Elezioni della Rappresentanza

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Elezioni della Rappresentanza

Messaggio da panorama »

Il CdS a seguito del ricorso straordinario al P.D.R. con il seguente Parere, accoglie il ricorso del M.llo MOSTI ma adesso che si fa?

Sono valide le precedenti elezioni dei candidati?

Chi risarcirà ora economicamente e moralmente il collega di tutti i problemi che ha avuto ?

Ma i sigg. Ufficiali che facevano e cosa han fatto?

Adesso qualche Ufficiale sarà sanzionato per non aver saputo le norme e/o i regolamenti?

Per tutti, leggete qui sotto.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201600143 - Public 2016-01-28 -

Numero 00143/2016 e data 28/01/2016


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 22 dicembre 2015

NUMERO AFFARE 03183/2013

OGGETTO:
Ministero della Difesa, Stato Maggiore dell'Esercito.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Maresciallo Ordinario dell’Esercito Alessandro MOSTI avverso e per l'annullamento delle operazioni di voto per l'elezione dei membri del Consiglio Centrale della Rappresentanza Militare, Sezione Esercito, categoria “B”, espletate in data 11 luglio 2012.

LA SEZIONE
Vista la relazione del 26 aprile 2013, con la quale il Ministero della Difesa chiede al Consiglio di Stato il prescritto parere sul ricorso straordinario in oggetto;
vista la relazione integrativa del Ministero della Difesa del 26 agosto 2013;
visto il parere interlocutorio reso in data 14 gennaio 2015;
vista l'ulteriore relazione integrativa del Ministero della Difesa del 12 maggio 2015;
visto il parere interlocutorio reso in data 1 luglio 2015;
vista la definitiva relazione integrativa del Ministero della Difesa del 25 novembre 2015;
esaminati gli atti ed udito il relatore estensore, consigliere Nicolò Pollari;

Premesso:

Il Maresciallo Ordinario Alessandro MOSTI, quale rappresentante della cat. “B” del Consiglio Intermedio di Rappresentanza (Co.I.R.) del Comando logistico dell’Esercito, ha presentato, in data 17 luglio 2012, ricorso gerarchico avverso le procedure adottate durante le operazioni di voto per l'elezione dei membri del Consiglio Centrale della Rappresentanza Militare, Sezione Esercito, categoria “B”, espletate in data 11 luglio 2012.

Con successivo atto datato 7 febbraio 2013, l’interessato ha proposto ricorso straordinario avverso il silenzio rigetto opposto dall’Amministrazione, con il quale ripropone censure concernenti asserite irregolarità riscontrate durante le predette operazioni di voto.

In punto di fatto, il ricorrente si duole di un episodio, occorso durante le votazioni, che avrebbe riguardato il Maresciallo Capo Pesciaioli. Questi, secondo quanto afferma il ricorrente, dopo aver espresso la propria volontà elettorale, usciva dalla cabina elettorale chiedendo la sostituzione della sua scheda, poiché “per una mera svista materiale, aveva scritto il nome della candidata “Librizi” invece di “Librizzi””. La scheda veniva sostituita e il Pesciaioli rientrava nella cabina elettorale per esprimere il suo voto.

Sull’accaduto il ricorrente richiama una dichiarazione datata 16 luglio 2012 del Maresciallo Capo Pesciaioli, nella quale si legge che "la prima scheda, quella dove ho sbagliato a scrivere, non presentava segni di deterioramento o difetti di alcun genere, conteneva esclusivamente l'espressione errata del mio voto".

In sintesi, il ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto: eccesso di potere, sviamento, illogicità, illegittimità per violazione e falsa applicazione degli articoli 887 e 892 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”.

In particolare, evidenzia quanto affermato nel comma 7 del citato art. 887 D.P.R. 90/2010, che così recita: "Le schede sono nulle se sprovviste di autentica, oppure se presentano scritture o segni estranei alla votazione stessa". Tale prescrizione, pertanto, sarebbe stata disattesa, dal momento che il Presidente ha provveduto alla sostituzione della scheda attestando che fosse deteriorata, nonostante il Pesciaioli ne abbia successivamente riconosciuto l’integrità.

Tale scheda avrebbe, semmai, dovuto essere annullata, anche alla luce del fatto che il Pesciaioli, uscendo dalla cabina elettorale, aveva dichiarato pubblicamente le proprie intenzioni di voto, ponendo in essere un’indebita attività di propaganda elettorale. Precisa, inoltre, che con l’annullamento della predetta scheda la candidata Librizzi non sarebbe stata eletta.

Infine, afferma di aver provveduto alla notifica del ricorso ai controinteressati, a mezzo posta raccomandata assicurata A/R, identificati nel Primo Maresciallo Moracci Rossano e nel Maresciallo Capo Pesciaioli Giuseppe.

Il Ministero riferente ritiene che il ricorso sia irricevibile e infondato nel merito.

In via preliminare, eccepisce che il ricorrente non ha fornito prova del rispetto dei termini previsti per la presentazione del ricorso straordinario. Non giova, ai fini della tempestività del ricorso, sempre secondo il Ministero, la presentazione, da parte del ricorrente, di un ricorso gerarchico avverso le medesime operazioni elettorali, in quanto tale atto impugnatorio è stato dichiarato irricevibile con lettera del Comando Logistico dell'Esercito datata 21 agosto 2012.

Con particolare riferimento alla sostituzione della scheda elettorale, osserva che la procedura seguita è aderente al dettato delle disposizioni emanate dallo Stato Maggiore dell'Esercito (Compendio sulla rappresentanza militare, ed. marzo 2004, agg. 2012), secondo cui “l'elettore che riscontri che la scheda consegnatagli dal Presidente è deteriorata o che, per negligenza od ignoranza la deteriora, può richiederne la sostituzione al Presidente. Quest’ultimo, dopo aver apposto sulla scheda restituita la dicitura "deteriorata" ed avervi aggiunto la propria firma, consegna all’elettore una nuova scheda e fa annotare, sulla lista, accanto al nome dello stesso, la consegna della seconda scheda". Analoghe disposizioni sono previste anche dalle Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione dettate dal Ministero dell'Interno.

Lo stesso Consiglio di Stato (Sez. V, 21 settembre 1996, n. 1149), ricorda il Ministero, “relativamente al concetto di scheda elettorale "deteriorata" per mero errore materiale dell'elettore, si è espresso confermando la necessità di sostituzione della stessa”.

Circa la censura relativa all'asserita attività di propaganda, secondo il Ministero, l'enunciazione del nome di un candidato, operata dall'elettore allorché quest'ultimo ha chiesto la sostituzione della scheda, "non può considerarsi un'esternazione con carattere propagandistico, in quanto, sia per il contesto in cui è espressa (posto di votazione o seggio elettorale), sia per i soggetti cui è rivolta, non presenta alcun requisito oggettivo per cui le si possa attribuire né la finalità né la capacità di indirizzare o influenzare la libera determinazione di altri elettori".

Il Ministero ha depositato la risposta scritta fornita dal Ministro all’atto di sindacato ispettivo n. 4-17463, presentato, in merito all’accaduto, da parte dell'On. Maurizio TURCO ed altri. In detto atto di sindacato ispettivo viene, fra l’altro, affermato che il ricorso gerarchico presentato dall’odierno ricorrente veniva rigettato dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, con la seguente motivazione: “Al riguardo, rilevo, preliminarmente, che il termine temporale previsto per la presentazione di eventuali ricorsi concernenti i procedimenti per l'elezione dei delegati della Rappresentanza Militare è stabilito in 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto (11 luglio 2012), così come previsto dalle disposizioni diramate dallo Stato Maggiore dell'Esercito con la Direttiva "Rappresentanza Militare. Attività elettorale per l'anno 2012" (Lettera n. 509/TEC3/1.10.04/01 in data 5 aprile 2012)”.

Il ricorrente ha replicato alla relazione ministeriale, deducendo, preliminarmente, l’omessa notifica della lettera del Comando Logistico dell'Esercito datata 21 agosto 2012, venuta a sua conoscenza solo in data 6 giugno 2013 (data successiva al ricorso straordinario).

Nel merito, afferma che le richiamate direttive dello Stato Maggiore dell'Esercito e del Ministero dell’Interno e la pronuncia del Consiglio di Stato sarebbero inconferenti, dal momento che, nel caso di specie, non si sarebbe trattato di “deterioramento” della scheda elettorale, che presentava unicamente l’indicazione erronea del voto. In tal senso, deporrebbe sia la dichiarazione del Presidente del Seggio sia quella, già richiamata, del Maresciallo Capo Pesciaioli.

Ribadisce, inoltre, il carattere di “esternazione propagandistica” dell’enunciazione del nome del candidato
.
Quanto alla risposta fornita dal Ministro della Difesa all’atto di sindacato ispettivo, nell’evidenziare come tale atto non abbia alcun valore nel presente giudizio, ne lamenta, genericamente, la contraddittorietà.

Infine, chiede di essere portato a conoscenza dell’eventuale ulteriore relazione ministeriale.

Il Ministero ha prodotto una seconda relazione, in replica alle controdeduzioni presentate dal ricorrente.

In essa ribadisce, nella sostanza, quanto già eccepito nel merito, in ordine sia all’avvenuta sostituzione della scheda, che sarebbe da considerarsi “deteriorata”, sia con riferimento all’asserita propaganda elettorale, riferita all'enunciazione del candidato il cui nome era stato erroneamente trascritto.

Avuto riguardo, invece, alle repliche concernenti l’eccezione preliminare di irricevibilità, il Ministero argomenta ulteriormente, evidenziando che la mancata notifica della lettera del 21 agosto 2012 “non pare utile alla configurazione di una prova piena da parte del ricorrente onerato del rispetto del termine di 120 giorni per impugnare le operazioni di voto in argomento … del cui esito il ricorrente stesso ha avuto conoscenza al più tardi del 17 luglio 2012, data in cui ha presentato il predetto ricorso gerarchico che, però, non può giovare al ricorrente ai fini della tempestività del presente ricorso straordinario, proprio perché è da considerarsi … assolutamente invalida l'impugnazione di operazioni di voto tramite ricorso gerarchico attesa la mancanza del rapporto di gerarchia tra organi amministrativi, che costituisce l'indefettibile presupposto per un ricorso gerarchico”.

Infine, circa la richiesta del ricorrente di poter prendere visione anche delle presenti memorie
di replica, il Ministero ritiene che “tale richiesta non possa essere accolta, in quanto, allo stato, in presenza di ben due atti esplicativi delle rispettive ragioni da parte, sia del ricorrente …, sia dell'Amministrazione resistente …, la questione da sottoporre al Consiglio di Stato per il prescritto parere di competenza, debba considerarsi ormai matura e completa di tutti gli elementi utili … l'accoglimento di detta richiesta d'accesso determinerebbe … l'aprirsi di una spirale astrattamente senza fine di repliche e controrepliche che … finirebbe solo per produrre un'eccessiva dilatazione dei tempi di trattazione del ricorso in parola senza che si aggiungano elementi nuovi a quelli sinora dedotti dalle parti”.

Il ricorrente, con atto del 29 ottobre 2014, ha fatto pervenire un’istanza di fissazione della trattazione dell’affare di causa, motivandone l’urgenza in considerazione del fatto che, a tale data, risulta già superato il 50 % della durata del mandato.

Con parere interlocutorio reso in data 14 gennaio 2015 è stata chiesta al Ministero la predisposizione di una relazione integrativa, al fine di fornire chiarimenti in ordine alla natura del ricorso di cui viene fatto cenno nel richiamato atto di sindacato ispettivo, specificando se il ricorrente abbia prodotto tale rimedio avverso la procedura elettorale e di indicare quali autorità siano intervenute nelle relative definizioni. È stato, inoltre, chiesto di far conoscere se il ricorrente abbia fornito prova dell’avvenuta notifica del gravame, ai sensi l’art. 9, comma 2, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e, pertanto, se abbia provveduto a notificare il ricorso nei modi e con le forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali ad uno almeno dei controinteressati ed a presentare la prova dell'eseguita notificazione.

Il Ministero ha prodotto la propria relazione, cui sono seguite memorie di replica del ricorrente datate 6 maggio 2015, nelle quali si insiste per l'accoglimento del ricorso.

Nella predetta relazione il Ministero, nel confermare integralmente quanto già evidenziato in precedenza, non forniva compiuti chiarimenti concernenti la previa impugnazione delle operazioni elettorali con il ricorso che lo stesso Ministero qualifica nella prima relazione come gerarchico, specie con riferimento al contenuto dell’atto di sindacato ispettivo n. 4-17463 e della connessa risposta fornita dal Ministero, nonché del menzionato provvedimento del Comando Logistico dell'Esercito. Infatti, mentre in relazione ai citati atti parlamentari viene fatto riferimento alla tardività del ricorso gerarchico, la nota del menzionato Comando (che definisce genericamente irricevibile l'impugnazione interposta dal ricorrente) reca una motivazione che lascerebbe intendere l’inammissibilità del medesimo ricorso, poiché con esso si sarebbe gravato un atto non suscettibile di impugnazione gerarchica.

Il Ministero aveva, inoltre, omesso di riferire in ordine alla prova dell’avvenuta notifica del gravame anche ai controinteressati secondo le modalità di cui all’art. 9, comma 2, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Con successivo parere della Sezione in data 1 luglio 2015 è stato chiesto al Ministero di produrre una nuova esaustiva relazione, sottoscritta dal Ministro, con la quale chiarire in modo compiuto ogni profilo in rito, tenuto conto di quanto rilevato nel dispositivo del parere, in ordine al gravame interposto dal ricorrente e alla sua definizione, nonché delle modalità di notificazione del ricorso straordinario.

Il Ministero ha prodotto la propria relazione, nella quale, fra l'altro, viene rappresentato quanto segue:

- "in merito al primo gravame avverso le operazioni elettorali in oggetto, interposto dall'attuale ricorrente, si premette che tale impugnazione, a prescindere dal nomen juris attribuito dall'interessato, non può tecnicamente qualificarsi come ricorso gerarchico...";

- "circa la trattazione del primo ricorso presentato dal Mosti, che il Comando Logistico dell'Esercito, con l'atto soprarichiamato, ha dichiarato irricevibile, non risulta agli atti che il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito p.t. - il quale ... aveva rigettato l'analogo gravame proposto dai 1° Mar. Lgt. Gallina - si sia pronunciato con un proprio provvedimento in merito";

- "sulla legittimità della citata dichiarazione di irricevibilità, l'A.D. non ha ritenuto di dover esprimere valutazioni di merito in quanto lo stesso [ndr. il provvedimento del Comando Logistico] non risulta essere stato impugnato... Tale atto, pertanto, è stato richiamato nella prima relazione dell'A.D. solo incidentalmente, al fine di sostenere la tardività del ricorso straordinario".

Viene definitivamente chiarito, pertanto, che il gravame interposto dal ricorrente è unicamente quello in data 17 luglio 2012 e che quest'ultimo è stato definito con il menzionato provvedimento del Comando Logistico.

Per quanto concerne, infine, le modalità di notificazione del ricorso straordinario ai controinteressati, il Ministero evidenzia che "il ricorrente ha prodotto copia della documentazione probatoria della consegna, avvenuta a mezzo postale, del ricorso straordinario in titolo al Mar. Ca. Pesciaioli e al 1°Mar. Lgt. Moracci".

Il ricorrente ha replicato anche a quest'ultima relazione, insistendo per l'accoglimento del ricorso e ribadendo l’omessa notifica della lettera del Comando Logistico dell'Esercito datata 21 agosto 2012.

Considerato:

Preliminarmente, il Collegio ritiene di dover evidenziare che le argomentazioni del Ministero, in ordine alle eccezioni in rito, sostenute nel tempo dalla medesima Amministrazione riferente, non appaiono condivisibili. Il ricorrente ha, infatti, provveduto ad impugnare le predette operazioni di voto con atto indirizzato al Capo di Stato Maggiore dell'Esercito; la stessa iniziativa è stata adottata dal 1° Mar. Lgt. Gallina. Mentre in quest'ultimo caso, tuttavia, il ricorso è stato dichiarato irricevibile per tardività dalla predetta Autorità, nel caso in esame il gravame è stato deciso dal Comando Logistico dell'Esercito, non competente a definirlo, con un atto che non reca i motivi della opposta irricevibilità e che non risulta essere stato partecipato formalmente al ricorrente.

Il Ministero, per altri versi, in relazione alla richiesta di fornire chiarimenti in ordine all’avvenuta notifica del ricorso straordinario ai controinteressati, “nei modi e con le forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali”, secondo quanto disposto dall’art. 9, comma 2, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, si è limitato, dopo un sollecito, a trasmettere copia della documentazione probatoria fatta pervenire dal ricorrente, senza opporre, in tutti gli atti interlocutori, compresa la relazione introduttiva, alcuna eccezione in rito concernente la ritualità della notifica del gravame ai predetti controinteressati.

Il Collegio, nel prende atto di quanto sopra, ritiene di dover decidere nel merito il ricorso straordinario in esame, che appare fondato alla luce delle censure concernenti la sostituzione della scheda elettorale.

In particolare, non convincono le argomentazione del Ministero, il quale ritiene corretto il comportamento del Presidente del seggio, che, constatato l’errore di trascrizione del nominativo del candidato, ha ritenuto di sostituire la scheda in ragione di un suo asserito deterioramento.

In merito, non è in dubbio che, anche alla luce delle disposizioni dello Stato Maggiore dell'Esercito sopra evocate, qualora il Presidente constati che la scheda elettorale sia deteriorata, debba procedere alla sua sostituzione, previo annullamento della medesima. Non appare, tuttavia, condivisibile l’assunto dell’Amministrazione riferente, secondo cui l’errore di trascrizione equivalga ad un deterioramento della scheda. Nei fatti, alla luce delle dichiarazioni versate in atti dai diretti interessati e del verbale delle operazioni di voto, la scheda è stata sostituita in quanto considerata deteriorata, nonostante la medesima non presentasse segni di danneggiamento o difetti, ma unicamente l’indicazione erronea del voto.

Né appare conferente il precedente di questo Consiglio di Stato (Sez. V, 21 settembre 1996, n. 1149), segnalato dal Ministero, nel quale è stata ammessa la possibilità di sostituire una scheda per errata apposizione della preferenza, al fine di evitare che una siffatta trascrizione possa rappresentare un chiaro segno di riconoscimento, da cui, a sua volta, non può che derivare la nullità della scheda.

Nel caso di specie, come sopra evidenziato, la sostituzione della scheda non è stata giustificata per un errore materiale commesso dall’elettore nella trascrizione del nominativo, ma per un asserito deterioramento della stessa, che, invero, dalle menzionate risultanze non appare esservi stato.

Inoltre, proprio dal citato precedente emerge chiaramente come la primaria finalità del Collegio fosse quella di evitare che l’anomalia riscontrata potesse rendere il voto riconoscibile. Circostanza, quest’ultima, che si è, invece, verificata nella vicenda in esame, allorquando durante le operazioni di voto il Maresciallo Capo Pesciaioli, incorso nel citato errore, nel chiedere la sostituzione della scheda, ha esternato pubblicamente le proprie intenzioni di voto. L’accaduto, che non viene smentito dall’Amministrazione, avrebbe dovuto indurre il Presidente a dichiarare nulla la scheda, e non procedere, come è stato fatto, alla sua sostituzione, peraltro, motivandone le ragioni sulla base di un danneggiamento non riscontrabile.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicolo' Pollari Sergio Santoro




IL SEGRETARIO
Maria Grazia Nusca


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