Direttiva decertificazione

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Direttiva decertificazione

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Direttiva n. 14 del 2011 - “Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183”

Direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione
Alle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183

1. Il 1° gennaio 2012 entrano in vigore le modifiche, introdotte con l'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2012)", alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le disposizioni in parola sono diretti a consentire una completa "decertificazione" nei rapporti fra P.A. e privati, in specie l'acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà.
Le nuove previsioni operano nel solco tracciato dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in forza del quale le Pubbliche amministrazioni non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della P.A.
Tali disposizioni devono essere osservate dalle Pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi nei rapporti fra loro e in quelli con l'utenza ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
Di seguito le principali novità introdotte con la nuova normativa:
a) le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. Conseguentemente, a far data dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni e i gestori non possono più accettarli né richiederli, tanto più in quanto tali comportamenti integrano, per espressa previsione, violazione dei doveri d'ufficio ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 74, comma 2, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;
b) sui certificati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"; le amministrazioni e i gestori devono conseguentemente adottare le misure organizzative necessarie per evitare che, dal 1° gennaio 2012, siano prodotte certificazioni nulle per l'assenza della predetta dicitura. Inoltre, il rilascio di certificati che ne siano privi costituisce violazione dei doveri d'ufficio a carico del responsabile, per espressa previsione della lett. c-bis del comma 2 dell'articolo 74, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, introdotta dal citato articolo 15 della legge n. 183 del 2011;
c) le amministrazioni certificanti sono tenute ad individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti; tale adempimento risulta indispensabile, anche per consentire "idonei controlli, anche a campione", delle dichiarazioni sostitutive, a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. L'ufficio in questione è altresì responsabile della predisposizione delle convenzioni per l'accesso ai dati di cui all'articolo 58 del Codice dell'amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
d) le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio responsabile di cui alla precedente lett. c), devono individuare e rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione;
e) la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio ed è presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.
2. Il nuovo quadro normativo appena delineato impone di operare per assicurare le certezze pubbliche attraverso l'acquisizione d'ufficio dei dati o dei documenti e gli "idonei controlli, anche a campione," di cui agli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 (come modificato dall'articolo 15 della legge n. 183 del 2011), sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
A tal fine, l'articolo 43, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, già prevede, invero, che "In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente …. le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza".
Inoltre, l'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 prevede che " … al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.".
Le citate linee guida sono state adottate sin dal 22 aprile 2011 e sono consultabili sul sito istituzionale di DigitPa (http://www.digitpa.gov.it" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;).
Nelle more della predisposizione e della sottoscrizione delle convenzioni previste dall'articolo 58, del decreto legislativo n. 82 del 2005, le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica devono comunque rispondere alle richieste di informazioni ai sensi del citato articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
Per quanto non espressamente richiamato nella presente direttiva continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni che regolano la materia, tra cui quelle del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, come da ultimo modificate dall'articolo 15 della legge n. 183 del 2011, e quelle del decreto legislativo n. 82 del 2005.
Il Dipartimento della funzione pubblica provvederà, anche tramite il proprio Ispettorato, a monitorare l'attuazione e a seguire gli sviluppi applicativi delle disposizioni sopra citate.
Roma,

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione
e la Semplificazione


lory61
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Re: Direttiva decertificazione

Messaggio da lory61 »

Un altro passo in avanti verso la sburocratizzazione!!!!! Ogni tanto qualcuno si ricorda anche della burocrazia che è massacrante, per non dire odiosa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! L'ho letta bene, non lo sapevo!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sai ne fanno poche giuste ed a volte non ce ne accorgiamo!!!!!
Panorama sei un Campione!!!!!
Saluti
panorama
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Re: Direttiva decertificazione

Messaggio da panorama »

Grazie, l'informazione fa notizia e senza di questa siamo "nei secoli ignoranti".
panorama
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Re: Direttiva decertificazione

Messaggio da panorama »

PA – cittadini, si cambia: solo autocertificazione


Dal 1° gennaio 2012 la Pubblica Amministrazione e i gestori dei servizi non possono né chiedere né accettare certificati da un privato. E’ quanto contenuto nella legge 183/2011 che da un’accelerata all’autocertificazione prevedendo che i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni riguardanti stati e qualità di un privato, come residenza, situazione penale ecc., sono validi e utilizzabili dal privato solo nei rapporti con un altro privato. Per conoscere stati e qualità di un privato, invece, le Pubbliche amministrazioni e i gestori possono: ottenere i dati direttamente dagli enti che li possiedono oppure richiedere al privato una autocertificazione, in seguito visionata dai funzionari pubblici per evitare una dichiarazione infedele.

L’autocertificazione è una dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, che sostituisce i certificati (es. residenza, titolo di studio, lavoro ecc.) o gli atti di notorietà. L’autocertificazione è gratuita e gli Enti pubblici, così come le società concessionarie di pubblico servizio, hanno l’obbligo di accettarla.

Per l’autocertificazione si può utilizzare il “modello autocertificazione” (allegato in fondo alla pagina): occorre compilarlo con i tuoi dati personali e barrare la casella che interessa. Per la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, invece, si può utilizzare il “modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (allegato in fondo alla pagina): la dichiarazione deve vertere su stati, fatti o qualità personali a diretta conoscenza del dichiarante.

I cittadini extracomunitari possono usare l’autocertificazione solo se:

- sono legalmente residenti in Italia

- la dichiarazione contiene dati la cui veridicità può essere
panorama
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Re: Direttiva decertificazione

Messaggio da panorama »

Messaggioda panorama » ven mag 22, 2015 10:28 pm

Il Ministero della Difesa perde un ulteriore appello in materia di documentazione già in possesso dell'Amministrazione e che non va richiesta al ricorrente.
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SENTENZA BREVE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201502554
- Public 2015-05-20 -


N. 02554/2015REG.PROV.COLL.
N. 02664/2015 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 2664 del 2015, proposto da:
A. A., rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Perla, con domicilio eletto presso Fabrizio Perla in Roma, Via Sistina, 121;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;
nei confronti di

L. A.;

per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 10084/2014, resa tra le parti, concernente esclusione da concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 2.229 VFP 4 nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2015 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Perla e l'avv. dello Stato Elefante;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L’odierno appellante, volontario in ferma prolungata, impugnava, dinanzi al TAR Lazio, il decreto n. 92 del 14 aprile 2014, pubblicato in data 16 aprile 2014, con il quale il Ministero della Difesa ha disposto l’esclusione dal concorso per l’arruolamento nell’anno 2014 di complessivi n. 2229 volontari in ferma prefissata di quattro anni nell’Esercito, nella Marina Militare e nell’Aeronautica Militare, a cagione della mancata produzione dell’estratto della documentazione di servizio; chiedeva altresì, con successivi motivi aggiunti, l’annullamento della graduatoria di merito del suddetto concorso, nella parte in cui non compare il nome del ricorrente;

Il TAR respingeva il ricorso in virtù delle seguenti affermazioni:

a) risulta documentalmente provato che il ricorrente non ha consegnato l’estratto della documentazione di servizio;

b) l’art.9, quinto comma del bando prevedeva espressamente, a pena di esclusione, l’obbligo per i ricorrenti di consegnare, all’atto della presentazione per lo svolgimento della prova di selezione culturale, copia dell’estratto della documentazione di servizio”

c. la disposta esclusione si basa pertanto su una circostanza di fatto acclarata in applicazione di una precisa norma di bando a cui l’Amministrazione si è attenuta, anche in virtù del principio della par condicio tra i partecipanti alla procedura selettiva di cui è causa;

Il sig. A. ha proposto appello, deducendo essenzialmente la violazione dell’art. 18 della legge n. 241/90 nella parte in cui prescrive che “i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso…..”

L’amministrazione si è costituita in giudizio ed ha chiesto la reiezione del gravame, in quanto infondato.

La causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza camerale del 19 maggio 2015, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.

L’appello è fondato.

La Sezione si è già occupata di identica fattispecie in relazione proprio alla procedura concorsuale oggetto di causa, chiarendo che:

“- per un verso, l’amministrazione ben avrebbe potuto acquisire tali dati semplicemente attingendo ai propri archivi (senza onerare il candidato della produzione della attestazione a suo tempo rilasciata);

- per altro verso, anche ad ammettere la legittima possibilità di porre tale onere a carico del candidato, in ogni caso il bando di concorso non può legittimamente prevedere, quale causa di esclusione, la mancata consegna di documenti recanti attestazioni di fatti, non solo già a conoscenza dell’amministrazione, ma in ordine ai quali è la stessa amministrazione che ha bandito il concorso ad avere il potere di certificazione” (così, Sez IV, 19/03/2015, n. 1489)

Sulla base di tali premesse, la Sezione ha concluso nel senso che “è la stessa previsione del bando (art. 9, co. 5) ad essere illegittima; sia in quanto l’art. 18 l. n. 241/1990, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza non legittima “la produzione di idonea certificazione comprovante il possesso dei titoli richiesti, a condizione che la prescrizione derogativa sia prevista, come nel caso in esame, nel bando di concorso.

Né tantomeno, tale disposizione consente la previsione della sanzione dell’esclusione dal concorso per il caso di mancata presentazione della certificazione”.

Non vi sono ragioni per discostarsi da tale recente pronunciamento.

L’appello è pertanto accolto, e per l’effetto, gli atti impugnati sono annullati nei limiti dell’interesse del ricorrente.

Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Per l’effetto, annulla gli atti impugnati, nella parte di interesse per l’appellante.

Condanna l’amministrazione al pagamento di €. 3.000,00, oltre oneri di legge, in favore dell’appellante, a rifusione delle spese di lite sostenute per il doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Antonio Bianchi, Consigliere
Giulio Veltri, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/05/2015
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