Mi possono sospendere o congedare se sono in Convalescenza??

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Deluso75
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Mi possono sospendere o congedare se sono in Convalescenza??

Messaggio da Deluso75 »

Salve, sono un appuntato, arruolato nel 97, a seguito di varie vicende sono stato imputato per 2 differenti processi penali, riferibili alla stessa vicenda, uno per calunnia presso il tribunale Penale (Civile) e l'altro per diffamazione presso il tribunale Penale (Militare), attualmente da 6 mesi sono in convalescenza per un grave infortunio dipendente da causa di servizio e per il quale ho avuto già il modello C.
Mi chiedevo, ma la gerarchia può sospendermi dal servizio anche se sono in convalescenza??
Se dovessero condannarmi, potrebbero congedarmi anche se sono in convalescenza??
E se nel frattempo non fossi più idoneo a ritornare in servizio, potrei richiedere il passaggio ai ruoli civili anche se condannato o con dei procedimenti penali a carico??
Se transitassi ai ruoli civili, dato che non sarei più un militare, che fine farebbe il procedimento penale militare in atto??
Cordiali Saluti e grazie a chi vorrà aiutarmi.


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Diabolikus
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Re: Mi possono sospendere o congedare se sono in Convalescen

Messaggio da Diabolikus »

L'assenza dal servizio per infermità, anche nel caso di aspettativa, non preclude l'esercizio dell'azione disciplinare, sia essa finalizzata alla irrogazione di una sanzione di corpo o di stato.

Per la cronaca (anche se prassi consolidata e poco ortodossa insegna il contrario) il militare assente per infermità può essere anche trasferito d'ufficio mediante notifica (qualora venga compiuta) della relativa determinazione. Al momento della riacquistata idoneità al s.m.i., il militare si presenterà poi di fatto al reparto acquirente.

Chiudendo la breve parentesi e tornando ai tuoi quesiti:

la sospensione dall'impiego (sia essa disciplinare o precauzionale) è una delle posizioni di stato del militare in servizio permanente.

Qualora il militare si trovi in aspettativa per infermità e, nel contempo, subentri una sospensione dall'impiego, egli transiterà in questa nuova posizione di stato che interromperà la precedente posizione ma che comunque non precluderà la continuazione degli eventuali accertamenti sanitari avviati presso la C.M.O. finalizzati alla conferma della idoneità al s.m.i. (a meno che il militare non sia sospeso perchè detenuto).
[anche in questo caso prassi poco ortodosse insegnano il contrario]

E' ovvio che nel caso in cui il militare venga giudicato idoneo al s.m.i. non potrà comunque rientrare in servizio poichè sospeso dall'impiego.

In ogni caso, al termine del periodo di sospensione, il militare deve comunque essere avviato agli enti sanitari competenti per gli accertamenti finalizzati alla verifica della idoneità al s.m.i.

Nel caso dell'aspettativa per infermità determinata da patologia SI dipendente da c.s. a seguito di modello C,il militare NON rischia di essere collocato in congedo per superamento del tetto massimo (2 anni) di aspettativa nel quinquennio mobile, poichè tutto il periodo di assenza non è computabile fino ad avvenuta guarigione clinica.

Nel caso in cui il militare venga giudicato permanentemente non idoneo al s.m.i. (riformato) nonchè SI reimpiegabile nei ruoi civili dell'A.D., può presentare istanza volta ad ottenere tale beneficio (Legge 266/99) anche nel caso in cui sia in corso un procedimento penale (sia esso militare o ordinario) ovvero procedimento disciplinare di stato (cosiddetta inchiesta formale).

All'uopo non mi è però ancora chiaro per quale motivo la Divisione Disciplina di Persomil debba comunicare tali pendenze a Persociv, secondo le indicazioni fornite nella circolare 43267/B1 del 21 giu. 2011, considerato che il Consiglio di Stato, sez. IV, ord. 12 giugno 2007, con sentenza n. 2998, " ha negato all’amministrazione militare la possibilità di rifiutare il transito per ragioni disciplinari o per la pendenza di un procedimento penale atteso che tale previsione non è contemplata dalla disciplina positiva e che in ogni caso anche il militare in congedo rimane sottoposto al potere disciplinare della linea gerarchica".

Nonostante quest'ultimo aspetto chiarito ed acclarato dalla giurisprudenza, rimane però un cavillo sul quale ragionare:

Nel caso in cui, sucessivamente alla riforma, venga disposta la perdita del grado per rimozione, quest'ultima decorrerà necessariamente dalla data di cessazione dal servizio per riforma e l'interessato non potrà, pertanto, più essere considerato "militare in servizio permanente giudicato inabile al s.m.i.", requisito fondamentale per il transito e perderebbe così tale diritto (cfr. Legge 266/99 integrata dall'art.930 del C.O.M.)

Se qualche altro utente del forum è a conoscenza di eventuali sentenze su tale ultimo aspetto, sarebbe molto gradito il suo intervento.

Sperando di aver contribuito.

Diabolikus.
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Deluso75
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Re: Mi possono sospendere o congedare se sono in Convalescen

Messaggio da Deluso75 »

Diabolikus ha scritto:L'assenza dal servizio per infermità, anche nel caso di aspettativa, non preclude l'esercizio dell'azione disciplinare, sia essa finalizzata alla irrogazione di una sanzione di corpo o di stato.

Per la cronaca (anche se prassi consolidata e poco ortodossa insegna il contrario) il militare assente per infermità può essere anche trasferito d'ufficio mediante notifica (qualora venga compiuta) della relativa determinazione. Al momento della riacquistata idoneità al s.m.i., il militare si presenterà poi di fatto al reparto acquirente.

Chiudendo la breve parentesi e tornando ai tuoi quesiti:

la sospensione dall'impiego (sia essa disciplinare o precauzionale) è una delle posizioni di stato del militare in servizio permanente.

Qualora il militare si trovi in aspettativa per infermità e, nel contempo, subentri una sospensione dall'impiego, egli transiterà in questa nuova posizione di stato che interromperà la precedente posizione ma che comunque non precluderà la continuazione degli eventuali accertamenti sanitari avviati presso la C.M.O. finalizzati alla conferma della idoneità al s.m.i. (a meno che il militare non sia sospeso perchè detenuto).
[anche in questo caso prassi poco ortodosse insegnano il contrario]

E' ovvio che nel caso in cui il militare venga giudicato idoneo al s.m.i. non potrà comunque rientrare in servizio poichè sospeso dall'impiego.

In ogni caso, al termine del periodo di sospensione, il militare deve comunque essere avviato agli enti sanitari competenti per gli accertamenti finalizzati alla verifica della idoneità al s.m.i.

Nel caso dell'aspettativa per infermità determinata da patologia SI dipendente da c.s. a seguito di modello C,il militare NON rischia di essere collocato in congedo per superamento del tetto massimo (2 anni) di aspettativa nel quinquennio mobile, poichè tutto il periodo di assenza non è computabile fino ad avvenuta guarigione clinica.

Nel caso in cui il militare venga giudicato permanentemente non idoneo al s.m.i. (riformato) nonchè SI reimpiegabile nei ruoi civili dell'A.D., può presentare istanza volta ad ottenere tale beneficio (Legge 266/99) anche nel caso in cui sia in corso un procedimento penale (sia esso militare o ordinario) ovvero procedimento disciplinare di stato (cosiddetta inchiesta formale).

All'uopo non mi è però ancora chiaro per quale motivo la Divisione Disciplina di Persomil debba comunicare tali pendenze a Persociv, secondo le indicazioni fornite nella circolare 43267/B1 del 21 giu. 2011, considerato che il Consiglio di Stato, sez. IV, ord. 12 giugno 2007, con sentenza n. 2998, " ha negato all’amministrazione militare la possibilità di rifiutare il transito per ragioni disciplinari o per la pendenza di un procedimento penale atteso che tale previsione non è contemplata dalla disciplina positiva e che in ogni caso anche il militare in congedo rimane sottoposto al potere disciplinare della linea gerarchica".

Nonostante quest'ultimo aspetto chiarito ed acclarato dalla giurisprudenza, rimane però un cavillo sul quale ragionare:

Nel caso in cui, sucessivamente alla riforma, venga disposta la perdita del grado per rimozione, quest'ultima decorrerà necessariamente dalla data di cessazione dal servizio per riforma e l'interessato non potrà, pertanto, più essere considerato "militare in servizio permanente giudicato inabile al s.m.i.", requisito fondamentale per il transito e perderebbe così tale diritto (cfr. Legge 266/99 integrata dall'art.930 del C.O.M.)

Se qualche altro utente del forum è a conoscenza di eventuali sentenze su tale ultimo aspetto, sarebbe molto gradito il suo intervento.

Sperando di aver contribuito.

Diabolikus.


Salve, però se il passaggio al personale civile ci sarà prima dell'eventuale congedo, mica possono rimuovermi dall'incarico civile???
O mi sbaglio???
Mettiamo caso che mi facciano non idoneo al S.M.I. tra 6 mesi, farei domanda di passaggio al ruolo civile entro 30 giorni e l'amministrazione non potrebbe rifiutare il transito anche se è in atto un procedimento penale, una volta passato al ruolo civile, qualora ci fosse una condanna per la quale è prevista la sanzione della rimozione del grado (non so se per diffamazione è prevista) mica potrebbero farmi rimuovere anche da civile??
Questo punto non mi è molto chiaro.
Grazie!!
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Diabolikus
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Re: Mi possono sospendere o congedare se sono in Convalescen

Messaggio da Diabolikus »

Tutto giustissimo,

però, fermo restando l'arcano che pervade l'aspetto de quo, ti esplico quanto segue:

La Legge 266/99 ed il relativo D.I. 18 apr. 2002 che disciplinano il noto transito, oggetto del contendere, stabilisce che l'Amministrazione competente (Persociv) deve pronunciarsi entro 150 giorni dalla data di ricevimento della istanza.

Vi è quindi un termine specifico e perentorio entro il quale definire un procedimento amministrativo che, fino a prova contraria, rientra tranquillamente nel novero delle procedure dettate dalla Legge 241/90.

Quest'ultima norma, all'art.2 comma 7, prevede la possibilità di una sospensione dei termini per la conclusione del procedimento, attuabile una volta soltanto e per un periodo non superiore a 30 giorni.

Pur ipotizzando che il procedimento penale e disciplinare di stato non si sia ancora concluso nonostante la sospensione dei termini di cui sopra e che quindi l'Amm.ne sia costretta a pronunciarsi ed a perfezionare il decreto di transito (che è a tutti gli effetti un provvedimento amministrativo), sarebbe utile leggere quanto sancito dal seguente articolo della Legge 241/90:

Art. 21-quinquies. (Revoca del provvedimento)

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.
(comma così modificato dall'Allegato 4, articolo 4, del decreto legislativo n. 104 del 2010)

1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.
(comma aggiunto dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge n. 7 del 2007, soppresso dalla legge di conversione n. 40 del 2007, reintrodotto dall'art. 13, comma 8-duodeviecies dello stesso decreto-legge n. 7 del 2007, aggiunto dalla citata legge di conversione n. 40 del 2007)


Dalla lettura di quanto sopra, personalmente, nel caso in cui venga disposta la perdita del grado per rimozione (che ha necessariamente decorrenza retroattiva dalla data di cessazione dal servizio per riforma - come nell'esempio che ci interessa) IO non escluderei che l'Amm.ne possa REVOCARE il provvedimento emesso (anche ad avvenuto transito) che risulterebbe viziato ed insanabile poichè è venuto a mancare il requisito fondamentale per la sua emissione e cioè quello di rivestire lo status di "militare in servizio permanente giudicato inabile allo s.m.i.".

Ovviamente una REVOCA del genere aprirebbe il sipario ad un teatro che farebbe da sfondo ad un colossale contenzioso, sul quale sarebbe interessante soffermare la nostra attenzione.

Rinnovo pertanto l'invito rivolto ad altri utenti del forum, al fine di arrichhire il confronto ed il contenuto della presente discussione.

Per quanto riguarda invece i reati di cui mi hai parlato, essi, sia per natura che per l'entità della pena massima comminabile, non rientrano nelle previsioni normative del C.O.M. e del T.U.R.O.M. che prevedono l'applicazione della perdita del grado per rimozione.

Al massimo potresti rischiare una sospensione disciplinare dall'impiego.

Sperando di essere stato utile.

Saluti.

Diabolikus.
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Re: Mi possono sospendere o congedare se sono in Convalescen

Messaggio da Deluso75 »

Diabolikus ha scritto:Tutto giustissimo,

però, fermo restando l'arcano che pervade l'aspetto de quo, ti esplico quanto segue:

La Legge 266/99 ed il relativo D.I. 18 apr. 2002 che disciplinano il noto transito, oggetto del contendere, stabilisce che l'Amministrazione competente (Persociv) deve pronunciarsi entro 150 giorni dalla data di ricevimento della istanza.

Vi è quindi un termine specifico e perentorio entro il quale definire un procedimento amministrativo che, fino a prova contraria, rientra tranquillamente nel novero delle procedure dettate dalla Legge 241/90.

Quest'ultima norma, all'art.2 comma 7, prevede la possibilità di una sospensione dei termini per la conclusione del procedimento, attuabile una volta soltanto e per un periodo non superiore a 30 giorni.

Pur ipotizzando che il procedimento penale e disciplinare di stato non si sia ancora concluso nonostante la sospensione dei termini di cui sopra e che quindi l'Amm.ne sia costretta a pronunciarsi ed a perfezionare il decreto di transito (che è a tutti gli effetti un provvedimento amministrativo), sarebbe utile leggere quanto sancito dal seguente articolo della Legge 241/90:

Art. 21-quinquies. (Revoca del provvedimento)

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.
(comma così modificato dall'Allegato 4, articolo 4, del decreto legislativo n. 104 del 2010)

1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.
(comma aggiunto dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge n. 7 del 2007, soppresso dalla legge di conversione n. 40 del 2007, reintrodotto dall'art. 13, comma 8-duodeviecies dello stesso decreto-legge n. 7 del 2007, aggiunto dalla citata legge di conversione n. 40 del 2007)


Dalla lettura di quanto sopra, personalmente, nel caso in cui venga disposta la perdita del grado per rimozione (che ha necessariamente decorrenza retroattiva dalla data di cessazione dal servizio per riforma - come nell'esempio che ci interessa) IO non escluderei che l'Amm.ne possa REVOCARE il provvedimento emesso (anche ad avvenuto transito) che risulterebbe viziato ed insanabile poichè è venuto a mancare il requisito fondamentale per la sua emissione e cioè quello di rivestire lo status di "militare in servizio permanente giudicato inabile allo s.m.i.".

Ovviamente una REVOCA del genere aprirebbe il sipario ad un teatro che farebbe da sfondo ad un colossale contenzioso, sul quale sarebbe interessante soffermare la nostra attenzione.

Rinnovo pertanto l'invito rivolto ad altri utenti del forum, al fine di arrichhire il confronto ed il contenuto della presente discussione.

Per quanto riguarda invece i reati di cui mi hai parlato, essi, sia per natura che per l'entità della pena massima comminabile, non rientrano nelle previsioni normative del C.O.M. e del T.U.R.O.M. che prevedono l'applicazione della perdita del grado per rimozione.

Al massimo potresti rischiare una sospensione disciplinare dall'impiego.

Sperando di essere stato utile.

Saluti.

Diabolikus.

Diabolikus, Ti Elogio pubblicamente per tutto l'aiuto che mi stai dando
Per quanto detto sopra, allora, se non è prevista la perdita del grado per entrambi i reati, posso tranquillamente transitare al ruolo civile senza paura che il provvedimento possa essere revocato??
O potrebbe succedere altro??
Deluso75
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Iscritto il: mer ott 03, 2012 10:02 am

Re: Mi possono sospendere o congedare se sono in Convalescen

Messaggio da Deluso75 »

Deluso75 ha scritto:
Diabolikus ha scritto:Tutto giustissimo,

però, fermo restando l'arcano che pervade l'aspetto de quo, ti esplico quanto segue:

La Legge 266/99 ed il relativo D.I. 18 apr. 2002 che disciplinano il noto transito, oggetto del contendere, stabilisce che l'Amministrazione competente (Persociv) deve pronunciarsi entro 150 giorni dalla data di ricevimento della istanza.

Vi è quindi un termine specifico e perentorio entro il quale definire un procedimento amministrativo che, fino a prova contraria, rientra tranquillamente nel novero delle procedure dettate dalla Legge 241/90.

Quest'ultima norma, all'art.2 comma 7, prevede la possibilità di una sospensione dei termini per la conclusione del procedimento, attuabile una volta soltanto e per un periodo non superiore a 30 giorni.

Pur ipotizzando che il procedimento penale e disciplinare di stato non si sia ancora concluso nonostante la sospensione dei termini di cui sopra e che quindi l'Amm.ne sia costretta a pronunciarsi ed a perfezionare il decreto di transito (che è a tutti gli effetti un provvedimento amministrativo), sarebbe utile leggere quanto sancito dal seguente articolo della Legge 241/90:

Art. 21-quinquies. (Revoca del provvedimento)

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.
(comma così modificato dall'Allegato 4, articolo 4, del decreto legislativo n. 104 del 2010)

1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.
(comma aggiunto dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge n. 7 del 2007, soppresso dalla legge di conversione n. 40 del 2007, reintrodotto dall'art. 13, comma 8-duodeviecies dello stesso decreto-legge n. 7 del 2007, aggiunto dalla citata legge di conversione n. 40 del 2007)


Dalla lettura di quanto sopra, personalmente, nel caso in cui venga disposta la perdita del grado per rimozione (che ha necessariamente decorrenza retroattiva dalla data di cessazione dal servizio per riforma - come nell'esempio che ci interessa) IO non escluderei che l'Amm.ne possa REVOCARE il provvedimento emesso (anche ad avvenuto transito) che risulterebbe viziato ed insanabile poichè è venuto a mancare il requisito fondamentale per la sua emissione e cioè quello di rivestire lo status di "militare in servizio permanente giudicato inabile allo s.m.i.".

Ovviamente una REVOCA del genere aprirebbe il sipario ad un teatro che farebbe da sfondo ad un colossale contenzioso, sul quale sarebbe interessante soffermare la nostra attenzione.

Rinnovo pertanto l'invito rivolto ad altri utenti del forum, al fine di arrichhire il confronto ed il contenuto della presente discussione.

Per quanto riguarda invece i reati di cui mi hai parlato, essi, sia per natura che per l'entità della pena massima comminabile, non rientrano nelle previsioni normative del C.O.M. e del T.U.R.O.M. che prevedono l'applicazione della perdita del grado per rimozione.

Al massimo potresti rischiare una sospensione disciplinare dall'impiego.

Sperando di essere stato utile.

Saluti.

Diabolikus.

Diabolikus, Ti Elogio pubblicamente per tutto l'aiuto che mi stai dando
Per quanto detto sopra, allora, se non è prevista la perdita del grado per entrambi i reati, posso tranquillamente transitare al ruolo civile senza paura che il provvedimento possa essere revocato??
O potrebbe succedere altro??

Richiamando quanto mi hai detto:
Per quanto riguarda invece i reati di cui mi hai parlato, essi, sia per natura che per l'entità della pena massima comminabile, non rientrano nelle previsioni normative del C.O.M. e del T.U.R.O.M. che prevedono l'applicazione della perdita del grado per rimozione.

Ho letto però che la diffamazione e la calunnia commessi nei confronti dei superiori diretti potrebbero essere vautati disciplinarmente come una violazione al giuramento e quindi potrebbe scaturire la perdita del grado per questo....è così oppur no???
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Re: Mi possono sospendere o congedare se sono in Convalescen

Messaggio da Diabolikus »

Mi piacerebbe innanzitutto sapere la tua fonte normativa o comunque l'autorevole parere di informazione ricevuto in merito a quanto hai scritto e "letto".

Sarà anche il mio modesto parere ma, se fosse come hai "letto", saremmo pieni di "traditori" e di "infedeli colpevoli di vilipendio alla bandiera ed al giuramento".

Credo non sia necessario aggiungere altro oltre al fatto che si parla di fantascienza.

P.S.: UN consiglio se posso permettermi: rilassati ed affronta serenamente le tue responsabilità, qualora veritiere.
In fin dei conti, almeno per quanto mi è dato sapere ed intuire in base agli elementi che hai fornito, non mi sembra che siano più gravi di ben altro che si sente in giro.

Aggiungo: Non so per quale patologia da modello C tu sia in convalescenza (o aspettativa) ma, a meno che non si tratti di un qualcosa di veramente invalidante, hai voglia di aspettare e sperare nella riforma. Mettiti l'animo in pace a fatti questi altri 20 anni (minimo) di servizio che ti rimangono.

Ancora saluti.
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Re: Mi possono sospendere o congedare se sono in Convalescen

Messaggio da Deluso75 »

Diabolikus ha scritto:Mi piacerebbe innanzitutto sapere la tua fonte normativa o comunque l'autorevole parere di informazione ricevuto in merito a quanto hai scritto e "letto".

Sarà anche il mio modesto parere ma, se fosse come hai "letto", saremmo pieni di "traditori" e di "infedeli colpevoli di vilipendio alla bandiera ed al giuramento".

Credo non sia necessario aggiungere altro oltre al fatto che si parla di fantascienza.

P.S.: UN consiglio se posso permettermi: rilassati ed affronta serenamente le tue responsabilità, qualora veritiere.
In fin dei conti, almeno per quanto mi è dato sapere ed intuire in base agli elementi che hai fornito, non mi sembra che siano più gravi di ben altro che si sente in giro.

Aggiungo: Non so per quale patologia da modello C tu sia in convalescenza (o aspettativa) ma, a meno che non si tratti di un qualcosa di veramente invalidante, hai voglia di aspettare e sperare nella riforma. Mettiti l'animo in pace a fatti questi altri 20 anni (minimo) di servizio che ti rimangono.

Ancora saluti.

Grazie mille della tua disponibilità e cortesia.
Sei davvero una persona molto preparata e valida e sono davvero contento di averti conosciuto.
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Re: Mi possono sospendere o congedare se sono in Convalescen

Messaggio da gino59 »

Diabolikus ha scritto:Mi piacerebbe innanzitutto sapere la tua fonte normativa o comunque l'autorevole parere di informazione ricevuto in merito a quanto hai scritto e "letto".

Sarà anche il mio modesto parere ma, se fosse come hai "letto", saremmo pieni di "traditori" e di "infedeli colpevoli di vilipendio alla bandiera ed al giuramento".

Credo non sia necessario aggiungere altro oltre al fatto che si parla di fantascienza.

P.S.: UN consiglio se posso permettermi: rilassati ed affronta serenamente le tue responsabilità, qualora veritiere.
In fin dei conti, almeno per quanto mi è dato sapere ed intuire in base agli elementi che hai fornito, non mi sembra che siano più gravi di ben altro che si sente in giro.

Aggiungo: Non so per quale patologia da modello C tu sia in convalescenza (o aspettativa) ma, a meno che non si tratti di un qualcosa di veramente invalidante, hai voglia di aspettare e sperare nella riforma. Mettiti l'animo in pace a fatti questi altri 20 anni (minimo) di servizio che ti rimangono.

Ancora saluti.

:arrow: Ultimamente seguo i tuoi interventi e ti giuro che nutro una profonda stima,in poche parole,
:arrow: sei un :wink: Fuoriclasse.-Cordialmente Gino59
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Re: Mi possono sospendere o congedare se sono in Convalescen

Messaggio da Diabolikus »

Sono immensamente onorato degli apprezzamenti rivoltimi da voi, egregi DELUSO e GINO.

Spero di meritarli davvero.

Vermante troppo buoni.

Nel mio piccolo (da persona umile e modesta quale nacqui) e per quello che posso, sempre a disposizione................

Onorati saluti.

Diabolikus.
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Re: Mi possono sospendere o congedare se sono in Convalescen

Messaggio da gino59 »

Diabolikus ha scritto:Sono immensamente onorato degli apprezzamenti rivoltimi da voi, egregi DELUSO e GINO.

Spero di meritarli davvero.

Vermante troppo buoni.

Nel mio piccolo (da persona umile e modesta quale nacqui) e per quello che posso, sempre a disposizione................

Onorati saluti.

Diabolikus.

:arrow: P.S. Invidio (nel senso buono) il tuo equilibrio,pacatezza e umilta' nel descrivere ogni post.-
:arrow: Oltre ad un buon lavoro, :arrow: ti auguro ogni bene.-Ciaooooooooooooo
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Re: Mi possono sospendere o congedare se sono in Convalescen

Messaggio da erpatata61 »

Salve mi chiamo angelo è sono un brig. della Gdif momentaneamente in asp. dal 15 marzo di quest'anno :( .
Leggevo le risposte date da diabolicux al collega sull'eventuale passaggio ai servizi civili e volevo gentilmente
chiedere, possibilmente, se era a conoscenza di nuove norme che potrebbero essere attuate x coloro che verranno riformati e indirizzati hai ruoli civili :?: .
Voglio essere + chiaro: dalle ultime proposte inserite nel pacchetto Fornero :evil: oltre a ciò che si sa già sembrerebbe sia al vaglio il passaggio obbligatorio, a partire dal nuovo anno, ai servizi civili a prescindere quale possa essere la patologia invalidante.
Sembra una cosa assurda anche xchè pur di risparmiare soldi si rischierebbe di non tener conto di tanti fattori
inerenti le patologie ed eventuali responsabilità nel caso succedano poi fatti disdicevoli appunto collegabili alle sindromi invalidanti.
X me sembra una delle tante bufale messe in giro da chi pensa che così facendo la gente tiri i remi in barca e rinunci eventualmente alla richiesta di cause di servizio ed eventuale riforma. :wink:
Bè dopo questo piccolo sfogo attendo fiducioso una risposta e ringrazio chiunque voglio darla :P
Cordialmente angelo :)
zica
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Re: Mi possono sospendere o congedare se sono in Convalescen

Messaggio da zica »

...ciao angelo..anch' io come te sono in aspettativa...sinceramente quella di obbligarti al passaggio nel ruolo civile anche a parer mio sembra una bufala ...sarebbe anche un paradosso con la legge sulla spending rewiev...dove il taglio del personale nelle varie amm.ni sembra essere uno dei punti cardine...forse nel sentito dire qualcuno si riferisce ad un'emendamento approvato dove viene citato che nella nostra amm.ne sarà garantito il passaggio "al ruolo civile" in caso di non abilità alle mansioni come del resto avveniva normalmente prima dell'approvazione della legge stessa.....(e comunque sempre a domanda dell'interessato entro i famosi trenta giorni)...quindi a parer mio nessun obbligo al passaggio...del resto sarebbe una forzatura mostruosa.............certo è che il Ministro, ha consegnato ultimamente alle varie oo.ss. solo una bozza / riepilogo inerente alla nostra futura riforma pensionistica...........dove alla fin fine non c'è scritto nulla di quello per cui eravamo già a conoscenza .......quindi per ora caro Angelo restiamo buoni buoni nel limbo in attesa di sapere punto per punto che cosa sarà di noi !!!.............ciao
-------scusatemi se per rispondere al collega Angelo sono uscito dall'argomento iniziale------------
erpatata61
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Re: Mi possono sospendere o congedare se sono in Convalescen

Messaggio da erpatata61 »

Ringrazio Zica e mi scuso :oops: x avervi fatto uscire dal discorso iniziale :? .
Mi sento un pò + sollevato :) e resterò in attesa sperando in un nulla di fatto...come molti di noi si augurano :!:
Angelo :D
giuseppefrezza
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Re: Mi possono sospendere o congedare se sono in Convalescen

Messaggio da giuseppefrezza »

Dopo aver letto questo post, per intero, non posso esimermi dal fare i complimenti a diabolikus, e con l'occasione saluto l'amico Gino 59 !! :)
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