Per tutti gli interessati e lettori di questo forum, pubblico alcune sentenze emesse dalla Corte dei Conti di alcune città, sperando di far nuovamente cosa buona. Purtroppo andando in pensione per un motivo o per un'altro si è all'oscuro di tanti benefici e "guerre economiche" fatte per giusta causa. Quì potranno trovare "nel dubbio" qualcosa di interessante. Le notizie apparse sui giornali e riviste varie, passano dalla mente, ma una notizia scritta su questo forum può essere sempre consultata.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA
In composizione monocratica nella persona del Primo Referendario Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 35233/PM del registro di segreteria depositato in data 11 novembre 2002 dal sig. D.C., nato a omissis, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso, dall'avv. C…. B…. e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Salerno alla via F. Prudente n. 9, contro il decreto del Ministero della Difesa – D.G. Pensioni n. 211 del 14 maggio 1994;
Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del giorno 8 aprile 2010 soltanto l’avv. C…. B….. in difesa del ricorrente, non comparsa la convenuta Amministrazione;
Ritenuto in
FATTO
Con il ricorso indicato in epigrafe, ritualmente notificato all'Amministrazione della Difesa, il signor C. chiedeva l'attribuzione di trattamento pensionistico privilegiato vitalizio, con interessi e rivalutazione come per legge dal sorgere del diritto sino all'effettivo soddisfo, nonché risarcimento del danno patito a causa del protrarsi dello svolgimento di compiti faticosi a dispetto dell'insorta infermità con interessi e rivalutazione come per legge, oltre a vittoria di spese processuali, per l'infermità “ernia discale”, già riconosciuta dipendente da causa di servizio ed indennizzata con tre annualità di tabella B con il decreto n. 211/1994 (impugnato) indicato in epigrafe.
Esponeva a tal fine il ricorrente, che a causa della predetta infermità, manifestatasi dopo circa due mesi (fine novembre 1989) dall'inizio del servizio di leva (28.09.1989) con dolori alla schiena ed alla gamba sinistra, ebbe ad insorgere ed a peggiorare proprio a causa del servizio di leva, durante il quale egli non solo svolgeva i faticosi addestramenti del C.A.R. iniziale ma anche veniva impiegato per la guida degli autoveicoli militari, avendo nel frattempo conseguito patente militare di guida di categoria C, nonché per il carico e lo scarico degli automezzi; lamentava, inoltre, che, dopo alcuni ricoveri, soltanto il 27.07.1990 venne finalmente diagnosticata “lombosciatalgia sx da sospetta protusione discale di L5-S1, causata da pregressa distorsione acuta lombosacrale”, dopodiché, accertato trattarsi di ernia del disco L5-S1, venne riformato in data 13.10.1990.
Lamentava, quindi, il C. che a causa della precitata patologia discale subiva intervento chirurgico il 24.01.1991, venendo poi sottoposto a visita per pensione privilegiata presso la C.M.O. di Roma – Cecchignola in data 20.02.1992, con diagnosi di “in atto esiti di laminectomia sx L5-S1 con riduzione dello spazio intersomatico”, riconosciuta dipendente da c.s. ed ascrivibile a tre annualità di ottava categoria. Successivamente, il C. presentava domanda di aggravamento allegando peggioramento delle sue condizioni, riscontrato come insussistente nella visita del 04.09.1996 presso la C.M.O. di Caserta; nell'anno 2000 subiva nuovo intervento per recidiva di ernia discale L5-S1.
Allegava al ricorso documentazione sanitaria comprovante l'evolversi della patologia suindicata e relazione CTP redatta dal dr. Giuseppe Consalvo, specialista in medicina Legale e delle Assicurazioni, secondo cui il C. sarebbe attualmente affetto da “esiti di duplice intervento chirurgico di laminectomia per ernia discale L5/S1 con recidivata radiculopatia compressiva S1”, infermità collocabile nella sesta categoria di pensione tabella A, in quanto caratterizzata da cronicità e da elevato grado invalidante (40-50%) almeno a far data dalla visita collegiale del 04.09.1996.
Con nota n. 627960 del 04.10.2005, pervenuta il 13.10.2005 (richiamata e reiterata in nota difensiva presentata il 09.03.2010), il Ministero della Difesa – D.G. Personale Militare trasmetteva copie di atti ricompresi nel fascicolo pensionistico del ricorrente nonché memoria difensiva, in cui eccepiva l'infondatezza nel merito del ricorso stante la legittimità dell'operato dell'Amministrazione nel caso di specie e, in subordine, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici non riscossi.
Con memoria difensiva integrativa depositata in data 15.01.2007, cui allegava ulteriore documentazione sanitaria, la difesa del ricorrente, meglio specificando i motivi della pretesa di trattamento pensionistico vitalizio di sesta categoria come dalla surriportata relazione CTP, precisava che il trattamento in questione dovrebbe essere attribuito con decorrenza dallo stabilizzarsi dell'infermità (luglio 1990) o almeno dal suo aggravamento (aprile 1996). Concludeva per l'accoglimento di tutte le domande già avanzate nel ricorso introduttivo, ivi compresa quella inerente il risarcimento del danno biologico ed esistenziale.
Con ordinanza n. 21/2007 di questa Sezione, depositata in Segreteria il 29.01.2007, è stato disposto un supplemento d'istruttoria finalizzato ad acquisire: 1. copia del verbale di visita collegiale del 04.09.1996 presso la C.M.O. di Caserta e dell'istanza di aggravamento all'uopo presentata dal ricorrente; 2. motivato parere dell'UML presso il Ministero della Salute relativamente ai seguenti quesiti: “a. se possa ritenersi che la patologia discale diagnosticata al signor D.C. fosse già meritevole di trattamento pensionistico vitalizio alla data del congedo (13.10.1990), ovvero se sia da ritenersi congruo l'indennizzo una tantum corrispondente a tre annualità di tabella B attribuito con il decreto n. 211/1994 impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio; b. se, in caso contrario, sia attribuibile pensione vitalizia con decorrenza dalla successiva domanda di aggravamento (1996) e, in tal caso, quale sia la categoria di pensione ascrivibile”.
In data 29.09.2009 è pervenuto alla Sezione il parere n. 116765 del 24.09.2009 dell'UML presso il Ministero della Salute, in cui il CTU interpellato con la prefata ordinanza ha formulato valutazione positiva in ordine ad entrambi i proposti quesiti, esprimendo parere di attribuibilità della patologia discale del ricorrente all'ottava categoria vitalizia a decorrere dalla data del congedo ed alla sesta categoria vitalizia dalla successiva domanda di aggravamento (1996).
In memoria integrativa presentata il 19.03.2010 la difesa del ricorrente, aderendo alle conclusioni del CTU interpellato dalla Sezione, ha chiesto che il ricorso venisse accolto conformemente ad esse, insistendo inoltre anche per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.
Nella pubblica udienza odierna l’avv. C….. B……, riportandosi integralmente agli scritti difensivi e meglio specificandone le argomentazioni, ha insistito per l’accoglimento di tutte le domande ed istanze ivi proposte.
Il giudizio è quindi passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.
Considerato in
DIRITTO
Preliminarmente, va dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione, poiché avente ad oggetto un diritto estraneo al rapporto pensionistico, la domanda formulata con il gravame in epigrafe relativamente al risarcimento dell’asserito danno biologico ed esistenziale. Invero, il fondamentale presupposto su cui si basa la giurisdizione della Corte dei conti (art. 13 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. n.1214 del 12.7.1934) è costituito dalla sussistenza di una controversia avente ad oggetto il diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, ivi incluse le questioni comunque incidenti sul contenuto del diritto stesso e sull'ammontare del trattamento relativo.
Pertanto, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale (biologico ed esistenziale) avanzata dal ricorrente deve essere dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione di questa Corte (cfr. ex plurimis: Sez. Giur. Veneto, sentenza n. 350/2009; Sez. Giur. Abruzzo, sentenza n. 117/2010).
Inoltre, non può essere presa in esame la questione relativa all'allegato aggravamento della patologia discale del signor C., riconosciuta dipendente da c.s.m. ed indennizzata con tre annualità di ottava categoria con il decreto n. 211/1994.
Invero, in atti non risulta che sia avvenuta la presentazione nell'anno 1996 – come invece afferma la difesa del ricorrente – di istanza di aggravamento, né che il C. sia stato sottoposto a visita presso la CMO per la prescritta visita collegiale. Soltanto, è allegata al ricorso introduttivo (all. n. 21 bis) copia dell'invito rivolto dalla CMO di Napoli al signor D.C. a presentarsi a v.c. in data 03.09.1996. Il Ministero della Difesa – Prevmil – 2° Reparto – 6^ Divisione, ha inoltre evidenziato, in nota pervenuta alla Sezione in data 02.04.2007 e trasmessa in ottemperanza al punto 1 dell'ordinanza n. 21/2007 di questa Sezione (riportata in premessa), che “agli atti della scrivente non risultano pervenute istanza di aggravamento né il processo verbale del 04.09.1996”.
Conseguentemente, la questione relativa all'allegato aggravamento, oggetto a dire della difesa del ricorrente di domanda presentata nell'anno 1996 (ma totalmente assente in atti), non può essere esaminata in questa sede, bensì va dichiarata inammissibile per non essere stata preceduta - come invece espressamente previsto dall’art. 71 R.D. 13 agosto 1933, n. 1038 a pena di inammissibilità - da apposita domanda in via amministrativa.
Per quanto attiene, invece, la questione relativa alla spettanza di trattamento pensionistico alla data del congedo dedotta in giudizio dal C., il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Sul punto, va ricordato che l'art. 70 del DPR n. 1092/73 dà diritto a trattamento pensionistico, per infermità già riconosciute ed indennizzate, quando queste risultino aggravate e nei limiti del sopravvenuto aggravamento.
Orbene, il ricorrente sostanzialmente lamenta, con il ricorso, un'inadeguata valutazione medico-legale dell'infermità da cui è affetto, perché rapportata ad una meno favorevole categoria indennitaria. In definitiva, la censura sollevata cade sul giudizio di ascrivibilità dell'affezione formulato dall'Amministrazione.
La valutazione del preteso migliore trattamento riflette, infatti, necessariamente i parametri dell'ascrivibilità, nel senso che la consistenza dell'invalidità che deriva dalla patologia dipendente dal servizio, è commisurata al tipo ed alla natura dell'infermità secondo una classificazione predeterminata.
Quindi, il giudizio sull'ascrivibilità sottende una valutazione medico-legale della misura di invalidazione della capacità lavorativa, indotta dall'infermità contratta per causa del servizio.
Tale valutazione si fonda sull'apprezzamento dell'entità della riduzione della cosiddetta validità economica dell'individuo, tenendo conto, da un lato, del danno che deriva dall'infermità contratta a causa del servizio e dall'altro delle residue attitudini lavorative e della loro capacità a produrre guadagno.
Le tabelle “A” e “B” contengono i parametri di misurazione standardizzata del livelli di riduzione della validità economica, in relazione alla tipologia dell'infermità contratta e al contempo determinano il “quantum” necessario a compensare, sia pure in misura minimale, tale riduzione.
Nel caso di specie, dagli atti risulta quanto segue:
• Il signor D.C., valutato idoneo allo svolgimento del servizio di leva nell'apposita visita, venne arruolato il 28.09.1989 nel 17.mo Btg. Fanteria “San Martino” di Sulmona (AQ) con le mansioni di “fuciliere assaltatore”, per svolgere l'iniziale periodo di addestramento e poi essere inviato il 27.10.1989 al 57.mo Btg. Fanteria Motorizzata “Abruzzi” di Sora (FR), dove sul finire del mese di novembre 1989 iniziò ad accusare lombosacralgia con irradiazione sciatalgica all'arto inferiore sinistro, la cui persistenza (caratterizzata da fasi acute alternate ad altre di apparente remissione) indusse il ricovero del C. presso l'O.M. di Roma nel periodo 11-14.12.1989, dove fu formulata diagnosi di “lombalgia”;
• anche dopo la dimissione, il problema continuò a persistere e, nel frattempo, il C. conseguì abilitazione militare alla guida di categoria C, di modo che nel mese di febbraio 1990 gli venne assegnato l'incarico di “radiofonista-conduttore”, con compiti di guida, carico e scarico di automezzi;
• a seguito del Campo d'Arma tenutosi a Barisciano (AQ: Gran Sasso) dal 26.04 al 15.05 del 1990, le condizioni del C. subirono un sensibile peggioramento, con fasi di silenzio clinico sempre più rare e brevi e limitazione funzionale ingravescente (difficoltà nel passare alla stazione eretta e nel sedersi, difficoltà deambulatoria e deambulazione con zoppia), sicché il ricorrente si sottopose, durante un periodo di licenza, ad una visita specialistica ortopedica presso il Presidio Poliambulatoriale di Battipaglia, dove gli venne diagnosticata “lombosciatalgia sinistra da sospetta protrusione discale di L5-S1, causata da pregressa distorsione lombo-sacrale”;
• rientrato al Corpo, subì ricovero presso l'OM “Celio” di Roma dal 31.07 al 01.08 del 1990, venendo poi dimesso con dieci giorni di licenza per convalescenza, durante i quali in data 08.08.1990 si sottopose, presso il Centro Diagnostico Salernitano, ad una TC colonna che evidenziò “... ernia postero-laterale sinistra del disco intersomatico L5-S1, a sviluppo prevalentemente intra-foraminale ...”, dopo di che, rientrato al Corpo, venne sottoposto a nuovo ricovero presso l'OM “Celio” di Roma nel periodo 10-13.08.1990, per essere dimesso con trenta giorni di licenza per convalescenza, seguiti da vari permessi e, infine, dalla riforma a mente dell'art. 75/c E.I. in data 13.10.1990;
• in data 25.09.1990 D.C. presentò domanda di pensione privilegiata ed il 13.11.1990 venne sottoposto a visita specialistica neurochirurgica presso la Divisione di Neurochirurgia Funzionale dell'Università di Napoli, dove fu formulata la diagnosi di “ernia discale L5-S1 sinistra intraforaminale (sciatica paralizzante)”, abbisognevole di intervento chirurgico di “erniectomia e laminectomia sinistra L5-S1”, effettuato nel gennaio 1991 presso il Centro Traumatologico Ortopedico di Firenze, per poi praticare un'intensa terapia riabilitativa;
• in data 20.02.1992 il C. venne sottoposto a v.c. presso la CMO di Roma – Cecchignola, che formulò diagnosi di “ernia del disco; in atto: esiti di emilaminectomia sx. L5-S1 con riduzione del relativo spazio intersomatico”, infermità ritenuta ascrivibile ad indennità una tantum pari a tre annualità di tabella B, nonché fondamentalmente preesistente al servizio di leva ma significativamente incisa, sotto il profilo concausale, dalle caratteristiche del medesimo;
• il CPPO espresse parere conforme nella seduta del 24.01.1994, di modo che venne emesso il decreto n. 211/1994 del Ministero della Difesa, ritenuto non satisfattivo dall'odierna parte ricorrente.
L'UML, interpellato quale consulente tecnico d'ufficio dal G.U., ha diagnosticato al C. “esiti di duplice intervento chirurgico di emilaminectomia L5-S1 ed erniectomia per ernia discale L5-S1 recidivata, con radicolite cronica, fibrosi peri-radicolare e neuro-apraxia; protrusione discale L4-L5”.
Il CTU, inoltre, ha rilevato che la patologia discale rachidea sviluppata dal C. ha avuto la sua estrinsecazione clinico-obiettiva due mesi dopo l'inizio del servizio di leva, il quale ha senz'altro influito, sotto il profilo concausale efficiente e determinante, “nella genesi delle successivamente evidenziate ernie, configurandosi come antecedente necessario seppur verosimilmente non sufficiente nella determinazione della infermità posta in diagnosi, avendo contribuito in modo prevalente nonché preponderante rispetto a fattori estranei al servizio stesso, caratterizzato da un tipo di attività svolta corrispondente – ad avviso del CTU – in modo chiaro e compatibile con la “sede di applicazione e di azione delle forze meccaniche potenzialmente lesive” nonché con “le modalità di produzione, manifestazione ed evoluzione delle lesioni prodottesi”. Infatti – ha osservato ancora l'UML - “le caratteristiche dei multipli eventi lesivi (ovvero i compiti previsti dal servizio di leva dapprima in qualità di fuciliere assaltatore, indi di autista di automezzi, con mansioni altresì di carico e scarico degli stessi: si ricorda in proposito che il C. era stato trasferito nella Fanteria Motorizzata, cioè quella parte della Fanteria le cui forze vengono autotrasportate per seguire rapidamente gli spostamenti delle forze corazzate) e quelle delle conseguenze dannose determinatesi a livello vertebrale risultano avere una stretta connessione reciproca con creazione di un “quantum” di danno risultante dal contrapporsi della energia del mezzo lesivo e della resistenza organica opposta alla struttura rachidea”.
Considerate, inoltre, l'insuscettibilità di miglioramento e la consistenza delle limitazioni funzionali caratterizzanti l'esaminata patologia (del resto emergenti anche dal p.v. n. 619 del 20.02.1992 della CMO di Roma – Cecchignola: “la digitopressione ... vivamente dolente ... L'articolarità attiva è ridotta di un quarto e riferita dolente ... Esiti di emilaminectomia sx L5-S1 con riduzione del relativo spazio intersomatico”) , l'UML ha concluso osservando che il danno vertebro-discale subito dal C. al termine del servizio militare ed a causa di esso, è di entità tale da far propendere per l'ascrivibilità ad ottava categoria vitalizia – Tabella A di pensione.
Orbene, questo G.U. ritiene condivisibili per la loro esaustività e congruità di motivazione le argomentazioni e le valutazioni tecniche espresse dall'UML interpellato dalla Sezione. Il CTU, invero, ha esaminato collegialmente, con la partecipazione di esperto specialista in Ortopedia, ed attentamente la documentazione sanitaria in atti, sottoponendo il ricorrente a visita diretta.
Valga evidenziare, comunque, che l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione resistente si rivela riscontro probatorio, poiché, pur essendo vero che il decreto n. 211 impugnato con il ricorso è datata 14.05.1994 ed è stato registrato alla Corte dei conti il 13.12.1994, mentre il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato nell'ottobre 2002, è anche vero che non vi è alcuna prova in atti della data in cui il provvedimento di che trattasi è stato notificato all'interessato.
Alla luce di quanto sopra il ricorso va quindi accolto, nei termini dianzi specificati, con decorrenza del relativo trattamento pensionistico dalla data del congedo (13 ottobre 1990).
In conformità con i principi affermati dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con sentenza n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002, che ha esteso alle pensioni militari, tabellari e di guerra la disciplina relativa all'erogazione degli accessori sui crediti pensionistici, spetta sugli arretrati, dalla scadenza di ogni rata debitoria, la maggior somma tra quanto dovuto per rivalutazione monetaria - ex art. 150 disp. att. c. p. c. - e per interessi legali.
Questo Giudice ravvisa nella complessità della problematica connessa alla pretesa azionata, un giusto motivo, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., applicabile al giudizio pensionistico ai sensi dell'art.26 del R.D. n.1038/1933, per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico primo referendario Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando:
1. DICHIARA INAMMISSIBILE per difetto di giurisdizione la domanda di risarcimento del danno biologico ed esistenziale;
2. DICHIARA INAMMISSIBILE ai sensi dell’art. 71 R.D. 13 agosto 1933, n. 1038 la domanda relativa all'allegato aggravamento;
3. ACCOGLIE la domanda di pensione privilegiata e, per l'effetto, riconosce il diritto del signor D.C. a percepire trattamento pensionistico di ottava categoria tabella A per l'infermità “ernia del disco; in atto: esiti di emilaminectomia sx. L5-S1 con riduzione del relativo spazio intersomatico”, a decorrere dal 13 ottobre 1990 (data del congedo).
Sulle somme arretrate dovute in esecuzione della presente sentenza spetta il maggior importo tra interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza di ciascun rateo fino al soddisfo.
Spese del giudizio compensate.
Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 8 aprile 2010.
IL GIUDICE UNICO
Rossella Cassaneti
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il Direttore della segreteria (Dott. Giuseppe Volpe)