IL REGISTRATORE NEL MOBBING E' LEGALE

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IL REGISTRATORE NEL MOBBING E' LEGALE

Messaggio da MOBBING-ONE »

...io ne sono uscito grazie al registratore...

NON ABBIATE PAURA DI FARLO!

Questo è l'unico modo per avere delle prove concrete in vostro favore. Non contate sui vostri colleghi; ricordate che, anche se questi ultimi sono onesti ed in buona fede, difficilmente arriveranno a compromettersi per difendervi, schierandosi dalla vostra parte e andando contro i superiori (e quindi rischiando a loro volta di subire ripercussioni e diventare nuove vittime, se non addirittura essere licenziati) . In questi casi dovete contare solo sulle vostre forze. E poi, non temete, è perfettamente legale. Leggete questa sentenza che ho preso dal sito http://www.dirittosanitario.com/" onclick="window.open(this.href);return false; :


CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SENTENZA N.10430 DEL 8 MAGGIO 2007

La Cassazione conferma un orientamento già espreso a SS.UU. in sede penale, e cioè che è legittima la registrazione di conversazioni purchè chi registra sia presente alla conversazione; la "intercettazione", perseguibile penalmente, avviene solo quando chi registra non sia presente.Nel caso in specie poi la registrazione eseguita per fornire prova delle angherie subite al posto di lavoro costituisce anche esercizio del diritto del lavoratore alla tutela della sua salute e del diritto di difesa.

fonte
http://mobbizzati.blogspot.com/2008/10/ ... re-le.html" onclick="window.open(this.href);return false;


panorama
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Re: IL REGISTRATORE NEL MOBBING E' LEGALE

Messaggio da panorama »

CARABINIERI SPACCANO L’AUTO DURANTE IL SERVIZIO.

I carabinieri si divertivano a spaccare l’auto di servizio: graziati dalla Cassazione

Le intercettazioni non si potevano utilizzare: con questa motivazione è stata annullata la condanna di due militari dell’Arma di Trieste


Ci sono storie che vengono a galla solo alla fine, e che costringono a chiedersi in che paese viviamo.

Un paese dove due carabinieri durante il turno di pattuglia, invece che occuparsi della sicurezza dei cittadini, se la spassano a guidare l’auto come un giocattolo, salire a cento all’ora e poi scalare in seconda per sentire il rumore che urla e il cambio che si schianta. Una storia di sette anni fa che solo ora arriva a conclusione, con la sentenza – e ci sono volute nientemeno che le Sezioni Unite della Cassazione – che manda assolti i due militari in servizio a Muggia, presso Trieste.

Non perché si sia dimostrata la loro innocenza, ma perché la prova chiave a loro carico viene dichiarata inutilizzabile.

Si tratta della registrazione della microspia piazzata a bordo della «Gazzella», che raccontava in modo inequivocabile il gioco demenziale dei due carabinieri, uno che istiga all’altro a alzare i giri e a scalare, e l’altro che esegue.

In sottofondo il rombo impazzito del motore dell’Alfa Romeo pagata dai contribuenti.

Furono sfortunati, i due Cc. Su quella Gazzella c’era una microspia della Procura, piazzata nel corso di una altra indagine.

Di cosa si trattasse, la sentenza non lo spiega, limitandosi a dire che riguardava «reati comuni commessi da militari dell’Arma ai danni di utenti della strada» e senza raccontarci come è andata a finire.

Era il 21 gennaio 2007. Quando, al ritorno dalla mattina di pattuglia, i due carabinieri restituirono la Gazzella in caserma (dicendo «si è rotta», «forse c’era poco olio oppure non hanno fatto la manutenzione come si deve»), non immaginavano che le loro allegre chiacchierate fossero state registrate parola per parola, e che fossero destinate a portarli sul banco degli imputati.

«Distruzione o deterioramento di cose militari», questo il reato – previsto dal codice militare di pace – per cui i due carabinieri sono stati condannati in primo e in secondo grado. Ma hanno presentato ricorso in Cassazione, e hanno vinto.

Sulla piccola e assurda storia dei due carabinieri-vandali, si è aperto un contenzioso giuridico degno di miglior causa.

Il tema è quello annoso delle intercettazioni.

Come comportarsi se indagando su un reato se ne scopre invece un altro, magari un reato per cui – in base al codice – le intercettazioni non si potevano fare? In teoria, le intercettazioni sono inutilizzabili.

Ma i giudici militari di primo e secondo grado se l’erano cavata dicendo che in questo caso i nastri con le chiacchiere dei due imputati non erano semplicemente una prova, ma erano essi stessi il corpo del reato, e quindi potevano entrare a pieno titolo nel processo.

Manco per niente, rispondono le Sezioni Unite nella sentenza depositata l’altro ieri: una intercettazione è un corpo di reato solo quando costituisce essa stessa l’elemento del reato, come nei casi dei processi per violazione della privacy o spionaggio.

Ma non è questo il caso dei carabinieri idi Muggia.

Così il nastro sparisce dal processo, e gli imputati spariscono di scena.

Ma il vero dubbio, più dei quesiti giuridici, è un altro: cosa gli è venuto in testa, quella mattina di dicembre, ai due carabinieri?
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ecco il link

http://www.grandecocomero.com/carabinie ... e-assolti/" onclick="window.open(this.href);return false;
panorama
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Re: IL REGISTRATORE NEL MOBBING E' LEGALE

Messaggio da panorama »

Cassazione: lecito registrare il colloquio telefonico con il capo per utilizzarlo come prova
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Con sentenza n. 27424/2014, la Suprema Corte torna ad esprimersi in tema di mezzi istruttori e, nello specifico, in merito alla possibilità di utilizzare la registrazione di una telefonata come prova nel processo civile.

Nel caso di specie un lavoratore aveva registrato una conversazione avvenuta con il datore di lavoro per precostituirsi una prova da utilizzare successivamente nel giudizio di impugnazione del licenziamento.

Secondo la Corte la registrazione di un colloquio intercorsa tra due persone assurge al rango di prova se è posta in essere da uno dei soggetti coinvolti nella conversazione.

Nella fattispecie, una società aveva disposto il licenziamento di un proprio dipendente e i giudici di merito ne avevano dichiarato la illegittimità.

Il ricorso in Cassazione contro detta pronuncia, non ha sortito gli effetti sperati per la società ricorrente.

Fonte: Cassazione: lecito registrare il colloquio telefonico con il capo per utilizzarlo come prova
(http://www.StudioCataldi.it" onclick="window.open(this.href);return false;)

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La Corte evidenzia infatti che non sono stati provati gli addebiti mossi al lavoratore e che il fatto di aver tentato di registrare una conversazione con i superiori non può considerarsi una condotta illecita neppure sotto il profilo disciplinare. Al contrario, la registrazione della conversazione con il capo, se viene fatta allo scopo di utilizzarla in giudizio, è lecita e può costituire una prova utilizzabile nel processo civili.

Gli ermellini chiariscono che nel caso di specie non può ritenersi leso il vincolo di fiducia con il datore di lavoro perché l'affidamento che il capo deve avere sul proprio dipendente riguarda la sua capacità di adempiere alle obbligazioni lavorative e non quella di "condividere segreti non funzionali alle esigenze produttive e/o commerciali dell'impresa".

L'iniziativa del dipendente di registrare le contestazioni verbali da parte dei superiori di presunte infrazioni disciplinari, al contrario, integrava nella fattispecie la scriminante dell'esercizio del diritto di difesa ai sensi dell'art. 51 c.p. Data la portata generale di tale diritto, ben poteva, così, il dipendente registrare il colloquio ancor prima dell'instaurazione di un eventuale procedimento civilistico o penalistico a suo carico, essendo detta attività orientata precisamente all'acquisizione di prove a suo favore.

(http://www.StudioCataldi.it" onclick="window.open(this.href);return false;)
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ecco il link

http://www.studiocataldi.it/news_giurid ... _17238.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
Marcowolf
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Re: IL REGISTRATORE NEL MOBBING E' LEGALE

Messaggio da Marcowolf »

Buongiorno.
Bisogna fare una suddivisione tra registrazione e intercettazione.
Registrazione è il metodo con il quale una persona registra un suo colloquio con una terza (o più) persona/e. Quindi presuppone la partecipazione al "discorso" della persona che registra. Diversamente si parlerebbe di intercettazione che è il metodo in cui una persona registra il dialogo di due o più persone, quindi proprio intercettare i discorsi altrui. Questo costituisce reato in quanto trattandosi di intercettazione, prevede un decreto dell'Autorità Giudiziaria.
Quindi, se noi ci troviamo davanti ad una persona che ci minaccia o altro, possiamo registrare il dialogo e in sede giudiziaria utilizzarla come prova.
Per quanto riguarda le intercettazioni - vds l'esempio di quei carabinieri che hanno distrutto la macchina di servizio - non possono essere utilizzate come stabilito dall'art. 266 c.p.p.

Più nello specifico, l’articolo 266 c.p.p., introducendo alla materia, perimetra l’ambito di operatività dell’istituto a una serie di reati: a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4; b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4; c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope; d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive; e) delitti di contrabbando; f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono; g) gravi delitti contro i minori come la cessione di materiale pedopornografico anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, ossia le animazioni [2]; h) per i reati di commercio di sostanze nocive, Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali, Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, Frode nell’esercizio del commercio, Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, e più in generale i reati che vanno a contraffare i marchi di origine protetta dei prodotti; i) delitto di stalking.

Anche le intercettazioni telefoniche e/o ambientali e/o telematiche, non possono essere utilizzate anche se magari, durante la fase intercettiva, si parla di omicidi, di traffico di droga, ecc e nemmeno se una persona confessa un omicidio. Tanto è vero che le intercettazioni preventive devono essere distrutte, ossia: cancellazione dai server, distruzione dei cd rom, distruzione del materiale cartaceo e non possono essere fatte a "riferimento" nel caso di richieste di intercettazioni giudiziarie (es. Tizio è uno spacciatore di droga in quanto emerso palesemente dalle intercettazioni preventive). Infatti solamente le intercettazioni giudiziarie possono essere utilizzate.

Buon proseguimento
pacioc
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Re: IL REGISTRATORE NEL MOBBING E' LEGALE

Messaggio da pacioc »

Io ho registrato una conversazione di un rapporto tenuto da un ufficlae comandante di compagnia a circa 6 militari di un ufficio. La registrazione, non si è ancora capito come, è arrivata a ben due procure ordinarie ed entrambe hanno archiviato l'ipotesi di reato di intercettazione abusiva perché l'hanno ritenuta, come dovrebbe essere, una registrazione di conversazione tra presenti "in aiuto alla memoria".....
Pertanto, se sei presente, registra a manetta e fagli vedere i sorci verdi perché questi vivono ancora nell'era del "siccome comando io si fa quello che dico io"..... Quini facciamoli scendere dal pero......
Ciao
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