congedo parentale ricovero del figlio minore di un anno

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JAKOS

congedo parentale ricovero del figlio minore di un anno

Messaggio da JAKOS »

salve a tutti gli utenti vorrei se possibile avere un informazione. Mio figlio Gabriele nato in data 26.09.2011 e' stato ricoverato dal 04.10.2011 al 10.10.2011 presso una struttura sanitaria avendo usufruito di licenza straordinaria vorrei sapere visto che il mio comando compagnia carabinieri mi ha riferito che per i primi 5 gg ero coperto economicamente al 100% per i rimanenti 2 gg dovevo pagarli o fare una domanda di licenza ordinaria.
Alla luce di quanto sopra essendo padre ora di tre figli, rammento che la prima figlia, all'eta' di 2 anni e' stata ricoverata per circa dieci gg in struttura sanitaria ed avendo come adesso presentato certificato di ricovero e dimissioni della struttura sanitaria tutti i gg vennero pagati al 100% senza avere nessun tipo di problema.
potete illuminarmi con riferimenti normativi


giovanni60
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Re: congedo parentale ricovero del figlio minore di un anno

Messaggio da giovanni60 »

Ciao Jakos,
prima di risponderti vorrei farti alcune domande:
Sua moglie è lavoratrice?
Per la nascita di suo figlio qualcuno in famiglia ha fruito del congedo di maternità o paternità?
Quanti giorni di malattia ha fruito durante l'anno?
Che tipo di licenza straordinaria ha fruito?
Aspetto Sue notizie.
Ciao Giovanni60
JAKOS

Re: congedo parentale ricovero del figlio minore di un anno

Messaggio da JAKOS »

mia moglie nn e' lavoratrice
per la nascita di mio figlio 26.09.2011 nessuno ha usufruito di congedo parentale
il 04.10ca sino al 10.10 ca e' stato ricoverato in ospedale ed ho usufruito di una licenza straordinaria
il comando regione mi ha detto 5 gg sono pagati al 100% e 2 giorni non sono pagati
non ho sicuramente superato i 45 gg penso di nn aver fatto neanche 20gg
giovanni60
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Re: congedo parentale ricovero del figlio minore di un anno

Messaggio da giovanni60 »

Ciao Jakos, ebbene
A) Se durante l’anno in corso (dal 1-1-2011 al 30-10-.2011) non hai superato i 45 gg di malattia, ti spetta il congedo parentale retribuito come previsto al capitolo IV (licenze straordinarie computabili nel limite massimo di 45 gg annui) al punto 9 della pubblicazione C-14 che qui di seguito ti riporto:
9. LICENZA PER CONGEDO PARENTALE
Il personale, compreso quello dirigente, con figli minori di tre anni, che intende avvalersi del congedo parentale retribuito per intero, può chiedere di fruire di un periodo di licenza straordinaria nella misura complessiva di 45
giorni, anche frazionati, nell’arco dei primi tre anni di vita del bambino, e comunque entro il limite massimo dei 45 giorni di licenza straordinaria computabili e fruibili nell’anno di riferimento.

2) Inoltre puoi fruire di ulteriori giorni di congedo parentale, come previsto al capitolo VIII (licenza per congedo parentale) della pubblicazione C-14, che qui di seguito ti riporto:
Capitolo VIII licenza per congedo parentale
1. NATURA DEL BENEFICIO
a. Il personale ha diritto di astenersi dal servizio per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, durante i primi otto anni di vita del figlio.
b. Il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori ed i relativi periodi di congedo parentale, fruibili anche contestualmente, non possono complessivamente eccedere il limite di 10 mesi. Qualora, però, il militare:
(1) si astenga dal servizio per un periodo non inferiore a 3 mesi, il predetto limite di 6 mesi è elevato a 7 ed il limite complessivo di cui sopra è elevato a 11 mesi;
(2) sia l’unico genitore, la durata del congedo è stabilita in 10 mesi.
Ecc. ecc.
Fai attenzione che in questo caso superato i 45 gg. (di congedo parentale retribuito) lo stipendio ti verrà corrisposto al 30%

B) Inoltre puoi richiedere anche i riposi giornalieri (detti volgarmente permessi per allattamento e sono due ore giornaliere) previste al CAPITOLO X (RIPOSI GIORNALIERI DELLA MADRE E DEL PADRE) della pubblicazione C-14, che qui di seguito ti riporto:
1. NATURA DEL BENEFICIO
a. Durante il primo anno di vita del figlio la militare madre ha diritto di fruire di due riposi giornalieri di un’ora ciascuno, anche cumulabili tra loro, ridotti ad uno se l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.

Il tutto è previsto dalla legge 151/2011 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), modificata dalla legge finanziaria del 2008 e dalla legge 119/2011.

Questo è per quanto riguarda il tuo problema.

Adesso ti informo che potresti richiede entro 6 mesi dalla nascita di tuo figlio, un assegno all’IMPS tramite il tuo comune di residenza, se l’I.S.E. non supera i 32.448,22 euro (per i nuclei famigliari con tre componenti)
L'assegno è stato introdotto dalla legge n. 448/98, art. 66, è disciplinato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e dall'art. 74 del D. Lgs. 151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).

Spero che queste risposte siano chiare e possono aiutarti in qualche modo.
Ciao Giovanni
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