Iscrizione ipotecaria immobili. Giurisdizione Tributaria.

Feed - CARABINIERI

Rispondi
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12869
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Iscrizione ipotecaria immobili. Giurisdizione Tributaria.

Messaggio da panorama »

In questi ultimi tempi sto notando che alcune persone inoltrano ricorsi al PDR di carattere tributario.
Per questo motivo ritengo opportuno esporre qui questo parere del CdS a seguito di ricorso al PDR.
Tanto per notizia per evitare errori futuri.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


Numero 03724/2011 e data 10/10/2011

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 8 giugno 2011

NUMERO AFFARE 00459/2011
OGGETTO:
Ministero dell'economia e delle finanze.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla sig.ra OMISSIS avverso iscrizione ipotecaria operata da Equitalia Esatri s.p.a. su un immobile di sua proprietà.
Istanza di sospensiva.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 2010/124389 del 22 dicembre 2010, trasmessa con nota n. OMISSIS/2010 del 27 dicembre 2010 e pervenuta in Segreteria il 29 successivo, con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Agenzia delle Entrate) chiede il parere del Consiglio di Stato sull’affare in oggetto;
Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Damiano Nocilla;

PREMESSO E CONSIDERATO
Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica del 10 marzo 2010 la sig.ra OMISSIS chiede l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia – della iscrizione ipotecaria accesa presso l’Ufficio del Territorio di Brescia da parte di Equitalia Esatri s.p.a. in data 24 maggio 2004 e trascritta su un immobile di sua proprietà, la cui esecuzione è stata riattivata mediante avviso di vendita immobiliare notificato il …. febbraio 2010.
Il ricorso è inammissibile.
Infatti, per quanto riguarda le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di iscrizione di ipoteca sugli immobili, al quale l’Amministrazione finanziaria può ricorrere in sede di riscossione delle imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, occorre distinguere il regime anteriore all’entrata in vigore del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 206, n. 248, da quello successivo alle modifiche all’art. 19, co. 1, d.lgs. n. 546 del 1992 arrecate con l’art. 35, co. 26-quinquies, di quest’ultimo decreto-legge. Con il nuovo regime, infatti, le controversie in parola appartengono alla giurisdizione tributaria (Cass. Civ., Sez. Un., 5 marzo 2009, n. 5286). Essendo pertanto controversie di natura tributaria, il ricorso straordinario in materia è inammissibile.
Del resto, malgrado il provvedimento di iscrizione ipotecaria preceda la riforma del 2006 (il che farebbe dubitare, peraltro, della stessa ricevibilità del ricorso in oggetto), la controversia è stata promossa successivamente all’entrata in vigore di quest’ultima, avendo preso avvio dalla riattivazione dell’esecuzione avvenuta il …..febbraio 2010. Pertanto la controversia stessa rientra sempre nella giurisdizione esclusiva del giudice tributario, non potendo più ascriversi a quella del giudice ordinario in sede di opposizione agli atti esecutivi (Cass. Civ., Sez. Un., 24 marzo 2009, n. 7034).
In tali condizioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con assorbimento dell’istanza di sospensiva che l’accompagna.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e che l’istanza di sospensiva debba dichiararsi assorbita.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Damiano Nocilla Pietro Falcone




IL SEGRETARIO
Dr.ssa Tiziana Tomassini


panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12869
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Iscrizione ipotecaria immobili. Giurisdizione Tributaria

Messaggio da panorama »

Sicuramente potrebbe interessare a qualcuno.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Dal sito: fisco7.it

Agevolazione prima casa: il contribuente può ripensarci entro 18 mesi
Con la Risoluzione n.105 del 31 ottobre 2011 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che i contribuenti possano rinunciare alla fruizione dell’agevolazione fiscale “prima casa”, evitando l’applicazione della sanzione, qualora non riescano a trasferire la residenza nel Comune in cui è situato l’immobile entro il termine di 18 mesi dall’atto di acquisto dell’abitazione.
L’agevolazione sulla prima casa, di cui al Dpr 131/1986, consiste nella riduzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, oltre che nella riduzione dell’IVA al 4%.
Per fruire dell’agevolazione “prima casa” è necessario che la casa di abitazione oggetto di acquisto non presenti caratteristiche di lusso, secondo i criteri indicati nel D.M. del 2 agosto 1969.
Gli acquirenti devono essere persone fisiche che acquistano l’immobile nel loro Comune di residenza, o se diverso, in quello ove svolgono la loro attività. Il DPR 131/1986 chiarisce comunque che ci sono 18 mesi di tempo per stabilire la residenza o per iniziare l’attività nel Comune dove è ubicato l’immobile che si vuole acquistare.
La normativa impone che l’acquirente decada dai benefici e debba corrispondere le imposte nella misura ordinaria, nonché sanzioni pari al 30% delle imposte e interessi di mora, qualora:
• abbia rilasciato una dichiarazione mendace (es: abitazione di lusso dichiarata come “non di lusso”);
• non trasferisca entro 18 mesi la residenza nel Comune in cui è situato l’immobile oggetto dell’acquisto;
• venda l’abitazione prima di 5 anni dall’acquisto, a meno che non riacquisti, entro 1 anno dall’alienazione del precedente, un altro immobile da adibire ad abitazione principale.
Nel caso oggetto di interpello, il contribuente, consapevole di non poter adempiere all’obbligo di trasferimento per motivi personali, ha chiesto di poter rinunciare volontariamente alla predetta agevolazione versando solo la differenza tra l’imposta ordinaria e quella agevolata, senza l’applicazione di sanzioni.
Con la Risoluzione n.105 l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità che il soggetto acquirente, che abbia reso in atto notarile la dichiarazione di possesso dei requisiti prescritti dalla norma, possa in data successiva rinunciare alle agevolazioni fiscali per la prima casa fruite.
Tuttavia l’Agenzia delle Entrate ha ammesso che l’effettivo realizzarsi del requisito della residenza prescritto dalla norma dipenda da un comportamento che il contribuente dovrà porre in essere in un momento successivo all’atto, per cui la dichiarazione risulterà mendace solo qualora, decorsi i 18 mesi, il contribuente non avrà proceduto al cambio di residenza.
Alla luce di tale caso particolare evidenziato in risposta all’interpello del contribuente, viene stabilito che, laddove sia ancora pendente il termine dei 18 mesi per il trasferimento della residenza, l’acquirente che si trovi nelle condizioni di non poter rispettare l’impegno assunto possa revocare la dichiarazione formulata nell’atto di acquisto dell’immobile, presentando apposita istanza all’Ufficio presso il quale l’atto è stato registrato e richiedendo la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione.
Sarà emesso un nuovo avviso di liquidazione da parte dell’Ufficio, con l’addebito della differenza tra l’imposta dovuta in assenza di agevolazione e quella agevolata, degli interessi di mora calcolati a decorrere dalla stipula dell’atto, ma non sarà applicata la sanzione del 30% di cui all’art.1, quarto comma, della Nota II-bis) allegata al DPR 131/1986.
La suddetta sanzione sarà invece applicata una volta decorso il termine dei 18 mesi e decaduta l’agevolazione.
In tale caso il contribuente potrà comunque usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso, presentando all’Ufficio apposita istanza con la quale dichiara di aver perso il diritto all’agevolazione prima casa e chiede la riliquidazione dell’imposta, oltre che delle sanzioni in misura ridotta.
Ai fini del calcolo delle sanzioni da ravvedimento operoso si prenderà come data di riferimento iniziale il giorno in cui maturano i 18 mesi dalla stipula dell’atto.
Autore: Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12869
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Iscrizione ipotecaria immobili. Giurisdizione Tributaria

Messaggio da panorama »

Cancellazione ipoteche, Equitalia verso la procedura automatica


Secondo alcune indiscrezioni, Equitalia starebbe procedendo ad una modifica della procedura per la cancellazione dell’ipoteca quando il debito tributario è al di sotto degli otto mila euro. E’ stato il decreto semplificazioni fiscali, il DL n. 16 del 2012, a prevede che l’ipoteca immobiliare, disposta da Equitalia, per importi sotto gli 8mila euro, siano annullati. In particolare è stato disposto che l’ipoteca Equitalia può essere iscritta solo per debiti fiscali di importo superiore a 20mila euro.Se fino a questo momento, l’ipoteca Equitalia poteva essere cancellata solo a istanza del contribuente, l’indiscrezione delle ultime ore riguarda proprio la procedura di richiesta di cancellazione.

Soddisfazione da parte di Confedercontribuenti: “Adesso si faccia in fretta nelle procedure operative. E si impoga la cancellazione della segnalazione alle banche e alle banche-dati dei cattivi pagatori. Infatti, per centinaia di migliaia di cittadini e imprese il perdurare di questa situazione è stato devastante: spesso, in questi anni ed a causa di tutto ciò, si sono visti respingere l’accesso al credito per un’iscrizione che la legge e la magistratura avevano definito illegittima“.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12869
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Iscrizione ipotecaria immobili. Giurisdizione Tributaria

Messaggio da panorama »

Vinta la causa contro Equitalia, La sentenza da ragione ai cittadini: Ecco in quali casi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Società di riscossione condannata a pagare le spese di causa se ha iscritto un'ipoteca nonostante lo sgravio del Fisco.

Le comunicazioni telematiche fra ente impositore ed esattore sono valide a tutti gli effetti

Stop alla società di riscossione e condanna alle spese di giudizio se avvia il procedimento di riscossione senza una preventiva verifica della pretesa tributaria.

E’ con una significativa decisione della Cassazione, sezione tributaria, l’ordinanza n. 16948 del 24 luglio 2014, che l’esattore è condannato a pagare le spese di causa nel caso in cui abbia iscritto ipoteca sui beni del contribuente nonostante l’avvenuto sgravio del credito da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Per la Suprema Corte sottolinea Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono valide a tutti gli effetti le comunicazioni telematiche fra ente impositore ed esattore.

Ed è una norma di legge a sancirlo, in particolare l’articolo 15 della legge 59 del 1997 che ha stabilito la validità e la rilevanza a tutti gli effetti della trasmissione con strumenti informatici di atti formati con strumenti informatici o telematici.

Nonostante ciò la Serit Sicilia spa aveva impugnato dinanzi al giudice di legittimità la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva attribuito la responsabilità della lite, anche ai fini della regolazione delle spese, sulla base dell’affermazione che “lo sgravio è atto telematico, per cui il concessionario, prima di procedere all’iscrizione ipotecaria, avrebbe dovuto controllarne la tempestività mediante l’uso del terminale allo stesso accessibile”.

Gli ermellini, si sono uniformati a questo orientamento in quanto: l’affermazione si articola in un implicito giudizio di fatto, secondo il quale l’agente della riscossione poteva conoscere lo sgravio “mediante l’uso del terminale allo stesso accessibile” indipendentemente dalla comunicazione dello sgravio pervenutagli per flusso telematico.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12869
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Iscrizione ipotecaria immobili. Giurisdizione Tributaria

Messaggio da panorama »

CTP Reggio Emilia, sentenza n. 340/03/2015
------------------------------------------------------------------------------
Equitalia: sì all’ipoteca sulla prima casa quale misura cautelare

(Legittimo ipotecare l’immobile perché non si tratta di espropriazione ma di misura volta a garantire la riscossione del credito).

Equitalia può legittimamente ipotecare anche la prima casa perché si tratta di una misura cautelare, tesa a garantire la riscossione del credito e non di espropriazione. Ad affermare il principio enunciato è la Ctp di Reggio Emilia, nella sentenza n. 340/03/2015 del 12 agosto scorso, respingendo il ricorso di un contribuente avverso il provvedimento dell’agente della riscossione che lo informava dell’iscrizione di ipoteca legale sull’immobile di sua proprietà, invitandolo, al contempo, al pagamento integrale del debito (oltre 93mila euro) a pena di vendita all’asta dell’immobile stesso.

L’uomo ricorreva innanzi al giudice tributario, lamentando l’illegittimità dell’ipoteca sull’unico immobile di sua proprietà, dove peraltro risiedeva, adibito, dunque, ad abitazione principale.

Ma il giudice, ripercorrendo le norme in materia (artt. 76 e 77 d.p.r. n. 602/1973 e successive modifiche ed integrazioni), ha affermato preliminarmente che se l’importo complessivo del credito non è inferiore a 20mila euro, l’agente della riscossione ha il diritto di iscrivere ipoteca ed espropriare il bene immobile per soddisfare il suo credito.

È vero che tale disciplina esclude il diritto espropriativo quando si tratta dell’unico immobile di proprietà del contribuente (ad eccezione delle abitazioni di lusso) nel quale lo stesso ha la residenza anagrafica e quando il debito è inferiore ai 120mila euro, ha rilevato il collegio, ma ciò che è inibito dal legislatore è appunto l’espropriazione forzata e non già il diritto ad iscrivere ipoteca perchè la ratio delle norme è quella di garantire il credito attraverso la conservazione del bene.

Pertanto, una volta riscontrato il superamento delle soglie stabilite dalla legge, per il giudice tributario, l’iscrizione dell’ipoteca da parte di Equitalia, è legittima in quanto trattasi di misura cautelare, a garanzia del credito erariale.

È ovvio che, ha concluso il giudice, indipendentemente dalle indicazioni contenute nella comunicazione, Equitalia, trattandosi della prima casa, non di lusso, dove il contribuente risiedeva anagraficamente, mai avrebbe potuto vendere all’asta il bene, non essendo legittimata a procedere all’esecuzione forzata.
Rispondi