Buonasera, leggendo in giro ho trovato questo:
In caso di condanna, se non ti applicano la sospensione discrezionale e vieni riformato per patologia, successivamente mentre sei in servizio;
- l'eventuale perdita del grado decorre dalla data di sentenza di condanna definitiva;
- non possono revocarti la pensione di invalidità in quanto ottenuta mentre eri in servizio e la perdita del grado è successiva.
Ma è vero??
Perchè sarebbe un'ottima notizia.
Grazie Mille.
Ma se non mi sospendono, non possono revocarmi la pensione??
Re: Ma se non mi sospendono, non possono revocarmi la pensio
Messaggio da rodolfo »
Ciao, sono un collega che si è studiato affondo la questione perché ha in corso un p.p. militare per insubordinazione con ingiuria ed è stato riformato prima ancora dell'udienza preliminare, attualmente mi trovo in SPE pera aspettativa speciale.
Purtroppo ti devo dire che, al momento non ho sottomano gli estremi della legislazione, in caso di riforma, viene applicata la retroattività cioè un' eventuale, facciamo gli scongiuri, rimozione del grado eseguita anche dopo anni, a seguito di commissione disciplinare, viene fatta decorrere dal giorno precedente alla riforma.
In tal caso si perde la pensione e vengono recuperate le somme corrisposte fino a quel momento, ti rimane la liquidazione.
Solamente se la rimozione del grado avviene per diretta applicazione da parte dell'A.G. sia militare che ordinaria, il che avviene per reati gravi che già la prevedono, la decorrenza parte dalla data della sentenza definitiva.
Se sei ancora in tempo ti consiglio di presentare domanda di transito ai servizi civili, in tal modo rimani in SPE in qualità di militare in aspettativa speciale per transito percependo lo stipendio goduto al momento della riforma; in tal caso non opera la retroattività della rimozione, in quanto sei in SPE, ed hai la possibilità di stopparla se trascorsi i 150 gg. dal ricevimento della domanda da parte del Ministero a quel punto non può più essere applicata la perdita del posto di lavoro.
Altro fatto importantissimo è che la pensione per riforma non te la possono togliere:
1) se è dovuta a causa di servizio;
2) se al momento della riforma avevi maturato i requisiti sia anagrafici che contributivi previsti dalla norma per la pensione anticipata.
Non significa nulla il fatto di essere sospesi o meno in attesa della sentenza definitiva.
Buona fortuna collega.
Purtroppo ti devo dire che, al momento non ho sottomano gli estremi della legislazione, in caso di riforma, viene applicata la retroattività cioè un' eventuale, facciamo gli scongiuri, rimozione del grado eseguita anche dopo anni, a seguito di commissione disciplinare, viene fatta decorrere dal giorno precedente alla riforma.
In tal caso si perde la pensione e vengono recuperate le somme corrisposte fino a quel momento, ti rimane la liquidazione.
Solamente se la rimozione del grado avviene per diretta applicazione da parte dell'A.G. sia militare che ordinaria, il che avviene per reati gravi che già la prevedono, la decorrenza parte dalla data della sentenza definitiva.
Se sei ancora in tempo ti consiglio di presentare domanda di transito ai servizi civili, in tal modo rimani in SPE in qualità di militare in aspettativa speciale per transito percependo lo stipendio goduto al momento della riforma; in tal caso non opera la retroattività della rimozione, in quanto sei in SPE, ed hai la possibilità di stopparla se trascorsi i 150 gg. dal ricevimento della domanda da parte del Ministero a quel punto non può più essere applicata la perdita del posto di lavoro.
Altro fatto importantissimo è che la pensione per riforma non te la possono togliere:
1) se è dovuta a causa di servizio;
2) se al momento della riforma avevi maturato i requisiti sia anagrafici che contributivi previsti dalla norma per la pensione anticipata.
Non significa nulla il fatto di essere sospesi o meno in attesa della sentenza definitiva.
Buona fortuna collega.
Re: Ma se non mi sospendono, non possono revocarmi la pensio
E cosi esattammente-mandrake ha scritto:Buonasera, leggendo in giro ho trovato questo:
In caso di condanna, se non ti applicano la sospensione discrezionale e vieni riformato per patologia, successivamente mentre sei in servizio;
- l'eventuale perdita del grado decorre dalla data di sentenza di condanna definitiva;
- non possono revocarti la pensione di invalidità in quanto ottenuta mentre eri in servizio e la perdita del grado è successiva.
Ma è vero??
Perchè sarebbe un'ottima notizia.
Grazie Mille.
Re: Ma se non mi sospendono, non possono revocarmi la pensio
rodolfo ha scritto:Ciao, sono un collega che si è studiato affondo la questione perché ha in corso un p.p. militare per insubordinazione con ingiuria ed è stato riformato prima ancora dell'udienza preliminare, attualmente mi trovo in SPE pera aspettativa speciale.
Purtroppo ti devo dire che, al momento non ho sottomano gli estremi della legislazione, in caso di riforma, viene applicata la retroattività cioè un' eventuale, facciamo gli scongiuri, rimozione del grado eseguita anche dopo anni, a seguito di commissione disciplinare, viene fatta decorrere dal giorno precedente alla riforma.
In tal caso si perde la pensione e vengono recuperate le somme corrisposte fino a quel momento, ti rimane la liquidazione.
Solamente se la rimozione del grado avviene per diretta applicazione da parte dell'A.G. sia militare che ordinaria, il che avviene per reati gravi che già la prevedono, la decorrenza parte dalla data della sentenza definitiva.
Se sei ancora in tempo ti consiglio di presentare domanda di transito ai servizi civili, in tal modo rimani in SPE in qualità di militare in aspettativa speciale per transito percependo lo stipendio goduto al momento della riforma; in tal caso non opera la retroattività della rimozione, in quanto sei in SPE, ed hai la possibilità di stopparla se trascorsi i 150 gg. dal ricevimento della domanda da parte del Ministero a quel punto non può più essere applicata la perdita del posto di lavoro.
Altro fatto importantissimo è che la pensione per riforma non te la possono togliere:
1) se è dovuta a causa di servizio;
2) se al momento della riforma avevi maturato i requisiti sia anagrafici che contributivi previsti dalla norma per la pensione anticipata.
Non significa nulla il fatto di essere sospesi o meno in attesa della sentenza definitiva.
Buona fortuna collega.
Ma chi te le racconta queste castronerie che scrivi- ?
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