Buonasera, in caso di riforma per ansia, depressione o disturbo dell'adattamento, ci sono delle conseguenze che ricadono sulla persona nel proseguo della propria esistenza?
Esempio : interdizione pubblici uffici, non possibilità di candidarsi ad elezioni comunali, ritiro patente di guida... ecc...
C'è qualcuno che può delucidarmi in merito?
Grazie in anticipo
Conseguenze in caso di riforma
Re: Conseguenze in caso di riforma
Al massimo possono farti fare la visita per la patente civile presso la commissione medica provinciale, rinnovartela per periodi più brevi, e null'altro.
Saluti
Saluti
Re: Conseguenze in caso di riforma
Questa notizia l'ho salvata nel mio carteggio il 27 febbraio 2008 e oggi la posto qui nel caso possa servire a qualche collega per il presente/futuro.
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Al dipendente depresso anche per motivi di lavoro spetta il risarcimento pieno
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5539 del 9 aprile 2003, ha affermato che al dipendente che versi in uno stato di depressione, che sia dipeso, anche solo in parte, da motivi di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a risarcire l’intero danno biologico da lui patito.
Per la Suprema Corte non è necessario che il soggetto versi in uno stato di vera e propria depressione, essendo sufficiente anche il mero stato di abbattimento dell’umore dovuto all’insoddisfazione relativamente all’attività o alle mansioni da questo svolte.
Nel caso specifico, la Cassazione ha condannato una società di spedizione a risarcire 180.000 euro ad un proprio dipendente caduto in una grave crisi depressiva, in seguito ad una dequalificazione, con successivo licenziamento.
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Quindi, il riconoscimento (molto difficile) della eventuale "causa di servizio" e il pagamento dell'equo indennizzo, certamente NON soddisfano mai il danno subito.
Quindi chi ha orecchi da udire oda.
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Al dipendente depresso anche per motivi di lavoro spetta il risarcimento pieno
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5539 del 9 aprile 2003, ha affermato che al dipendente che versi in uno stato di depressione, che sia dipeso, anche solo in parte, da motivi di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a risarcire l’intero danno biologico da lui patito.
Per la Suprema Corte non è necessario che il soggetto versi in uno stato di vera e propria depressione, essendo sufficiente anche il mero stato di abbattimento dell’umore dovuto all’insoddisfazione relativamente all’attività o alle mansioni da questo svolte.
Nel caso specifico, la Cassazione ha condannato una società di spedizione a risarcire 180.000 euro ad un proprio dipendente caduto in una grave crisi depressiva, in seguito ad una dequalificazione, con successivo licenziamento.
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Quindi, il riconoscimento (molto difficile) della eventuale "causa di servizio" e il pagamento dell'equo indennizzo, certamente NON soddisfano mai il danno subito.
Quindi chi ha orecchi da udire oda.
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