da crociera.

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SENTENZA ,sede di FIRENZE ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201701069, - Public 2017-09-12 -

Pubblicato il 12/09/2017


N. 01069/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01873/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1873 del 2015, proposto da:
Roberto T., Alberto F., Sandro S., Giuseppe B., Stefano B., Sergio B., Andrea B., Massimiliano B., rappresentati e difesi dagli avvocati Fernando Gallone e Iole Urso, domiciliati ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli 40;

contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede è domiciliato in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento
- dei provvedimenti di diniego delle promozioni per merito straordinario, datati 10.7.2015, notificati con verbali del 27.7.2015 al SDACE T. Roberto, del 29.7.2015 al CSE B. Giuseppe, del 3.8.2015 al VC B. Massimiliano, del 3.8.2015 al CSE F. Alberto, del 5.8.2015 al CS B. Stefano, del 5.8.2015 al CS B. Sergio, del 9.10.2015 al CSE S. Sandro e, infine, del 9.10.2015 al VC B. Andrea, nonchè del parere negativo alla concessione della promozione per merito straordinario, espresso dal Capo del Corpo dei VV.FF. con nota prot.n.11759 del 3.9.2013, non notificato ai ricorrenti e da essi conosciuto soltanto contestualmente alla notifica degli impugnati dinieghi delle promozioni per merito straordinario, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ai provvedimenti impugnati, ivi espressamente compresi altri atti e/o documenti non cogniti, sulla cui base è stata decisa la non concessione delle promozioni richieste.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2017 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti in epigrafe, Vigili del Fuoco in forza al Comando Provinciale di Grosseto, nella notte fra il 13 e il 14 gennaio 2012 hanno partecipato alle prime operazioni di soccorso sulla nave da crociera Costa Concordia, naufragata – l’evento è notorio – in prossimità dell’Isola del Giglio.

In considerazione del gravissimo ed effettivo pericolo per la propria incolumità, consapevolmente affrontato nel corso dell’intervento (prolungatosi per molte ore), con note del 1 febbraio 2013 essi sono stati proposti dal proprio Comandante Provinciale per il conferimento di promozioni per merito straordinario, ai sensi dell’art. 32 d.lgs. n. 217/2005.

In conformità al parere negativo espresso dal Capo del Corpo dei VV.F., le proposte sono state tuttavia respinte dal Ministero dell’Interno con note del 10 luglio 2015, pur contenenti il riconoscimento del senso del dovere, dello spirito di sacrificio e della professionalità manifestate dagli interessati.

Il diniego della promozione per meriti straordinari forma oggetto del presente giudizio. Sulla scorta di un unico motivo in diritto, i ricorrenti ne deducono l’illegittimità e concludono per l’annullamento dei provvedimenti impugnati.

1.1. Costituitosi il Ministero dell’Interno, che resiste al gravame, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 24 maggio 2017.

2. L’unico motivo di impugnazione è rubricato “Illegittimità per violazione dell’art. 3 L. 241/1990.

Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 d.lgs. n. 217/2005. Eccesso di potere per carenza di motivazione, errore sui presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria, perplessità, ingiustizia manifesta”.

I ricorrenti sostengono non solo che il diniego della promozione sarebbe inadeguatamente motivato, ma che il Ministero resistente avrebbe inquadrato in maniera non corretta le circostanze di fatto allegate a fondamento delle proposte di conferimento delle promozioni stesse. In particolare, il Ministero avrebbe errato nel porre sullo stesso piano l’intervento da loro effettuato nell’immediatezza del naufragio, quando la nave sarebbe potuta affondare da un momento all’altro con conseguenze fatali per gli stessi soccorritori, oltre che per le persone rimaste intrappolate al suo interno, con l’attività dei Vigili del Fuoco intervenuti nelle settimane seguenti, quando la Costa Concordia era stata ormai messa in sicurezza.

L’erronea equiparazione di situazioni diametralmente diverse vizierebbe i provvedimenti impugnati al pari del difetto di motivazione in ordine al pericolo di vita corso dai ricorrenti, ampiamente segnalato dal Comandante Provinciale e di fatto ignorato dal Ministero, autore di una valutazione superficiale e approssimativa.

2.1. Il ricorso è fondato, e può essere accolto, per quanto di ragione.

L’art. 32 del d.lgs. n. 217/2005 (“Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”) stabilisce al primo comma che “La promozione alla qualifica superiore può essere conferita per merito straordinario al personale […] che, nell'esercizio delle loro funzioni, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, abbia corso grave ed effettivo pericolo di vita ovvero, nel portare a compimento attività di eccezionale rilevanza, abbia messo in luce eccezionali capacità professionali, dimostrando di poter adempiere alle funzioni della qualifica superiore”.

La promozione per meriti straordinari costituisce la più elevata delle ricompense per meriti di servizio, ed è frutto di una valutazione connotata da un’ampia componente di merito amministrativo, come tale sindacabile solo in presenza di manifesti scostamenti dalle regole che governano l’esercizio della discrezionalità (travisamento dei fatti o macroscopica illogicità: cfr., fra le molte, Cons. Stato, sez. III, 18 giugno 2015, n. 3084).

Nel caso in esame, i ricorrenti sono stati proposti per la promozione per non aver esitato “a esporsi a gravissimo rischio personale pure di consentire il soccorso alle vittime del naufragio della motonave Costa Concordia” (si vedano le note del Comandante Provinciale di Grosseto del 1 febbraio 2013, in atti). Più specificamente, nelle relazioni individuali allegate alle proposte si riferisce che i ricorrenti, prontamente resisi disponibili dopo aver avuto notizia dell’accaduto, sono saliti a bordo della nave già adagiata sul fianco senza avere alcuna informazione circa la stabilità dello scafo, “che avrebbe potuto continuare a ruotare fino all’affondamento della nave con conseguenze fatali per i soccorritori”, prodigandosi per oltre sei ore nel salvataggio delle persone intrappolate a bordo e contribuendo così alla liberazione di circa settanta persone: tutto questo, mentre nessuno degli appartenenti ad altri Corpi accorsi sul luogo del naufragio aveva ritenuto opportuno salire a bordo per coordinare i soccorsi e gli ufficiali della Costa avevano abbandonato la nave, nella quasi certezza che si sarebbe rapidamente inabissata.

I provvedimenti ministeriali di diniego della promozione recepiscono, di contro, il parere del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ove, pur riconoscendosi come la squadra composta dai ricorrenti si sia distinta per essere stata la prima a intervenire e a contribuire a mettere in salvo diversi naufraghi, si afferma doversi negare l’ammissione alla ricompensa “nella considerazione anche che le operazioni di soccorso si sono protratte per settimane con sacrificio e professionalità di centinaia di vigili del fuoco”.

Una tale motivazione si sofferma sul contributo fornito dai ricorrenti alla salvezza delle persone coinvolte nel naufragio, ma non dà alcun conto – neppure per confutarne l’esistenza e l’effettività – dei rischi affrontati e del pericolo di vita corso dagli stessi nel salire a bordo della nave, per come descritto nelle relazioni allegate alle proposte di conferimento delle promozioni. Ne risulta una lettura dell’accaduto incompleta (travisata) e carente dei doverosi approfondimenti, anche istruttori, in ordine alla sussistenza e consistenza dei presupposti giustificativi del conferimento, contemplati dal citato art. 32 d.lgs. n. 217/2005 (la circostanza, cioè, che il personale in questione si sia esposto a un grave ed effettivo pericolo di vita per tutelare l’incolumità delle persone, sulla quale i provvedimenti impugnati non prendono posizione).

Allo stesso tempo, i dinieghi presentano profili di contraddittorietà nella parte in cui, dopo aver espresso la volontà di concedere particolari apprezzamenti non a tutto il personale coinvolto nelle operazioni di soccorso, ma solo a coloro che si fossero particolarmente distinti, ha negato ai ricorrenti di essersi “particolarmente distinti”, di fatto accomunandoli ai colleghi impiegati nelle settimane successive al naufragio. Una conclusione irragionevole, perché non supportata da riscontri obiettivi circa la reale equipollenza dei rischi corsi dai primi soccorritori per salvare i naufraghi rimasti a bordo della nave (che, lo si ricorda, si inclinava progressivamente sul fianco) rispetto a quelli corsi dal personale intervenuto nei giorni seguenti, dopo che i sopravvissuti alla tragedia erano ormai stati tratti in salvo ed, essendosi stabilizzata la posizione del relitto, deve presumersi che le operazioni venissero condotte in (relativa) sicurezza.

Come già deciso dalla Sezione in controversia analoga, promossa da alcuni operatori della Polizia di Stato parimenti intervenuti nell’immediatezza del naufragio della Costa Concordia (cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 23 aprile 2015, n. 663), i provvedimenti impugnati debbono pertanto essere annullati ai fini del riesame, da parte del Capo del Corpo dei Vigili del Fuoco e del Ministero resistente, delle proposte di conferimento delle promozioni a suo tempo formulate per i ricorrenti dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto.

Il riesame, da tenersi entro trenta giorni dalla notificazione, ovvero dalla comunicazione della presente sentenza, dovrà tenere conto di tutte le circostanze rilevanti ai fini del conferimento della promozione, quali emergono dalle relazioni allegate alle proposte, ed essere assistita da idonea istruttoria e coerente motivazione, secondo le indicazioni precedentemente impartite.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dei ricorrenti, dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in parte motiva.

Condanna l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 6.000,00, oltre agli accessori di legge, da distrarsi in favore degli avvocati Gallone e Urso, antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Armando Pozzi, Presidente
Gianluca Bellucci, Consigliere
Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Pierpaolo Grauso Armando Pozzi





IL SEGRETARIO
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