Congedo a seguito di malattia
Congedo a seguito di malattia
Messaggio da brigante1962 »
La materia che ci affligge è proprio questa: Essere collocati in concedo per una patologia la cui causa è ancora al vaglio dell'apposita commissione di Roma.
Considerato che l'incidente cui sono incorso si è verificato in caserma in orario di lavoro, l'esito non potrebbe che essere scontato. Ma.......
Mi spiego meglio: Ho avuto un piccolo incidente in caserma in orario di servizio le cui conseguenze sono state disastrose: a seguito di una banale caduta da due scalini galeotti mi si sono rotti, in contemporanea, i due tendini dei quadricipiti. Raro, ma è successo!! A seguito di un periodo di convalescenza di alcuni mesi, sono stato invitato dagli uffici della mia Regione (Ops..., ora Legione Carabinieri) di appartenenza a produrre domanda di riconoscimento di causa di servizio e contestuale equo indennizzo. La data dell'incidente è stato nell' Ottobre del 2002, mentre la data in cui è partita la domanda per il riconoscimento è il Maggio del 2005. Alla chiusura della pratica dell' incidente la C.M.O. redige un verbale ove recita una collocazione della mia patologia nella Categoria 7, Tabella A con la seguente diagnosi: "PREGRESSA ROTTURA COMPLETA DEL TENDINE QUADRICIPITALE DX E LESIONE INCOMPLETA DEL TENDINE QUADRICIPITALE SX ..........CONDROPATIA FEMORO ROTULEA DI GRADO MARCATO" in aggiunta "DEFICIT DELLA FUNZIONE DEAMBULATORIA E STATICA AGLI ARTI INFERIORI"........IDONEO AL S.M.I. E AL SERVIZIO DI ISTITUTO NELLA FORZA ARMATA DEI CARABINIERI.......... verbale datato 06.05.2005
Ho ripreso il mio servizio al Nor per altri 5 anni fino al dicembre del 2007 dopo altri due anni circa, alla Stazione anche se il mio deficit motorio si faceva sentire. Dal mese Marzo di quest'anno sono in convalescenza per una serie di interventi al ginocchio. Ho inserito una protesi mono compartimentale e sono in via di recupero funzionale dell'arto. Rischio il collocamento in congedo per aver terminato (tra breve) i canonici 365 gg di convalescenza nel quinquennio, poiché, a distanza di quasi 5 anni l' apposita Commissione di Roma non mi ha ancora comunicato l'esito della mia domanda. Ad oggi la causa della mia convalescenza è da attribuire ad una patologia che non ha ancora avuto il sigillo del riconoscimento. Cosa posso fare per evitare di essere collocato anzitempo in congedo posto che ho intenzione di terminare il mio periodo di lavoro nella mia amministrazione, e considerato che il probabile riconoscimento della mia patologia mi consentirebbe di essere riconosciuto parzialmente idoneo e quindi impiegato nell'ambito della Compagnia di appartenenza???
Un collega dell'ufficio malattie della mia Legione mi ha suggerito di inviare una lettera in base alla legge 291/90 spiegando che nel mese di aprile del prossimo anno mi vedrò decurtato il mio stipendio, per tale ragione chiedere di prendere in esame la mia documentazione e deliberare in merito. E' sufficiente o ci sono altre strade da percorrere per evitarmi un congedo anticipato??
ossequi
biagio savino Brig CC
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Re: Congedo a seguito di malattia
Messaggio da Roberto Mandarino »
il collocamento in congedo (per riforma per non idoneità assoluta al s.m.i.) solitamente (per disposizioni superiori) non avviene dopo 365 come riferisci, ma dal 18° al 24° mese di aspettativa malattia (questa infatti può protrarsi fino 730 gg. nell'ultimo quinquennio).Inoltre in base al D.P.R. 52/2009 (coda contrattuale) non vengono più ritirate le somme del 50% e di tutto lo stipendio rispettivamente dopo il 12° ed il 18° mese di aspettativa malattia,salvo eventualmente recuperarle soltanto in caso di non riconoscimento della dipendenza da causa di servizio da parte del Comitato di Verifica.
Essendo un sovrintendente la tua documentazione viene trattata dal Ministero della Difesa, sito in Roma viale dell'esercito n.186 (per avere informazioni sulla tua situazione personale puoi chiamare il numero 06-517051012, se ti riferiscono che la la documentazione è stata inviata al Comitato di Verifica, puoi chiamare l'.U.P.R. del Comitato di Verifica sito in Roma via Lanciani n.11 tel. 06-47618941-03 per sapere quando si terrà l'adunanza plenaria del Comitato che deciderà univocamente sulla dipendenza da causa di servizio della tua patologia, (sarà importante il parere che ha rilasciato sul rapporto informativo il tuo Comandante).
Qualora venissi dichiarato parzialmente idoneo in attesa della Pronuncia del Comitato di Verifica verresti posto in una speciale aspettativa malattia, che in alcuni casi dura anche per 4 anni (come ci si trova un brig.cc. mio amico), durante questa speciale aspettativa malattia (che è esclusa dal conteggio dei 730 gg. massimi nel quinquennio) si resta A STIPENDIO INTERO ed in caso di non dipendenza da c.s. si viene considerati riformati totali sotto la data di notifica del Ministero Difesa e posti in congedo, diversamente se viene riconosciuta la dipendenza da c.s. dal Comitato si rientra nell'Arma da parzialmente idonei.
Saluti e in bocca al lupo Roberto
Re: Congedo a seguito di malattia
Messaggio da brigante1962 »
Chiariamo alcuni principi, tu dici che:
“il collocamento in congedo (per riforma per non idoneità assoluta al s.m.i.) solitamente (per disposizioni superiori) non avviene dopo 365 come riferisci, ma dal 18° al 24° mese di aspettativa malattia (questa infatti può protrarsi fino 730 gg. nell'ultimo quinquennio).”
In questo caso non appare chiaro sulla base di quale principio o ratio un collega, quindi una persona, venga posta in concedo dopo un periodo di malattia ( sembra di capire che ci sia una sorta di discrezionalità da parte dei nostri superiori, che a quanto sembra possono collocarti in concedo dal 18° al 24° mese di aspettativa)
Tu aggiungi che:
“Inoltre in base al D.P.R. 52/2009 (coda contrattuale) non vengono più ritirate le somme del 50% e di tutto lo stipendio rispettivamente dopo il 12° ed il 18° mese di aspettativa malattia,salvo eventualmente recuperarle soltanto in caso di non riconoscimento della dipendenza da causa di servizio da parte del Comitato di Verifica.
( ho fatto un giro di telefonate e i pareri dei vari interlocutori sono diametralmente opposti ) molti degli addetti agli uffici che trattano le nostre pratiche sembra che parlino, per lo più, per sentito dire. Non è un caso che un addetto alla Legione ufficio malattie riferisca della decurtazione dello stipendio allo scadere intorno al dodicesimo mese continuativo di aspettativa per motivi di salute nel caso in cui la malattia responsabile dello status quo non è ancora stata riconosciuta dipendente da causa di servizio e un altro collega dell’Ospedale Militare parli del contrario perché la mia pratica è “in corso di riconoscimento”. In questo caso pare di capire che vi è una terza via.
Inoltre:
“Qualora venissi dichiarato parzialmente idoneo in attesa della Pronuncia del Comitato verresti posto in una speciale aspettativa malattia, che in alcuni rari casi dura anche da 4 anni (come ci si trova un brig.cc. mio amico), durante questa speciale aspettativa malattia (che è esclusa dal conteggio dei 730 gg. massimi nel quinquennio) si resta A STIPENDIO INTERO ed in caso di non dipendenza si viene riformati sotto la data di notifica del Ministero Difesa e posti in congedo, diversamente se viene riconosciuta la dipendenza dal Comitato si rientra da parzialmente idonei”
Mi hanno riferito che il Comandante della Compagnia che ha firmato la trasmissione della mia domanda di riconoscimento di causa di servizio non vi è alcun parere vincolante ma solo una scheda nella quale sono elencati le tipologie di servizio che ho eseguito negli anni precedenti, ovvero se siano o meno compatibili con la patologia sofferta.
Scusami se approfitto della tua disponibilità volevo chiederti su quale normativa si basa l’applicazione da te citata al tuo amico Brig. CC dell’aspettativa al di fuori del normale computo dei 730 giorni nel quinquennio??
Grazie ancora Roberto, in ogni caso
Biagio Savino
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Re: Congedo a seguito di malattia
Messaggio da Roberto Mandarino »
E' ovvio che è la discrezionalità degli Ufficiali Medici della Commissione Medico Militare a decidere dopo quanta aspettativa malattia riformare un militare, tuttavia la Commissione è tenuta ad osservare una diretteviva del 2009 dello Stato Maggiore che li "spinge e li orienta" a far recuperarare l'idoneità fisica degli interessati aspettando anche fino al 24° mese (se necessario) e comunque a non riformare prima del 18° mese, a parte casi rari e particolari,
gravi malattie mentali ecc.
Risposta al punto 2)
Non vi è nessuna terza via, ma una soltanto, quella del D.P.R. 16.4.2009 che ha disposto l'abolizione delle trattenute stipendiali del 50% e del 100% rispettivamente dopo il 12° e dopo il 18° mese di aspettativa malattia.
Probabilmente le disposizioni applicative (pur vigendo dal giorno 1 del mese di giugno 2009), non sono ancora state diramate tramite gerarchico e quindi i colleghi degli uffici preposti non sono stati ancora aggiornati.
Comunque sono convinto che da qui a marzo, (mese in cui compirai un anno di aspettativa malattia), verrano informati tramite gerarchico.
Risposta al punto 3)
Il Comandante di Compagnia non esprime piu (come faceva prima), il parere sulla dipendenza da causa di servizio,questo è stato demandato al Comandate Provinciale o a quello Legionale con la nuova normativa introdotta nel 2001.
Risposta al punto 4)
I parzialmente idonei che godono dello stipendio intero grazie ad una speciale aspettativa malattia (che a volte si protrae per anni), in caso di non riconoscimento della dipendenza da c.s. sono tenuti a restituire il 50% delle somme ricevute dal 12° al 18° mese e le somme intere ricevute dal 18° al 24 mese di tale speciale aspettativa, che esula dal conteggio dei 730 giorni negli ultimi cinque anni di servizio.
Ad eccezione di coloro che ricevono la notifica del diniego del Comitato dopo 24 mesi a decorrere dalla data di stesura del Verbale di parziale idoneità redatto dalla CMO.
Come disposto dalla Circolare del Ministero della Difesa in data 29.7.2009 con circolare prot.n. M_D GMIL II 6 1 0343393.
Tutto questi periodo ( a volte si parla di anni) è considerato servizio effettivo.
ALLEGO in basso L’ART 39 del D.P.R. 16.4.2009 N. 52 (CODA CONTRATTUALE).
Saluti Roberto
_______________
Articolo 39 Licenze straordinarie e aspettativa
1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernenti la riduzione di un terzo di tutti gli assegni spettanti al dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario non si applicano al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare.
2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sussistono anche per il personale accasermato.
3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l'aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o dell'infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altre amministrazioni, previste dall'articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa. Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.
3. bis A decorrere dall’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, fermi restando i limiti previsti dalle norme sullo stato giuridico per il personale militare e fatte salve le disposizioni di maggior favore, al personale collocato in aspettativa per infermità, in attesa della pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.
4. Il personale che non completa il turno per ferite o lesioni verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle indennità previste per la giornata lavorativa.
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Re: Congedo a seguito di malattia
Messaggio da Roberto Mandarino »
Ad esempio: diverso sarebbe stato cadere dalle scale mentre uscivi di corsa per un servizio urgente, ovviamente con prove testimoniali, meglio ancora se relazionato dai superiori.
Pertanto se (come sembra) nel caso che la documentazione arriverà al Comitato senza "prove" che il fatto sia accaduto il servizio e per causa di esso, ti consiglio di reperire eventuali testimonianze scritte da inoltrare in aggiunta alla documentazione inviata.
Saluti Roberto
Re: Congedo a seguito di malattia
Messaggio da domus »
in riferimento a quanto da te detto:
"Risposta al punto 1)
E' ovvio che vi è la discrezionalità degli Ufficiali Medici della c.m.o. nel decidere dopo quanta aspettativa malattia riformare un dipendente, tuttavia la commissione è tenuta ad osservare una diretteviva del 2009 dello Stato Maggiore che li "spinge e li orienta" a far recuperarare l'idoneità fisica degli interessati aspettando anche fino al 24° mese (se necessario) e comunque a non riformare prima del 18° mese, a parte casi rari e particolari,
gravi malattie mentali ecc."
potresti favorirmi gli estremi di questa e/o dove reperirla?
Grazie per la collaborazione
Domus
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Re: Congedo a seguito di malattia
Messaggio da Roberto Mandarino »
Saluti Roberto
Re: Congedo a seguito di malattia
Messaggio da domus »
Re: Congedo a seguito di malattia
Messaggio da brigante1962 »
Nel senso che: La mia pratica è partita male, in tutti i versi.
Devo verificare ancora qualche cosina ma ad oggi posso dirti con assoluta certezza che il mod. C non è stato compilato dall’Ufficio scrivani della Compagnia.
Non ne conosco i motivi.
Quello che so (dimmi se sbaglio) è che per qualsiasi ricovero in ospedale, sia pure di un giorno, il modello C va sempre compilato. Nel senso che nel corso di un incidente, un dipendente subisca delle lesioni mentre sta svolgendo il suo turno di lavoro, indipendentemente se le lesioni siano state cagionate per eseguire il servizio stesso o se il servizio non è ancora cominciato o è appena terminato, ovvero in “itinere” Nel mio specifico caso, avevo terminato il turno pomeridiano, (6 Ottobre 2002 turno 12,00- 18,00) mi sono attardato per incombenze di ufficio inerenti il servizio svolto, quindi mi sono avviato per uscire dalla caserma, sono inciampato su uno scalino perdendo l’equilibrio, nella caduta ho scoperto di non potermi più muovere: ho subito le conseguenze che puoi leggere sul mio primo intervento. Ricoverato con una ambulanza in ospedale sono stato operato il giorno dopo e dimesso dopo nove giorni di ricovero con tutte e due le gambe ingessate dalla coscia fino al piede. Sono finito in sedia a rotelle per dirtela in breve!!
Un altro particolare che sono a conoscenza è che è stato allegato alla mia domanda una relazione di servizio da parte del militare di servizio alla caserma che è stato testimone di tutta la scena.
Grazie ancora Roberto.
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Re: Congedo a seguito di malattia
Messaggio da Roberto Mandarino »
Tuttavia il mod.C non è un elemento determinante ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.Esistono infatti dei casi di non dipendenza anche in presenza di mod.C. Ad esempio: quando a seguito di ricovero all'Ospedale Militare Celio, sul mod C. vi è il parere contrario alla dipendenza da causa di servizio rilasciato dal Comandante dell'Ospedale Militare ecc.
Quello che conta è che al Comitato di Verifica giunga la documentazione che provi il nesso causale tra la patologia ed il servizio prestato.
Saluti Roberto
Re: Congedo a seguito di malattia
Messaggio da brigante1962 »
Saluti Biagio
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Re: Congedo a seguito di malattia
Messaggio da Roberto Mandarino »
Per tutti, cito il caso di un collega Brig.CC. che ha avuto un incidente stradale con l'auto di servizio nel 1989, redatto regolare mod "C", la CMO con una 5^ cat. all'epoca lo ha dichiarato parzialmente idoneo, (ha ricevuto anche l'indennità una tantum più favorevole dell'equo indennizzo), senza il parere del Comitato, che allora non era richiesto.
Successivamente riformato totale dalla CMO per aggravamento della stessa patologia ad una 4^ categoria nell'ottobre 2007, il Ministero Difesa solo a questo punto ha chiesto il parere sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio al Comitato di Verifica di tale incidente stradale AVVENUTO NEL 1989 comunque il Comitato si è espresso favorevolmente soltanto qualche mese fa nell'ottobre 2009, cioè ad oltre 20 anni dall'evento.
Il modello "c" non ha mai accellerato assolutamente l'iter burocratico, che rimane identico, tuttavia questo richiede più completezza di documentazione che solitamente prova al Comitato di Verifica il NESSO CASUALE TRA LA PATOLOGIA ED IL SERVIZIO.
Saluti Roberto
Re: Congedo a seguito di malattia
Messaggio da brigante1962 »
Le determinazioni assunte dal Comitato di verifica sulle nostre domande di riconoscimento per cause di servizio sono appellabili. In caso positivo posso conoscere le modalità??
grazie
brigante1962
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Re: Congedo a seguito di malattia
Messaggio da Roberto Mandarino »
Tuttavia per questi due organi e abbastanza vincolante quanto espresso dal Comitato di Verifica, se non in caso di manifesta infondatezza.
Mentre i giudizi del Comitato di Verifica sono appellabili presso la Corte dei Conti ai fini della Pensione Privilegiata Ordinaria.
Subito dopo aver ricevuto da parte del Ministero della Difesa la notifica del diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia da parte del Comitato di Verifica, è opportuno rispondere alla lettera del Ministero con una raccomandata, chiedendo un riesame della propria documentazione sanitaria ratica, ovviamente allegando documentazione aggiuntiva ed integrativa valida e che evidenzi e comprovi il nesso causale tra la patologia ed il servizio prestato dall'interessato.
Saluti Roberto
Re: Congedo a seguito di malattia
Messaggio da billyelliot1964 »
A me la cmo per alcune infermità già riconoscite mi ha concesso la PPO a vita per altre per 4 anni e per ltre ancora una tantum per due e tre anni
Grazie
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