Ennesima condanna per la Difesa per le patologie contratte d

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Ennesima condanna per la Difesa per le patologie contratte d

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Radon, vertici Difesa condannati: "Soldati esposti a radiazioni in base Nato"
È la prima sentenza che riconosce il nesso causale tra l'esposizione al gas e il tumore al polmone. Due anni per omicidio colposo alll'ex direttore generale...
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Re: Ennesima condanna per la Difesa per le patologie contratte d

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Il testo iniziale e il link l’ha messo a suo tempo Zenmonk

Quanto qui sotto, fa parte del citato link del 2017
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È la prima sentenza che riconosce il nesso causale tra l'esposizione al gas e il tumore al polmone. Due anni per omicidio colposo all'ex direttore generale della Sanità militare, Ministero condannato a risarcire. I fatti nella base Nato del Monte Venda. Guariniello: "Decisione tribunale Padova sia di monito alla politica"

Notizia del 02 novembre 2017

ROMA - Tre militari hanno avuto il tumore al polmone in seguito all'esposizione da gas radon sui posti di lavoro: prima condanna in Italia del vertice della Difesa. La sentenza è del Tribunale di Padova. Agostino Di Donna, l'ex direttore generale della Sanità militare, è stato condannato a due anni per omicidio colposo. Di Donna e il Ministero della Difesa sono stati condannati anche a risarcire il danno a tre militari che sono stati riconosciuti come parti civili nel processo. Del rischio esposizione radon correlato a tumori al polmone si è occupata di recente anche la commissione "Uranio" della Camera presieduta da Gian Piero Scanu che ha presentato una proposta di legge sulla sicurezza dei posti di lavoro delle Forze Armate in attesa di essere calendarizzata a Montecitorio per la votazione in Aula. La Commissione ha accertato che le Forze Armate "per decenni hanno esposto personale militare e civile ad elevatissime concentrazioni di gas radon" facendoli lavorare in posti come "il sito incavernato del Monte Venda, mantenendo il silenzio sull’esistenza del gas radioattivo noto per la sua cancerogenicità".

Raffaele Guariniello, ex pm esperto di prevenzione e consulente della commissione 'Uranio' della Camera: "Sentenza storica, la prima in assoluto che riconosce il nesso causale tra esposizione a radon e tumore al polmone. Ora la politica rifletta sulla proposta di legge della Commissione finalizzata al miglioramento delle condizioni di salute dei posti di lavoro dei nostri soldati". Il radon, sottolinea l'ex magistrato, è la seconda causa di tumore al polmone dopo il fumo.

• EX PM: "GIURISDIZIONE DOMESTICA ESCE SCONFITTA"
"Con la riserva che si tratta di una sentenza di primo grado - aggiunge Guariniello - la giurisdizione 'domestica' esce sconfitta. Questa sentenza dimostra che se non si fa attività di prevenzione si può arrivare a delle condanne. La morale che ne esce è che occorre una effettiva vigilanza all'interno delle Forze Armate, cosa che non è possibile se viene effettuata (come ora) internamente dal ministero della Difesa per un evidente conflitto di interesse. In futuro la vigilanza potrebbe farla, ad esempio, il ministero del Lavoro".

• DAL PROCESSO EMERGE CHE F.A. SAPEVANO
Dal procedimento penale presso il tribunale di Padova emerge che le Forze Armate Nato erano a conoscenza delle elevate concentrazioni di radon nelle installazioni militari di Monte Venda già dalla fine degli anni Ottanta. Avevano inoltre messo in atto azioni di tutela del proprio personale, quali limitazioni degli accessi ai locali ed utilizzo di appositi dispositivi di protezione individuale, fino alla chiusura del sito. Al contrario, risulterebbe che le Forze Armate italiane esposero ancora per decenni il proprio personale addetto mantenendo il silenzio sull’esistenza del rischio radon e non adottando adeguate tutele".

• DUE ANNI PER OMICIDIO COLPOSO
Agostino Di Donna è stato condannato per omicidio colposo a due anni (pena sospesa). Col ministero della Difesa dovrà risarcire tre parti civili, ovvero militari che hanno patito sulla loro pelle l’esposizione al gas naturale dopo aver lavorato per anni nel ventre del Monte Venda, la base Nato creata nelle viscere di quelle rocce destinate a nascondere le sale operative del primo Roc attivo tra il 1958 e il 1998, anno della chiusura con il tramonto della guerra fredda.

CONDANNA RADON, IL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA DI PADOVA

• COMMISSIONE CAMERA: "C'ERA IL RADON MA LA DIFESA TACEVA"
Nella relazione della commissione parlamentare 'Uranio', presieduta da Gian Piero Scanu che per la prima volta ha messo a fuoco le carenze nella sicurezza sui posti di lavoro dei militari, c'è un capitolo dedicato al caso radon nella base Nato del Monte Venda. Le indagini della Commissione hanno consentito di accertare che per decenni le Forze Armate italiane hanno esposto personale militare e civile ad elevatissime concentrazioni di gas radon, un gas radioattivo noto per la sua cancerogenicità. È in luoghi di lavoro di questo tipo che hanno prestato servizio per svariati anni, in alcuni casi per l’intera carriera lavorativa, numerosi lavoratori dell’Amministrazione della Difesa colpiti in seguito da tumore polmonare.

Quali, ad esempio, quelli ammalati o deceduti dopo aver lavorato per lunghi periodi nel sito incavernato del Monte Venda, nel complesso orografico dei colli Euganei, in provincia di Padova ove, nelle viscere della montagna, era stata scavata sin dagli anni Cinquanta del secolo scorso la base militare che ospitava il 1° Regional Operative Command (1° Roc). Qui le concentrazioni di radon superarono di decine, e in alcune postazioni anche di cento volte, gli attuali limiti di legge per i luoghi di lavoro.
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Re: Ennesima condanna per la Difesa per le patologie contratte d

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Gas Radon - Amianto - e malattie tumorali in diversi parti del corpo umano,

Riuniti 3 ricorsi, in quanto attengono tutti alla medesima questione

1) - corresponsione dell’equo indennizzo e dei benefici previsti per i soggetti equiparati alle vittime del dovere di cui all’art. 1, comma 564 della legge n. 266/2005
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Re: Ennesima condanna per la Difesa per le patologie contratte d

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Ricorso al Tar Veneto Accolto,

- base dell’Aeronautica Militare

1) - la base è situata sul -OMISSIS-, ed è costituita da una parte interrata (fino 80/100 metri di profondità) e da una parte esterna, in superficie;

2) - di aver svolto, peraltro, mansioni di -OMISSIS- che, per la loro estrema delicatezza e pesantezza, sono connotate da una forte esposizione allo stress e implicano l’uso di apparecchiature radar, anch’esse caratterizzate da elevate potenzialità nocive;

3) - presentato, in data 05.11.2001, istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio;

4) - presentata tardivamente, oltre il termine semestrale previsto dall’art. 2 del d.P.R. del 29.10.2001, n. 461.

5) - il ricorrente ha acquisito tale conoscenza solo nel luglio del 2001, in occasione del ricovero ospedaliero per l’intervento all'-OMISSIS-.

6) - invece, appaiono riconducibili al servizio svolto, come dimostrato anche dalla consulenza medico legale prodotta, dalla presenza di altri colleghi del ricorrente che lavorando nella base del -OMISSIS- hanno contratto -OMISSIS- simili e, infine, dal fatto che la base è stata definitivamente chiusa nel 2007, proprio per la sua insalubrità.

7) - è stata depositata la sentenza del Tribunale penale di Padova, -OMISSIS- cfr. doc. 11 - secondo elenco documenti di parte ricorrente), pronunciata all’esito di un complesso procedimento penale, con la quale sono stati condannati alcuni rappresentanti del Ministero della Difesa, per la mancata tempestiva attivazione di specifiche indagini sulla contaminazione presente nella base del -OMISSIS- e per la mancata adozione di misure di prevenzione atte a proteggere il personale operante nella base stessa -OMISSIS-

- Inoltre, è stata depositata la relazione finale della cosiddetta “-OMISSIS-” ovvero della Commissione Parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano in missioni all’estero ed in siti nazionali (doc. 12 – secondo elenco documenti), nella quale si prendono in esame anche i rischi derivanti dall’esposizione a radon e la specifica situazione della base sita nel -OMISSIS- (cfr. ad esempio pag. 30 e ss).

9) - Tale circostanza trova conferma sia nella sopra richiamata sentenza del Tribunale penale di Padova, n. -OMISSIS-, sia nella relazione finale della Commissione Parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano in missioni all’estero ed in siti nazionali.

10) - Dunque, l’uomo comune ha acquisito la concreta consapevolezza del nesso causale sussistente tra -OMISSIS- tumorali e l’esposizione al gas radon in modo lento e graduale.

N.B.: leggete il tutto nella sentenza.
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Re: Ennesima condanna per la Difesa per le patologie contratte d

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personale a suo tempo a Monte Venda.

Si legge:

1) - Il Ministero della Difesa, …….., ha comunicato che il procedimento penale celebratosi dinanzi al Tribunale di Padova nei confronti di tre imputati in relazione alla vicenda del Monte Venda si è concluso con sentenza n. -OMISSIS- avverso la quale l’Avvocatura Generale dello Stato ha proposto appello presso la Corte di Appello di Venezia;

Il CdS scrive anche:

2) - Verrà, infine, riferito in ordine al processo penale presso la Corte di Appello di Venezia ed agli eventuali esiti dello stesso, trasmettendo, ove pronunciata, la sentenza conclusiva di tale grado di giudizio.

3) - La Sezione sospende l’espressione del parere in attesa degli incombenti istruttori di cui in motivazione.
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PARERE INTERLOCUTORIO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 202000380

Numero 00380/2020 e data 10/02/2020 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 5 febbraio 2020


NUMERO AFFARE 03041/2013

OGGETTO:
Ministero della Difesa - Direzione generale della previdenza militare e della leva.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora -OMISSIS-, vedova del Maresciallo di 1^ classe scelto, -OMISSIS-, contro Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze per l’annullamento, previa sospensiva, del decreto ministeriale n. -OMISSIS- con cui è stata rigettata la richiesta di riconoscimento dell’infermità contratta dal marito, come dipendente da causa di servizio, nonché di corresponsione dei benefici previsti per gli equiparati alle vittime del dovere;

LA SEZIONE
Vista la relazione n. -OMISSIS- con la quale il Ministero della difesa- Direzione generale della previdenza militare e della leva ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Visti i propri pareri interlocutori n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Mele;


Premesso:

Con il ricorso straordinario in epigrafe la signora -OMISSIS-, vedova del Maresciallo di 1^ classe scelto, -OMISSIS-, ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del decreto ministeriale n. -OMISSIS-, con cui è stata rigettata la sua richiesta di riconoscimento dell’infermità contratta dal marito, come dipendente da causa di servizio, nonché la sua richiesta di corresponsione dei benefici previsti per gli equiparati alle vittime del dovere.

La ricorrente presentava la citata istanza di riconoscimento in data 29 novembre 2010 e la Commissione medica ospedaliera di Padova giudicava che il maresciallo -OMISSIS- era stato affetto da “-OMISSIS-”, riconoscendogli un’invalidità permanente e un danno biologico pari al 100%.

Il Comitato di verifica per le cause di servizio, interessato in merito, con parere reso nell'adunanza dell’8 gennaio 2011, deliberava di richiedere l'integrazione della documentazione sanitaria. A ciò provvedeva l’Amministrazione e il predetto Collegio, nella successiva adunanza del 27 marzo 2012, rendeva un parere negativo al richiesto riconoscimento.

A seguito delle controdeduzioni fatte pervenire dalla ricorrente su invito della stessa Amministrazione che aveva provveduto alla comunicazione di cui all’articolo 10 bis della legge n. 241/90, il predetto Comitato di verifica, riesaminava il caso nell’adunanza del 26 luglio 2012, confermando il precedente parere negativo. Ne conseguiva l’adozione del provvedimento impugnato.

La ricorrente, nel suo gravame, ha lamentato l’eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, nonché per travisamento dei fatti. Nelle controdeduzioni formulate il 30 maggio 2012, la stessa ricorrente ha insistito sulle condizioni ambientali ed operative in cui il marito aveva prestato servizio e, in particolare, sulla presenza di forti concentrazioni di gas radon e materiali contenenti amianto negli ambienti di lavoro del Monte Venda, evidenziando contestualmente i numerosi decessi avvenuti tra il personale in servizio in tale luogo, fatti anche oggetto di accertamenti da parte della competente magistratura.

Ha, in particolare, sottolineato l’avvenuta esposizione al gas radon per ben 1900 ore annue e per 31 anni di servizio.

L’Amministrazione, dopo aver ripercorso la normativa in materia anche con riguardo alle competenze del Comitato per la verifica delle cause di servizio e alla natura giuridica del parere obbligatorio e vincolante per l’Amministrazione, ha ritenuto il ricorso infondato.

La Sezione, con parere n. -OMISSIS-, ha chiesto ulteriori approfondimenti da estendere alle stesse indicazioni sull’elevato numero di militari che avevano prestato servizio nelle strutture del Monte Venda, decedute per cause tumorali, nonché l’acquisizione degli esiti delle inchieste penali avviate dalla Procura di Padova e notizie in merito a quanto riferito dalla ricorrente circa la chiusura del sito nel dicembre 2009 e circa l’adozione, dall’aprile 2009, di particolari cautele decise dall’autorità competente.

In esecuzione del predetto parere interlocutorio, il Ministero della Difesa, con relazione prot. -OMISSIS-, ha fatto pervenire una relazione sullo stato del procedimento penale alla data del 23-2-2017 ed una relazione storico-tecnica sulla sede protetta del Monte Venda, redatta dal Comando 1^ Brigata Aerea Operazioni Speciali del 13-11-2009.

Ha trasmesso, altresì, parere medico legale, reso dal Collegio Medico Legale presso il Ministero della Difesa nella seduta del 6 marzo 2014, con il quale, all’esito dell’esame delle cartelle cliniche delle strutture sanitarie pubbliche che avevano avuto in cura il militare, veniva confermato che l’infermità lamentata non potesse riconoscersi come dipendente da causa di servizio e che non sussistessero le condizioni per la concessione dei benefici previsti per gli “equiparati alle vittime del dovere”.

Con ulteriore parere interlocutorio n. -OMISSIS-, la Sezione ha invitato l’Amministrazione a predisporre relazione integrativa al fine di far conoscere “- lo stato del processo penale e, in caso di conclusione, il relativo esito; - se, in passato, per controversie simili, il Ministero riferente abbia assunto decisioni conformi a quelle oggetto dell’odierno gravame ovvero esistano situazioni per le quali sono stati assunti provvedimenti diversi”.

Il Ministero della Difesa, con relazione integrativa prot. -OMISSIS-, ha comunicato che il procedimento penale celebratosi dinanzi al Tribunale di Padova nei confronti di tre imputati in relazione alla vicenda del Monte Venda si è concluso con sentenza n. -OMISSIS- avverso la quale l’Avvocatura Generale dello Stato ha proposto appello presso la Corte di Appello di Venezia; evidenziando, altresì, che in tutti i casi analoghi a quello oggetto del ricorso in trattazione l’Amministrazione ha assunto decisioni conformi, di rigetto delle domande relative al riconoscimento della causa di servizio e degli ulteriori benefici richiesti.

Considerato:

Il Collegio rileva che la Sezione, con parere interlocutorio n. -OMISSIS- reso negli affari riuniti n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-, afferenti impugnative di provvedimenti di rigetto di istanze per il riconoscimento della causa di servizio di infermità contratte da personale militare che ha svolto servizio presso il 1° R.O.C. di Monte Venda, ha disposto verificazione.

In particolare, si è ritenuto necessario “disporre un accertamento complessivo al fine di verificare, in base al criterio del “più probabile che non” se ed in che misura l’esposizione prolungata al gas radon possa causare l’insorgenza di malattie tumorali in organi diversi dal polmone e, in secondo luogo, quale sia il livello di concentrazione di gas radon – in rapporto al tempo di esposizione – idoneo ad aumentare notevolmente il rischio di insorgenza di tumori in organi diversi dal polmone”. E’ stato, pertanto, ordinato al Ministero della Difesa di procedere ad una verificazione sui suddetti punti controversi, ponendo i quesiti sopra esposti all’Istituto Superiore di Sanità.

Ciò posto, la Sezione ritiene, ai fini del decidere, che tale adempimento istruttorio vada esteso anche alla controversia oggetto del presente affare, provvedendo il Ministero a richiedere all’Istituto Superiore della Sanità di rispondere ai quesiti sopra indicati anche con riferimento specifico alle malattie degenerative del fegato, quali la cirrosi epatica, ed alle forme tumorali del medesimo organo.

All’esito della verificazione – da trasmettere alla Sezione – il Ministero istruttore è altresì invitato ad inviare al Collegio una relazione integrativa con le proprie eventuali osservazioni.

Nella suddetta relazione integrativa il Ministero avrà, inoltre, cura di specificare il periodo complessivo, a sua volta suddiviso per ore annue, in cui m.llo -OMISSIS- ha prestato servizio presso la struttura del Monte Venda, riportando, altresì, i dati di concentrazione di gas radon rilevati nei locali in cui egli ha prestato servizio, come accertati dall’Arpav, dalla stessa amministrazione ed in sede di procedimento penale.

Sarà in essa indicato anche il numero complessivo dei militari che hanno prestato servizio presso la prefata struttura e che hanno lamentato l’insorgenza di patologie tumorali.

Verrà, infine, riferito in ordine al processo penale presso la Corte di Appello di Venezia ed agli eventuali esiti dello stesso, trasmettendo, ove pronunciata, la sentenza conclusiva di tale grado di giudizio.

Gli esiti della verificazione e la relazione integrativa dovranno essere previamente trasmessi alla parte ricorrente, assegnando un termine non inferiore a giorni trenta per la presentazione di controdeduzioni, le quali dovranno essere inviate, ai sensi dell’articolo 49 del R.D. n. 444/1942, unicamente al Ministero riferente, il quale provvederà a trasmetterle alla Sezione con le proprie eventuali osservazioni.

Nelle more dell’adempimento del suddetto incombente istruttorio, resta sospesa l’espressione del parere.

P.Q.M.

La Sezione sospende l’espressione del parere in attesa degli incombenti istruttori di cui in motivazione.

Ordina che il presente parere interlocutorio sia trasmesso al Ministero della Difesa – Direzione generale della previdenza militare e della leva.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Mele Mario Luigi Torsello




IL SEGRETARIO
Carola Cafarelli



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
orso347
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Re: Ennesima condanna per la Difesa per le patologie contratte d

Messaggio da orso347 »

In ottemperanza al DPR 30 giugno 1965 n. 1124, una commissione scientifica è incaricata di aggiornare la lista delle malattie professionali (di cui l’ultimo aggiornamento è del 2014) per le quali è riconosciuto il nesso causale con le condizioni dell’attività lavorativa. Il dipendente quindi è tenuto solo a dimostrare di avervi prestato servizio, ma questo non avviene mai perché lo Stato continua a chiedere pareri interlocutori, relazioni integrative, etc, con l’unico fine di ostacolare il riconoscimento dei diritti ai servitori dello Stato che hanno contratto invalidità o addirittura perso la vita nell’adempimento del proprio dovere.
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