Circolare I.N.P.S.
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Re: superamento dei 730 giorni di aspettativa nell'ultimo qu
Messaggio da aeronatica »
Un saluto a tutti. Mi complimento con panorama che ha pubblicato una sentenza particolare che può essere di interesse comune. Sono certo che il 12 dicembre vi sia stata udienza al TAR per la sentenza definitiva e secondo me sarà una sentenza ancora più interessante dato che possono esistere diverse opzioni.
1. adempimento: l'amministrazione ha corrisposto il dovuto ed allora non vi sarà nomina del commissario ad acta;
2. inadempimento: il contrario di quanto sopra con la nomina dell'autorità preposta a sostituirsi all'amministrazione per l'adempimento;
3. adempimento parziale; l'amministrazione ha provveduto solo parzialmente.....in modo incompleto, erroneo ed omissivo.......................................................................................................!
peraltro....giusto per completezza espositiva....daL SITO DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA un controllo effettuato al R.G. del TAR per la lombardia di Milano........ho ritrovato rubricato il ricorso R.G. 1453/12 del 07 giugno 12 ove lo stesso maresciallo di prima classe...... impugna il provvedimento di collocamento in congedo. Pertanto ritengo che anche quella causa sia interessante.
Nel merito poi.....ho trovato interessanti.... altri ricorsi del medesimo maresciallo e medesimo avvocato iscritti a RG ai numeri 1253/12, 1454/12, 2189/12, 2190/12, 3009/12.
Vi sono anche interessanti sentenze sempre afferenti al predetto maresciallo....ad esempio stesso TAR la sent. n 5208/08, 20/12, ....addirittura nel ricorso RG n. 1593/08 si può trovare una ordinanza n. 109/09 ove il TAR nomina quale commissario ad acta il Prefetto di Milano.
Grazie Panorama, sinceramente per la tua attenta opera nei TAR.
Auguri di buon 2013 a tutti, certo che il 2013 sarà permeato di soddisfazioni tanto attese.
1. adempimento: l'amministrazione ha corrisposto il dovuto ed allora non vi sarà nomina del commissario ad acta;
2. inadempimento: il contrario di quanto sopra con la nomina dell'autorità preposta a sostituirsi all'amministrazione per l'adempimento;
3. adempimento parziale; l'amministrazione ha provveduto solo parzialmente.....in modo incompleto, erroneo ed omissivo.......................................................................................................!
peraltro....giusto per completezza espositiva....daL SITO DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA un controllo effettuato al R.G. del TAR per la lombardia di Milano........ho ritrovato rubricato il ricorso R.G. 1453/12 del 07 giugno 12 ove lo stesso maresciallo di prima classe...... impugna il provvedimento di collocamento in congedo. Pertanto ritengo che anche quella causa sia interessante.
Nel merito poi.....ho trovato interessanti.... altri ricorsi del medesimo maresciallo e medesimo avvocato iscritti a RG ai numeri 1253/12, 1454/12, 2189/12, 2190/12, 3009/12.
Vi sono anche interessanti sentenze sempre afferenti al predetto maresciallo....ad esempio stesso TAR la sent. n 5208/08, 20/12, ....addirittura nel ricorso RG n. 1593/08 si può trovare una ordinanza n. 109/09 ove il TAR nomina quale commissario ad acta il Prefetto di Milano.
Grazie Panorama, sinceramente per la tua attenta opera nei TAR.
Auguri di buon 2013 a tutti, certo che il 2013 sarà permeato di soddisfazioni tanto attese.
Re: superamento dei 730 giorni di aspettativa nell'ultimo qu
quello che vi raccomando e che, nei ricorsi, fate citare ai vostri avvocati gli estremi delle sentenze che già sapere POSITIVE in modo da facilitare il giudizio agli altri TAR che devono decidere.
Un saluto a tutti.
Un saluto a tutti.
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Circolare I.N.P.S.
Messaggio da Domenico61 »
Oggetto: Documentazione Pensionistica Riguardante il Personale Posto in Congedo per SUPERAMENTO del Limite Massimo di Aspettativa per Infermità Consentito in un Quinquennio (Artt 923 e 929 D.Lgs 66/2010)
***Le Competenti sedi I.N.P.S. (gestione ex I.N.P.D.A.P.) liquidando il trattamento pensionistico per infermità sulla base del verbale di inidoneità al servizio militare incondizionato, in assenza del quale riconoscono la pensione per anzianità , sussistendone i presupposti. Allorquando il militare interessato non abbia maturato gli specifici requisiti pensionistici, pur cessando dal servizio per superamento del limite massimo di aspettativa nel quinquennio, l'istituto erogatore non riconosce alcun emolumento.
Chi e cosi bravo da poter chiarire questa circolare.- Grazie a tutti.
***Le Competenti sedi I.N.P.S. (gestione ex I.N.P.D.A.P.) liquidando il trattamento pensionistico per infermità sulla base del verbale di inidoneità al servizio militare incondizionato, in assenza del quale riconoscono la pensione per anzianità , sussistendone i presupposti. Allorquando il militare interessato non abbia maturato gli specifici requisiti pensionistici, pur cessando dal servizio per superamento del limite massimo di aspettativa nel quinquennio, l'istituto erogatore non riconosce alcun emolumento.
Chi e cosi bravo da poter chiarire questa circolare.- Grazie a tutti.
Re: Circolare I.N.P.S.
Messaggio da peppone »
bene , grazie per questa circolare , non senbra di difficile interpretazione , dice cke il militare cke ha i requisiti non deve sconfinare oltre i 731 giorni al cmo ed essere posto in definizione di riforma o idoneo avendo i requisiti , ed avendo superato i 15 anni di servizio utili x la pensione, il cmo mi ha fatto sforare di 30 giorni e domani ritorno al cmo x fine convalescenza ( ed il mio comando mi ha messo in congedo x superamento 731 giorni,) ma sono ancora attacato al cmo di roma x ckiudere , domani sono al cmo e mi porto questa circolare dell inps. da questa circolare si evince un soppruso del cmo.
Re: Circolare I.N.P.S.
Scusa peppone...ma la circolare dell'inps parla di pensione di anzianità... e nn parla dei famosi 15 anni utili...quindi sinceramente ankio nn riesco a comprenderla sta circolare...cosa vuol dire per l'inps pensione di anzianità? quali sarebbero i requisiti?...gradirei una risposta chiara e precisa...poichè ankio attualmente sto sforando i famosi 730 giorni del quinquennio...saluti...peppone ha scritto:bene , grazie per questa circolare , non senbra di difficile interpretazione , dice cke il militare cke ha i requisiti non deve sconfinare oltre i 731 giorni al cmo ed essere posto in definizione di riforma o idoneo avendo i requisiti , ed avendo superato i 15 anni di servizio utili x la pensione, il cmo mi ha fatto sforare di 30 giorni e domani ritorno al cmo x fine convalescenza ( ed il mio comando mi ha messo in congedo x superamento 731 giorni,) ma sono ancora attacato al cmo di roma x ckiudere , domani sono al cmo e mi porto questa circolare dell inps. da questa circolare si evince un soppruso del cmo.
Re: Circolare I.N.P.S.
Domenico61 ha scritto:Oggetto: Documentazione Pensionistica Riguardante il Personale Posto in Congedo per SUPERAMENTO del Limite Massimo di Aspettativa per Infermità Consentito in un Quinquennio (Artt 923 e 929 D.Lgs 66/2010)
***Le Competenti sedi I.N.P.S. (gestione ex I.N.P.D.A.P.) liquidando il trattamento pensionistico per infermità sulla base del verbale di inidoneità al servizio militare incondizionato, in assenza del quale riconoscono la pensione per anzianità , sussistendone i presupposti. Allorquando il militare interessato non abbia maturato gli specifici requisiti pensionistici, pur cessando dal servizio per superamento del limite massimo di aspettativa nel quinquennio, l'istituto erogatore non riconosce alcun emolumento.
Chi e cosi bravo da poter chiarire questa circolare.- Grazie a tutti.
Da quanto sopra citato, l'inps ex gestione inpdap, riconosce le pensione di inabilita' solo ed esclusivamente, con il verbale del CMO con l' inidoneta' al servizio
militare " INCONDIZIONATO " in poche parole, solo se' "RIFORMATO".-
In pratica, la CMO ha la responsabilita' di ogni individuo, pero' la definizione, la puo' eseguire/effettuare anche dopo la data di scadenza del periodo max di aspettativa.-
oppure si devono avere i requisiti di cui al msg.545 dell'inps....
=======================================================================
Art. 923
Cause che determinano la cessazione del rapporto di impiego
1. Il rapporto di impiego del militare cessa per una delle seguenti
cause:
a) eta';
b) infermita';
c) non idoneita' alle funzioni del grado;
d) scarso rendimento;
e) domanda;
f) d'autorita';
g) applicazione delle norme sulla formazione;
h) transito nell'impiego civile;
i) perdita del grado;
l) per decadenza, ai sensi dell'articolo 898;
m) a seguito della perdita dello stato di militare, ai sensi
dell'articolo 622.
2. La cessazione dal servizio permanente d'autorita' e quella in
applicazione delle norme sulla formazione si applicano soltanto agli
ufficiali.
3. Il provvedimento di cessazione dal servizio e' adottato con
decreto ministeriale, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.
Se il provvedimento e' disposto a domanda, ne e' fatta menzione nel
decreto.
4. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri il
provvedimento di cessazione dal servizio e' adottato con
determinazione del Comandante generale, salvo i casi di cui al comma
1, lettere c), d), l) ed m), per i quali il relativo provvedimento e'
adottato con determinazione ministeriale.
5. Il militare cessa dal servizio, nel momento in cui nei suoi
riguardi si verifica una delle predette cause, anche se si trova
sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto
procedimento si conclude successivamente con un provvedimento di
perdita del grado, la cessazione dal servizio si considera avvenuta
per tale causa.
========================================================================
Art. 929
Infermita'
1. Il militare, che deve assicurare in costanza di servizio i
requisiti di idoneita' specifici previsti dal capo II del titolo II
del libro IV del regolamento, e accertati secondo le apposite
metodologie ivi previste, cessa dal servizio permanente ed e'
collocato, a seconda dell'idoneita', in congedo, nella riserva o in
congedo assoluto, quando:
a) e' divenuto permanentemente inidoneo al servizio incondizionato;
b) non ha riacquistato l'idoneita' allo scadere del periodo massimo
di aspettativa per infermita' temporanea;
c) e' giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che, nel
quinquennio, ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono
state concesse le licenze spettantegli.
2. Il provvedimento adottato in applicazione del comma 1 decorre, a
seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di
aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo
Re: Circolare I.N.P.S.
Scusa Gino59 se nn ho capito male se vieni congedato per il superamento dei 730 giorni e la cmo nn ti ha concesso la riforma...nn ti danno la pensione? è questo il concetto o sbaglio? saluti...gino59 ha scritto:Domenico61 ha scritto:Oggetto: Documentazione Pensionistica Riguardante il Personale Posto in Congedo per SUPERAMENTO del Limite Massimo di Aspettativa per Infermità Consentito in un Quinquennio (Artt 923 e 929 D.Lgs 66/2010)
***Le Competenti sedi I.N.P.S. (gestione ex I.N.P.D.A.P.) liquidando il trattamento pensionistico per infermità sulla base del verbale di inidoneità al servizio militare incondizionato, in assenza del quale riconoscono la pensione per anzianità , sussistendone i presupposti. Allorquando il militare interessato non abbia maturato gli specifici requisiti pensionistici, pur cessando dal servizio per superamento del limite massimo di aspettativa nel quinquennio, l'istituto erogatore non riconosce alcun emolumento.
Chi e cosi bravo da poter chiarire questa circolare.- Grazie a tutti.
Da quanto sopra citato, l'inps ex gestione inpdap, riconosce le pensione di inabilita' solo ed esclusivamente, con il verbale del CMO con l' inidoneta' al servizio
militare " INCONDIZIONATO " in poche parole, solo se' "RIFORMATO".-
In pratica, la CMO ha la responsabilita' di ogni individuo, pero' la definizione, la puo' eseguire/effettuare anche dopo la data di scadenza del periodo max di aspettativa.-
oppure si devono avere i requisiti di cui al msg.545 dell'inps....
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Art. 923
Cause che determinano la cessazione del rapporto di impiego
1. Il rapporto di impiego del militare cessa per una delle seguenti
cause:
a) eta';
b) infermita';
c) non idoneita' alle funzioni del grado;
d) scarso rendimento;
e) domanda;
f) d'autorita';
g) applicazione delle norme sulla formazione;
h) transito nell'impiego civile;
i) perdita del grado;
l) per decadenza, ai sensi dell'articolo 898;
m) a seguito della perdita dello stato di militare, ai sensi
dell'articolo 622.
2. La cessazione dal servizio permanente d'autorita' e quella in
applicazione delle norme sulla formazione si applicano soltanto agli
ufficiali.
3. Il provvedimento di cessazione dal servizio e' adottato con
decreto ministeriale, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.
Se il provvedimento e' disposto a domanda, ne e' fatta menzione nel
decreto.
4. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri il
provvedimento di cessazione dal servizio e' adottato con
determinazione del Comandante generale, salvo i casi di cui al comma
1, lettere c), d), l) ed m), per i quali il relativo provvedimento e'
adottato con determinazione ministeriale.
5. Il militare cessa dal servizio, nel momento in cui nei suoi
riguardi si verifica una delle predette cause, anche se si trova
sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto
procedimento si conclude successivamente con un provvedimento di
perdita del grado, la cessazione dal servizio si considera avvenuta
per tale causa.
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Art. 929
Infermita'
1. Il militare, che deve assicurare in costanza di servizio i
requisiti di idoneita' specifici previsti dal capo II del titolo II
del libro IV del regolamento, e accertati secondo le apposite
metodologie ivi previste, cessa dal servizio permanente ed e'
collocato, a seconda dell'idoneita', in congedo, nella riserva o in
congedo assoluto, quando:
a) e' divenuto permanentemente inidoneo al servizio incondizionato;
b) non ha riacquistato l'idoneita' allo scadere del periodo massimo
di aspettativa per infermita' temporanea;
c) e' giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che, nel
quinquennio, ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono
state concesse le licenze spettantegli.
2. Il provvedimento adottato in applicazione del comma 1 decorre, a
seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di
aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo
Re: Circolare I.N.P.S.
non riesco a seguire... scusate ma quale circolare è stata postata? se potreste indicare i riferimenti (numero e data della circolare) in modo da verificare
ciao e buona serata
ciao e buona serata
Re: Circolare I.N.P.S.
Infatti...qualcuno può postare questa circolare dell'inps? almeno ki si trova nelle condizioni del superamento dei 730 gg. ha la possibilità di muoversi di conseguenza...grazie...saluti...celeste3 ha scritto:non riesco a seguire... scusate ma quale circolare è stata postata? se potreste indicare i riferimenti (numero e data della circolare) in modo da verificare
ciao e buona serata
Re: Circolare I.N.P.S.
Messaggio da peppone »
comunque con il superamento dei 730 giorni , il comando ti mette in congedo( su questo non ci piove è sikuro) ... e si inpianta la pratika di pensione , in base agli anni di servizio svolti, bisogna capire cosa ci guadagna il cmo a a farti sforare i 731 giorni e pronunciarsi 2 o tre mesi dopo cke in militare è stato congedato , dal comando, è ha inpiantato la pratica di pensione per il congedo, avendo sforato i 731ggioni al cmo......ma se uno non si presentasse alle visite successive ? cke me ne faccio del vebale di riforma , dopo tre mesi dal congedo?
Re: Circolare I.N.P.S.
Buongiorno peppone, penso che la CMO, ti faccia sforare i 730 giorni di aspettativa, in quanto non vuole pronunciarsi in maniera definitiva sulla patologia e quindi non si assume nessuna responsabilità in merito. Ciao.
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Re: Circolare I.N.P.S.
Messaggio da luigino2010 »
La circolare è molto chiara; senza il verbale di inidoneità assoluta , l'istituto previdenziale non concede la pensione per inabilità, pertanto onde evitare problemi economici al personale in aspettativa che stanno per superare il limite massimo di aspettativa consentita, le amministrazioni devono inviare il suddetto personale alle cmo competenti prima del superamento dell aspettativa massima per la definizione.
Precedentemente l istituto previdenziale concedeva la pensione anche in assenza del predetto verbale, ma le cose purtroppo stanno cambiando.
Precedentemente l istituto previdenziale concedeva la pensione anche in assenza del predetto verbale, ma le cose purtroppo stanno cambiando.
Re: Circolare I.N.P.S.
Quindi siamo nelle mani della cmo?...ma se la cmo si ostina a nn rilasciare il verbale di inidoneità succede che pur congedato dopo i 730 gg resti senza stipendio e senza pensione...ma tutto ciò è regolare? saluti...luigino2010 ha scritto:La circolare è molto chiara; senza il verbale di inidoneità assoluta , l'istituto previdenziale non concede la pensione per inabilità, pertanto onde evitare problemi economici al personale in aspettativa che stanno per superare il limite massimo di aspettativa consentita, le amministrazioni devono inviare il suddetto personale alle cmo competenti prima del superamento dell aspettativa massima per la definizione.
Precedentemente l istituto previdenziale concedeva la pensione anche in assenza del predetto verbale, ma le cose purtroppo stanno cambiando.
Re: Circolare I.N.P.S.
Salve. Mi permetto di inserirmi nel discorso perchè a me è capitato questo. Riformato nel mese di dicembre 2011. I primi giorni di marzo 2012 ricevo una telefonata da parte dell'impiegata della sede ex INPDAP di residenza che mi informa di non trovare tra la documentazione speditagli dal CNA il verbale di riforma assoluta, precisandomi che senza quest'ultimo atto non avrebbero potuto mettere in pagamento la pensione di inabilità. Per fortuna da un ulteriore controllo lo hanno ritrovato (comunque io ero in grado di esibire la mia copia originale) e quindi la pratica veniva definita positivamente . A voi le valutazioni.
Re: Circolare I.N.P.S.
Ciao peppone...quando torni al cmo puoi farmi sapere come è finita? ovvero se dopo lo sforamento dei 731 gg. la cmo ha l'obbligo di riformarti?...perchè ankio tra poco supererò i 731 gg...quindi volevo capire come funziona per regolarmi di conseguenza...grazie...cordiali saluti...peppone ha scritto:bene , grazie per questa circolare , non senbra di difficile interpretazione , dice cke il militare cke ha i requisiti non deve sconfinare oltre i 731 giorni al cmo ed essere posto in definizione di riforma o idoneo avendo i requisiti , ed avendo superato i 15 anni di servizio utili x la pensione, il cmo mi ha fatto sforare di 30 giorni e domani ritorno al cmo x fine convalescenza ( ed il mio comando mi ha messo in congedo x superamento 731 giorni,) ma sono ancora attacato al cmo di roma x ckiudere , domani sono al cmo e mi porto questa circolare dell inps. da questa circolare si evince un soppruso del cmo.
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