Destuito senza pensione: spetta la p.p.o?

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billy62
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Destuito senza pensione: spetta la p.p.o?

Messaggio da billy62 »

Buongiorno a tutti. Volevo porre un quesito. Un collega è stato destituito nel 2012 senza aver ottenuto la pensione (con 35 anni di servizio contributivi), avendo una causa di servizio tabella B. Successivamente nel 2016 dopo istanza di aggravamento e visita alla CMO ha ottenuto una tabella A.
Chiedo se gli spetta la p.p.o. e con quale importo.

Grazie e complimenti per il forum.


billy62
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Re: Destuito senza pensione: spetta la p.p.o?

Messaggio da billy62 »

scusate preciso ottenuta tabella A cat. 8^
gino59
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Re: Destuito senza pensione: spetta la p.p.o?

Messaggio da gino59 »

billy62 ha scritto:Buongiorno a tutti. Volevo porre un quesito. Un collega è stato destituito nel 2012 senza aver ottenuto la pensione (con 35 anni di servizio contributivi), avendo una causa di servizio tabella B. Successivamente nel 2016 dopo istanza di aggravamento e visita alla CMO ha ottenuto una tabella A.
Chiedo se gli spetta la p.p.o. e con quale importo.

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========================================E' solo un esempio====================
Alfio1960:M.llo28AA=solo P.P. 8^ perequazioni dal 2008 è ad una P.A.L. €12.120.-
anno importo percentuale importo totale PAL
2008 10661 1,60% 170,57 10831,57
2009 11052 3,20% 353,66 11405,66
2010 11405 0,70% 79,83 11485,49
2011 11485 1,60% 183,76 11669,26
2012 11669 2,70% 315,07 11984,34
2013 11972 3% 359,18 12331,85
2014 12331 1,10% 135,65 12467,50
2015 12467 0,30% 37,40 12504,90....!!!!!
billy62
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Re: Destuito senza pensione: spetta la p.p.o?

Messaggio da billy62 »

Grazie a gino59 per la risposta.

Però chiedevo una risposta più diretta alla mia domanda. Il collega (destituito nel 2012 con una tabella B e che poi nel 2016 ha ottenuto una tab. A cat. 8^), ha diritto alla pensione privilegiata e se sì a quanto ammonta l'importo, tenuto conto che ha 35 anni di servizio contributivo?

Prego magari di avere una risposta certa da chi è ferrato nella materia.
Grazie
gino59
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Re: Destuito senza pensione: spetta la p.p.o?

Messaggio da gino59 »

billy62 ha scritto:Grazie a gino59 per la risposta.

Però chiedevo una risposta più diretta alla mia domanda. Il collega (destituito nel 2012 con una tabella B e che poi nel 2016 ha ottenuto una tab. A cat. 8^), ha diritto alla pensione privilegiata e se sì a quanto ammonta l'importo, tenuto conto che ha 35 anni di servizio contributivo?

Prego magari di avere una risposta certa da chi è ferrato nella materia.
Grazie
==============Dopo l'aggravamento è in Tab. "A"/8^....se questa è a vita,gli spetta la P.P.========
Per l'importo,non è facile calcolarla, è complicato.-
panorama
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Re: Destuito senza pensione: spetta la p.p.o?

Messaggio da panorama »

da leggere attentamente.

La Corte dei Conti 1^ Sez. d'Appello da ragione ad un Ufficiale


1) - presentava in primo grado ricorso per vedere affermato il proprio diritto all’applicazione di una base pensionabile, non inferiore a €25.410,60, che gli era stata già concessa col previo Decreto di pensione privilegiata ordinaria, n…/2008, revocato dal Decreto n…/2011 – quest’ultimo, contestato in quella sede di prime cure – nonché all’attribuzione del beneficio dei sei scatti aggiuntivi di stipendio, previsti dall’art. 6-bis DL 16 settembre 1987, n.379.

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PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 612 21/12/2015
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 612 2015 RESPONSABILITA 21/12/2015


Sent. n.612/2015 A

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello

Composta dai sig.ri Magistrati
dott.ssa Piera Maggi Presidente
dott. Nicola Leone Consigliere
dott.ssa Emma Rosati Consigliere relatore
dott.ssa Giuseppa Maneggio Consigliere
dott.ssa Fernanda Fraioli Consigliere

Ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nel giudizio pensionistico d’appello iscritto al n. 46975 del registro di Segreteria, proposto dal sig. G.B., rappresentato e difeso dall’avvocato Olindo CAZZOLLA, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Val Pellice, n.51, AVVERSO la sentenza n.482/2013, depositata il 25 giugno 2013, del Giudice unico presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione LAZIO, contro l’INPS e il Ministero ECONMIA e FINANZE/GUARDIA DI FINANZA.

Uditi, nella pubblica udienza del 23 giugno 2015, il relatore Consigliere dott.ssa Emma ROSATI, nonchè l’avv. O. CAZZOLLA, per l’appellante, il funzionario, avv. Maria Carmela VIOLA, per delega del Direttore centrale, dott. Antonello CRUDO – per l’INPS, nonché il Capitano, dott.ssa Ilaria M. - per delega del Comandante del Centro Informatico Amministrativo Nazionale della GUARDIA DI FINANZA – per il Ministero Economia e Finanza/Guardia di Finanza.

Visti tutti gli atti introduttivi, le memorie e gli altri atti e documenti di causa;

Ritenuto in FATTO

Il sig. B. presentava in primo grado ricorso per vedere affermato il proprio diritto all’applicazione di una base pensionabile, non inferiore a €25.410,60, che gli era stata già concessa col previo Decreto di pensione privilegiata ordinaria, n…/2008, revocato dal Decreto n…/2011 – quest’ultimo, contestato in quella sede di prime cure – nonché all’attribuzione del beneficio dei sei scatti aggiuntivi di stipendio, previsti dall’art. 6-bis DL 16 settembre 1987, n.379.

Con la sentenza qui impugnata veniva respinta la domanda del B., atteso che il primo Giudice ha ritenuto che all’interessato non spettasse il beneficio dei sei scatti aggiuntivi di stipendio, in quanto la sua cessazione dal servizio era stata modificata come avvenuta per ‘rimozione del grado’ e non per inabilità assoluta (infermità) e non rientrava perciò fra quelle previste dall’art.6 bis, DL n.387/1987.

Risulta dalla nota n../15 del 22 giugno 2015 della Guardia di Finanza (più avanti richiamata), che il sig. B., arruolato nel Corpo il 5 novembre 1975, era stato posto in congedo assoluto per infermità, con godimento di pensione privilegiata ordinaria di seconda categoria, a decorrere dal 5 dicembre 1997; tale causa di cessazione dal servizio permanente venne successivamente modificata ex tunc in ‘perdita del grado per rimozione’ (per effetto del DM sanzionatorio in data 16 marzo 2006), con provvedimento pensionistico n… in data 12 aprile 2011, che escludeva dal computo delle voci stipendiali i sei scatti aggiuntivi.

Parte appellante si è gravata avverso detta sentenza, ritenendola censurabile per insufficienza e contraddittorietà della motivazione circa punti decisivi della controversia nonché per falsa ed erronea applicazione di norme di diritto ed ha chiesto conclusivamente l’annullamento del decreto di PPO n.. del 12 aprile 2011 e che sia riconosciuto il suo diritto all’applicazione di una base pensionabile non inferiore ad €25.410,60, già concessa col previo Decreto di PPO n… del 4 dicembre 2008, revocato con Decreto n…/2011 nonché all’attribuzione del beneficio dei sei scatti aggiuntivi di stipendio, previsti ex art.6-bis DL n.379/1987.

Con memoria di costituzione del 16 giugno 2015, l’INPS ha resistito all’avversa domanda, anzitutto eccependo la propria assenza di legittimazione passiva per essere l’Ente previdenziale mero ordinatore secondario della spesa e comunque affermando nel merito l’infondatezza del gravame, atteso che la particolare cessazione del rapporto di lavoro del B. non era contemplata tra quelle che legittimano l’attribuzione del beneficio, attesa la rimozione del grado avvenuta il 16 marzo 2006. Ha concluso chiedendo l’inammissibilità dell’appello o comunque il rigetto per infondatezza.

Con nota del 22 giugno 2015, depositata all’odierna P.U. in limine litis l’amministrazione della Guardia di Finanza ha dedotto che il sig. B., con un provvedimento disciplinare del 16 marzo 2006, era stato sanzionato con il provvedimento della perdita del grado per rimozione, con effetto retroattivo, a decorrere dal 5 dicembre 1997, a seguito della chiusura della vicenda penale a suo carico, che si concludeva con la prescrizione dei reati ascritti, con sentenza della Suprema Corte di cassazione del 22 marzo 2005, n…. Per motivo di ciò alla data del 12 aprile 2011 emanava nuovo Decreto di PPO, con decorrenza retroattiva dal 5 dicembre 1997.

L’appellante ha depositato in data 9 febbraio 2015, 1) una comparsa conclusionale, in cui – facendo riferimento anche a principi generali del diritto comunitario e a normative CEDU – ha sottolineato l’illegittimità del nuovo provvedimento pensionistico peggiorativo; 2) una nota di produzione di atti e documenti in originale, in cui risulta, a) dal certificato generale del Casellario Giudiziale, alla data del 28 gennaio 2015, che il sig. B. non risulta avere mai subìto condanne e b) dal certificato rilasciato dalla Procura della Repubblica di Roma, che, alla stessa data, risultano assenti carichi pendenti nei confronti del medesimo.

In data 11 giugno 2015, l’appellante ha depositato ulteriore memoria in cui richiamando l’esatta interpretazione dell’art.6-bis DL n.387 del 21 settembre 1987 ha chiesto l’accoglimento dell’appello e il riconoscimento del proprio diritto al primitivo trattamento pensionistico per infermità, con applicazione degli scatti aggiuntivi, la condanna dell’amministrazione a pagare le somme differenziali, con interessi e rivalutazione e il risarcimento dei danni non patrimoniali, da liquidarsi equitativamente in €1.000,00.

All’odierna pubblica udienza, l’avv. CAZZOLLA, per l’appellante, si è riportato all’atto d’appello scritto ed ha rappresentato che il dott. B. fu collocato in quiescenza con il grado di OMISSIS per inabilità dipendente da causa di servizio, con seconda categoria di pensione privilegiata ordinaria; in appello ha chiesto l’applicazione di una norma (art. 6-bis DL n.387/1987) che si applica al personale non dirigente della polizia e delle forze dell’ordine (compresa la Guardia di Finanza), per via dell’ inabilità assoluta sopravvenuta, comportante la pensione con i sei scatti aggiuntivi, sia ai fini della base pensionabile che della buona uscita. Essendo egli andato in pensione per inabilità assoluta, rientra nelle prospettazioni normative de quibus. Ha concluso perciò per l’accoglimento dell’appello.

La dott.ssa VIOLA, per l’INPS, si è riportata alle deduzioni scritte.

La dott.ssa M., per il Ministero Economia e Finanze/GUARDIA di FINANZA, si è costituita oggi, alla pubblica odierna udienza, con la Memoria, già citata più sopra (n../15 del 22 giugno 2015). Ritiene la sentenza congrua. La pensione è per rimozione del grado; il B. si considera in congedo non per inabilità assoluta ma per rimozione del grado. Ha chiesto conclusivamente il rigetto dell’appello.

Considerato in DIRITTO

Il beneficio dei sei scatti aggiuntivi, introdotto dall’art.6 del DL n.387/1987, convertito nella L. n.472/1987, consiste in una maggiorazione della base pensionabile, introdotta per la prima volta in sede di conversione del citato decreto-legge, che spetta ai dipendenti, non dirigenti, cessati dal servizio in epoca successiva alla data di entrata in vigore della stessa legge n.472/1987, ossia a decorrere dal 21 novembre 1987; la causa di cessazione dal servizio che consente la fruizione di detto beneficio è contemplata normativamente fra le seguenti: raggiungimento limite d’età; inabilità sopravvenuta permanente; decesso.

L’odierno appellante risulta pensionato per invalidità assoluta, dovuta ad infermità, a decorrere dal 5 dicembre 1997 (DM in data 30 luglio 1998); il successivo provvedimento di PPO definitiva data al 4 dicembre 2008 (provvedimento n.132957).

Tanto premesso, al B. era senz’altro applicabile l’art. 6-bis del DL n.387/1987, avendo assommati in sé tutti i requisiti richiesti dalla citata normativa, vale a dire, la qualifica non dirigenziale, l’ inabilità assoluta al servizio per infermità nonché il possesso dei suddetti requisiti alla data di entrata in vigore della legge n.472/1987 di conversione del DL n.387/1987.

La vicenda successiva all’emanazione del provvedimento pensionistico definitivo e che ha comportato la revoca di detto provvedimento e l’emanazione del successivo provvedimento di pensione , alla data del 12 aprile 2011, non comprensivo dei miglioramenti economici di cui al più volte citato DL n.387/1987, è vicenda che vede la sua causa nella celebrazione di un processo penale a carico del B., processo che si conclude irrevocabilmente con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati a lui ascritti (Cass. n.. in data 22 marzo 2005); dal procedimento penale scaturì, nella sede amministrativa, un procedimento disciplinare, conclusosi con il DM sanzionatorio in data 16 marzo 2006, della perdita del grado per rimozione.

Il Collegio deve subito rilevare che il sig. B. non ha subito alcuna sentenza irrevocabile di condanna e ciò è testimoniato pure, non solo dal tenore della sentenza di prescrizione dei reati della Corte di cassazione ma anche dalle successive ricerche ed attestazioni, in atti, di cui si è presa carico la difesa del sig. B., che inequivocabilmente testimoniano che a suo carico non vi è stata nessuna condanna, né risultano in atto carichi penali pendenti.

Tanto rappresentato, anzitutto per criteri di giustizia sostanziale, questo Collegio ritiene che le doglianze di parte appellante siano condivisibili, atteso che non può essere attribuito un emolumento economico peggiorativo (nella fattispecie, una pensione definitiva privilegiata inferiore, rispetto ad una, superiore, già precedentemente erogata, per un lungo lasso di tempo) ad un dipendente pubblico che non abbia riportato una sentenza penale irrevocabile di condanna.

E quanto accaduto al B. appare tanto più ingiusto – a prescindere dalle varie pronunce in sede europea, citate dalla difesa di parte impugnante, che, pure, hanno il loro pregio – in quanto si è voluta unire alla sanzione amministrativa della perdita del grado per rimozione, un’ ulteriore sanzione economica, punitiva di peggioramento del trattamento pensionistico, per di più con effetto retroattivo, a fronte della sua incensuratezza, penalisticamente accertata.

E’ peraltro solo appena il caso di precisare che nel nuovo testo dell’articolo relativo alla perdita del grado (art. 923, D.Lgs. n. 66/2010) è stato significativamente tolto l’inciso “ad ogni effetto”, presente nel precedente testo, cosicchè può ben ritenersi che una così grave conseguenza, quale la perdita del grado, non possa considerarsi allo stato operante. (Cfr., conforme, Sez. I^ appello, n. 48/2015).

Si aggiunga che il lungo lasso temporale intercorso fra il pensionamento per inabilità assoluta permanente, che data al 5 dicembre 1997 (DM 30 luglio 1998) e il decreto peggiorativo di PPO (DM 12 aprile 2011) fanno propendere per l’emersione di un sicuro affidamento da parte del B. sulla stabilità del trattamento pensionistico attribuito e sulla sua certezza nel tempo, cui il pensionato ha evidentemente riposto fiducia per le proprie necessità di vita.

Giova, infatti, ricordare che il principio normativo del legittimo affidamento ha trovato una applicazione molto estesa, anche nell’ambito della stessa giurisprudenza europea, quale principio generale comune a tutti gli stati membri, che assume una valenza tale, da spiegare i propri effetti anche negli ordinamenti interni, nazionali. A conferma di questo, anche nell’ordinamento italiano si può ricordare come la Corte di Cassazione ha, recentemente, affermato la sussistenza del principio “nemo venire contra factum proprium”, che determina, appunto - anche nell’ambito dell’ordinamento nazionale - la rilevanza del principio del ‘legittimo affidamento’, quale espressione delle clausole generali di correttezza e buona fede, che comprende in esso, l’inerzia nell’esercizio del proprio diritto, tale da ingenerare un legittimo affidamento nella controparte (cfr. Cassazione n. 9924/2009).

Proprio alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza europea, nel nostro ordinamento italiano, in forza del rinvio a detti principi, operato dall’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, il legittimo affidamento è stato ‘normativizzato’ e deve ritenersi sussistente “allorché l’individuo si trovi in una situazione dalla quale risulti che l’Amministrazione gli ha dato aspettative fondate” (Corte giust. Eu., 19 maggio 1983, C 289/81), “che trova il suo fondamento nell’ambito del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche soggettive”.(Cfr., in terminis, Corte giust., 19 settembre 2000, C 177/99, 181/99, Ampafrance and Sanofi ; Corte giust., 18 gennaio 2001, C 83/99, Commission/Spain, citate in SS.RR., n.2/QM/2012).

Per tutti i motivi esposti, ritiene perciò il Collegio che l’appello all’esame sia meritevole di accoglimento.

Le spese legali del presente grado di giudizio vanno equamente liquidate, in totale, in € 1.000,00, in favore di parte appellante.

Nulla per le spese di giustizia.

P. Q. M.

la Corte dei conti - Sezione I giurisdizionale centrale di appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette
ACCOGLIE
l’appello in epigrafe, e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata.

Spese legali di giudizio a favore di parte appellante, per €1.000,00.

Nulla per le spese di giustizia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 23 giugno 2015.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(f.to dott.ssa Emma ROSATI)(f.to dott.ssa Piera MAGGI)



Depositata in Segreteria
il 21 DIC. 2015


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Re: Destuito senza pensione: spetta la p.p.o?

Messaggio da ESPOSITO »

Ti rispondo per quello che so, tabella B nel 2012, poi destituzione, nel 2016 CMO riconosce 8'. Spero di sbagliarmi ma se la 8 era riconosciuta prima della destituzione la pensione gli spettava (ma non la privilegiata ma la tabellare 8 = 30% dello stipendio lordo ) se ricordo bene. Tutto quello che ottiene, purtroppo, dopo la destituzione avrà delle serie difficoltà a farselo riconoscere (dal punto di vista economico). La tabella b è pari a due annualità e questo dal punto di vista economico ti spetta per legge. Però è a mia conoscenza che l'INPS una volta calcolata la somma per le due annualità invece di darti i soldi manda lì trattiene ai fini contributivi visto che il ministero manda tutto l'incartamento all'INPS (ex inpdap).
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Re: Destuito senza pensione: spetta la p.p.o?

Messaggio da gino59 »

gino59 ha scritto:
billy62 ha scritto:Grazie a gino59 per la risposta.

Però chiedevo una risposta più diretta alla mia domanda. Il collega (destituito nel 2012 con una tabella B e che poi nel 2016 ha ottenuto una tab. A cat. 8^), ha diritto alla pensione privilegiata e se sì a quanto ammonta l'importo, tenuto conto che ha 35 anni di servizio contributivo?

Prego magari di avere una risposta certa da chi è ferrato nella materia.
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Per l'importo,non è facile calcolarla, è complicato.-
=================================
Presenta l'istanza per la P.P. tabellare,vedrai che lo convocheranno per stabilire se è "SI" suscettibile o non
suscettibile di miglioramento.-Saluti
panorama
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Re: Destuito senza pensione: spetta la p.p.o?

Messaggio da panorama »

ricorso Accolto

Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE ABRUZZO Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA Anno 2019

all’udienza pubblica del 18 settembre 2018 - Pubblicazione 06/03/2019 ( pubblicata dopo ben 5 mesi e mezzo )

1) - il ricorrente, già agente della Polizia di Stato, era stato dapprima sospeso dal servizio con provvedimento del 22 settembre del 2010 ed era stato poi destituito con provvedimento definitivo del 5 febbraio 2015, notificatogli il successivo 11 marzo 2015;

2) - il 13 marzo 2015 egli presentava domanda di pensione privilegiata, per alcune infermità già precedentemente riconosciute dipendenti da causa di servizio;

3) - la pensione privilegiata gli era quindi concessa con provvedimento INPS del 21 novembre 2017, comunicatogli a febbraio 2018;

4) - sennonché, ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico, era indicata la data del 22 settembre 2010 (data di destituzione), ma ai fini del pagamento era indicata la decorrenza del 1 aprile 2015, vale a dire il primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione, come indicato nel previo verbale della CMO di Roma, benché la destituzione dal servizio fosse stata disposta retroattivamente con effetto dal 20 settembre 2010;

5) - ciò posto, il ricorrente chiede il riconoscimento della pensione privilegiata con decorso del relativo trattamento dalla data di cessazione dal servizio presso la Polizia di Stato, coincidente con il provvedimento di sospensione del 22 settembre 2010, per la ragione, tra le altre, che non gli era possibile presentare domanda di pensione privilegiata fintanto che fosse solo sospeso e non anche destituito dal servizio; non appena gli fu comunicata la destituzione (con effetto retroattivo) egli presentò infatti immediata domanda di pensione (con effetto parimenti retroattivo);

6) - il Ministero dell’interno, con memoria acquisita al fascicolo processuale il 30 aprile 2018, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo al contempo in via subordinata il recupero dell’assegno alimentare comunque versato al ricorrente durante il periodo di sospensione dal servizio, per il quale chiede oggi la pensione;

7) - va condivisa l’impostazione del ricorrente, suffragata da pertinenti richiami normativi e giurisprudenziali, secondo cui in pendenza di sospensione egli non era (ancora) nel diritto di presentare domanda di pensione, non essendo ancora sorto il suo diritto, dovendo necessariamente attendere l’eventuale destituzione, sicché la sua domanda di pensione, presentata a distanza di pochi giorni dalla comunicazione del provvedimento di destituzione dal servizio, è da considerare senz’altro tempestiva ai fini del predetto art. 191;
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