Indennità di missione ed altro

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Indennità di missione ed altro

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SENTENZA ,sede di POTENZA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201700080, - Public 2017-01-26 -

Pubblicato il 25/01/2017

N. 00080/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00483/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 483 del 2013, proposto da:
G. V., rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale Tarantino e Domenico Fabio Ambrosecchia, domiciliato ex art. 25 cod. proc. amm. presso la segreteria del Tribunale;

contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Potenza, corso 18 Agosto 1860;

per l'accertamento
del diritto del ricorrente, per il periodo intercorrente dal 12 luglio 2009 al 18 maggio 2012, alla corresponsione dell’indennità di missione, nonché al pagamento dell’indennità chilometrica e dell’indennità di diaria aggiuntiva, con condanna dell’amministrazione al pagamento di tutte le relative somme, oltre rivalutazione ed interessi;


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2016 il dott. Giuseppe Caruso e uditi, per le parti, rispettivamente, gli avvocati Pasquale Tarantino e Domenico Fabio Ambrosecchia e l’avvocato dello Stato Domenico Mutino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con atto notificato l’11 settembre 2013 e depositato il 30 settembre 2013, il sig. G. V. – Agente scelto del Corpo Forestale dello Stato in servizio presso la Stazione forestale di Irsina (MT) – chiede che, con riferimento al suo “trasferimento temporaneo” presso la Stazione forestale di Tricarico (dal 12 luglio 2009 al 18 maggio 2012), il Tribunale accerti il diritto alla corresponsione dell’indennità di missione, nonché al pagamento dell’indennità chilometrica e dell’indennità di diaria aggiuntiva, con condanna dell’amministrazione al pagamento di tutte le relative somme, con interessi e rivalutazione.

Deduce che in tale periodo, a seguito dell’ordinanza di sgombero dei locali della Stazione di Irsina, ha prestato giornalmente servizio presso la Stazione di Tricarico, sicché avrebbe titolo all’indennità di trasferta ex art. 1 della legge n. 417/1978, all’indennità chilometrica ex art. 15 della legge n. 836/1973 (giusta autorizzazione dell’utilizzo del mezzo proprio rilasciatagli) e all’indennità di diaria aggiuntiva ex art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 254/1999.

Per l’amministrazione intimata si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato ed ha sostenuto l’infondatezza delle pretese del ricorrente.

La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 21 dicembre 2016.

Quanto alla richiesta di corresponsione dell’indennità chilometrica ex art. 15 della legge n. 836/1973, il collegio osserva che essa è alla radice inaccoglibile – a prescindere da ogni altra considerazione - per carenza del necessario presupposto dell’autorizzazione all’utilizzo del mezzo proprio. L’autorizzazione al riguardo invocata dal ricorrente (nota Comando prov.le di Matera n. 7843 del 26 agosto 2009), infatti, si limita a richiamare – ritenendola valida anche per la nuova sede provvisoria di Tricarico - la precedente nota del Comando di stazione di Irsina n. 2581 del 24 aprile 2009, la quale è espressamente rilasciata “ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 3/1957” e attiene dunque esclusivamente alla deroga all’obbligo di residenza nella sede di servizio, che viene concessa per motivi di assistenza a familiare infermo.

Quanto alle altre due richieste, occorre rilevare che secondo l’art. 1, comma 3, della legge n. 417/1978, il trattamento di missione cessa dopo i primi 240 giorni di missione continuativa nella medesima località. In proposito la giurisprudenza ha chiarito che siffatta disposizione enuncia un principio di carattere generale valido per tutti i dipendenti dello Stato e che alla stessa conclusione si deve pervenire, con riguardo alla struttura di retribuzione ed alle altre indennità spettanti al personale non dirigente dei Corpi di polizia, in base agli artt. 4 comma 1, lett. g), D. lg.vo n. 212/1995 e 36, D.P.R. n. 51/2009. Né tali fonti si occupano ex professo, quantunque ne costituiscano la sedes materiae, del tempo massimo per il trattamento di missione e della relativa indennità, che resta tuttora ancorata ai principi generali dettati dal citato art. l della legge n. 417/1978 (v. C.S., IV, 28 gennaio 2016, n. 321; Id., III, 24 aprile 2012, n. 2420).

Ciò posto, il collegio – atteso il trasferimento provvisorio di sede di servizio che ha riguardato il ricorrente- ritiene sussistenti i presupposti per il riconoscimento del suo diritto alla corresponsione sia dell’indennità di trasferta, ex art. 1 della legge n. 417/1978, sia dell’indennità di diaria aggiuntiva ex art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 254/1999, per i primi 240 giorni di missione continuativa (decorrenti dal 12 luglio 2009), e, per quanto concerne l’indennità di diaria aggiuntiva, limitatamente al tempo di viaggio da Irsina a Tricarico e ritorno, nei giorni in cui Egli ha prestato effettivamente servizio a Tricarico, nell’arco dei 240 giorni in parola.

In definitiva, il ricorso va accolto parzialmente, come sopra precisato, con conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme relative, oltre rivalutazione ed interessi, come per legge.

Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie in parte, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe.

Condanna l’amministrazione soccombente al pagamento delle spese di giudizio a favore del ricorrente, forfetariamente liquidate in € 1.500, oltre IVA, CPA, spese generali e rifusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente, Estensore
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
Benedetto Nappi, Referendario


IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Giuseppe Caruso





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Re: Indennità di missione ed altro

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L'Amministrazione perde l'Appello al CdS dando ragione al militare ricorrente.
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1) - Il Maresciallo Aiutante della Guardia di Finanza ....., all’epoca in servizio presso il Gruppo di Torre Annunziata.

2) - Il ricorrente, premesso in fatto che in data 11 febbraio 2011 era stato “comandato in missione” presso il Nucleo di Polizia Tributaria di Napoli, .....

Il CdS precisa:

3) - I due istituti, accomunati dal fatto di gemmare da decisioni assunte unilateralmente ed imperativamente dall’Amministrazione in virtù della propria posizione di supremazia speciale, divergono quanto ai rispettivi presupposti:

- ) - mentre infatti la prima, allo stato contemplata dalla legge n. 86 del 2001 (e prima ancora dalla legge n. 100 del 1987), ha come suo fondamento la stabile e definitiva assegnazione del dipendente ad una nuova sede di servizio (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 7 del 1999; Ad. Plen., 14 dicembre 2011, n. 23; Ad. Plen., 29 gennaio 2016, n. 1; v. anche Sez. II, parere n. 5277 in data 11 dicembre 2012),

- ) - la seconda si correla alla temporanea prestazione di lavoro al di fuori dell’ordinaria sede di servizio che, tuttavia, resta formalmente immutata (Cons. Stato, Sez. IV, 12 marzo 2007, n. 1215; n. 5966/2000; 27 aprile 1995, n. 271; Sez. VI, 28 aprile 1994, n. 618).

4) - In conclusione, nella specie ricorrono tutti i requisiti costitutivi del diritto alla percezione dell’indennità in questione: il sig. Celona è stato temporaneamente assegnato, in virtù di provvedimento unilaterale ed autoritativo, ad un Reparto ubicato in località diversa e lontana più di dieci chilometri (circostanza, questa, mai contestata ex adverso) da quella ordinaria, presso la quale, comunque, egli è rimasto formalmente incardinato.

5) - Il sig. Celona, dunque, ha diritto all’indennità solo per i primi 240 giorni di servizio continuativo presso il Nucleo di Polizia Tributaria di Napoli: il restante periodo “configura … una sorta di rapporto di mero fatto contra (non praeter) legem, ossia un fatto ingiusto in danno al militare, sol perché questi, a cagione del principio di gerarchia, è rimasto applicato alla sua sede di distacco” (Cons. Stato, Sez. IV, 28 gennaio 2016, n. 321), il cui scrutinio è, tuttavia, estraneo al presente giudizio, incentrato solo sulla pretesa alla corresponsione dell’indennità ed in cui non è stata formulata, da parte del sig. Celona, domanda di risarcimento dei danni.

N.B.: leggete il tutto cmq. qui sotto.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201704591 - Public 2017-10-03 -

Pubblicato il 03/10/2017


N. 04591/2017REG.PROV.COLL.
N. 09133/2016 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9133 del 2016, proposto da Ministero dell’economia e delle finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
Marcello Celona, rappresentato e difeso dall'avvocato Emilio Longobardi, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Campania – Sede di Napoli, Sez. VI n. 3263 del 28 giugno 2016, resa tra le parti, concernente accertamento del diritto a percepire l’indennità di missione.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Marcello Celona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2017 il consigliere Luca Lamberti e udito per la parte ricorrente l’avvocato dello Stato Urbani Neri, mentre nessuno è comparso per parte resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il Maresciallo Aiutante della Guardia di Finanza Marcello Celona, all’epoca in servizio presso il Gruppo di Torre Annunziata, ha impugnato avanti il T.a.r. per la Campania - Sede di Napoli il provvedimento prot. n. 451822/12 del 13 agosto 2012, con cui il Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Campania ha respinto la sua istanza di liquidazione dell’anticipo sull’indennità di missione ai sensi dell’art. 6, comma 9, del d.p.r. n. 170 del 2007 (recante “Recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare”).

2. Il ricorrente, premesso in fatto che in data 11 febbraio 2011 era stato “comandato in missione” presso il Nucleo di Polizia Tributaria di Napoli, sostiene che sussisterebbero tutte le condizioni per la fruizione dell’indennità in questione, in considerazione della natura officiosa del movimento e della distanza chilometrica intercorrente fra la sede ordinaria di servizio e quella di comando, ben superiore ai dieci chilometri previsti come limite minimo dall’art. 1 della legge n. 417 del 1978.

3. Costituitasi l’Amministrazione, il Tribunale ha accolto il ricorso con l’onere delle spese, liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre accessori ove dovuti e rimborso del contributo unificato.

4. L’Amministrazione ha interposto appello, sostenendo che il distacco presso il Nucleo di Polizia Tributaria di Napoli, peraltro terminato in data 24 marzo 2013, non implicherebbe alcuna “alterazione” né “modificazione oggettiva” del rapporto d’impiego, rimanendo il dipendente incardinato presso l’ufficio di originaria assegnazione: non spetterebbe, quindi, alcuna indennità.

5. In subordine, l’Amministrazione ha sostenuto che il limite massimo di legge per il riconoscimento dell’indennità sarebbe, comunque, pari a 240 giorni.

6. L’Amministrazione, infine, ha censurato la regolamentazione delle spese di lite disposta in prime cure.

7. Il sig. Celona si è ritualmente costituito e, in vista della trattazione del ricorso, ha versato in atti memoria scritta.

8. L’Amministrazione non ha, invece, atteso alla formulazione di ulteriori argomentazioni difensive.

9. Il ricorso, discusso alla pubblica udienza del 28 settembre 2017, non merita accoglimento.

10. La censura in punto di spettanza dell’indennità si infrange contro il chiaro disposto normativo.

11. Il Collegio osserva, in proposito, che l’art. 1 della legge n. 836 del 1973 così dispone: “Ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente comandati in missione isolata fuori della ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 30 chilometri, spettano le indennità di trasferta di cui alle unite tabelle A, B, C, D, E ed F per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio) di assenza dalla sede. Per le ore residuali spettano le indennità orarie di cui all'articolo 3 della presente legge”.

11.1. L’art. 1 della legge n. 417 del 1978, relativo esclusivamente “ai magistrati, agli avvocati e ai procuratori dello Stato, agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente, ai professori universitari ed ai dirigenti statali”, ha poi rimodulato nel quantum gli importi e ridotto il requisito della distanza a soli dieci chilometri.

11.2. La legge n. 266 del 2005 ha, in seguito, soppresso l’indennità in esame salvo che per alcune categorie di dipendenti pubblici, tra cui – per quanto qui di interesse – il personale delle Forze Armate e di polizia (art. 1, commi 213 e 213-bis), per il quale, dunque, il trattamento de quo continua a trovare applicazione.

12. Orbene, osserva il Collegio che la spettanza dell’indennità in esame consegue all’applicazione di un criterio non formale, bensì tutto sostanziale: l’indennità, in particolare, compete per il solo fatto che il dipendente sia stato incaricato di prestare le proprie mansioni “fuori della ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 30 chilometri” (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 7 giugno 2005, n. 2877).

12.1. Il testo della legge, in particolare, non assegna alcun rilievo, ai fini della spettanza dell’indennità di missione, ai profili dell’identità ovvero alterità dell’Amministrazione presso cui il dipendente sia temporaneamente riallocato, dell’estensione temporale del periodo durante il quale si protragga siffatta assegnazione, del nomen juris del provvedimento che disponga il movimento: in ogni caso in cui il dipendente venga, con provvedimento unilaterale ed autoritativo, temporaneamente incaricato di espletare materialmente il servizio presso un ufficio ubicato in località distante almeno trenta (o, nei casi indicati dall’art. 1 della l. n. 417 del 1978, dieci) chilometri dall’ordinaria sede di servizio, per ciò solo compete l’indennità di missione (salvo che il movimento sia a carattere definitivo, competendo in tal caso la diversa indennità di trasferimento).

12.2. Siffatti elementi, del resto, oltre a non essere contemplati dalla legge sono eccentrici e distonici rispetto alla stessa ratio della previsione normativa in commento, con tutta evidenza tesa a plasmare una forma di monetizzazione compensativa del disagio personale intrinseco nel temporaneo svolgimento del servizio in località diversa e lontana da quella ove è ubicata la sede di stabile assegnazione.

13. In una più ampia prospettiva sistematica, il Collegio evidenzia la differenza intercorrente fra le due indennità previste dalla legge a tutela del dipendente pubblico interessato da misure di mobilità geografica disposte unilateralmente da parte datoriale: l’indennità di trasferimento e l’indennità di missione (o trasferta).

13.1. I due istituti, accomunati dal fatto di gemmare da decisioni assunte unilateralmente ed imperativamente dall’Amministrazione in virtù della propria posizione di supremazia speciale, divergono quanto ai rispettivi presupposti: mentre infatti la prima, allo stato contemplata dalla legge n. 86 del 2001 (e prima ancora dalla legge n. 100 del 1987), ha come suo fondamento la stabile e definitiva assegnazione del dipendente ad una nuova sede di servizio (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 7 del 1999; Ad. Plen., 14 dicembre 2011, n. 23; Ad. Plen., 29 gennaio 2016, n. 1; v. anche Sez. II, parere n. 5277 in data 11 dicembre 2012), la seconda si correla alla temporanea prestazione di lavoro al di fuori dell’ordinaria sede di servizio che, tuttavia, resta formalmente immutata (Cons. Stato, Sez. IV, 12 marzo 2007, n. 1215; n. 5966/2000; 27 aprile 1995, n. 271; Sez. VI, 28 aprile 1994, n. 618).

13.2. Del resto, le indennità in esame riflettono la diversa sostanza dei sottesi provvedimenti: l’invio in missione ha natura temporanea e non determina alcuna scopertura dell’organico, mentre il trasferimento ha carattere definitivo ed incide sull’organico delle Amministrazioni coinvolte.

13.3. Una volta esclusa la ricorrenza di un trasferimento stricto sensu inteso, dunque, l’individuazione autoritativa, da parte dell’Amministrazione, di una sede temporanea di servizio diversa da quella ordinaria è condizione ex se sufficiente (in presenza del requisito della distanza come indicato ex lege) a cristallizzare in capo al dipendente il diritto all’indennità di missione.

13.4. In senso conforme, del resto, si è pronunciata anche la Cassazione: da ultimo Cass., Sez. Lavoro, 30 novembre 2012, n. 21519 ha, infatti, stabilito che “come affermato costantemente dalla giurisprudenza di questa corte, ai fini della configurazione della trasferta del lavoratore (cui consegue il suo diritto a percepire la relativa indennità), che si distingue dal trasferimento (il quale comporta l’assegnazione definitiva del lavoratore ad altra sede diversa dalla precedente), è necessaria la sussistenza del permanente legame del prestatore con l’originario luogo di lavoro, mentre restano irrilevanti, a tal fine, la protrazione dello spostamento per un lungo periodo di tempo e la coincidenza del luogo della trasferta con quello di un successivo trasferimento, anche se disposto senza soluzione di continuità al termine della trasferta medesima” (conformi Cass., Sez. Lavoro, 5 luglio 2002, n. 9744 e 28 febbraio 2013, n. 5011).

14. In conclusione, nella specie ricorrono tutti i requisiti costitutivi del diritto alla percezione dell’indennità in questione: il sig. Celona è stato temporaneamente assegnato, in virtù di provvedimento unilaterale ed autoritativo, ad un Reparto ubicato in località diversa e lontana più di dieci chilometri (circostanza, questa, mai contestata ex adverso) da quella ordinaria, presso la quale, comunque, egli è rimasto formalmente incardinato.

15. Non ha pregio, inoltre, neppure la censura in punto di estensione temporale del diritto: il Tribunale, infatti, ha sì accertato, in capo al sig. Celona, la spettanza dell’indennità di missione in relazione al temporaneo distacco presso il Nucleo di Polizia Tributaria di Napoli, ma solo “nei limiti di quanto previsto dalla legge”.

15.1. In proposito, il Collegio osserva che l’art. 1, comma 3, della l. n. 417 del 1978 ha previsto che “Il trattamento previsto dal primo comma del presente articolo cessa dopo i primi 240 giorni di missione continuativa nella medesima località” (in termini Cons. Stato, Sez. IV, 28 gennaio 2016, n. 321).

15.2. Per vero, i decreti recanti recepimento delle intese raggiunte all’esito delle procedure di concertazione militare (art. 7, comma 1, d.p.r. n. 171 del 2007 n. 171; art. 36, comma 13, d.p.r. n. 51 del 2009) hanno successivamente elevato tale periodo a 365 giorni, ma solo a favore del “personale impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi”, non anche a favore del personale addetto, come nella specie, a compiti prettamente operativi.

16. Il sig. Celona, dunque, ha diritto all’indennità solo per i primi 240 giorni di servizio continuativo presso il Nucleo di Polizia Tributaria di Napoli: il restante periodo “configura … una sorta di rapporto di mero fatto contra (non praeter) legem, ossia un fatto ingiusto in danno al militare, sol perché questi, a cagione del principio di gerarchia, è rimasto applicato alla sua sede di distacco” (Cons. Stato, Sez. IV, 28 gennaio 2016, n. 321), il cui scrutinio è, tuttavia, estraneo al presente giudizio, incentrato solo sulla pretesa alla corresponsione dell’indennità ed in cui non è stata formulata, da parte del sig. Celona, domanda di risarcimento dei danni.

17. Per le esposte ragioni, pertanto, il ricorso deve essere in toto rigettato con l’onere delle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il Ministero dell’economia e delle finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza al pagamento a favore del sig. Marcello Celona delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Giuseppe Castiglia, Consigliere
Luca Lamberti, Consigliere, Estensore
Nicola D'Angelo, Consigliere
Giuseppa Carluccio, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Luca Lamberti Vito Poli





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Re: Indennità di missione ed altro

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Il CdS rigetta l'Appello del Ministero e del C.do Gen. della GdF.

- indennità di missione per distacco

Il CdS precisa:

1) - Quanto esposto dall’appellante in merito alla diversità degli istituti della missione e del distacco non consente di discostarsi da tale orientamento giurisprudenziale, dovendosi ritenere che l’Amministrazione non possa negare l’applicazione dell’art. 1 l. n.836/1973 “per la sola ragione che il provvedimento amministrativo di trasferimento di sede qualifichi tale mutamento di sede quale distacco e non anche quale trasferimento di missione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 2877/2005; Cons. Stato, Sez. IV, n. 5543/2003” (Cons. Stato, sez. IV, 3 ottobre 2017, n. 4585). Cosicché, basta l’assegnazione temporanea d’ufficio a sede di servizio diversa da quella ordinaria, a distanza di almeno 30 km, ai fini del diritto del dipendente all’indennità di missione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 4591/2017; sez. IV, n. 1146/2019; sez. II, n. 2330/2022).

N.B.: Per completezza leggete tutto il resto direttamente dall'allegato.
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