equo indennizzo

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luigi57
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equo indennizzo

Messaggio da luigi57 »

Cari colleghi e dal 2001 che attendo che mi venga riconosciuta una causa di servizio, circa 6 mesi orsono, mi sono recato c/o il Nucleo Comando, in quanto mi veniva chiesto
l'iban per il pagamento del'equo indennizzo, tutt'ora nulla si è mosso. Trovandomi in pensione, come devo comportarmi per sollecitare quello che mi spetta.


gino59
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Re: equo indennizzo

Messaggio da gino59 »

luigi57 ha scritto:Cari colleghi e dal 2001 che attendo che mi venga riconosciuta una causa di servizio, circa 6 mesi orsono, mi sono recato c/o il Nucleo Comando, in quanto mi veniva chiesto
l'iban per il pagamento del'equo indennizzo, tutt'ora nulla si è mosso. Trovandomi in pensione, come devo comportarmi per sollecitare quello che mi spetta.



...TROVATI...???
luigi57
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Re: equo indennizzo

Messaggio da luigi57 »

gino59 ha scritto:
luigi57 ha scritto:Cari colleghi e dal 2001 che attendo che mi venga riconosciuta una causa di servizio, circa 6 mesi orsono, mi sono recato c/o il Nucleo Comando, in quanto mi veniva chiesto
l'iban per il pagamento del'equo indennizzo, tutt'ora nulla si è mosso. Trovandomi in pensione, come devo comportarmi per sollecitare quello che mi spetta.



...TROVATI...???
é un pò complesso trovarlo, magari tu conosci meglio quel forum. AIUTO. Grazie
panorama
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Re: equo indennizzo

Messaggio da panorama »

Se può interessare a qualcuno metto qui a disposizione di tutti questa interessante sentenza del Tar Lazio.

N. 02413/2011 REG.PROV.COLL.
N. 04412/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4412 del 2009, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Orlando, presso il cui studio, in Roma, piazza della Liberta', 20, è elettivamente domiciliato;
contro
Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Borzi, presso il cui studio, in Roma, via Boezio, n. 2, è elettivamente domiciliata;
per l'annullamento
della nota n. Omissis del 19 marzo 2009, con cui è stata negata la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, consequenziali all’equo indennizzo, riconosciuto in qualità di erede della signora OMISSIS;
nonché
per il riconoscimento del diritto del ricorrente, nella qualità di erede della signora OMISSIS, a percepire gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulla somma riconosciuta, a titolo di equo indennizzo, dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5980 del 2006 e conseguente condanna dell’Azienda Ospedaliera intimata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2011 il Cons. Maria Luisa De Leoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Alla signora OMISSIS, madre del ricorrente, è stato riconosciuto giudizialmente (sentenza Cons. di Stato n. 5980 del 9 ottobre 2006) il diritto all’equo indennizzo, in ragione della infermità contratta a causa del servizio, prestato presso l’Azienda intimata, che l’ha condotta a morte.
Con delibera 21 febbraio 2007, l’Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata ha liquidato all’istante, nella qualità di erede, l’equo indennizzo pari ad € 40.943,88, senza tuttavia liquidare alcuna somma accessoria.
Con atto di significazione e diffida, notificato il 20 febbraio 2009, il ricorrente ha chiesto la piena esecuzione della precitata sentenza del Consiglio di Stato n. 5980 del 2006 e, conseguentemente, la liquidazione della somma di € 13.720,62 a titolo di rivalutazione monetaria nonché delle ulteriori somme maturate e maturande dalla data della richiesta a quella dell’effettivo soddisfo.
Avendo l’intimata Amministrazione , con l’atto impugnato n. OMISSIS del 19 marzo 2009, negato il diritto del ricorrente al godimento delle somme accessorie, questi, con il ricorso notificato il 20 maggio 2009 ha adito questo Tribunale, deducendo:
1, violazione degli artt. 68 d.P.R. n. 3 del 57 e 48 d.P.R. n. 686 del 1957; eccesso di potere.
Assume il ricorrente che una volta che la P.A. abbia riconosciuta la causa di servizio e liquidato l’equo indennizzo, conseguentemente è tenuta al pagamento delle somme accessorie.
Sul punto viene richiamata copiosa giurisprudenza.
Sottolinea la irrilevanza della circostanza che il ricorrente non abbia espressamente chiesto il pagamento degli accessori unitamente alla richiesta di corresponsione dell’equo indennizzo, poiché l’obbligo di corresponsione degli accessori sussiste indipendentemente dalla specifica richiesta.
Conclude per l’accoglimento del ricorso, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese ed onorari di giudizio.
L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, eccepisce la irricevibilità del ricorso; nel merito, conclude per il rigetto.
All’Udienza del 23 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in esame, il signor OMISSIS, chiede l'annullamento della nota n. OMISSIS del 19 marzo 2009, con la quale l'intimata Amministrazione ha respinto la domanda e diffida prodotta dal medesimo il 20 febbraio 2009 volta ad ottenere la concessione degli interessi e rivalutazione monetaria sulla somma corrispostagli a titolo di equo indennizzo per la morte della propria madre dovuta a causa di servizio.
Va, in via preliminare, disattesa l’eccezione di irricevibilità del ricorso, sollevata dall’Amministrazione sul rilievo che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare il provvedimento concessivo dell’equo indennizzo, che implicitamente escludeva i benefici accessori.
L’assunto non può essere condiviso.
Invero, gli interessi e la rivalutazione monetaria sono componenti naturali del credito e decorrono dalla stessa data del credito principale, sicché, in quanto inscindibilmente legati al riconoscimento del diritto in argomento, non necessitano di autonoma richiesta. Non averli liquidati contestualmente all’importo dell’equo indennizzo non implica un esplicito diniego in tal senso, sicché il ricorrente correttamente, con atto notificato il 20 febbraio 2009, ha sollecitato la piena esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, rivendicando anche i naturali accessori del credito principale.
Nel merito, il ricorso è fondato.
L’Amministrazione, nel contrastare la pretesa del ricorrente, invoca la giurisprudenza sulla natura non retributiva dell’equo indennizzo e sulla esigibilità del credito dal momento della liquidazione, nonché sulla intervenuta prescrizione del diritto a percepire le somme accessorie.
L’assunto è infondato.
Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, - in sede di concessione di equo indennizzo, non si fa luogo a rivalutazione monetaria perché tale istituto non ha natura retributiva ed è assistito, oltretutto, da un autonomo meccanismo di rivalutazione, in quanto nella determinazione del quantum l'amministrazione tiene conto del trattamento retributivo del dipendente al momento della definizione del procedimento, laddove spettano, invece, gli interessi compensativi dalla data dell'atto concessorio dell'equo indennizzo a quello dell'effettivo pagamento e cioè da quando il credito è divenuto liquido ed esigibile (Cons. Stato, sez. IV, 21 giugno 2007, n. 3391).
Tuttavia a conclusioni diverse si perviene in caso di morte del pubblico dipendente per cause di servizio, in quanto l'obbligo di liquidazione dell'equo indennizzo decorre dalla data del decesso e non da quella di conclusione del relativo procedimento, onde dalla stessa vanno computati interessi e rivalutazione della somma spettante agli eredi (Cons. Stato, sez. VI, 9 maggio 2006, n. 2523).
Ed invero, le difese dell’Amministrazione non possono essere condivise, dal momento che “il diritto all’equo indennizzo per la menomazione dell’integrità fisica viene riconosciuto anche in caso di morte…sorge nel momento stesso in cui si manifesta la perdita dell’integrità fisica….precede la morte ed appartiene alla sfera patrimoniale dell’infortunato, da questi acquisito in vita e trasmesso agli eredi, ai quali spetta per diritto di successione e non come diritto proprio” (sentenza n. 321 del 30.10.1997 della Corte costituzionale).
Questo indirizzo giurisprudenziale, già espresso dal Giudice di Appello (dec. n. 26/1996 della Sesta Sezione), è stato ribadito con decisioni n. 3214 del 10.6.2002 e n. 3116 del 20 maggio 2009, e non vi è alcuna valida ragione per dissentire da un tale orientamento che correttamente riconosce l’obbligo di liquidazione dell’equo indennizzo dalla data del decesso, e non dalla data di conclusione del relativo procedimento.
Nel caso in esame, in cui non è stato possibile applicare il meccanismo rivalutativo autonomo e la liquidazione è intervenuta il 21 febbraio 2007, con notevole ritardo rispetto al decesso in attività di servizio, avvenuto il 7 ottobre 1995, spettano, quindi, gli accessori come per legge dalla data del decesso della dante causa.
Né è configurabile una prescrizione del diritto a detti accessori, poiché essi fanno parte della pretesa creditoria originariamente richiesta e soddisfatta solo parzialmente dall’Amministrazione con la delibera del 21 febbraio 2007.
Per le argomentazioni che precedono, il ricorso va, pertanto, accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione a rimborsare le spese di giudizio che liquida in complessivi euro 2.000.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Maria Luisa De Leoni, Presidente FF, Estensore
Giulia Ferrari, Consigliere
Solveig Cogliani, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/03/2011
panorama
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Re: equo indennizzo

Messaggio da panorama »

1) - il Ministero della Difesa, a distanza di undici anni dalla concessione dell’indennità una tantum di cui all’art. 69 del d.P.R. 1092/1973, ha respinto l’istanza di equo indennizzo successivamente proposta.

Per capire meglio i fatti leggete qui sotto la sentenza con cui il ricorrente ha vinto il ricorso.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

18/12/2012 201201571 Sentenza 1


N. 01571/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00544/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 544 del 2012, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Cugola, Mauro Crosato, Laura Caprara e Saverio Ugolini, con domicilio eletto presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 25, comma 1, del C.P.A.;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;

per l’annullamento
del decreto dirigenziale del 18.11.2011, n. 4310/N, con cui il Ministro della Difesa ha respinto l’istanza di concessione dell’equo indennizzo di cui alla legge 23 dicembre 1070, n. 1094.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2012 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
1. Con atto di ricorso (n.r.g. 544/2012) notificato in data 10.04.2012 e depositato il successivo 17.04.2012, il sig. OMISSIS ha adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento del decreto dirigenziale del Ministero della Difesa in data 18.11.2011, n. 4310/N, con cui è stata respinta l’istanza di concessione dell’equo indennizzo di cui alla legge 23 dicembre 1070, n. 1094. Con unico mezzo di gravame, parte ricorrente deduce le seguenti censure:

Eccesso di potere: contraddittorietà, carenza di motivazione, violazione del diritto di partecipazione nel procedimento amministrativo.

2.1. Lamenta, nello specifico, la contraddittorietà del comportamento assunto dall’Amministrazione militare la quale, dopo aver ravvisato i presupposti per la concessione dell’indennità una tantum di cui all’art. 69 del d.P.R. 1092/1973, ha successivamente ritenuto, in presenza delle medesime circostanze di fatto, l’insussistenza dei requisiti per la concessione dell’equo indennizzo.

3. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, contestando le tesi difensive ex adverso svolte e concludendo per la reiezione delle domande avanzate dal ricorrente.

4. La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del giorno 31 ottobre 2012 e, quindi, trattenuta in decisione.

DIRITTO

5. Con il proposto gravame si deduce l’illegittimità del decreto dirigenziale in data 18.11.2011, n. 4310/N, con cui il Ministero della Difesa, a distanza di undici anni dalla concessione dell’indennità una tantum di cui all’art. 69 del d.P.R. 1092/1973, ha respinto l’istanza di equo indennizzo successivamente proposta dal sig. OMISSIS, conformandosi così al parere espresso dal C.P.P.O. il quale, in contrasto a quanto stabilito dalle C.M.O. di prima e di seconda istanza, ha negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità patita dal predetto ricorrente.

6. Nello specifico, il sig. OMISSIS si lamenta del fatto che il Ministero avrebbe omesso di considerare il precedente decreto di concessione dell’indennità una tantum, con il quale era stata positivamente valutata la dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta.

7. Secondo la prospettazione di parte ricorrente, infatti, dopo che l’Amministrazione militare si è positivamente pronunciata per il rilascio dell’indennizzo una tantum, rinvenendo in tale occasione il nesso causale tra infermità e patologia sofferta, dovrebbe nondimeno liquidare l’equo indennizzo successivamente richiesto, fondandosi anch’esso sugli stessi presupposti in base ai quali era stata concessa la precedente indennità, o comunque, motivare specificatamente il diniego assunto in contrasto con la precedente e favorevole determinazione.

8. Il motivo è fondato e, pertanto, dev’essere accolto.

9. Osserva, infatti, il Collegio che né nel prescritto parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, né nel conseguente provvedimento di diniego opposto dall’Amministrazione resistente, si rinvengono le specifiche ragioni che hanno indotto il Ministero della Difesa, in presenza delle medesime circostanze fattuali, a negare l’istanza di equo indennizzo proposta dal sig. OMISSIS, ponendosi così in contraddizione con il decreto n. 124 del 03.03.2000, con cui era stata originariamente concessa l’indennità una tantum prevista dall’art. 69 del d.P.R. n. 1092/1973.

10. Ad avviso del Collegio, tale mutamento d’indirizzo, proprio perché in antitesi rispetto a quanto antecedentemente e definitivamente statuito dalla medesima Amministrazione, necessita di specifica e puntuale motivazione che manifesti le ragioni per cui la nuova valutazione effettuata, giunga a conclusioni diametralmente opposte a quelle originariamente assunte in favore del richiedente.

11. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso è accolto sotto il profilo del difetto di motivazione del provvedimento gravato.

12. Attesa la peculiarità della fattispecie controversa, si ravvisano, nondimeno, giustificati motivi per compensare, tra le parti in causa, le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Claudio Rovis, Presidente FF
Silvia Coppari, Referendario
Enrico Mattei, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: equo indennizzo

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Giusto per orientamento circa la cumulabilità prevista (ma come al solito fanno i duri nell'Amministrazione).
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Liquidazione equo indennizzo
nonché per il risarcimento
di tutti i danni connessi e derivanti dall’infortunio occorso durante il servizio e cumulabilità con il risarcimento del danno biologico ed esistenziale derivante dall’infortunio de quo.

Il ricorrente deduce di avere avuto il riconoscimento dell’equo indennizzo, con l’impugnato decreto, con dimezzamento, avendo nel contempo beneficiato, in relazione alla medesima patologia, della pensione privilegiata ordinaria.

Ricorso ACCOLTO

Il resto per completezza leggetelo qui sotto.
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06/03/2014 201401417 Sentenza 7


N. 01417/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01970/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1970 del 2010, proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso il medesimo in Napoli, V. Andrea D'Isernia n.8;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Dello Stato, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;

Per l’annullamento
del decreto n…../2009 con il quale il dir. della divisione “cause di servizio ed equo indennizzo” ha disposto quale equo indennizzo per il ricorrente la somma di euro 15.776,78=;

nonché per il risarcimento
di tutti i danni connessi e derivanti dall’infortunio occorso durante il servizio;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2014 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato OMISSIS ha impugnato il decreto n…../2009 con il quale il dirigente della divisione del Ministero della Difesa “cause di servizio ed equo indennizzo” ha disposto quale equo indennizzo in suo favore la somma di euro 15.776,78, in relazione all’infermità (OMISSIS) insorta a seguito dell’incidente verificatosi in data ……/2005 nel mentre prestava servizio quale volontario in forma prolungata; ha altresì richiesto il risarcimento del danno biologico ed esistenziale derivante dall’infortunio de quo.

2. Il ricorrente deduce di avere avuto il riconoscimento dell’equo indennizzo per tale patologia, con l’impugnato decreto, con dimezzamento, avendo nel contempo beneficiato, in relazione alla medesima patologia, della pensione privilegiata ordinaria.

2.1. Deduce inoltre di essersi attivato per richiedere al Ministero della Difesa di quale copertura assicurativa potesse usufruire per avere il ristoro totale dei danni occorsigli in conseguenza di tale incidente, ma di non avere allo stato ricevuto alcuna risposta.

3. Ha quindi impugnato il decreto de quo, in relazione alla determinazione dell’indennizzo e richiesto altresì il ristoro in relazione al danno biologico ed esistenziale, articolando in due motivi di ricorso, le seguenti censure:

1) Violazione dell’art. 38 della Costituzione.

Assume il ricorrente che la somma riconosciuta a titolo di equo indennizzo, così come determinata con l’impugnato decreto, deve considerarsi assolutamente incompatibile ed in violazione palese del canone di adeguatezza di cui all’art. 38 Cost., in relazione ad una patologia, come quella insorta, che lo aveva privato dell’uso degli arti inferiori alla giovane età di venti anni.

Assume pertanto che, ove detta determinazione sia avvenuta in forza di normativo di rango regolamentare, la stessa debba intendersi illegittima, mentre ove effettuata in forza di norma primaria dovrebbe sostenersene l’illegittimità costituzionale.

2) Violazione dell’art. 38 della Cost del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124; del Dlgs. 23/02/2000 n. 38; eccesso di potere per manifesta ingiustizia.

Deduce inoltre che il riconoscimento dell’equo indennizzo non dovrebbe escludere l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, laddove al ricorrente non era stato riconosciuto nulla a tale titolo, con la conseguente impossibilità di avere il completo ristoro dei danni subiti.

Pertanto -nella prospettazione attorea- in ogni caso il Ministero dovrebbe procedere direttamente al ristoro del danno biologico ed esistenziale derivatogli dall’infortunio verificatosi durante il servizio.

4. Si è costituito l’intimato Ministero, con deposito di documenti e di memoria difensiva, instando per il rigetto del ricorso, sulla base del rilievo che si era proceduto alla liquidazione dell’indennizzo nella misura massima -con l’ascrizione alla 1^ cat.- e secondo i parametri normativi, con il dimezzamento previsto dalla normativa di settore, in considerazione della contemporanea corresponsione della pensione privilegiata ordinaria; ha inoltre dedotto che i militari non possono beneficiare dell’assicurazione INAIL, che tra l’altro rappresenterebbe una forma inammissibile di tutela previdenziale, rispetto a quella già assicurata con la corresponsione dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata ordinaria, nonché l’infondatezza della domanda risarcitoria, tra l’altro formulata in maniera generica, laddove il lavoratore dovrebbe invece provare il fatto costituente inadempimento dell’obbligo di sicurezza, nonché il nesso di causalità materiale tra l’inadempimento stesso e il danno subito.

5. Con ordinanza 03268/2013 la Sezione ha disposto verificazione, al fine dell’accertamento del danno biologico subito dal ricorrente in relazione alla malattia già riconosciuta come dipendente da causa di servizio in forza dell’impugnato decreto.

6. L’organismo verificatore ha provveduto al deposito della relazione in data 18 dicembre 2013.

7. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’esito della udienza pubblica del 9 gennaio 2014.

8. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente sostiene l’iniquità della somma liquidata a titolo di equo indennizzo in relazione ad una patologia che lo aveva privato in giovane età dell’uso degli arti inferiori.

8.1 In particolare il ricorrente non contesta l’ascrizione a categoria tabellare – tra l’altro avvenuta nella categoria massima – ma la liquidazione corrispondente a tale ascrizione, deducendo l’illegittimità della normativa regolamentare nonché l’eventuale l’illegittimità costituzionale della normativa primaria.

8.2 Il motivo è infondato.

8.2.1 Ed invero in relazione all’istanza di equo indennizzo di cui è causa – presentata in data 5/02/2007 – l’Amministrazione ha fatto correttamente riferimento, in base alla normativa applicabile ratione temporis, allo stipendio tabellare iniziale in godimento alla data di presentazione della domanda, ai sensi dei commi 210 e 211 dell’art. 1 della legge finanziaria n. 266/2005, ed in applicazione dei criteri di cui al comma 119 dell’art. 1 della legge 662/1996; inoltre, in considerazione del fatto che al ricorrente, in relazione alla medesima infermità è stata riconosciuta la pensione privilegiata ordinaria, in applicazione dell’art. 144 del D.P.R. 1092/1973 e dell’art. 50 del D.P.R. 686/57, si è operato il dimezzamento dell’importo da corrispondersi a titolo di equo indennizzo.

8.2.2. Ciò posto, non può in alcun modo sostenersi l’illegittimità dell’importo correttamente liquidato dall’amministrazione in base ai parametri normativi vigenti ratione temporis; né si può ritenere che la normativa regolamentare sia illegittima per contrasto con l’art. 38 Cost.

8.2.3. Del pari in relazione alla normativa di rango primario – nell’ipotesi di specie art. 1 comma 119 della legge n. 662/1996 – deve sostenersi la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità eccepita da parte ricorrente in relazione all’art. 38 Cost. secondo cui “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale” in considerazione della molteplicità dei benefici previdenziali riconosciuti al ricorrente, ed in particolare della corresponsione della pensione privilegiata ordinaria. Inoltre secondo quanto dedotto dall’Amministrazione e non contestato dal ricorrente, lo stesso gode altresì della corresponsione dell’indennità di assistenza e di accompagnamento. Risulta così complessivamente e razionalmente assicurata la tutela previdenziale del ricorrente, quale cittadino inabile al lavoro, nel rispetto dei valori di cui all’art. 38 Cost.

8.2.4. Vi è infine da evidenziare che l’equo indennizzo non è volto ad assicurare il ristoro del danno biologico subito, trattandosi di somma corrisposta a titolo di indennizzo, ovvero derivante da responsabilità per fatto lecito, essendo riconosciuto a prescindere dalla colpevolezza della P.A., sulla base del solo accertamento del nesso causale fra patologia permanente insorta e “fatto di servizio”, laddove il risarcimento del danno biologico è ascrivibile alla responsabilità da fatto illecito ed in particolare, secondo quanto di seguito specificato, o alla responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., o alla responsabilità di carattere contrattuale di cui all’art. 2087 c.c.; pertanto, va disattesa la censura di iniquità lamentata da parte ricorrente, che postula il riferimento alla gravità del danno subito.

9. Il secondo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente richiede di usufruire della copertura assicurativa INAIL, ovvero in alternativa del risarcimento del danno biologico ed esistenziale insorti in forza dell’infortunio di cui è causa è fondato solo in relazione alla richiesta del risarcimento del danno biologico (nel cui ambito è da ascriversi anche il danno esistenziale attraverso la personalizzazione del punteggio riconosciuto a titolo di danno biologico, secondo quanto di seguito precisato).

10. Ed invero, come già evidenziato con l’ordinanza collegiale n. 03268/2013, nell’ipotesi di specie non può applicarsi la tutela assicurativa INAIL, in quanto l’art. 12 bis L. 38/2009 (Norma di interpretazione autentica in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) ha disposto che “Gli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia”; per cui deve ritenersi che per il personale delle Forze Armate l’equo indennizzo si presenti come sostitutivo della tutela assicurativa de qua.

10.1 Peraltro, al di là di tali rilievi, anche la giurisprudenza formatasi in data antecedente tale disposto normativo ha escluso il cumulo dell’assicurazione INAIL e dell’equo indennizzo, riconosciuto nell’ipotesi di specie a parte ricorrente (cfr., ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 1328 del 19-11-1992, secondo cui “Nell'attuale sistema (art. 50 del D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 e artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124) va escluso il cumulo fra rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale ed equo indennizzo, per cui l'art. 11 del D.P.R. 1 giugno 1979 n. 191 va inteso nel senso che, ferma restando l'assicurazione obbligatoria per infortuni sul lavoro e malattie professionali per i dipendenti degli enti locali assicurati presso l'I.N.A.I.L. a norma di legge, agli altri dipendenti non assicurati presso l'I.N.A.I.L. perché non addetti a lavori soggetti all'assicurazione obbligatoria - è esteso l'equo indennizzo previsto dalle norme sui dipendenti statali”);

11. Venendo alla disamina dell’alternativa domanda di risarcimento del danno biologico, va premesso come la giurisprudenza amministrativa abbia reiteratamente affermato (cfr. Cons. di Stato sez. V, n° 2515 del 27.5.2008; T.A.R. Campania-Napoli, n. 3536 del 7.5.2008; T.A.R. Lazio-Roma n. 8008 del 2.9.2008; T.A.R. Lazio-Roma n° 8106 del 14.9.2006; T.A.R. Abruzzo-Pescara n. 339 del 23.3.2007; T.A.R. Campania-Napoli n. 8106 del 14.9.2006; T.A.R. Campania-Napoli n. 6737 del 6.6.2006; T.A.R. Lazio-Roma, n. 2375 del 4.4.2006; T.A.R. Calabria-Catanzaro, n. 1927 del 29.5.2003) che la domanda del dipendente volta alla condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno biologico si presti ad essere qualificata sia come azione di natura extracontrattuale, se proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c., e dunque appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario, sia come azione per l'accertamento della responsabilità contrattuale della Pubblica Amministrazione quando essa sia invece correlata alla violazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza dell'obbligo di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori dipendenti; e tale ricostruzione è stata più volte avallata in sede di regolamento di giurisdizione dalla Suprema Corte ( cfr. Cass. SS.UU. n. 5785 del 4.3.2008; Cass. SS.UU., n. 7394 del 28.7.1998), la quale con recente pronunzia (cfr. Cass. SS.UU. n. 5468 del 6.3.2009), nell’annullare la decisione n. 6678 del 14.11.2006 della sez. V del Consiglio di Stato che sul punto aveva negato la giurisdizione del G.A., ha ribadito che “la soluzione della questione del riparto della giurisdizione, rispetto ad una domanda di risarcimento danni per la lesione della propria integrità psico-fisica proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell'Amministrazione, è strettamente subordinata all'accertamento della natura giuridica dell'azione di responsabilità in concreto proposta, in quanto, se è fatta valere la responsabilità contrattuale dell'ente datore di lavoro, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre, se è stata dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario”, precisando, altresì, che “non rileva, ai fini dell'accertamento della natura giuridica dell'azione di responsabilità proposta, la qualificazione formale data dal danneggiato in termini di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, ovvero mediante il richiamo di norme di legge (art. 2043 e ss., 2087 c.c.), indizi di per sé non decisivi, essendo necessario considerare i tratti propri dell'elemento materiale dell'illecito posto a base della pretesa risarcitoria, onde stabilire se sia stata denunciata una condotta dell'amministrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi, indifferentemente, nei confronti della generalità dei cittadini e nei confronti dei propri dipendenti, costituendo, in tal caso, il rapporto di lavoro mera occasione dell'evento dannoso; oppure se la condotta lesiva dell'amministrazione presenti caratteri tali da escluderne qualsiasi incidenza nella sfera giuridica di soggetti ad essa non legati da rapporto d'impiego e le sia imputata la violazione di specifici obblighi di protezione dei lavoratori (art. 2087 c.c.); nel qual caso la responsabilità ha natura contrattuale conseguendo l'ingiustizia del danno alle violazioni di taluna delle situazioni giuridiche in cui il rapporto di lavoro si articola e sostanziandosi la condotta lesiva nelle specifiche modalità di gestione del rapporto di lavoro. Soltanto nel caso in cui, all'esito dell'indagine condotta secondo gli indicati criteri, non possa pervenirsi all'identificazione dell'azione proposta dal danneggiato, si deve qualificare l'azione come di responsabilità extracontrattuale”.

11.1 Orbene, nel caso in esame, il OMISSIS agisce per il risarcimento del danno occorsogli per un incidente verificatosi nel mentre prestava servizio come militare in ferma prolungata presso il distaccamento del 62° Reggimento Fanteria “Sicilia”, alla guida di un automezzo militare nel corso di attività di pattugliamento, richiedendo in via principale di usufruire dell’assicurazione INAIL.

Sulla scorta di tali elementi, è così indiscutibile, a giudizio del Tribunale, che la formulata domanda risarcitoria trovi il proprio fondamento nella responsabilità conseguente all’inosservanza dei precisi obblighi che l’art. 2087 cod. civ. (“L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”) pone a carico del datore di lavoro rispetto ai dipendenti; norma ritenuta applicabile anche nei confronti della Pubblica Amministrazione: la sua cognizione, quindi, riguardando una questione riferibile al rapporto di impiego di personale non contrattualizzato della P.A., è devoluta alla giurisdizione esclusiva del G.A..

12. Nel merito la domanda è fondata.

12. 1 Ed invero l’azione volta a conseguire il risarcimento del danno biologico (definibile quale “lesione alla integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale… risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato”, alla luce del disposto di cui agli artt. 138 e 139 Decr. Leg.vo 209/2005, nonché di quelli di cui all’art. 5 D.P.R. 3.3.2009 n. 37 e di cui agli artt. 1, 3 e 4 D.P.R. 30.10.2009 n. 181, trattandosi di disposizioni costituenti espressione di principi generali) risulta cumulabile con la pretesa all’equo indennizzo (già percepito dall’interessato), posto che, mentre il risarcimento, “quanto ad oggetto e finalità, tende a ristabilire l’equilibrio nella situazione del soggetto turbata dall’evento lesivo e a compensare per equivalente la perduta integrità fisio-psichica”, invece l’equo indennizzo “proprio per il concetto e di discrezionalità ad esso inerente, e per la sua non coincidenza con l’entità effettiva del pregiudizio subito dal dipendente, appare avvicinabile ad una delle varie indennità che l’Amministrazione conferisce ai propri dipendenti in relazione alle vicende del servizio, con funzioni di graduazione e di equa distribuzione di compensi aggiuntivi” (così Cons. di Stato sez. IV, n° 2009 del 31.3.2009, e, in senso analogo Cass. Civ. n° 13887 del 23.7.2004); con la conseguenza che “dall’importo liquidato a titolo di risarcimento del danno alla persona (patrimoniale o biologico) non può essere detratto quanto già percepito dal danneggiato a titolo di pensione di inabilità o di reversibilità, oppure a titolo di assegni, di equo indennizzo, o di qualsiasi altra speciale erogazione connessa alla morte od all’invalidità” in quanto, “perché possa applicarsi il principio della <<compensatio lucri cum damno>> è necessario che il vantaggio economico sia arrecato direttamente dal medesimo fatto concreto che ha prodotto il danno”, e invece le erogazioni da ultimo indicate “si fondano su un titolo diverso rispetto all’atto illecito e non hanno finalità risarcitorie” (cfr. Cass. Civ. n° 10291 del 27.7.2001; Cass. Civ. n° 11440 del 18.11.1997; T.A.R. Campania-Napoli n° 3536 del 7.5.2008; T.A.R. Campania, Napoli VII sez. n. 01084 del 25/02/2013).

12.2. Ciò posto, va in primis chiarito che la proposta domanda risarcitoria è stata limitata al solo danno biologico e al danno esistenziale nei termini sopra precisati (figura quest’ultima non configurabile come categoria autonoma di danno, secondo quanto affermato da Cass. SS. UU. n° 26973 dell’11.11.2008). Va, poi, in secondo luogo evidenziato che dalla documentazione in atti sono emersi elementi idonei a dar conto della sussistenza della patologia lamentata dal ricorrente, nonché dell’eziologia di questa. In particolare, quest’ultima è risultata legata, alla lesione OMISSIS apprezzata nell’immediatezza dell’evento traumatico verificatosi in servizio, mediante indagini strumentali di secondo livello, al pari della frattura OMISSIS e alle lesioni della OMISSIS e OMISSIS.

12.2.1. A conferma di tali conclusioni in ordine all’eziologia della patologia in questione si pongono anche le conclusioni della relazione di verificazione redatta dal dott. prof. P. D. L. (cui può rinviarsi), nonché il riconoscimento al riguardo operato dal Ministero della Difesa con la corresponsione dell’equo indennizzo, che presuppone l’eziologia fra la patologia e il fatto di servizio.

12.2.2. Orbene, una volta accertata la derivazione causale della patologia dall’ambiente di lavoro, deve dirsi contestualmente determinata una inversione dell’onere della prova in ordine alla responsabilità dell’Amministrazione di appartenenza del militare per mancata osservanza delle misure minime di sicurezza necessarie a salvaguardare l’integrità fisica dei dipendenti (sul punto cfr. Cass. Civ. n° 17017 del 2.8.2007; T.A.R. Campania, Napoli VII sez. n. 01084 del 25/02/2013).

12.2.3. Né rileva in senso contrario quanto ritenuto da Consiglio di Stato sez. VI, 12 marzo 2012, n. 1388 secondo cui “La responsabilità del datore di lavoro in ipotesi di patologie contratte dal lavoratore (ovvero, in ipotesi di aggravamento di pregresse patologie) va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; con la conseguenza che incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta o del comportamento datoriale, un danno alla salute, l' onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro o dei comportamenti in concreto subiti, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore ha fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l' onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile all'inosservanza di tali obblighi”, atteso che nell’ipotesi di specie il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio vale ad esentare il ricorrente dalla prova dell’indicato nesso causale.

12.2.4. Pertanto, non essendovi stata alcuna allegazione contraria da parte dell’Avvocatura dello Stato circa l’adozione di tutte le cautele necessarie ad evitare il danno (ma, anzi, risultando la cosa avvalorata dal fatto che la menomazione è stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio) deve essere ritenuto sussistente il nesso di causalità tra la prestazione lavorativa, avvenuta senza l’apprestamento delle necessarie cautele, da intendersi riferite all’utilizzo del mezzo militare, e il pregiudizio che è derivato all’odierno ricorrente, non avendo l’Amministrazione neanche allegato, ad esclusione della sua responsabilità, il caso fortuito.

12.3. Gli accertamenti svolti dal nominato verificatore hanno portato ad evidenziare che effettivamente vi è stata una compromissione dell’integrità psico-fisica di OMISSIS in dipendenza dalla sequenza causale innescata dall’indicato incidente; compromissione risarcibile a titolo di danno biologico e stimata nella misura del 88/90%, comprensiva del danno esistenziale: tali conclusioni, non oggetto di contestazioni ad opera di alcuna delle parti in causa, possono quindi, a giudizio del Collegio, costituire idonea base per stabilire il quantum risarcitorio spettante al ricorrente.

12.4 Quanto appunto alla concreta determinazione del risarcimento, il Tribunale – atteso che con riferimento alla voce “personalizzazione” dell’importo del risarcimento residua un ambito di valutazione, riferito al danno esistenziale apprezzato complessivamente dal verificatore nell’ambito del danno biologico - di per sé isolatamente considerato, comportante un’invalidità dell’80-85%- ritiene di rimettere il punto alle decisioni delle parti ai sensi dell'art. 34 comma 4 cpa (cfr Consiglio di Stato 12/07/2011, n. 41 96 secondo cui “Ai fini della quantificazione del danno, il Collegio ritiene di fare applicazione della previsione di cui al comma 4 dell'art. 34, c.p.a., secondo cui in caso di condanna pecuniaria, il giudice può, in mancanza di opposizione delle parti, stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine), precisando, tuttavia, in questa sede i criteri che dovranno guidare l’Amministrazione nella formulazione dell’offerta al danneggiato, atteso che le attuali tabelle in uso presso il Tribunale di Milano fanno riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della menzionata personalizzazione del danno, indicando la percentuale massima di aumento del quantum risarcibile a tale titolo, rispetto a quanto liquidato a titolo di danno biologico isolatamente considerato e non, come avvenuto ad opera del verificatore, con un aumento del punteggio riferito alla stima del danno biologico.

12.4.1. Ciò comunque sempre avendo riguardo al rilievo che, anche secondo la più recente giurisprudenza (Casss. Sez. 3, Sentenza n. 21716 del 23/09/2013) “Il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. preclude la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale, ecc.), che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie, fermo restando, però, l'obbligo del giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l'incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione”.

12.4.2. Innanzitutto, va detto che, quale base dell'accordo, non solo dovrà essere valutata la percentuale di compromissione dell’integrità psico-fisica accertata (nella misura del 80-85%, essendo la percentuale dell’88-90% dal verificatore, come sopra precisato, riferita anche alla liquidazione del danno esistenziale, da liquidarsi per contro tramite la personalizzazione riferita all’aumento percentuale indicato nelle tabelle del Tribunale milanese nella misura massima) dal consulente, ma che per la concreta determinazione del quantum risarcitorio dovranno essere utilizzate, le tabelle all’uopo predisposte dal Tribunale di Milano, ai fini della liquidazione di tale danno e della liquidazione del danno non patrimoniale, con un opportuno e motivato aumento personalizzato nell’ambito della misura massima sempre prevista dalle citate tabelle, dovendo il danno non patrimoniale, allegato dal ricorrente sub specie di danno esistenziale, da valere quale misura di personalizzazione del danno biologico, nell’ipotesi di specie da ritenersi provato per presunzioni ex art. 2729 c.c., avuto riguardo alla gravità della lesione subita, quale accertata dal verificatore, e alla giovanissima età del ricorrente all’epoca del sinistro.

12.5. Del pari l’Amministrazione dovrà procedere alla liquidazione e personalizzazione del danno da inabilità temporanea assoluta, accertato dal verificatore nella misura di 442 giorni, corrispondenti ai giorni dei ricoveri ospedalieri, nell’ambito della forbice del pari prevista al riguardo nelle tabelle del Tribunale di Milano.

12.6. Nella liquidazione complessiva peraltro dovrà tenersi presente che il debito in questione è di valore, per cui la sua liquidazione deve consentire la rimessa in pristino del patrimonio del danneggiato all’attualità (così Cass. Civ. n° 29191/2008; Cass. Civ. n° 10022 del 24.6.2003; Cass. Civ. n° 748 del 24.1.2000).

12.6. Su tale base l’Amministrazione dovrà quindi valutare, ed effettuare, sempre ai sensi del comma 4 dell’art. 34 CPA, una proposta di risarcimento al OMISSIS, nel termine di gg. 90 dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica della presente sentenza.

13. Il ricorso va dunque rigettato quanto alla domanda di annullamento ed accolto quanto alla domanda risarcitoria.

14. Attesa la parziale soccombenza, le spese di lite possono essere compensate nella misura di ½ e liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla natura della controversia e alla complessità delle questioni trattate.

15. Il compenso spettante al verificatore viene del pari liquidato come da dispositivo e posto totalmente a carico dell’Amministrazione soccombente, in quanto attinente alla domanda di risarcimento del danno, totalmente accolta.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo RIGETTA quanto alla domanda di annullamento; lo ACCOGLIE quanto alla domanda risarcitoria.

Compensa nella misura di ½ le spese di lite, che per il resto vengono poste a carico dell’Amministrazione resistente e liquidate nella misura complessiva di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre ad oneri accessori, se dovuti, come per legge.

Liquida il compenso spettante al liquidatore, prof. P. D. L., nella misura già prevista a titolo di acconto nell’ordinanza 03268/2013, pari ad euro 1.000,00 (mille/00), ponendolo definitivamente a carico della resistente Amministrazione, con eventuale ripetizione da parte del ricorrente nei confronti dell’Amministrazione medesima, ove tale compenso sia già stato corrisposto quale acconto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pagano, Presidente
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere
Diana Caminiti, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 06/03/2014
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Re: equo indennizzo

Messaggio da panorama »

1) - Dopo aver spiegato di essersi trovato sul posto -OMISSIS- e di averne subito un grave trauma fisico e psichico, fa presente che era stato riconosciuto inidoneo al servizio in via permanente e collocato in congedo assoluto.

2) - Gli venne riconosciuto lo status di vittima del terrorismo e ricevette in data 5 ottobre 2005 l’indennizzo pari -OMISSIS- dalla Compagnia assicurativa Lloyd’s.

3) - Con il provvedimento gravato il Ministero, pur riconoscendo l’indennità richiesta, ne compensava l’importo con il trattamento assicurativo già ottenuto.

IL TAR precisa:

4) - Il ricorso merita accoglimento sulla base del noto principio secondo cui la normativa speciale prevale su quella generale. Orbene, la disciplina generale di cui all’articolo 50 del d.p.r. 686 del 1957, che vieta il cumulo tra trattamento previsto per l’invalidità con quello assicurativo, cede a fronte della normativa speciale, e specificatamente all’articolo tre del decreto legge 451 del 2001, applicabile per effetto delle richiamo di cui all’articolo 10 del decreto-legge 165 del 2003 convertito nella legge 219 del 2003.

N.B.: - In più occasioni ho postato analoghe sentenze in modo che i diretti interessati possano far valere i propri diritti, senza cedere ai loro dinieghi.
-------------------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di TRIESTE ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201500199 - Public 2015-05-06 -


N. 00199/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00622/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 622 del 2010, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. R. B. ed E. D., con domicilio eletto presso il primo, in Trieste, Via Cicerone 4;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia 3;

per l'annullamento
- del decreto 3071/D dd. 22.7.2010 del Ministero della Difesa, notificato in data 24.8.2010, con cui veniva negata al ricorrente la liquidazione dell'equo indennizzo;

-di ogni altro atto presupposto e connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2015 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente, già militare, impugna il provvedimento del 22 luglio 2010 del Ministero della difesa che gli ha negato la liquidazione dell’equo indennizzo.

Dopo aver spiegato di essersi trovato sul posto -OMISSIS- e di averne subito un grave trauma fisico e psichico, fa presente che era stato riconosciuto inidoneo al servizio in via permanente e collocato in congedo assoluto.

Gli venne riconosciuto lo status di vittima del terrorismo e ricevette in data 5 ottobre 2005 l’indennizzo pari -OMISSIS- dalla Compagnia assicurativa Lloyd’s.

Con il provvedimento gravato il Ministero, pur riconoscendo l’indennità richiesta, ne compensava l’importo con il trattamento assicurativo già ottenuto.

Il ricorrente ritiene illegittimo il provvedimento per le seguenti ragioni.

Violazione art 3 del dl 451 del 2001 convertito nella legge n. 15 del 2002, carenza di motivazione e disparità di trattamento.

L’art 3 del dl 451/01 dispone che il trattamento previsto per il decesso e invalidità si cumula con quello assicurativo. A fronte di tale espressa previsione non può operare la riduzione della somma; il trattamento assicurativo risulta aggiuntivo e non sostitutivo.

Deduce altresì la disparità di trattamento.

Resiste in giudizio l’amministrazione che ritiene applicabile l’art 50 comma II del dPR 686 del 1957 che prevede la deduzione di quanto percepito a titolo di assicurazione.

Con apposita memoria depositata di data 1 aprile 2010 il ricorrente replica alle deduzioni avversarie.

Infine nella pubblica udienza del 22 aprile 2015 il ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

Oggetto del presente ricorso è il diniego dell’amministrazione di concedere al ricorrente, vittima -OMISSIS-, l’equo indennizzo in aggiunta al premio assicurativo già liquidatogli.

Il ricorso merita accoglimento sulla base del noto principio secondo cui la normativa speciale prevale su quella generale. Orbene, la disciplina generale di cui all’articolo 50 del d.p.r. 686 del 1957, che vieta il cumulo tra trattamento previsto per l’invalidità con quello assicurativo, cede a fronte della normativa speciale, e specificatamente all’articolo tre del decreto legge 451 del 2001, applicabile per effetto delle richiamo di cui all’articolo 10 del decreto-legge 165 del 2003 convertito nella legge 219 del 2003.

Invero il decreto legge 10 luglio 2003 n.165 convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 219 recita all’art 10:

“Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 10, 13, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15”.

A sua volta il decreto legge 28 dicembre 2001, n. 451 convertito, con modificazioni, in l. 27 febbraio 2002, n. 15, all’art 3 reca:

“1. Al personale militare e della Polizia di Stato è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliandosi il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.

2. Nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio si applica l'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339”.

Invero la norma speciale prevede che, nei casi indicati, tra cui rientra la situazione del ricorrente, il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità si cumula con quello assicurativo.

La fondatezza della censura principale sollevata in ricorso comporta il suo accoglimento e l’annullamento del diniego in questa sede impugnato.

Le spese di giudizio, secondo la nota regola codicistica, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione.

Condanna l’amministrazione a rifondere ricorrente le spese e onorari di giudizio che liquida in euro 3000 oltre al rimborso del contributo unificato nella misura versata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente, Estensore
Manuela Sinigoi, Primo Referendario
Alessandra Tagliasacchi, Referendario


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





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Re: equo indennizzo

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calcolo dell'Equo indennizzo e interessi legali.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201701003
- Public 2017-05-05 -


Numero 01003/2017 e data 02/05/2017 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 5 aprile 2017

NUMERO AFFARE 01194/2016

OGGETTO:
Ministero della giustizia dipartimento amministrazione penitenziaria.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-, contro Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Ministero dell'Economia e delle Finanze Comitato di Verifica Cause di Servizio,-OMISSIS- per infermità “-OMISSIS-”.

LA SEZIONE
-OMISSIS- con la quale il Ministero della giustizia dipartimento amministrazione penitenziaria ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Umberto Realfonzo;


Premesso:

-OMISSIS-, ha chiesto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio dell’infermità “-OMISSIS-”.

-OMISSIS-, ha riscontrato l’interessato affetto dall’infermità sopra menzionata, riconoscendo una menomazione all’integrità fisica ascrivibile alla Tab. A 7^ Ctg. (Mis. Max), annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981 n. 834.

-OMISSIS- ha deliberato che predetta infermità “può riconoscersi dipendente da fatti di servizio”.

Ai sensi dell’articolo n. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001 n. 461, l’Amministrazione, sulla scorta del parere vincolante del Comitato di Verifica per le cause di servizio,-OMISSIS-, per la patologia sofferta ascrivibile alla Tab. A 7^ Ctg. Misura massima.

Il Ministero riferente, si esprime per il rigetto del ricorso.

Considerato:

-OMISSIS-, dovuti per legge, ed a tal fine deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 22 l. 724/1994, in relazione all'art. 1 comma 119 - Tabella 1 della L. n. 662/1996.

La censura non può essere condivisa.

Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, a mente del comma 27 dell’art. 22 della legge 724 del 1994, la base di calcolo dell’equo indennizzo è rappresentata unicamente, con esclusione quindi di qualunque altro emolumento, dall’importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della relativa domanda; tanto si ricava pacificamente anche dall’art. 1° comma 119 della legge n. 662/1996, riferito alle domande di liquidazione dell’equo indennizzo presentate, -OMISSIS-(ex multis, Cons. di Stato, Sez. II, 11 gennaio 2012, n. 69).

Quanto alla decorrenza degli interessi legali, la Sezione non ha motivo di discostarsi dall’orientamento secondo il quale tali interessi sono dovuti e quindi possono decorrere da quando il relativo credito diviene certo liquido ed esigibile; vale a dire, -OMISSIS- (Cons. di Stato, sez.V, 9 marzo 2006, n. 1597).

In conclusione il ricorso va respinto.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Umberto Realfonzo Gianpiero Paolo Cirillo




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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Ecco qui sotto i riferimenti normativi richiamati dal CdS:

Legge 23 dicembre 1994, n. 724
(in SO n. 74 alla GU 30 dicembre 1994, n. 304)
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Omissis

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO
Art. 22
(Personale)

Omissis

27. Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, per la determinazione dell'equo indennizzo spettante per la perdita dell'integrità fisica ai sensi dell'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si considera l'importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda o dell'avvio del procedimento d'ufficio.

28. La misura dell'equo indennizzo per le menomazioni dell'integrità fisica ascritte alla prima categoria della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è pari a due volte l'importo dello stipendio tabellare determinato a norma del comma 27 del presente articolo.

29. Restano ferme le percentuali di riduzione stabilite dalle vigenti norme per le menomazioni dell'integrità fisica inferiori a quelle di prima categoria.

30. Le disposizioni di cui ai commi 27, 28 e 29 si applicano per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 1995.

-----------------------------------------

Legge 23 dicembre 1996, n. 662
"Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996


Art. 1 - Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza:

Omissis

commi 119 – 122 (Equo indennizzo)

119. Per le domande presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della misura dell'equo indennizzo, la tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e' sostituita dalla tabella 1 allegata alla presente legge. E' abrogato il comma 29 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Per la determinazione dell'equo indennizzo si considera, in ogni caso, lo stipendio tabellare iniziale. Sono esclusi eventuali emolumenti aggiuntivi, ivi compresi quelli spettanti per riconoscimento di anzianità.

120. Per coloro che, antecedentemente alla data del 1° gennaio 1995, avevano in corso il procedimento per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni o che, con decorrenza dalla stessa data, abbiano presentato domanda di aggravamento sopravvenuto della menomazione ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, continuano a trovare applicazione, per la determinazione dell'equo indennizzo, le disposizioni previgenti alla legge 23 dicembre 1994, n. 724.

121. Nei casi di cui all'articolo 177 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie si esprime anche sulla classificazione delle infermità o lesioni accertate. Si applica l'articolo 178, secondo comma, del medesimo testo unico.

122. Il disposto dell'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applica anche ai dipendenti degli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali a suo tempo collocati in aspettativa ai sensi delle leggi 31 ottobre 1965, n. 1261, e 12 dicembre 1966, n. 1078.
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Re: equo indennizzo

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riliquidazione dell’equo indennizzo.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201700967
- Public 2017-05-03 -


Numero 00967/2017 e data 02/05/2017 Spedizione


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 19 aprile 2017


NUMERO AFFARE 00924/2015

OGGETTO:
Ministero della difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal -OMISSIS-^-OMISSIS-, con cui è stata rigettata l’istanza di parte ricorrente volta alla riliquidazione dell’equo indennizzo.

LA SEZIONE
-OMISSIS-, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere sull’affare in oggetto;
Visti gli artt. 22, comma 8 e 52, comma 2 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Boccia.


Premesso e considerato.

1. Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in epigrafe il -OMISSIS-^ -OMISSIS- al fine di richiedere la revisione dell’equo indennizzo in precedenza concesso.

2. Con la relazione istruttoria in epigrafe il Ministero riferente ha eccepito l’irricevibilità per tardività del ricorso in esame e si è espresso per il suo rigetto nel merito.

3. Tanto premesso, la Sezione ritiene di poter prescindere dall’eccezione di rito formulata dall’Amministrazione riferente, in quanto il ricorso deve ritenersi infondato nei termini che seguono.

4. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione degli artt. 36 e 38 della Costituzione; violazione dell’art. 8 del d. P.R. n. 349 del 1994; nonché per violazione degli artt. 56 e 57 del d. P.R. n. 686 del 1957.

In particolare, con il primo motivo di gravame il ricorrente ha lamentato che il provvedimento impugnato lederebbe il suo diritto “alla giusta retribuzione e alla giusta corresponsione della pensione” di cui agli artt. 36 e 38 della Costituzione che, nella specie, troverebbe il suo fondamento nel riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia dal medesimo sofferta.

Con il secondo motivo di gravame il ricorrente ha evidenziato che l’Amministrazione, nel discostarsi dal parere emanato dal Comitato delle pensioni ordinarie, non avrebbe provveduto a fornire una adeguata motivazione della sua decisione, in violazione di quanto disposto dall’art. 8 del d. P.R. n. 349 del 1994.

Con il terzo motivo di gravame il ricorrente ha precisato di aver “provveduto tempestivamente a chiedere la riliquidazione dell’equo indennizzo”, con la conseguenza che il provvedimento impugnato dovrebbe ritenersi illegittimo per violazione dell’art. 56 del d. P.R. n. 686 del 1957.

Infine, con il quarto motivo di gravame, il ricorrente ha rilevato che, a seguito dell’aggravamento della patologia sofferta, l’Amministrazione avrebbe dovuto riconoscergli, in riferimento alla pensione privilegiata, il cumulo delle menomazioni dell’integrità fisica ai sensi dell’art. 57 del citato d. P.R. n. 686 del 1957.

5. Nell'esaminare le censure sopra riassunte la Sezione deve, preliminarmente, rilevare che i motivi dedotti presentano profili comuni e strettamente connessi che permettono la loro definizione sulla base di uno sviluppo argomentativo sostanzialmente unitario.

Ritiene, altresì, la Sezione che le suesposte censure non possono essere condivise.

In primo luogo la Sezione rileva che l’art. 56, comma 1 del d. P.R. n. 686 del 1957, richiamato dal ricorrente, disponeva - prima della sua abrogazione ad opera del d. P.R. n. 461 del 2001 - che “entro cinque anni dalla data della comunicazione del decreto (di concessione dell’equo indennizzo) l'Amministrazione, nel caso di aggravamento della menomazione della integrità fisica per la quale sia stato concesso un equo indennizzo, può provvedere, su richiesta dell'impiegato e per una sola volta, alla revisione dell'indennizzo già concesso”.

Tale disposizione è stata, inoltre, successivamente ribadita dall’art. 14, comma 4 del d. P.R. n. 461 del 2001, il quale attualmente prevede che l’Amministrazione possa procedere, per una sola volta, alla revisione dell’equo indennizzo già concesso qualora la richiesta dell’interessato sia stata formulata “entro cinque anni” dalla data di comunicazione del provvedimento con cui il precedente indennizzo è stato concesso.
Orbene, nel caso di specie, dagli atti del fascicolo emerge che l’Amministrazione -OMISSIS-.

Ne deriva, quindi, che l’istanza di parte ricorrente - come correttamente evidenziato dall’Amministrazione tramite il provvedimento impugnato - è stata presentata dopo il decorso del termine decadenziale previsto dal citato art. 56 del d. P.R. n. 686 del 1957 e dall’art. 14, comma 4 del d. P.R. n. 461 del 2001, con la conseguenza che il provvedimento impugnato, sotto questo profilo, non può che ritenersi legittimo.

A quanto esposto non può, peraltro, -OMISSIS-, non impugnato dall’interessato nei termini di legge.

Dalla lettura del provvedimento da ultimo citato, inoltre, emerge l’infondatezza anche della censura relativa alla violazione dell’art. 8 della legge n. 349 del 1994 - concernente l’obbligo motivazionale gravante in capo all’Amministrazione nella fattispecie in esame - e ciò in quanto l’Amministrazione stessa,-OMISSIS-, dal medesimo richiamato, era stato redatto “unicamente ai fini di ascrizione a categoria di pensione privilegiata ordinaria e non di equo indennizzo”.

Infine la Sezione rileva che nella fattispecie non si è verificata, contrariamente a quanto rilevato dal ricorrente, alcuna violazione degli artt. 36 e 38 della Costituzione, atteso che il diniego all’istanza da quest’ultimo proposta è derivato dal mancato rispetto del termine decadenziale di cinque anni previsto dalla normativa vigente e, cioè, da una circostanza che ha fatto venir meno il diritto del ricorrente stesso a richiedere la revisione dell’equo indennizzo.

6. Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso in esame risulta infondato e deve, conseguentemente, essere respinto.

P.Q.M.

La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 22, comma 8 e 52, comma 2 del d. lgs 30 giugno 2003, n. 196, manda alla Segreteria di procedere, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente parere, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della parte stessa.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Claudio Boccia Gerardo Mastrandrea




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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N.B.: nel suindicato Parere del CdS sono richiamate le sottonotate nome.


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1957, n. 686
Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. (GU Serie Generale n.200 del 12-8-1957 - Suppl. Ordinario n. 2)


Art. 56.


(Aggravamento sopravvenuto della menomazione)


Entro cinque anni dalla data della comunicazione del decreto previsto dall'art. 49 l'Amministrazione, nel caso di aggravamento della menomazione della integrità fisica per la quale sia stato concesso un
equo indennizzo, può provvedere, su richiesta dell'impiegato, e per una sola volta alla revisione dell'indennizzo già concesso.
In tale ipotesi l'impiegato sarà sottoposto agli accertamenti sanitari previsti per la prima concessione dell'equo indennizzo.


Art. 57.

(Cumulo di menomazioni dell'integrità fisica)


Nel caso in cui l'impiegato riporti per causa di servizio altra menomazione dell'integrità fisica si procede alla liquidazione di nuovo indennizzo, se la menomazione complessiva dell'integrità fisica che ne deriva rientri in una delle categorie superiori a quella in base alla quale fu liquidato il primo indennizzo.
Dal nuovo indennizzo andrà detratto quanto in precedenza liquidato.

------------------

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2001, n. 461
Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. (GU Serie Generale n.5 del 7-1-2002)
note: Entrata in vigore del decreto: 22-1-2002


Art. 14.

Termini e competenza

Omissis

4. Entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento di cui al comma 3, il dipendente, in caso di aggravamento della menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale per la quale e' stato concesso l'equo indennizzo, può per una sola volta chiedere all'Amministrazione la revisione dell'equo indennizzo già concesso, secondo le procedure indicate dal presente regolamento.

----------------------------

D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349
Regolamento recante riordino dei procedimenti di riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo
Pubblicato nella Gazzetta Uff. 8 giugno 1994, n. 132, S.O.

Omissis

Art.8. Parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

1. Qualora il dipendente o gli eredi abbiano presentato richiesta ai fini della concessione dell'equo indennizzo, l'amministrazione trasmette entro trenta giorni ovvero entro il termine stabilito nel regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, la propria determinazione al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, con una relazione nella quale sono riassunti gli elementi di fatto, i pareri amministrativi e le valutazioni tecniche, nonché tutte le altre circostanze utili ai fini della valutazione della domanda.

2. Entro tre mesi dal ricevimento degli atti, il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, nel giorno fissato dal presidente, sentito il relatore, valuta se l'infermità o la lesione siano dipendenti da causa di servizio e se essi determinino una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile a una delle categorie previste dalla legge.

3. Nel caso in cui il parere sia difforme, anche in parte, dalla determinazione formulata dall'ufficio del personale, ne sono specificati i motivi.

4. Il parere, firmato dal presidente e dal segretario, viene trasmesso con tutti gli atti all'amministrazione competente.

5. Il parere non è vincolante ai fini della decisione finale. L'amministrazione è tenuta a motivare le ragioni per le quali, eventualmente, decide di discostarsene.
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Re: equo indennizzo

Messaggio da Marco Metello »

Contatta l'avvocato Carta e fatti predisporre un'istanza di reiterazione dell'istanza illo tempore fornulata dopodiché l'ha inoltri. Se entro 270 giorni non ti rispondono puoi adire il Tar.

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Re: equo indennizzo

Messaggio da panorama »

Interessante chiarimento.
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Motivo:
Richiesta di parere sull’interpretazione dell'articolo l, comma 119, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, così come modificato dall'articolo l, comma 210, della legge 23 dicembre 2015, n. 266, nonché dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante il regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

1) - il Ministero, in relazione a dubbi interpretativi sollevati dagli interessati in sede di predisposizione di un provvedimento concessivo di equo indennizzo in favore degli eredi di un dirigente generale della Polizia di Stato in quiescenza, ha formulato il quesito in merito:
- alla base di calcolo dell'equo indennizzo;
- all'applicazione della riduzione del 50% dell'equo indennizzo per cumulo con la pensione privilegiata.

N.B.: - per comprendere bene, leggete il tutto qui sotto.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201701596 - Public 2017-07-05 -

-Numero 01596/2017 e data 04/07/2017 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 14 giugno 2017

NUMERO AFFARE 00785/2017

OGGETTO:
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

Richiesta di parere sull’interpretazione dell'articolo l, comma 119, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, così come modificato dall'articolo l, comma 210, della legge 23 dicembre 2015, n. 266, nonché dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante il regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento pubblica sicurezza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.

Premesso:

1.- Il Ministero dell’interno, con nota pervenuta il 2 maggio 2017, ha chiesto a questo Consiglio di Stato un parere in merito all’interpretazione dell'articolo l, comma 119, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, così come modificato dall'articolo l, comma 210, della legge 23 dicembre 2015, n. 266, nonché dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante il regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Segnatamente il Ministero, in relazione a dubbi interpretativi sollevati dagli interessati in sede di predisposizione di un provvedimento concessivo di equo indennizzo in favore degli eredi di un dirigente generale della Polizia di Stato in quiescenza, ha formulato il quesito in merito:

- alla base di calcolo dell'equo indennizzo;

- all'applicazione della riduzione del 50% dell'equo indennizzo per cumulo con la pensione privilegiata.

2. – Il Ministero prospetta in fatto che il citato dirigente generale della Polizia di Stato:

- in data 22 marzo 2012, allorché era ancora in attività, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità;

- immediatamente dopo – il l° aprile 2012 - cessava dal servizio per limiti di età;

- nel luglio dello stesso anno 2012 il medesimo presentava istanza di riconoscimento della pensione privilegiata e, per la medesima infermità, dell'equo indennizzo;

- in data 11 agosto 2012 decedeva;

- la Commissione medico ospedaliera di La Spezia, nel procedimento su istanza di parte, in data 8 aprile 2014 dichiarava l'infermità ascrivibile alla l^ categoria; e in data 20 aprile 2015 il Comitato di verifica per le cause di servizio esprimeva parere favorevole al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità; ed era pertanto emesso il relativo decreto;

- nel correlato procedimento di concessione dell'equo indennizzo era comunicata agli eredi la quantificazione dell'importo loro spettante; e richiesta la documentazione necessaria per la liquidazione.

L’equo indennizzo, come da prassi interpretativa, era così quantificato dal Ministero:

- prendendo a base per il calcolo lo stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda con esclusione del valore delle classi e eventuali scatti di anzianità maturati;

- con riduzione della metà, come disposto dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, avendo il dipendente conseguito per la stessa infermità anche la pensione privilegiata.

Gli eredi però contestavano la quantificazione, richiedendo (oltre al computo di interessi e rivalutazione monetaria dalla data del decesso, tematica però non oggetto di richiesta di parere):

- come base di calcolo lo stipendio tabellare in godimento comprensivo di classi e scatti di anzianità, essendo l’istanza successiva al 1° gennaio 2006 (data di entrata in vigore del citato articolo 1, comma 210, della legge n. 266/2005, modificativo dell'articolo l, comma 119, della legge 23 dicembre 1996, n. 662);

- un importo pieno e non ridotto al 50% (non essendovi stato, vivo il dipendente, cumulo tra pensione privilegiata ed equo indennizzo).

3. – Il Ministero sottopone il duplice quesito segnalando la delicatezza e l’incidenza economica della tematica generale ad esso relative.

Considerato:

1.- Relativamente alla base per il calcolo dell’equo indennizzo per i dirigenti della Polizia di Stato il dubbio interpretativo del Ministero è fra le seguenti due disposizioni:

1) il previgente articolo 1, comma 119, terzo e quarto periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (“Per la determinazione dell'equo indennizzo si considera, in ogni caso, lo stipendio tabellare iniziale. Sono esclusi eventuali emolumenti aggiuntivi, ivi compresi quelli spettanti per riconoscimento di anzianità”);

2) il successivo articolo l, comma 210, della legge 23 dicembre 2015, n. 266 (“Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la determinazione dell'equo indennizzo spettante per la perdita dell'integrità fisica riconosciuta dipendente da causa di servizio si considera l'importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda, con esclusione di tutte le altre voci retributive anche aventi carattere fisso e continuativo”), più favorevole del precedente perché pone a base del computo non più “lo stipendio tabellare iniziale” ma “lo stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda”.

La nuova previsione, testé indicata sub 2), riguarda “i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, e quindi anche i dirigenti della Polizia di Stato [articolo 1, comma 2, testé citato: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado … ”].

Il personale dirigente della Polizia di Stato però, diversamente dalla maggioranza dei restanti dipendenti delle amministrazioni pubbliche, la cui struttura retributiva è, rispetto alla citata normativa sub 1), notevolmente mutata, ha mantenuto un trattamento economico particolare.

Esso risulta dall’articolo 24 (“Revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato”), comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale prevede: ”A decorrere dal 1° gennaio 1998 gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonché del personale della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali”.

Questo meccanismo di automatico adeguamento retributivo fa sì che per il personale in argomento, in sede di quantificazione dell’equo indennizzo, lo “stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda”, viene in sostanza a coincidere con lo stipendio tabellare iniziale, non potendo considerarsi “stipendio tabellare” quello dovuto ai meccanismi di adeguamento retributivo di cui al citato articolo 24, comma 1, della legge n. 448/1998.

Va dunque condivisa la linea interpretativa sinora adottata dal richiedente Ministero.

2. – Circa la corresponsione agli eredi della metà dell’equo indennizzo, come disposto dall'articolo 50, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (“L'equo indennizzo, determinato a norma del precedente articolo, è ridotto della metà se l'impiegato consegua anche la pensione privilegiata”) si ritiene invece - conformemente alle prevalenti pronunce di questo Consiglio di Stato - che la linea interpretativa del Ministero non possa condividersi.

Ciò per la decisiva considerazione che - in assenza di specifiche disposizioni sugli eredi del dipendente al quale siano stati attribuiti equo indennizzo e pensione privilegiata - la fattispecie in cui il dipendente cumula – in vita - equo indennizzo e pensione privilegiata, e dunque vengono a cumularsi in capo allo stesso soggetto benefici aventi medesima ratio (quella di ristorare l’interessato per una infermità dipendente da causa di servizio), differisce dalla fattispecie in cui – non più in vita l’interessato – i suoi eredi hanno titolo per successione all’equo indennizzo e iure proprio alla pensione privilegiata (di reversibilità): v., oltre alle pronunce citate nel quesito (Cons. Stato, Sez. IV, 22 ottobre 2004, n. 6946; Sez. VI., 11 marzo 2010, n. 1434): Cons. Stato, Adunanza plenaria, 1° marzo 1984, n. 4; Sez. VI, 20 ottobre 2009, n. 7936; cfr. anche Sez. V, 29 gennaio 1999, n. 86; v. anche, sul tema, Corte costituzionale, sentenza 30 ottobre 1997 - 5 novembre 1997, n. 321.

P.Q.M.

Nei sensi suesposti è il parere.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giancarlo Luttazi Mario Luigi Torsello




IL SEGRETARIO
Luisa Calderone
spartagus57

Re: equo indennizzo

Messaggio da spartagus57 »

Buongiorno volevo porre un quesito e se qualcuno mi sa rispondere grazie, un mio amico e collega, ebbe un incidente stradale con autovettura di servizio inseguendo dei malfattori questi ultimi li buttarono fuori strada, il collega riporto molti trauma e fu riformato con passaggio nei ruoli civili gli viene riconosciuta la causa di servizio e nel frattempo passa ai ruoli civili, prende l'equo indennizzo, dopo un po di tempo presenta una interdipendenza per la stessa causa di servizio il comitato di verifica gli concede questa ennesima onterdipendenza lui chiede l'equo indennizzo pero il ministero della difesa persociv non gli vuole pagare l'equo indennizzo perché dice che secondo la legge Monti i civili del Ministero della difesa non hanno più diritto dell'equo indennizzo, be io dico una cosa che c'entra il danno che si e procurato quando ero militare e il lavoro civile se nella vita lavorativa civile non ha mai avuto nessuna causa di servizio, vi è qualcuno che può chiarire grazie.


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Re: equo indennizzo

Messaggio da panorama »

Diniego equo indennizzo

Accolto.
-----------------------------------------------------

1) - Avverso tali negative determinazioni il ricorrente ha proposto due distinti ricorsi: uno alla Corte dei Conti per il riconoscimento della pensione privilegiata ed uno al giudice amministrativo per l’annullamento del provvedimento che ha rifiutato l’attribuzione dell’equo indennizzo.

2) - La Corte dei Conti con Sentenza n. 1631/2010 ( in atti ), ha accolto il gravame avanzato dall’attuale ricorrente e riconosciuto la dipendenza da causa di servizio delle patologie accertate dalla CMO.

3) - L'art. 12 del D.P.R. 461/01, testualmente recita: "II riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio".

4) - Ne consegue che la Sentenza che accerti la dipendenza da causa di servizio di una infermità ha peculiare valenza anche ai fini del riconoscimento del diritto all'equo indennizzo.

Leggete il tutto qui sotto.
--------------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201708852, - Public 2017-07-21 –

Pubblicato il 21/07/2017


N. 08852/2017 REG.PROV.COLL.
N. 13064/2002 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13064 del 2002, proposto da:
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lgtevere dei Mellini, 17 Sc B Int 10;

contro
Ministero della Difesa non costituito in giudizio;

per l'annullamento
del Decreto n. 118/N del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Civile Divisione 16^ (Equo Indennizzo) datato 15 aprile 2002.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2017 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente avanzava richiesta, alla amministrazione di appartenenza, per il riconoscimento della causa di servizio e dell’equo indennizzo per le riconosciute patologie : “-OMISSIS-“.

La parte resistente, mutuando il parere espresso al riguardo dal Comitato per le pensioni privilegiate, ha respinto entrambe le istanze.

Avverso tali negative determinazioni il ricorrente ha proposto due distinti ricorsi: uno alla Corte dei Conti per il riconoscimento della pensione privilegiata ed uno al giudice amministrativo per l’annullamento del provvedimento che ha rifiutato l’attribuzione dell’equo indennizzo.

La Corte dei Conti con Sentenza n. 1631/2010 ( in atti ), ha accolto il gravame avanzato dall’attuale ricorrente e riconosciuto la dipendenza da causa di servizio delle patologie accertate dalla CMO.

Alla udienza del 3 maggio 2017 il ricorso relativo alla contestazione del diniego all’equo indennizzo è passato in decisione.

Osserva il Collegio.

L'art. 12 del D.P.R. 461/01, testualmente recita: "II riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio".

Ne consegue che la Sentenza che accerti la dipendenza da causa di servizio di una infermità ha peculiare valenza anche ai fini del riconoscimento del diritto all'equo indennizzo.

E’ noto e non merita peculiare disquisizione il fatto che sussiste autonomia funzionale delle diverse procedure per l'attribuzione dell'equo indennizzo e del trattamento pensionistico privilegiato.

Si tratta, all’evidenza, di procedimenti teleologicamente diversamente orientati: previdenziale l'uno e pensionistico l'altro, i quali hanno come presupposto l'unicità dell'accertamento, perché afferente al medesimo fatto patogenetico ed alla sussistenza di un nesso eziologico tra il fatto di servizio e l'infermità del dipendente.

Pertanto, ritenuta la valenza plurima di tale accertamento, in relazione ai diversi benefici previsti dal sistema normativo, il riconoscimento dell'infermità come dipendente da causa di servizio deve ritenersi acquisito, anche ai fini dell'equo indennizzo, una volta che sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale della Corte dei Conti - come nel caso in esame - dichiarativa del diritto del ricorrente a pensione privilegiata, in base alla stessa infermità ( V. Cons. Stato sez. V, 17 maggio 1996, n. 566 e Sez. IV, 30 aprile 1999 n. 746 )” ( Tar Lazio, sez. II, 7 luglio 2004,n. 9803 ).

Conseguentemente il positivo accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia da cui era affetto il ricorrente con la sentenza della Corte dei Conti sopra costituisce, dunque, titolo giuridico idoneo anche al riconoscimento dell’ equo indennizzo.

Pertanto, il rigetto della relativa istanza, deve ritenersi, allo stato dei fatti, viziato sotto i denunciati profili della violazione di legge e dell’eccesso di potere.

Per tutte le ragioni espresse, il Collegio accoglie il ricorso e conseguentemente annulla il provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che, a mente del D.M. 55/2014, complessivamente liquida in euro 1.500,00 ( millecinquecento), oltre IVA, CPA e spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Floriana Rizzetto, Consigliere
Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Vitanza Concetta Anastasi





IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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Re: equo indennizzo

Messaggio da panorama »

Ricorso al Tar Accolto.

L'Amministrazione ci riprova sempre, ma noi, ci dobbiamo scambiare l'informazione sempre per il bene di tutti noi.

------------------------------------

1) - è stata respinta la domanda di equo indennizzo per -OMISSIS- per asserita non dipendenza da causa di servizio della patologia.

2) - Il ricorrente espone di aver prestato servizio militare quale Vigile del Fuoco, volontario ausiliario, dal 3 gennaio 1981 al 31 dicembre 1981, e di aver ivi contratto -OMISSIS-, che è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio dalla Corte dei Conti con -OMISSIS- in esito alla quale il Ministero dell’Interno ha emesso il Decreto dell’8 gennaio 2001 concessivo della pensione previlegiata di 6^ cat. vitalizia dalla data del congedo.

3) - Ottenuto tale riconoscimento, l’interessato ha chiesto che per la stessa infermità gli fosse liquidato anche il conseguente equo indennizzo.

4) - nel provvedimento non vi è alcun richiamo alla sentenza della Corte dei Conti sulla cui base è stato riconosciuto il diritto alla pensione privilegiata.

5) - il riconoscimento dell’infermità come dipendente da causa di servizio, effettuato dalla Corte dei Conti, deve ritenersi acquisito anche ai fini dell’equo indennizzo.

IL TAR LAZIO precisa:

6) - che una sentenza che accerti la dipendenza da causa di servizio di una infermità debba essere presa in considerazione anche ai fini del riconoscimento del diritto all'equo indennizzo.

7) - Per il richiamato principio dell’unicità dell’accertamento, relativo al medesimo fatto patogenetico ed alla sussistenza di un nesso eziologico tra il fatto di servizio e l'infermità del dipendente,
- ) - la sentenza della Corte dei Conti che ha accertato la dipendenza da causa di servizio della patologia del ricorrente costituisce, dunque, titolo giuridico idoneo anche al riconoscimento dell’ equo indennizzo; -

- ) - pertanto, il rigetto della relativa istanza, presentata dal sig. -OMISSIS-, deve ritenersi viziato sotto i denunciati profili della violazione di legge e dell’eccesso di potere.

P.S.: rileggi il punto n. 7 suindicato.

N.B.: leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201806177, - Public 2018-06-04 -

Pubblicato il 04/06/2018


N. 06177/2018 REG. PROV. COLL.
N. 00570/2007 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 570 del 2007, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato dalla dott.ssa Angela Carriero e difeso dall’avvocato Massimo Cassiano, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via G. Palumbo, 26;

contro
Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco non costituito in giudizio;

per l'annullamento
del decreto n. 140233/E.I. del 26 ottobre 2006, notificato il 21 novembre 2006, con il quale è stata respinta la domanda di equo indennizzo per -OMISSIS- per asserita non dipendenza da causa di servizio della patologia.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 13 aprile 2018 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso notificato il 10 gennaio 2007 e depositato il successivo 22 gennaio, il sig. -OMISSIS- ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del decreto emesso dal Ministero dell’Interno in data 26 ottobre 2006, a lui notificato il 21 novembre 2006, con il quale è stata respinta la domanda di equo indennizzo per -OMISSIS- per asserita non dipendenza da causa di servizio della patologia.

2. Il ricorrente espone di aver prestato servizio militare quale Vigile del Fuoco, volontario ausiliario, dal 3 gennaio 1981 al 31 dicembre 1981, e di aver ivi contratto -OMISSIS-, che è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio dalla Corte dei Conti con -OMISSIS- in esito alla quale il Ministero dell’Interno ha emesso il Decreto dell’8 gennaio 2001 concessivo della pensione previlegiata di 6^ cat. vitalizia dalla data del congedo.

Ottenuto tale riconoscimento, l’interessato ha chiesto che per la stessa infermità gli fosse liquidato anche il conseguente equo indennizzo.

Pur tuttavia, l’amministrazione, con il gravato provvedimento ha negato tale diritto.

3. Avverso l’impugnato provvedimento, il ricorrente deduce:

I. Eccesso di potere per illogicità manifesta e travisamento dei fatti, in quanto nel provvedimento non vi è alcun richiamo alla sentenza della Corte dei Conti sulla cui base è stato riconosciuto il diritto alla pensione privilegiata.

II. Violazione di legge, art. 12, d.p.r. n. 461/2001, perché il riconoscimento dell’infermità come dipendente da causa di servizio, effettuato dalla Corte dei Conti, deve ritenersi acquisito anche ai fini dell’equo indennizzo.

4. La resistente amministrazione non si è costituita in giudizio.

5. Alla pubblica udienza del 13 aprile 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

Come già costantemente affermato da questo Tribunale (ex plurimis, Tar Lazio, I, 9 gennaio 2014, n. 206; Tar Lazio, II, 27 settembre 2004, n. 9803):

a) con l'art. 12, D.P.R. 461/01, il legislatore ha stabilito che "II riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio".

Ne discende che una sentenza che accerti la dipendenza da causa di servizio di una infermità debba essere presa in considerazione anche ai fini del riconoscimento del diritto all'equo indennizzo.

b) “Nella specie, non è in discussione l'autonomia funzionale della procedura per l'attribuzione dell'equo indennizzo, rispetto a quella concessiva del trattamento pensionistico privilegiato. Tuttavia, pur nella diversità degli effetti dei due procedimenti, previdenziale l'uno e pensionistico l'altro, i due istituti hanno a presupposto l'unicità dell'accertamento, relativo al medesimo fatto patogenetico ed alla sussistenza di un nesso eziologico tra il fatto di servizio e l'infermità del dipendente. Pertanto, ritenuta la valenza plurima di tale accertamento, in relazione ai diversi benefici previsti dal sistema normativo, il riconoscimento dell'infermità come dipendente da causa di servizio deve ritenersi acquisito, anche ai fini dell'equo indennizzo, una volta che sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale della Corte dei Conti - come nel caso in esame - dichiarativa del diritto del ricorrente a pensione privilegiata, in base alla stessa infermità (V. Cons. Stato sez. V, 17 maggio 1996, n. 566 e Sez. IV, 30 aprile 1999 n. 746)” (Tar Lazio, sez. II, 27 settembre 2004, n. 9803).

2. Nel caso di specie, l’accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia da cui era affetto il ricorrente è avvenuto con la sentenza della Corte dei Conti n. -OMISSIS-, passata in giudicato, in esito alla quale il Ministero dell’Interno ha emesso il decreto dell’8 gennaio 2001, concessivo del trattamento di pensione privilegiata di VI cat. vitalizia dalla data del congedo.

Per il richiamato principio dell’unicità dell’accertamento, relativo al medesimo fatto patogenetico ed alla sussistenza di un nesso eziologico tra il fatto di servizio e l'infermità del dipendente, la sentenza della Corte dei Conti che ha accertato la dipendenza da causa di servizio della patologia del ricorrente costituisce, dunque, titolo giuridico idoneo anche al riconoscimento dell’ equo indennizzo; pertanto, il rigetto della relativa istanza, presentata dal sig. -OMISSIS-, deve ritenersi viziato sotto i denunciati profili della violazione di legge e dell’eccesso di potere.

3. Per tutto quanto esposto il ricorso deve, dunque, essere accolto con conseguente annullamento del decreto del 26 ottobre 2006 con cui è stato negato il riconoscimento dell’equo indennizzo per -OMISSIS-.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il gravato decreto.

Condanna la resistente amministrazione, in persona legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di € 800,00 (euro ottocento/00), oltre oneri ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente

Marco Poppi, Consigliere
Francesca Romano, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca Romano Concetta Anastasi





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Re: equo indennizzo

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Ricorso in Appello perso

Il CdS

Il riferimento è al parere del 9 febbraio 1994, reso dalla commissione medico ospedaliera dell’ospedale di medicina legale della Cecchignola di Roma con verbale ……... che aveva riconosciuto come dipendente da causa di servizio la -OMISSIS- da cui era affetto il -OMISSIS-, in ragione dello stress psicologico e della sottoposizione a fattori ambientali sfavorevoli, a motivo dei delicati compiti operativi svolti, anche con ripetute trasferte all’estero.

La legge dunque, contrariamente a quanto prospettato dagli appellanti, non riconosce alcuna riserva in favore della commissione medica ospedaliera nella espressione del giudizio sul nesso di causalità; si tratta di un parere medico legale che può essere disatteso dal comitato, come accaduto nel caso di specie.

Ne discende, in primo luogo, che il parere della commissione medica ospedaliera non ha natura decisoria bensì istruttoria ………………

Sulla questione della possibile coesistenza di determinazioni contrastanti nell’ambito del procedimento per la liquidazione dell’equo indennizzo, la Corte costituzionale si è peraltro già espressa con la sentenza 21 giugno 1996, n. 209 ……………

Lungi dall’esistenza di una contraddittorietà tra atti, la Corte costituzionale con la sentenza 209 del 1996 cit. ha quindi affermato che la sussistenza di eventuali difformità valutative espresse da altri organi rafforzano il ruolo del parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie quale momento unificante delle procedure previste per il riconoscimento dell’equo indennizzo, attraverso la riconduzione a principi comuni dell'attività delle commissioni mediche, sicché il parere del Comitato, “…contribuisce a realizzare i principi dell'art. 97 della Costituzione, sotto il profilo del buon andamento, valendo, in particolare, ad arricchire gli elementi di giudizio di cui l'Amministrazione dispone al momento dell'adozione del provvedimento”.

Inoltre nel caso di specie proprio la presenza di atti istruttori non univoci ha indotto il Ministero della Difesa, prima di assumere la decisione finale, a disporre una approfondimento istruttorio richiedendo un parere al collegio medico legale presso il Ministero medesimo che si è espresso negativamente con nota prot. 1305/95 all’esito della seduta del 14 novembre 1995 .............


Per completezza del fatto, vedi allegato
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