Indennità di Comando

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Insoddisfatto

Indennità di Comando

Messaggio da Insoddisfatto »

Ai comandanti di tenenza e di stazione con forza pari o superiore a 17 unità - Roma, 17 ott - Una buona notizia: in esecuzione di alcune sentenze del TAR Lazio, è stato adottato il Decreto interministeriale (DifesalEconomia), che: individua, nell' Arma dei Carabinieri, gli incarichi di personale non dirigente cui attribuire l'indennità prevista dall'articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164; a causa delle esigue risorse finanziarie disponibili (circa 490.000 euro/annui, al netto degli oneri riflessi) ed in ottemperanza dell'art. 9, comma 35 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (che ha imposto l'individuazione del contingente destinatario dell'indennità nel limite delle risorse stanziate), corrisponde l'indennità in titolo ai soli comandanti di "Tenenza" e "Stazione" dell' Organizzazione Territoriale, con forza organica pari o superiore alle 17 unità.

Gli emolumenti decorrono dalla data di emanazione del provvedimento: 13 settembre 2011.


panorama
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Re: Indennità di Comando

Messaggio da panorama »

Ma perchè si trovano sempre i soldi per i Comandanti e per la Truppa NO!!!!!!!!!!!!!!
Quì ci vuole proprio l'incazzatore personalizzato di Colorado.
Mario56

Re: Indennità di Comando

Messaggio da Mario56 »

no non è una buona notizia ... è una discriminazione passibile di ricorsi amministrativi che sicuramente pioveranno .... perchè 17 e non 3 ad esempio? .... compilazione note caratteristiche con le ovvie reponsabilità che ciò comporta (vale se hai 3 o 17 uomini), responsabilità della firma, compilazione memoriale di servizio ecc ecc .... ripeto anche se un comandante avesse un solo uomo, sarebbe la stessa cosa ....
antongreg
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Re: Indennità di Comando

Messaggio da antongreg »

non solo è discriminante ma anche un'offesa a tutti i comandanti di stazione distaccata, con un solo Carabiniere alle dipendenze e pur prevedendo una forza organica ben superiore, (bisogna differenziare poi la forza organica dalla forza presente), ubicate in zone assolutamente disagiate e fuori dal mondo e in un contesto territoriale a dir poco, difficile, a disposizione del servizio 24 ore su 24, che devono affrontare (da soli) e risolvere tutte quelle difficoltà a cui vanno incontro, come da veri Comandanti prendendosi tutte le responsabilità che il loro status di COMANDANTE prevede ecc.ecc..
QUESTI SONO, E RIMARRANNO SEMPRE, I VERI COMANDANTI DI STAZIONE CARABINIERI
E' anche illogica considerando che (nella maggior parte dei casi) le stazioni con una forza organica pari e/o più di 17 unità (comprensiva di almeno due marescialli due brigadieri) SONO ubicate nei Comandi territoriali e poche stazioni di questa entità sono distaccate, senza poi entrare nel merito delle responsabilità e competenze (loro hanno sempre un punto di appoggio) senza però togliere nulla ai colleghi che comandano sempre con grande professionalità e enormi sacrifici. Perchè nel mondo di oggi, fare il nostro lavoro è ormai diventato assolutamente impossibile. A me personalmente è stato detto:" Caro Maresciallo ormai i tempi sono cambiati non è più come una volta. i bei tempi sono finiti ecc..
Per tornare al tema, ho speranze, in quanto tutti i TAR interpellati hanno dato ragiore ai ricorrenti e ci sono Legali che si stanno muovendo in merito .
Auguri a tutti
panorama
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Re: Indennità di Comando

Messaggio da panorama »

EROGAZIONE INDENNITÀ DI COMANDO

Appello perso al CdS e confermata la sentenza del Tar Lazio.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

N. 02049/2012REG.PROV.COLL.
N. 10692/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10692 del 2010, proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza - Uff. Tratt.Economico Pers. in Servizio, Ministero della Difesa, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

OMISSIS, rappresentati e difesi dall'avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso OMISSIS in Roma, via OMISSIS; per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 32090/2010, resa tra le parti, concernente della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 32090/2010, resa tra le parti, concernente EROGAZIONE INDENNITÀ DI COMANDO - ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di OMISSIS;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2012 il Cons. Umberto Realfonzo.
Nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame il Ministero dell'economia delle finanze impugna la sentenza del TAR del Lazio con cui è stato ordinato di provvedere sulle istanze dei ricorrenti, tutti militari appartenenti, con diversi gradi gerarchici ed incarichi, alle Amministrazioni intimate (Ministero della difesa e Corpo della Guardia di finanza), con l’adozione della determinazione di cui all'art. 52, terzo comma, del D.P.R. n. 164 del 2002, avendo riconosciuto la palese violazione dell’obbligo di conclusione del procedimento in relazione anche alla pronuncia del Consiglio di Stato (cfr. Quarta Sezione, 12 luglio 2007 n. 3971).
Il Tar ha affermato che:
-- ricorresse la presenza di un comportamento vincolato nell’an e solo parzialmente discrezionale nel contenuto, in quanto rientrava comunque nella esclusiva competenza dell’amministrazione l’individuazione dei titolari di comando;
-- i ricorrenti, in quanto soggetti potenzialmente destinatari del beneficio, avevano una legittimazione a pretendere dall’Amministrazione l’attuazione della norma, a nulla rilevando che la norma stessa non fissi termine alcuno per l’adempimento;
-- vi sarebbe stata una palese violazione dell’obbligo di provvedere stabilito in tale disposizione;
-- il richiamo svolto dalla difesa erariale alla sopravvenuta disposizione normativa dell’art. 9, comma 35, del decreto legge 31 maggio 2010 non avrebbe spostato l’esito della controversia.
L’appello, previa una ricostruzione delle vicende dell’indennità di comando terrestre, è affidato alla denuncia dell’erroneità della decisione in relazione alla sopravvenuta carenza conseguente alla sopravvenuta normativa e, comunque, all’inesistenza di una violazione dell’ordine di provvedere.
Gli appellati si sono costituiti in giudizio chiedendo che, nel caso in cui l’elenco dei soggetti titolari di comando non venga ritenuto definitivo, il Collegio dichiari, in via principale, inammissibile l’appello o comunque, nel merito, confermi la decisione impugnata.
Con ordinanza n. 483 del 2 febbraio 2002 è stata accolta nelle more l’istanza di sospensione cautelare della decisione.
Chiamata alla Camera di Consiglio, la causa è stata ritenuta in decisione dal Collegio.
L’appello è infondato.
___1. Ai fini della comprensione del presente contendere che l’Amministrazione appellante premette che:
- l’art. 10 della legge 23 marzo 1978, n. 78, che in origine prevedeva una speciale indennità supplementare “di comando navale” della Marina, era stato fatto poi oggetto di numerose estensioni al personale del comparto Difesa/Sicurezza;
-- con il terzo comma dell’art. 52 del D.P.R. n. 164 del 2002 concernente il Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005, si era stabilito che “Ai fini della prevista corresponsione dell’indennità di comando navale per il personale che riveste funzioni e responsabilità corrispondenti al comando di singole unità o gruppi di unità navali, di cui all’art. 10 della legge sulle indennità operative, si provvede alla individuazione dei titolari con determinazione delle singole Amministrazioni interessate di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze”;
-- ai fini del prescritto concerto, il Comando Generale della Guardia di Finanza aveva inviato il 6.4.2009 al Ministero dell’economia e delle finanze un primo elenco concernente l’individuazione dei titolari di comando che era stato fatto oggetto di un riscontro negativo da parte di quest’ultimo, sul rilievo per cui avrebbe comportato un onere di 9,5 ml. di euro a fronte di una disponibilità di soli 1,25 ml. disponibili per la Guardia di Finanza; e di 2,8 ml. per tutto il comparto;
-- in conseguenza era stato emanata la disposizione interpretativa del comma 35 dell’art. 9 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 (conv. in L. n. 122/2010) per cui ” In conformità all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, l'articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 si interpreta nel senso che la determinazione ivi indicata, nell'individuare il contingente di personale, tiene conto delle risorse appositamente stanziate”.
Ciò posto, l’appellante:
-- ricorda di aver puntualmente dato riscontro alle istanze dei singoli interessati e di aver sollecitato il gabinetto del Ministro dell’economia al reperimento delle relative somme;
-- sottolinea le forti aspettative di vasto numero di militari del Corpo al recepimento dell’indennità de qua in relazione alla natura perequativa della stessa del quale godrebbero già gli altri appartenenti alle forze armate: infine paventa il profilarsi del rischio di un contenzioso concernente circa 3000 posizioni.
___ 2. Il Ministero afferma l’erroneità della decisione della parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto di dover disattendere le eccezioni preliminari avanzate dall’amministrazione di improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, sotto tre profili che tuttavia vanno esaminati unitariamente.
___ 2.1. Sulla scia della giurisprudenza maggioritaria, l’appellante assume che il TAR avrebbe dovuto dichiarare l’improcedibilità e comunque l’inesistenza di un silenzio inadempimento. L’amministrazione intimata, già prima dell’emanazione della sentenza, aveva provveduto a redigere l’elenco dei beneficiari dell’emolumento, e successivamente a riproporlo nei medesimi termini. Inoltre aveva sollecitato l’interessamento del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio per la sospensione delle disposizioni concernenti l’esorbitanza dei limiti di spesa.
L’elenco delle posizioni di comando sarebbe stato il provvedimento definitivo previsto dalla norma per cui l’amministrazione, non solo avrebbe compiuto il passaggio indispensabile ai fini del riconoscimento del predetto beneficio, ma avrebbe altresì fatto luogo a tutte le attività necessarie, per parte sua, al fine del finanziamento della relativa spesa.
___ 2.2. La disposizione interpretativa, che avrebbe reso ancora più complessa l’adozione del provvedimento, avrebbe determinato un tale restringimento della platea dei destinatari da dar luogo ad un ulteriore e generalizzato contenzioso ed a disparità di trattamento rispetto all’Arma dei Carabinieri per cui non è stato ancora provveduto.
___ 2.3. Infine, in un caso simile, l’improcedibilità del gravame sarebbe stata affermata dalla Sezione con decisione n. 7736/2010 sulla considerazione che la compilazione della lista avrebbe esaurito ogni dovere procedimentale dell’Amministrazione.
___ 2.4. Tutti i rilievi vanno respinti.
In primo luogo, se è esatto il quadro normativo così come ricostruito dall’appellante, deve però essere denegata la tesi per cui, allo stato delle cose, la mera compilazione di una lista di posizioni di comando avesse esaurito il corretto adempimento del segmento procedimentale di competenza del Comando della Guardia di Finanza.
Nel caso in esame infatti la norma prevedeva l’adozione di una ”… determinazione delle singole Amministrazioni interessate di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze..”, per cui solo la firma sul concerto del Dicastero della spesa conferiva il carattere di definitività all’adempimento.
Come esattamente notato dalla Sezione in precedenza, l'individuazione degli ufficiali e sottufficiali che espletano funzioni di comando, doveva avvenire attraverso un atto di normazione secondaria, e cioè mediante l’adozione un provvedimento amministrativo che solo poteva costituire il presupposto indefettibile per la corresponsione dell'indennità supplementare di comando di cui all'art. 10 comma 2, l. 23 marzo 1983 n. 78 (cfr. Consiglio Stato , sez. IV, 23 settembre 2008 , n. 4608).
In conseguenza, solo con il concerto dell’Economia, la determinazione delle posizioni interessate acquisiva natura costitutiva e non di proposta meramente ricognitiva.
Nel caso poi, una volta intervenuta la norma di carattere interpretativo, la meccanica riproposizione della lista non solo costituiva un adempimento di rilievo giuridico delle norme disciplinanti la fattispecie, ma anzi appariva un’iniziativa, in diretto e manifesto spregio alla volontà espressa dal legislatore, artatamente diretta a procrastinare indefinitivamente il relativo adempimento. Il che non può essere ritenuto accettabile sul piano ordinamentale.
In sostanza, non poteva affatto concludersi per l’improcedibilità del gravame perché, in diretta e palese violazione dell’art. 9, comma 35, del D.L. n. 78 cit., illegittimamente il Comando ha ritenuto, di dover meccanicamente riproporre i medesimi soggetti beneficiari.
Ed è questo l’aspetto realmente decisivo ai fini del decidere sul presente appello.
Dunque il precedente invocato dall’appellante, pronunciato in sede di impugnazione di una decisione di esecuzione del giudicato non osta a tale conclusione, in quanto l’affermazione della sufficienza della prima individuazione era stata posta nell’esclusiva ottica per cui, in quel caso si era ritenuto che fosse statoeseguito il decisum contenuto nella sentenza della quale si chiedeva l’ottemperanza.
Né il paventato “rischio contenzioso” -- preoccupazione certamente reale sul piano meramente fattuale -- può essere considerato un elemento rilevante su quello giuridico, in quanto se l’amministrazione deve rispettare la legge, pari dovere è imposto alla giurisdizione.
Pertanto, non infatti può essere giustificata l’Amministrazione che, in ragione della ristrettezza delle risorse disponibili, si risolve ad adottare un comportamento di fatto sostanzialmente elusivo delle norme, preferendo non erogare affatto l’indennità prevista dalla legge ai pochi per i quali vi è la relativa capienza di bilancio, piuttosto che scontentare la stragrande maggioranza degli aspiranti.
Parimenti inconferenti sono altresì tutte le iniziative per il reperimento di maggiori risorse sia perché si tratta di attività extra-ordinem di carattere relazionale, sia perché in un epoca di ristrettezze di bilancio, concretamente, non sono state coronate da successo.
Di fronte all’invarianza della situazione, il Comando deve conseguentemente rispettare la disposizione interpretativa del comma 35 dell’art. 9 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 (conv. in L. n. 122/2010) e di conseguenza proporre al Ministero dell’Economia un “…contingente di personalebeneficiario dell’indennità prevista all’art. 52 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164, che tenendo “…conto delle risorse appositamente stanziate”.
In conseguenza l’appello deve essere respinto e, di conseguenza la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.
Le spese tuttavia, in relazione alla relativa novità della questione, possono essere compensate fra le parti..

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:
___ 1. respinge l'appello, come in epigrafe proposto.
___ 2. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Anna Leoni, Presidente FF
Sergio De Felice, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/04/2012
gazzella61

Re: Indennità di Comando

Messaggio da gazzella61 »

nel mio piccolo vi porto una testimonianza/richiesta. Sono anni ed anni che sono alla radiomobile con l'incarico di autista di guida veloce (sulla carta) ma per il 99% impiegato quale capo equipaggio. Ho chiesto più volte al mio comandante di voler proporre superiormente il cambio dello status quale autista e capo equipaggio, come molti miei colleghi app.s. risultano, o altrimenti di essere impiegato per l'incarico che ricopro, ma mi sono sempre state negate entrambe le cose. Che io sappia in tale reparto ai brigadieri ed ai marescialli tale incarico è valido quale comando equiparato ad un comandante di stazione. Per il mio grado non sarebbe cambiato nulla, se non a livello di soddisfazione personale, comunque le discriminazioni avvengono a tutti i livelli. Saluto calorosamente Mario56 che ho fatto innervosire in un precedente link e non mi ha più risposto, ed in questo forum ti considero, oltre che un collega superiore, un amico. Auguri di buona Pasqua a tutti.......Gazzella61
panorama
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Re: Indennità di Comando

Messaggio da panorama »

Appello del Ministero della Difesa

per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VII n. 00937/2010, del 15 febbraio 2010

- ) - indennità supplementare di comando.

- ) - tutti ufficiali o sottufficiali in servizio presso l’Allied Joint Force Command HQ NALES – Quartier Generale Italiano (ex Comando Nato), - (NATO di Bagnoli)

Il Consiglio di Stato precisa:

1) - Ciò premesso, il Collegio osserva che la sentenza “sub iudice” in sostanza si è limitata ad acriticamente accogliere la tesi per cui “ gli uffici ricoperti dai ricorrenti rientrano tra quelli che, ai sensi dell’art. 10 comma 2 l. n. 78/1983, danno diritto all’indennità in parola”, senza operare riferimento ad alcun incarico di comando, che costituisce espressamente il presupposto per applicare l’art. 10, richiamando solo quella, in vario modo ricoperta, di appartenenza all’Ufficio. In altri termini il TAR non ha adeguatamente rapportato il riconoscimento al possesso di quelle funzioni di comando indicate dal D.I. 23.4.2001 e da applicare secondo le disposizioni del citato intervenuto d.p.r. n.171/2007.

2) - Sul punto gli appellati obiettano, nella propria memoria difensiva (30.6.2010), che la tesi ministeriale in ordine alla sopravvenuta modifica del D.I. 23.4.01 non potrebbe essere applicata al loro ricorso, in quanto proposto prima dell’entrata in vigore del d.p.r. n.171/2007; aggiungono che le sentenze di questo Consiglio richiamate dall’atto di appello, non riconoscerebbero alcun potere discrezionale nella individuazione dei destinatari delle indennità supplementari, confermandosi quindi che la stessa avviene direttamente da parte del D.I. 23.4.2001. Entrambe le tesi non possono essere condivise.

3) - In ordine alla giurisprudenza citata, il riferimento si palesa sostanzialmente irrilevante perché la stessa viene indicata con riferimento a censura che, erroneamente, presuppone un sistema di individuazione discrezionale dei destinatari delle indennità supplementari, mentre il potere discrezionale riguarda la individuazione degli incarichi attribuibili (e nella specie insussistenti) il cui conferimento dà poi luogo all’indennità in parola.

Appello del M.D. ACCOLTO.

Per completezza invito le persone interessate ha leggete integralmente questa sentenza per capirne meglio i motivi.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

10/06/2013 201303191 Sentenza 4


N. 03191/2013REG.PROV.COLL.
N. 04577/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4577 del 2010, proposto da:
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
(congruo nr. di ricorrenti) OMISSIS, rappresentati e difesi dall'avv. Attilio Davide, ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via Caroncini n. 6, per mandato a margine dell’atto di costituzione nel giudizio d’appello;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VII n. 00937/2010, del 15 febbraio 2010, notificata il 15 marzo 2010, resa tra le parti, con cui, in accoglimento del ricorso proposto in primo grado (n. 4603/2007), è stato riconosciuto il diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell’indennità supplementare di comando di cui all’art. 10 comma 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78, a decorrere dal 23 aprile 2001 ovvero dalla successiva data di assunzione del comando, con condanna dell’Autorità statale ministeriale al pagamento delle relative somme, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e con compensazione delle spese del giudizio

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc.amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli appellati OMISSIS;
vista l’ordinanza n.2585/2012, con la quale la Sezione ha ritenuto opportuno, ai fini della decisione, acquisire chiarimenti documentati in ordine all’organizzazione, ripartizione di competenze , caratteristiche funzionali degli incarichi svolti dagli appellati, nonché i relativi atti di preposizione, presso l’Allied Joint Force Commando HQ Naples - Quartier Generale Italiano (ex Comando Nato), con indicazione delle eventuali corrispondenze e/o delle differenze con i comandi indicati nel decreto interministeriale del 23 aprile 2001, e nelle circolari del 5 dicembre 2003, 15 gennaio 2003, 10 aprile 2003 e 14 maggio 2003, nonché nella nota dello Stato Maggiore dell’Esercito dell’11 luglio 2004;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dei ricorrenti in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2013 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per le parti l’Avvocato Attilio Davide e l'Avvocato dello Stato Daniela Giacobbe;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
1.- Con ricorso al TAR Campania, iscritto al n. 4603 dell’anno 2007, gli odierni appellati, premesso di essere tutti ufficiali o sottufficiali in servizio presso l’Allied Joint Force Command HQ NALES – Quartier Generale Italiano (ex Comando Nato), e di ricoprire o aver ricoperto incarichi di responsabilità che li legittimano ad ottenere l’indennità supplementare di comando di cui all’art. 10 co. 2 l. n. 78/1983, chiedevano la declaratoria del diritto ad ottenere detta indennità supplementare a decorrere dalla data di assunzione del comando, nonché la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme dovute ai ricorrenti stessi per l’indennità in parola, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Aggiungevano che le istanze da essi presentate a tal fine non avevano avuto alcun effetto, atteso che l’Amministrazione non ha corrisposto l’indennità in parola.

2.- Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso.

Il Ministero della difesa ha tuttavia impugnato la sentenza del TAR, chiedendone l’annullamento.

Si sono costituiti nel giudizio i ricorrenti in primo grado ed odierni appellati resistendo al gravame..

Con ordinanza cautelare ( n. 3142 del 2010 ) il Consiglio ha disposto l’accoglimento della istanza di sospensione della sentenza impugnata, avanzata da parte appellante.

Alla pubblica udienza del 12 marzo 2013, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO
Con l’appello in esame il Ministero della Difesa sottopone alla Sezione controversia attinente al riconoscimento, in favore degli ufficiali odierni appellati (in servizio presso NATO di Bagnoli), dell’ indennità supplementare di cui all’art. 10 c.2, della legge n.78/83, con riferimento al periodo di servizio a partire dal 23 4 01 o dalla data di assunzione dell’incarico che vi darebbe diritto .

Con la sentenza appellata il TAR ha riconosciuto l’indennità (che è attribuita ai titolari degli uffici individuati dal d. interm. 23.4.01) dopo aver elencato le posizioni d’ufficio ricoperte dai ricorrenti e ricordato che l’art. 10 prevede detta indennità per l’incarico di comando, che il citato decreto interministeriale individua gli uffici la cui titolarità da diritto all’indennità supplementare e che con successive disposizioni o circolari applicative (es 15.1.2003) il Ministero ha precisato le posizioni che danno titolo alla stessa.

L’appellante Ministero, formulando un unico ed assorbente motivo di ricorso, fa presente che per avere titolo all’indennità in controversia è necessario un formale e discrezionale provvedimento di preposizione all’incarico, non essendo sufficiente la mera tipologia dell’attività esercitata.

In questo senso deve interpretarsi la normativa , in forza del sopraggiunto DPR n.171/2007. L’appello è fondato, per le ragioni che seguono.

Dispone l’art. 10 della legge n. 78/1983 che “Agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica quando in comando di singole unità o gruppi di unità navali spetta, per il periodo di percezione dell'indennità di cui all'articolo 4, un'indennità supplementare mensile di comando navale nella misura del 30 per cento dell'indennità di impiego operativo…. “.

Il decreto ministeriale 23.4.2001, riguardante l’indennità supplementare di comando, reca una elencazione degli incarichi la cui attribuzione dà diritto a percepire l’indennità in argomento.

L’art. 6, comma 1, del d.p.r. n. 171/2007, con riferimento alle “ Indennità operative”, prevede che “ Con determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, su proposta dei Capi di Stato Maggiore delle Forze armate e del Segretario generale della Difesa, sono annualmente determinati gli incarichi destinatari delle indennità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78, nell'ambito dei contingenti massimi stabiliti, per l'anno 2007, con il decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 18 della legge 5 maggio 1976, n. 187.

Ciò premesso, il Collegio osserva che la sentenza “sub iudice” in sostanza si è limitata ad acriticamente accogliere la tesi per cui “ gli uffici ricoperti dai ricorrenti rientrano tra quelli che, ai sensi dell’art. 10 comma 2 l. n. 78/1983, danno diritto all’indennità in parola”, senza operare riferimento ad alcun incarico di comando, che costituisce espressamente il presupposto per applicare l’art. 10, richiamando solo quella, in vario modo ricoperta, di appartenenza all’Ufficio. In altri termini il TAR non ha adeguatamente rapportato il riconoscimento al possesso di quelle funzioni di comando indicate dal D.I. 23.4.2001 e da applicare secondo le disposizioni del citato intervenuto d.p.r. n.171/2007. Correttamente al riguardo, invece, il Ministero appellante richiama la “ratio “ della modifica normativa intervenuta nell’esigenza di compensare il maggior impegno ed i più gravosi compiti dei militari preposti alle attività di comando.

Sul punto gli appellati obiettano, nella propria memoria difensiva (30.6.2010), che la tesi ministeriale in ordine alla sopravvenuta modifica del D.I. 23.4.01 non potrebbe essere applicata al loro ricorso, in quanto proposto prima dell’entrata in vigore del d.p.r. n.171/2007; aggiungono che le sentenze di questo Consiglio richiamate dall’atto di appello, non riconoscerebbero alcun potere discrezionale nella individuazione dei destinatari delle indennità supplementari, confermandosi quindi che la stessa avviene direttamente da parte del D.I. 23.4.2001. Entrambe le tesi non possono essere condivise.

Quanto alla prima, il tenore dell’art. 6 del decreto n.171/2007, infatti, non depone per una modifica dei requisiti per il riconoscimento dell’indennità (in conseguenza della quale potrebbe quindi sostenersi l’inapplicabilità delle nuove norme alle posizioni maturate in precedenza), ma rappresenta piuttosto una normativa di natura ermeneutica che chiarisce i termini applicativi dell’istituto in questione.

In ordine alla giurisprudenza citata, il riferimento si palesa sostanzialmente irrilevante perché la stessa viene indicata con riferimento a censura che, erroneamente, presuppone un sistema di individuazione discrezionale dei destinatari delle indennità supplementari, mentre il potere discrezionale riguarda la individuazione degli incarichi attribuibili (e nella specie insussistenti) il cui conferimento dà poi luogo all’indennità in parola.

- Conclusivamente l’appello è meritevole di accoglimento ,con conseguente riforma della sentenza impugnata e rigetto del ricorso di primo grado.

Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, attesa la sufficiente complessità delle questioni sollevate e trattate

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/06/2013
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