Ferie non godute

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elciad1963
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Ferie non godute

Messaggio da elciad1963 »

Gentilmente volevo sapere se oltre la licenzao rdinaria non fruita viene monetizzata anche quella ex 937/1977 (festività soppresse).
Grazie a chi vorrà fornirmi utili risposte indicando idonei riferimenti.


mbetto
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Re: Ferie non godute

Messaggio da mbetto »

leggiti qualche post.... comunque è si.
elciad1963
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Re: Ferie non godute

Messaggio da elciad1963 »

Grazie per l'informazione.
Oggi ho presentato l'istanza per la licenza ordinaria (98gg) ma lo stampato non contempla anche quella speciale. Farò una domanda integrativa a parte inviandola direttamente al CNA tramite R.R.
angelo12
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Re: Ferie non godute

Messaggio da angelo12 »

Ma nel caso un militare venga riformato dalla c.m.o. e dichiarato non idoneo al s.m.i ma IDONEO al transito ai ruoli civili, se il militare opta, presentando istanza, di transitare ai ruoli civili anziche' andare in pensione di inabilita', le eventuali ferie non godute mentre era in convelescenza/aspettativa per malattia gli vengono pagate? E se si da quale amministrazione? Da quella militare in cui prestava servizio fino alla riforma o dall'amministrazione presso cui transitera' come impiegato civile?
panorama
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Re: Ferie non godute

Messaggio da panorama »

Festività Soppresse vanno pagate.
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Il Ministero dell'Interno perde l'Appello dallo stesso proposto.

Praticamente è passato direttamente dall'aspettativa per malattia alla cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età.

P.S. devono pure pagare 1 gg. di riposo ex lege n. 937/1977 per gli stessi motivi (Licenza Speciale).

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1) - congedo ordinario, maturato e non fruito dall’appellato, in quanto posto in aspettativa per malattia, per un totale di giorni 105, di cui
giorni 45 relativi all’anno 2008,
giorni 45 relativi all’anno 2009,
giorni 15 relativi all’anno 2010 e del
riposo ex lege n. 937/1977 di un giorno maturato e non fruito, per le medesime ragioni, relativamente all’anno 2010.

2) - in data 1° maggio 2010, cessò dal servizio per raggiunti limiti di età.

3) - L’appellato, tuttavia, era stato in precedenza collocato in aspettativa per malattia dal 6 novembre 2009

4) - questi fu collocato in aspettativa per infermità e poi, senza soluzione di continuità, cessò dal servizio per raggiunti limiti di età;

5) - per effetto dell’infermità a lui non imputabile, intervenuta a decorrere dal 6 novembre 2009, e poi della obbligatoria cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età

Il CdS nel seguente brano afferma:

6) - In effetti, quella testé esposta è l’unica interpretazione costituzionalmente orientata del sunnominato art. 18 giacché una diversa e rigorosa lettura della disposizione, nel senso cioè della tassatività esclusiva della sue previsioni, presterebbe il fianco a seri dubbi di incostituzionalità per violazione dell’art. 3 Cost., non ravvisandosi ragioni per differenziare il caso che occupa il Collegio da quelli normativamente indicati dal predetto art. 18.

N.B.: leggete il tutto qui sotto per comprendere l'evento.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201802956
- Public 2018-05-17 -


Pubblicato il 17/05/2018

N. 02956/2018 REG. PROV. COLL.
N. 05442/2011 REG. RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5442 del 2011, proposto dal
Ministero dell'interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Galluccio Mezio, con domicilio eletto presso lo studio Carla Licignano in Roma, via Amelia, 15;

per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di -OMISSIS- (Sezione Terza), n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente pagamento sostitutivo del congedo ordinario.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2018 il Cons. Gabriele Carlotti e uditi, per le parti, gli avvocati Fabrizio Viola, su delega dell’avv. Francesco Galluccio Mezio, e l'Avvocato dello Stato Maria Pia Camassa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il Ministero dell’interno ha impugnato la sentenza, di estremi specificati in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di -OMISSIS- ha accolto il ricorso, proposto in primo grado dal signor -OMISSIS-, onde ottenere:

a.) l’annullamento del provvedimento emesso dal Questore di -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- Pres., del 9 giugno 2010, con cui fu rigettata la richiesta di pagamento del compenso sostitutivo del congedo ordinario, maturato e non fruito dall’appellato, in quanto posto in aspettativa per malattia, per un totale di giorni 105, di cui giorni 45 relativi all’anno 2008, giorni 45 relativi all’anno 2009, giorni 15 relativi all’anno 2010 e del riposo ex lege n. 937/1977 di un giorno maturato e non fruito, per le medesime ragioni, relativamente all’anno 2010.

b.) l’accertamento del diritto dell’appellato al compenso sostituivo del congedo ordinario maturato e non fruito, come sopra indicato, nonché per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle relative somme, con rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate.

2. Si è costituito, per resistere all’impugnazione, il signor -OMISSIS-, il quale, in data 13 aprile 2018, ha anche depositato una memoria, con cui ha ribadito le proprie difese.

3. All’udienza del 15 maggio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Giova riferire in punto di fatto che il signor -OMISSIS-, già dipendente del Ministero dell’interno, con la qualifica di vice questore aggiunto della Polizia di Stato, in data 1° maggio 2010, cessò dal servizio per raggiunti limiti di età. L’appellato, tuttavia, era stato in precedenza collocato in aspettativa per malattia dal 6 novembre 2009 (e poi, senza soluzione di continuità, fino alla cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età), e di non aver potuto fruire del congedo ordinario. Con il provvedimento impugnato in primo grado il Questore di -OMISSIS- respinse l’istanza del signor -OMISSIS- volta a ottenere il pagamento del compenso sostituivo del congedo ordinario maturato e non fruito.

5. Il T.a.r. ha accolto l’impugnativa per le seguenti motivazioni:

- l'art. 14 del d.P.R. n. 395/1995 ha previsto la monetizzazione delle ferie maturate e non godute quando all'atto della cessazione dal servizio il congedo non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio;

- successivamente l'art. 18 del d.P.R. n. 254/1999 ha previsto la possibilità della monetizzazione del congedo ordinario e non fruito in caso di decesso, cessazione dal servizio per infermità o dispensa disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità;

- il diritto del lavoratore alle ferie annuali - essendo queste ultime finalizzate non soltanto a permettere al lavoratore il reintegro delle proprie energie psico-fisiche ma anche a consentirgli lo svolgimento di attività di carattere personale, familiare e sociale a prescindere dalla effettività della prestazione - maturerebbe anche durante la sospensione del rapporto per malattia del lavoratore;

- inoltre i periodi di servizio dovrebbero essere assimilati a quelli di assenza del lavoratore per malattia;

- il succitato art. 18 del d.P.R. n. 254/1999 (sopravvenuto rispetto ai fatti) rifletterebbe valori, anche di rango costituzionale e, quindi, la disposizione non avrebbe carattere costitutivo del diritto, ma sarebbe meramente ricognitiva di un principio già esistente, rispetto al quale l'art. 14 del d.P.R. n. 395/1995 costituisce applicazione rispetto al caso della mancata fruizione delle ferie per esigenze di servizio, senza però escludere la monetizzazione in ipotesi quale quella in esame;

- quindi, il collocamento in aspettativa per infermità - ossia per un fatto non imputabile al lavoratore - oltre a impedire il godimento delle ferie già maturate, non precluderebbe la maturazione del diritto al congedo ordinario.

6. L’appello del Ministero dell’interno poggia sui motivi, non distintamente rubricati, ma così riassumibili:

I.) essendo l’appellato cessato dal servizio per raggiunti limiti di età, l’amministrazione correttamente ha ritenuto la fattispecie non riconducibile alle sole due ipotesi, normativamente tipizzate, di deroga al divieto di monetizzazione del congedo ordinario, ossia l'art. 14 del d.P.R. n. 395/1995, che prevede la monetizzazione del congedo ordinario non fruito solo nel caso di impossibilità dipendente da motivate esigenze di servizio, e l'art. 18 del d.P.R. n. 254/1999 (per i casi in cui il congedo non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità);

II.) ben avrebbe potuto il signor -OMISSIS- (e ne avrebbe avuto l'opportunità) fruire almeno del congedo ordinario per l'anno 2008 entro l'anno 2009, considerata l'assenza di qualunque diniego; invero, alla sua richiesta di fruizione di giorni 45 di congedo ordinario dell’anno 2008, formulata il 19 ottobre 2009 e con decorrenza 6 novembre 2009, regolarmente accolta, non fece seguito il godimento del congedo sol perché, da quella stessa data, l’appellato si ammalò, permanendo in stato di infermità, senza soluzione di continuità, sino alla cessazione dal servizio, avvenuta il 1° maggio 2010;

III.) erroneamente il T.a.r. avrebbe affermato che il dipendente possa maturare il diritto al congedo ordinario anche se collocato in aspettativa per infermità, posto che il collocamento in pensione impedirebbe oggettivamente la fruizione del periodo feriale per ragioni non imputabili all'amministrazione;

IV.) erroneamente il T.a.r. avrebbe affermato il principio dell’obbligo dell’amministrazione di monetizzare in via compensativa le ferie non godute anche al di fuori delle ipotesi normativamente previste, ipotesi alle quali non sarebbe riconducibile il caso del signor -OMISSIS-.

7. L’appello è infondato e va respinto. Ed invero, come correttamente ricordato dal Ministero dell’interno, le uniche due ipotesi di deroga al divieto di monetizzazione del congedo ordinario, divieto scolpito dal comma 7 dell’art. 14 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, sono previste dal comma 14 dello stesso art. 14 e dal comma 1 dell’art. 18 del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.

Orbene, la fattispecie pacificamente non è sussumibile nella previsione dell’art. 14, comma 14, del d.P.R. n. 395/1995, per la cui applicazione debbono ricorrere «documentate esigenze di servizio» (nel caso in esame insussistenti).

Ritiene, invece, il Collegio che la situazione in cui versò l’appellato fosse riconducibile al disposto del comma 1 dell’art. 18 del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 secondo cui al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità.

Vero è che, in senso stretto nessuna di dette ipotesi si è verificata nel caso del signor -OMISSIS-, atteso che questi fu collocato in aspettativa per infermità e poi, senza soluzione di continuità, cessò dal servizio per raggiunti limiti di età; sennonché questo Consiglio, con riferimento alle Forze di Polizia ad ordinamento civile, ha affermato due principi che conducono al rigetto dell’impugnazione.

In primo luogo, si è chiarito che il sunnominato art. 18 (al pari dell’art. 14 sopra citato) non ha carattere costitutivo, ma soltanto ricognitivo di singole fattispecie, sicché esso non esaurisce con carattere di tassatività ogni altra possibile ipotesi riconducibile alla tutela del diritto in questione (tra i molti precedenti, Cons. Stato, sez. VI, 8 ottobre 2010, n. 7360).

In secondo luogo, si è precisato che il diritto alla monetizzazione del congedo ordinario non fruito matura ogniqualvolta il dipendente non abbia potuto usufruire delle ferie a cagione di cause da lui non dipendenti o comunque a lui non imputabili (Cons. Stato, sez. III, 21 marzo 2016, n. 1138).

I due principi testé enunciati, una volta calati nella fattispecie, conducono a ritenere che al signor -OMISSIS- spetti il diritto accertato con la sentenza impugnata, atteso che – per effetto dell’infermità a lui non imputabile, intervenuta a decorrere dal 6 novembre 2009, e poi della obbligatoria cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età – l’appellato non fu in grado di godere del congedo ordinario e, quindi, è del tutto irrilevante ai fini del decidere la circostanza, allegata dal Ministero dell’interno, secondo cui il signor -OMISSIS- avrebbe potuto fruire dei 45 giorni di congedo ordinario relativi all’anno 2008.

In effetti, quella testé esposta è l’unica interpretazione costituzionalmente orientata del sunnominato art. 18 giacché una diversa e rigorosa lettura della disposizione, nel senso cioè della tassatività esclusiva della sue previsioni, presterebbe il fianco a seri dubbi di incostituzionalità per violazione dell’art. 3 Cost., non ravvisandosi ragioni per differenziare il caso che occupa il Collegio da quelli normativamente indicati dal predetto art. 18.

8. In conclusione l’appello va respinto.

9. Il regolamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge l'appello.

Condanna il Ministero dell’interno alla rifusione, in favore della controparte, di euro 2.000,00 per spese processuali, oltre alle maggiorazioni di legge, se dovute.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma 8, del d.lgs. n. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2018, con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Gabriele Carlotti, Consigliere, Estensore
Alessandro Verrico, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Solveig Cogliani, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Gabriele Carlotti Marco Lipari





IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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Re: Ferie non godute

Messaggio da panorama »

ricorso accolto dal Tar Piemonte

- ha fruito di licenza straordinaria per gravi motivi (terapie salvavita), ex art. 40, d.p.r. n. 51 del 16.04.2009, sino alla data del 22 novembre 2017, giorno in cui è stato collocato in congedo per sopraggiunti limiti di età,


1) - E’ pacifico che il Ten. Col. in congedo F.. M.., ha ricoperto il ruolo di Capo dell’Ufficio del Comando Provinciale di OMISSIS – Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta, sino alla data del 02 aprile 2017.

2) - Risulta, poi, documentalmente il fatto che, dalla data del 02 aprile 2017, il ricorrente ha fruito di licenza straordinaria per gravi motivi (terapie salvavita), ex art. 40, d.p.r. n. 51 del 16.04.2009, sino alla data del 22 novembre 2017, giorno in cui è stato collocato in congedo per sopraggiunti limiti di età, senza soluzione di continuità rispetto al precedente periodo di licenza straordinaria.

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