monetizzazione congedo ordinario non fruito x aspettativa

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monetizzazione congedo ordinario non fruito x aspettativa

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Per notizia.

Il Tar ha precisato che:

1) - Il riconoscimento è stato effettuato a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato (parere 5279 del 2 dicembre 2010), che, modificando il precedente orientamento della giurisprudenza amministrativa, ha riconosciuto il diritto del pubblico dipendente a percepire il pagamento di somme in sostituzione del congedo ordinario non fruito a causa di aspettativa per infermità, anche ove non vi sia stata ripresa del servizio.

2) - Il TAR per l'Umbria ha dichiarato cessata la materia del contendere poichè sono state versate le somme.

Il resto leggetelo qui sotto.

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11/12/2012 201200517 Sentenza 1


N. 00517/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00100/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 100 del 2009, proposto da:
G. L., rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Perari, con domicilio eletto presso lo stesso in Perugia, via G.B. Pontani, 3;

contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Corpo Forestale dello Stato, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;

per l'annullamento
del decreto del Ministero politiche agro-alimentari 8.10.2008 n. 203/08 e atti connessi (diniego diritto alla monetizzazione congedo ordinario non fruito)

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Corpo Forestale dello Stato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2012 il dott. Cesare Lamberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Premesso:
che con il ricorso proposto il sig. L…… ha chiesto l’accertamento del diritto al compenso sostitutivo del congedo ordinario maturato e non fruito nell’anno 2007 e 2008 per un totale di 58 giorni e la conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento del relativo compenso economico.

che l’Amministrazione ha prodotto prova del pagamento, in favore del L……., delle somme da egli pretese. Il riconoscimento è stato effettuato a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato (parere 5279 del 2 dicembre 2010), che, modificando il precedente orientamento della giurisprudenza amministrativa, ha riconosciuto il diritto del pubblico dipendente a percepire il pagamento di somme in sostituzione del congedo ordinario non fruito a causa di aspettativa per infermità, anche ove non vi sia stata ripresa del servizio.

Considerato che per effetto delle somme versate può essere dichiarata cessata la materia del contendere;
che le spese di giudizio possono essere compensate fra le parti, avendo l’amministrazione tempestivamente assolto al suo debito.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Cesare Lamberti, Presidente, Estensore
Stefano Fantini, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/12/2012


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Re: monetizzazione congedo ordinario non fruito x aspettativ

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leggete questo link

http://www.sapaf.it/monetizzazione-feri ... visione-11" onclick="window.open(this.href);return false;


Monetizzazione ferie non godute - Circolare della Divisione 11^
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Re: monetizzazione congedo ordinario non fruito x aspettativ

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Qui si parla di congedo ordinario e di festività soppresse durante l'aspettativa.
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1) - ricorre al TAR per l'annullamento parziale e/o la riforma
- del decreto n. 227/10/utea del 22.12.2010

- nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente alla monetizzazione anche del congedo ordinario maturato e non fruito in costanza di aspettativa per malattia ed alla monetizzazione delle giornate aggiuntive ex legge 937/1977 e, conseguentemente:

- per la condanna al pagamento sostitutivo del congedo ordinario complessivamente maturato e non fruito, nonché alla monetizzazione delle giornate di riposo ex legge 937/1977, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

2) - IL RICORRENTE invoca l’applicazione del più recente orientamento giurisprudenziale invalso presso il Consiglio di Stato volto alla monetizzabilità del diritto alle ferie non godute in tutti i casi, come quello di specie, non riconducibili alla volontà delle parti.

3) - Si è costituito il Ministero, rappresentando l’intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento impugnato (con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 4 settembre 2012, depositato in giudizio) in considerazione del mutamento dell’orientamento giurisprudenziale in subiecta materia, e chiedendo pertanto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

4) - Ma il ricorrente non ci sta poiché non ha ottenuto ciò che gli spettava di diritto.

5) - Pertanto, la difesa del ricorrente si è opposta alla suddetta istanza della difesa erariale relativamente alla pretesa alla monetizzazione anche delle giornate di riposo aggiuntive di cui alla legge 937/1977, parimenti non fruite;

IL TAR PRECISA per quanto riguarda le sole Festività Soppresse non pagate:

6) - Non può viceversa ritenersi venuto meno l’interesse del ricorrente alla decisione della causa anche con riferimento alla richiesta monetizzazione delle n. 5 giornate di riposo aggiuntive di cui alla legge 937/1977, parimenti non fruite, poiché il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 4 settembre 2012, depositato in giudizio, tace completamente al riguardo, senza alcun riesame del decreto impugnato.

7) - Per la rimanente parte il ricorso è fondato deve essere accolto.

8) - Ritiene infatti il Collegio che ragioni di equità sostanziale e di imparzialità dell’azione amministrativa impongono, nel caso di specie, di ritenere per “eadem ratio” pienamente dovuta l’estensione della richiesta monetizzazione per il periodo di aspettativa anche alle giornate di riposo aggiuntive di cui alla legge 937/1977, parimenti non fruite dall’istante.

Il resto leggetelo qui sotto.
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02/01/2014 201400011 Sentenza 1


N. 00011/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00204/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 204 del 2011, proposto da:
M. G., rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Gubbini, con domicilio eletto presso Laura Modena, in Perugia, via Alessi, 32;

contro
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Corpo Forestale dello Stato - Isp. Generale - Servizio III - Div. 11^ Ufficio Trattamento Economico Accessorio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;

per l'annullamento parziale e/o la riforma
- del decreto n. 227/10/utea del 22.12.2010 del Capo del Corpo Forestale dello Stato;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o collegato ancorché non conosciuto.

nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente alla monetizzazione anche del congedo ordinario maturato e non fruito in costanza di aspettativa per malattia ed alla monetizzazione delle giornate aggiuntive ex legge 937/1977 e, conseguentemente:

per la condanna al pagamento sostitutivo del congedo ordinario complessivamente maturato e non fruito, nonché alla monetizzazione delle giornate di riposo ex legge 937/1977, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e del Corpo Forestale dello Stato
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2013 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe l’odierno istante impugna il decreto n. 227/10/utea del 22 dicembre 2010 a firma del Capo del Corpo Forestale dello Stato, con cui gli è stato riconosciuto il pagamento sostitutivo del congedo ordinario maturato e non fruito nonché delle giornate aggiuntive ex legge 937/1977 limitatamente al periodo non trascorso in costanza di aspettativa per malattia.

Chiede, pertanto, oltre all’annullamento parziale del suesposto decreto per la parte lesiva, l’accertamento del diritto alla monetizzazione anche per il suesposto periodo in aspettativa e relativa condanna dell’Amministrazione inadempiente al pagamento delle somme dovute.

A sostegno del ricorso deduce articolate censure di violazione di legge (art. 18 D.P.R. 254/1999, art. 14 D.P.R. 395/1995, art. 36 Cost.) ed eccesso di potere sotto diverso profilo, invocando l’applicazione del più recente orientamento giurisprudenziale invalso presso il Consiglio di Stato volto alla monetizzabilità del diritto alle ferie non godute in tutti i casi, come quello di specie, non riconducibili alla volontà delle parti.

Si è costituito il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, rappresentando l’intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento impugnato (con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 4 settembre 2012, depositato in giudizio) in considerazione del mutamento dell’orientamento giurisprudenziale in subiecta materia, e chiedendo pertanto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

All’udienza pubblica del 20 novembre 2013, la difesa del ricorrente si è opposta alla suddetta istanza della difesa erariale relativamente alla pretesa alla monetizzazione anche delle giornate di riposo aggiuntive di cui alla legge 937/1977, parimenti non fruite; indi la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Alla luce del sopravvenuto decreto di annullamento parziale in autotutela, va dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente alla parte della pretesa azionata nel presente giudizio concernente la monetizzazione per il periodo di aspettativa delle giornate spettanti e non fruite di congedo ordinario, determinandosi sullo specifico punto controverso la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata dal ricorrente nel presente giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere (ex multis Consiglio di Stato sez V, 12 dicembre 2009, n.7800; id. sez V, 5 marzo 2010, n.1280) ai sensi del vigente art 34 c. 5 cod. proc. amm.

Non può viceversa ritenersi venuto meno l’interesse del ricorrente alla decisione della causa anche con riferimento alla richiesta monetizzazione delle n. 5 giornate di riposo aggiuntive di cui alla legge 937/1977, parimenti non fruite, poiché il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 4 settembre 2012, depositato in giudizio, tace completamente al riguardo, senza alcun riesame del decreto impugnato.

3. Per la rimanente parte il ricorso è fondato deve essere accolto.

Ritiene infatti il Collegio che ragioni di equità sostanziale e di imparzialità dell’azione amministrativa impongono, nel caso di specie, di ritenere per “eadem ratio” pienamente dovuta l’estensione della richiesta monetizzazione per il periodo di aspettativa anche alle giornate di riposo aggiuntive di cui alla legge 937/1977, parimenti non fruite dall’istante.

Il ricorso deve pertanto essere accolto limitatamente a questo segmento della pretesa azionata, con annullamento in parte qua del decreto impugnato ed accertamento del diritto del ricorrente al pagamento sostitutivo delle suddette giornate di riposo (legge 937/1977) con condanna dell’Amministrazione al relativo pagamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

4. Per i suesposti motivi, ai sensi dell’art. 34, comma 5 del vigente Codice del processo amministrativo, va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere e l’accoglimento del ricorso per la parte rimanente.

Le spese seguono la soccombenza, secondo dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:

- dichiara in parte la cessazione della materia del contendere;

- accoglie in parte il ricorso e per l’effetto annulla parzialmente il provvedimento impugnato e condanna il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali al pagamento delle somme dovute, come da motivazione;

Condanna il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, in misura di complessivi 1.500,00 euro, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Cesare Lamberti, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Paolo Amovilli, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 02/01/2014
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Re: monetizzazione congedo ordinario non fruito x aspettativ

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Ispettore Capo forestale, collocato a riposo su domanda a far data dal 1 febbraio 1997.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201502404
- Public 2015-05-13 -


N. 02404/2015REG.PROV.COLL.
N. 05744/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5744 del 2013, proposto da:
P. L., rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Discepolo, con domicilio eletto presso lo stesso Maurizio Discepolo in Roma, Via Conca D'Oro, n. 184/190 Pal. D;

contro
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Corpo Forestale dello Stato, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. MARCHE - ANCONA: SEZIONE I n. 00371/2013, resa tra le parti, concernente accertamento del diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva di trentuno giorni di ferie non godute;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e di Corpo Forestale dello Stato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2015 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti l’avvocato Perucca su delega di Discepolo e l’avvocato dello Stato Tito Varrone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il signor P. L., già dipendente del Corpo Forestale dello Stato, con qualifica di Ispettore Capo forestale, collocato a riposo su domanda a far data dal 1 febbraio 1997, aveva agito presso il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche per l’accertamento del diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva di trentuno giorni di ferie asseritamente maturate per l’anno 1996 e non godute in quanto denegate dall’amministrazione intimata con provvedimento in data 14 novembre 1996. Con provvedimento prot. n° 8564 del 30 settembre 1997, il coordinatore regionale del Corpo Forestale dello Stato ha successivamente denegato l’istanza di pagamento degli emolumenti sostitutivi delle ferie.

2. - Il TAR adito, con sentenza n. 371/2013, respingeva il ricorso, affermando che non può escludersi che antecedentemente alla data dell’istanza la fruizione del congedo ordinario fosse possibile. Secondo il TAR non può neppure ritenersi che, nel periodo intercorso tra il diniego del 14 novembre 1996 e il collocamento a riposo su domanda del dipendente, possa essere sopravvenuta l’assoluta impossibilità della fruizione delle ferie residue.

3. - Il signor P. L. ha impugnato la sentenza censurando in particolare la errata affermazione che non sarebbe stata dimostrata l’assoluta impossibilità del godimento delle ferie. Il TAR trascura di considerare che è incontestato il fatto che l’Amministrazione ha negato le ferie per improrogabili ed inderogabili esigenze di servizio. Inoltre l’appellante fa presente di aver riproposto nuova istanza in data 9.12.1996, anch’essa rigettata per mancanza di organico dell’ufficio, come risulta dagli atti depositati.

4. - Le Amministrazioni appellate si sono costituite senza articolare difese.


5. – La causa è stata discussa ed è stata trattenuta in decisione alla udienza pubblica dell’11 febbraio 2014.

6. – L’appello è fondato.

6.1. – La controversia non investe gli aspetti relativi al diritto irrinunciabile del lavoratore a ferie annuali sancito dall’art. 36 della Costituzione, né al diritto al compenso sostitutivo per le ferie non godute nel caso in cui il mancato godimento delle ferie sia dovuto a causa di servizio a norma dell’art. 14, comma 14, del d.P.R. n. 395/1995; né sulla spettanza di tale diritto alla percezione dell’emolumento sostitutivo anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

6.2. – La controversia concerne essenzialmente aspetti di fatto e, in particolare, se il dipendente in questione si sia trovato nell’assoluta impossibilità di fruire del congedo ordinario o comunque nelle condizioni richieste per aver diritto al compenso sostitutivo.

6.3. – Nel caso in esame, la parte ricorrente in primo grado e attuale appellante ha fatto presente depositando idonea documentazione in primo grado:

- di aver avanzato in data 13 novembre 1996, istanza per la fruizione di giorni 31 di congedo ordinario con decorrenza dal 15 novembre 1996;

- di aver diritto, per l’anno 1996, a giorni 41 di congedo ordinario, soltanto dieci dei quali fruiti fino alla data dell’istanza, essendo stata la richiesta di fruizione dei restanti 31 giorni avanzata per la prima volta in data in data 13 novembre 1996;

- che tale istanza non è stata accolta per ”improrogabili e inderogabili esigenze di servizio” dal competente dirigente del Corpo Forestale.

6.4. – Il Collegio ritiene che - anche non ammettendo la ulteriore circostanza relativa alla reiterazione della istanza di ferie in data 9 dicembre 1996 con lo stesso esito, circostanza affermata come documentata fin dal primo grado dall’appellante nell’atto di appello, ma che non risulta dagli atti allo stato disponibili - il ricorrente e appellante in primo grado ha offerto più di un principio di prova di avere avanzato tempestivamente la richiesta di ferie e che questa richiesta non è stata accolta con motivazioni relative ad esigenze di servizio.

6.5. - L’Amministrazione non si è costituita in appello, ma le sue argomentazioni sono deducibili dalla memoria depositata in primo grado corredata da una nota trasmessa dall’Amministrazione alla Avvocatura Distrettuale dello Stato, allegata agli atti. Secondo la difesa erariale, il presupposto per aver diritto al pagamento sostitutivo sarebbe stato solo il rifiuto totale dell’Amministrazione a concedere il congedo ordinario anche con riferimento ai giorni immediatamente precedenti alla cessazione del rapporto e non il non accoglimento di una istanza anteriore. Inoltre la stessa difesa aggiunge che il collocamento a riposo è avvenuto a domanda prima del decorso dei primi sei mesi del 1997, nei quali l’interessato avrebbe potuto avvalersi delle ferie.

6.6. – Le argomentazioni svolte dall’Amministrazione non sono condivise dal Collegio, il quale ritiene invece che, nelle circostanze di fatto date – che non sono contestate tra le parti -, per evitare di esporsi a successive e fondate richieste di pagamento sostitutivo sulla base della normativa di cui all’art. 14, comma 14, del d.P.R. n. 395/1995, l’Amministrazione avrebbe dovuto formalmente richiedere all’interessato di usufruire delle ferie residue nel periodo immediatamente precedente alla data del suo collocamento a riposo, anche se avvenuto su domanda.

6.7. – Nel contesto sopra delineato, non risulta pertinente alla domanda e neppure comprensibile in rapporto alle predette circostanze, la motivazione del provvedimento con il quale, in data 30 settembre 1997, il coordinatore regionale del Corpo Forestale dello Stato ha denegato l’istanza di pagamento degli emolumenti sostitutivi delle ferie non godute, facendo presente che “la superiore Direzione Generale ha evidenziato che l’individuazione delle mansioni dell’interessato non può ritenersi giustificativa per la monetizzazione del congedo ordinario non fruito”. Il presupposto per il compenso sostitutivo è infatti solo la mancata fruizione delle ferie per esigenze di servizio, che, per le ragioni dette nei punti precedenti, risulta nel caso in esame sufficientemente provata con elementi non validamente contestati dall’Amministrazione.

7. – In base alle considerazioni che precedono l’appello deve essere accolto e la sentenza del TAR conseguentemente riformata, accogliendo il ricorso in primo grado sia con riferimento all’accertamento del diritto al pagamento sostitutivo per 31 giorni di ferie non dovute, sia con riferimento alla conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme dovute integrate dagli oneri accessori stabiliti dalla legge. In particolare deve al riguardo farsi applicazione del principio, affermato da questo Consiglio di Stato con l’Adunanza Plenaria n. 3 del 15 giugno 1998, e ribadito con la recente Adunanza Plenaria n. 18 del 13 ottobre 2011, secondo cui, per i crediti retributivi dei dipendenti pubblici, gli interessi legali e la rivalutazione debbono essere calcolati separatamente sull’importo nominale del credito, escludendo sia il computo degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma dovuta quale rivalutazione, sia il riconoscimento di ulteriori interessi e rivalutazione monetaria sulla somma dovuta a titolo di interessi. La rivalutazione può essere accordata (con le modalità di cui sopra) solo se non risulti già assorbita dagli interessi legali, ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

8. – Le spese per entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso in primo grado.

Condanna le Amministrazioni appellate in solido tra di loro al pagamento delle somme dovute con interessi e rivalutazione monetaria nei termini specificati in motivazione.

Condanna altresì le stesse Amministrazioni il solido tra di loro al pagamento delle spese per entrambi i gradi del giudizio a favore dell’appellante liquidate in euro 1000,00, oltre agli accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Salvatore Cacace, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/05/2015
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