avvocato buon giorno,
ho letto alcune risposte che lei ha fornito in merito al diniego di cumulabilità tra PPO e una tantum.
sarebbe così gentile di fornirmi i riferimenti normativi e/o legislativi che regolano la questione?
la ringrazio gipo
cumulo pensione privilegiata e una tantum
Re: cumulo pensione privilegiata e una tantum
Esistono diverse indennità una tantum, quella riservata ai parzialmente idonei che aumenta del 20%
l' importo dell'equo indennizzo, deve essere decurtata del 50% in caso di ricezione di ppo per la stessa infermità.
L'indennità una tantum intesa come pensione privilegiata rilasciata solo per qualche annualità, può essere cumulata per intero con l'equo indennizzo.
Ciao Rambo
Questo è quanto ho trovato in rete...
E' il beneficio che viene corrisposto per la perdita dell'integrità fisica derivante da infermità o lesioni subite per causa di servizio e che abbiano comportato "PARZIALE INIDONEITA' AL SERVIZIO DI ISTITUTO".
A CHI SPETTA E COME SI OTTIENE
Spetta al personale della Polizia Penitenziaria che, riconosciuto dalla Commissione Medica Ospedaliera parzialmente idoneo al servizio di istituto e riutilizzato in "servizi compatibili con la ridotta capacità lavorativa", presenti domanda all'ufficio di appartenenza entro sei mesi dalla data di notifica del Processo Verbale di riforma parziale.
PROCEDURA
La Direzione di appartenenza trasmette la richiesta, debitamente corredata dei documenti sanitari e amministrativi e del Processo Verbale, all'Amministrazione centrale che, accertata la regolarità della documentazione, emette il provvedimento conclusivo di accoglimento o di diniego.
NORMATIVA
D.P.R. 3.5.1957, n°686
Legge 23.12.1970, n°1094
D.P.R. 25.10.1981, n°738
Legge 23.12.1994, n°724
Legge 23.12.1996, n°662.
l' importo dell'equo indennizzo, deve essere decurtata del 50% in caso di ricezione di ppo per la stessa infermità.
L'indennità una tantum intesa come pensione privilegiata rilasciata solo per qualche annualità, può essere cumulata per intero con l'equo indennizzo.
Ciao Rambo
Questo è quanto ho trovato in rete...
E' il beneficio che viene corrisposto per la perdita dell'integrità fisica derivante da infermità o lesioni subite per causa di servizio e che abbiano comportato "PARZIALE INIDONEITA' AL SERVIZIO DI ISTITUTO".
A CHI SPETTA E COME SI OTTIENE
Spetta al personale della Polizia Penitenziaria che, riconosciuto dalla Commissione Medica Ospedaliera parzialmente idoneo al servizio di istituto e riutilizzato in "servizi compatibili con la ridotta capacità lavorativa", presenti domanda all'ufficio di appartenenza entro sei mesi dalla data di notifica del Processo Verbale di riforma parziale.
PROCEDURA
La Direzione di appartenenza trasmette la richiesta, debitamente corredata dei documenti sanitari e amministrativi e del Processo Verbale, all'Amministrazione centrale che, accertata la regolarità della documentazione, emette il provvedimento conclusivo di accoglimento o di diniego.
NORMATIVA
D.P.R. 3.5.1957, n°686
Legge 23.12.1970, n°1094
D.P.R. 25.10.1981, n°738
Legge 23.12.1994, n°724
Legge 23.12.1996, n°662.
" Chi ti ha insegnato che nulla si può cambiare, voleva solo un altro schiavo "
Re: cumulo pensione privilegiata e una tantum
a parziale integrazione e chiarimento mi riferisco a soggetto che percepisce già la PPO ma il Ministero non ha ritienuto di dover liquidare anche l'indennità una tantum di 4annualità in quanto non cumulabile con la PPO.
penso sia da ritenersi una affermazione alquanto discutibile in considerazione che due livelli di valutazione ( verbalizzazione della CMO e revisione del Comitato di controllo ) l'abbiano inserito nella loro decisione un beneficio considerato inefficace e improduttivo. mi suona stonato tale comportamento. credo invece che il legislatore abbia inteso concedere due provvidenze di diversa natura a ristoro di due posizioni medico-legali differenti se pur contestualizzate una relativa alla Tab.A e l'altra per la Tab. B. infine agli atti esistono verbali delle CMO in cui pur determinando una tabella A a vita non concedevano le annualità a titolo di indennizzo una tantum? come spiegare queste disomogeneità. credo sia necessario un chiarimento grazie gipo
penso sia da ritenersi una affermazione alquanto discutibile in considerazione che due livelli di valutazione ( verbalizzazione della CMO e revisione del Comitato di controllo ) l'abbiano inserito nella loro decisione un beneficio considerato inefficace e improduttivo. mi suona stonato tale comportamento. credo invece che il legislatore abbia inteso concedere due provvidenze di diversa natura a ristoro di due posizioni medico-legali differenti se pur contestualizzate una relativa alla Tab.A e l'altra per la Tab. B. infine agli atti esistono verbali delle CMO in cui pur determinando una tabella A a vita non concedevano le annualità a titolo di indennizzo una tantum? come spiegare queste disomogeneità. credo sia necessario un chiarimento grazie gipo
Re: cumulo pensione privilegiata e una tantum
Finalmente è chiara la domanda.
Se può esserti utile nella nota operativa I.N.P.D.A.P. n.36 del 9.7.2010 sono specificate le modalità di cumulo tra pensione privilegiata e indennità una tantum. Anche se non ti nascondo che la trovo di difficile comprensione.
Ciao Rambo
Se può esserti utile nella nota operativa I.N.P.D.A.P. n.36 del 9.7.2010 sono specificate le modalità di cumulo tra pensione privilegiata e indennità una tantum. Anche se non ti nascondo che la trovo di difficile comprensione.
Ciao Rambo
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