Circ. Com.Gen."linee guida per valut. rischio stress lavoro"

Feed - CARABINIERI

Rispondi
jhwh

Circ. Com.Gen."linee guida per valut. rischio stress lavoro"

Messaggio da jhwh »

Se per caso qualcuno può postare il seguente materiale che ritengo utile per tutti quelli in servizio, linee guida stress correlato in servizio... etc etc.


Diver
Attività iniziale
Attività iniziale
Messaggi: 23
Iscritto il: gio ott 14, 2010 8:55 pm

Re: linee guida

Messaggio da Diver »

??? Non si capisce niente..
jhwh

Re: linee guida

Messaggio da jhwh »

rete intranet cc si tratta di una nuova circolare se qualcuno la puo scaricare parla dello stress
jhwh

Re: linee guida

Messaggio da jhwh »

Linee guida per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all'art. 28, c. 1-bis, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il C.G.A. IV Reparto SM Uff. Log. - in data 15/5/2011 con suo f.nr.98/453-2-1994 ha partorito una circolare di linee guida SE PER FAVORE QUALCUNO ME LE PUO MANDARE ANCHE IN PRIVATO GRAZIE DA CASA NON POSSO
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Circ. Com.Gen."linee guida per valut. rischio stress lavoro"

Messaggio da panorama »

Ecco fatto.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Circ. Com.Gen."linee guida per valut. rischio stress lavoro"

Messaggio da panorama »

Medici Competenti ex art. 38, c.1, lett. d-bis) D. Lgs. 81/08. Chiarimenti dal Ministero.


LETTERA CIRCOLARE – Chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito alle modifiche all’art. 38, c.1, del D. Lgs. n. 81/08, introdotte dal D. Lgs. n. 106/2009.

In relazione ai numerosi quesiti pervenuti alla scrivente, riguardanti la possibilità per i medici competenti ex art. 38, c.1, lett. d-bis), del D. Lgs. n. 81/2008 di esercitare la propria attività in ambito civile, si ritiene di dover chiarire alcuni aspetti della norma di cui trattasi.

Il decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009, recante: “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, ha modificato l’art. 38 (Titoli e requisiti dei medici competenti), c. 1 del predetto decreto n. 81/2008, introducendo la lettera d-bis), la cui specifica dizione è: “con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni”.

La ratio di tale modifica è stata quella di sanare situazioni di potenziale criticità in materia di salute e sicurezza sul lavoro presenti nelle Forze Armate e nella Polizia di Stato in relazione alle attività dei medici militari, come si evince chiaramente dalla Relazione di accompagnamento al D. Lgs. n. 106/2009, che recita testualmente: “…omissis…L’emendamento all’articolo 38 serve a consentire ai medici operanti presso le Forze Armate e la Polizia di Stato di continuare a svolgere le funzioni di medico competente – come oggi è loro consentito ex lege (v. articolo 44, comma 1, lettera d), D. Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334) – qualora in possesso di una esperienza professionale specifica almeno quadriennale”.

La volontà del Legislatore risulta chiaramente diretta ad individuare una disciplina peculiare, applicabile unicamente alle aree “riservate” ai medici delle Forze Armate e della Polizia di Stato senza che in ragione di tale previsione – la quale ha valore di eccezione – possa configurarsi un regime diversificato della disciplina di ordine generale relativa al possesso dei titoli e, per quanto qui interessa, ai requisiti necessari per l’ammissione agli esami per l’iscrizione nell’elenco nominativo dei medici autorizzati alla sorveglianza sanitaria ex D. Lgs. n. 230/95 e successive modifiche e integrazioni.

Pertanto, in condivisione con il Ministero della Salute – Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione, Direzione Generale della Prevenzione – Ufficio II, sulla base delle prescrizioni dell’art. 44 del D. Lgs. n. 334/2000 e delle motivazioni contenute nella Relazione d’accompagnamento al D. Lgs. n. 106/2009, che circoscrivono l’ambito di attività dei medici di cui all’art. 38, c. 1, lettera d-bis), all’interno delle Amministrazioni di appartenenza, si ritiene che tali sanitari, ove non in possesso dei titoli e dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento generale, non possono essere ammessi a sostenere gli esami di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco nominativo dei medici autorizzati alla radioprotezione, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Lettera Circolare Prot. 15/VI/0011398/MA001.A001 – del 19/05/2011
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Circ. Com.Gen."linee guida per valut. rischio stress lavoro"

Messaggio da panorama »

Medico Competente condannato dal Tribunale di Pisa, Sezione Penale.


Il Tribunale di Pisa – Sezione Penale – con sentenza n. 399/2011 del 13.04.2011 condanna un Medico Competente
Il Medico era imputato della contravvenzione di cui all’art. 25, c.1, lett. a), D. Lgs. 81/2008, in relazione all’art. 58, c.1, lett. c), perchè in qualità di Medico Competente di un’azienda, ometteva di collaborare attivamente alla valutazione dei rischi aziendali, infatti il documento di valutazione dei rischi generale dell’azienda datato 11/09/2009 e sottoscritto dall’imputato presentava incongruenze e lacune rispetto alla organizzazione del primo soccorso e delle emergenze, non tenendo in considerazione per l’attività di montaggio dei ponteggi delle attrezzature e dei DPI necessari al salvataggio e le loro modalità di utilizzo, presentava incongruenze in relazione all’esposizione quotidiana al rumore e alle vibrazioni ed infine descriveva un livello di rischio da movimentazione manuale dei carichi modesto senza giustificare le motivazioni che hanno reso necessaria la sorveglianza sanitaria per rischio movimentazione carichi per tutti i lavoratori.
A seguito di attività di indagine esperita presso una ditta di ponteggi di S. Giuliano Terme, nel settembre 2009, gli ispettori ASL di Pisa hanno accertato la violazione analiticamente nel capo di imputazione a carico del Medico Competente della ditta stessa. Nello specifico, gli organi ispettivi hanno verificato alcune incongruenze tra quanto risulta nel Documento di Valutazione dei Rischi aziendali rispetto al protocollo sanitario adottato dal medico.
Peraltro, a seguito delle prescrizioni formulate dall’ASL, la ditta ha provveduto ad inviare un documento che teneva conto esattamente delle indicazioni del medesimo organo ispettivo, il che conferma l’esattezza delle stesse.
Il dibattimento in sede di giudizio ha confermato l’attività svolta dal medico, il suo impegno in azienda e le visite ai dipendenti, la collaborazione fornita a tutela della salute dei lavoratori.
I fatti, descritti sopra sinteticamente, facevano accertare la penale responsabilità dell’imputato, cui – nella sua qualità di medico della ditta – competeva lo specifico compito di assicurare il rispetto della normativa di settore.
L’accertamento operato dalla ASL ha consentito di appurare le negligenze nella collaborazione attiva circa la valutazione dei rischi aziendali, sotto il profilo specifico in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, non avendo l’imputato provveduto a individuare esattamente il grado di rischio connesso alla movimentazione dei carichi, all’esposizione quotidiana dei dipendenti al rumore e alle vibrazioni, con quelle incongruenze e lacune individuate dal personale ispettivo, come richiesto e imposto in via normativa con finalità di salvaguardia dell’incolumità dei lavoratori.
Il Tribunale, visto quanto sopra, e visti gli artt. 533 e 535 CPP, dichiarava colpevole del reato ascritto e, concesse le attenuanti ex art. 62 bis CP, lo condanna alla pena di mesi 1 (uno) di arresto, oltre al pagamento delle spese processuali concedendo i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.
(Sentenza Penale – Tribunale di Pisa – n. 399/2011 del 13.04.2011)
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Circ. Com.Gen."linee guida per valut. rischio stress lavoro"

Messaggio da panorama »

Stress lavoro-correlato: ecco il “manuale” dell’INAIL per valutarlo.


Il Dipartimento medicina del lavoro (ex Ispesl) dell’Istituto ha messo a disposizione gratuita delle imprese un metodo unico e integrato per l’analisi e la gestione del rischio. Lo strumento è già online ed è stato specificatamente elaborato in conformità alle recenti indicazioni di legge in materia.


ROMA – Stress lavoro correlato: l’INAIL mette a disposizione delle aziende gli strumenti e le linee guida per procedere alla valutazione e alla gestione del rischio. Diventato un adempimento obbligatorio per le imprese a seguito delle disposizioni del Testo unico sulla sicurezza (dlgs 81/2008) e delle sue successive integrazioni, quest’ambito è stato oggetto d’analisi da parte del dipartimento Medicina del lavoro (ex ISPESL) dell’INAIL che – in un’apposita piattaforma online del proprio portale – ha messo adesso a disposizione una metodologia da seguire e specificatamente contestualizzata alle indicazioni di legge. All’area informativa è possibile accedere mediante una semplice registrazione gratuita.
Lo strumento – basato sul modello Management standards approntato dall’Health and safety executive (Hse) – rappresenta il risultato di un processo che ha coinvolto più di 75 aziende afferenti a diversi settori produttivi e oltre 6.300 lavoratori e procede nel rispetto delle indicazioni metodologiche elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
Nello specifico il “manuale” predisposto mette a disposizione una lista di controllo da utilizzare nella fase della valutazione preliminare che permette di rilevare numerosi parametri tipici delle condizioni di stress, un questionario da utilizzare nella fase di valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori – e utile all’identificazione e alla caratterizzazione del rischio da stress lavoro-correlato e delle sue cause – e, infine, una guida per la predisposizione dei focus group (da utilizzare nella fase di gestione e monitoraggio per identificare soluzioni efficaci in base ai risultati emersi dalla valutazione).
Le aziende registrate potranno utilizzare direttamente online i software appositamente predisposti per l’inserimento e l’elaborazione dei propri dati raccolti. Entrambi i software elaborano report finali, da inserire nel documento di valutazione dei rischi, che illustrano i risultati emersi nella valutazione stessa, i punti di forza e criticità e propongono suggerimenti utili alla gestione del problema. Attraverso la registrazione nel portale le aziende parteciperanno, da un lato, all’implementazione di una specifica banca dati utile al monitoraggio nel tempo delle attività valutative e, dall’altro avranno a disposizione, in area riservata, tutti i dati inseriti per le varie fasi della valutazione, utili anche per successivi confronti.
Il Dipartimento medicina del lavoro (ex Ispesl) dell’Istituto ha messo a disposizione gratuita delle imprese un metodo unico e integrato per l’analisi e la gestione del rischio. Lo strumento è già online ed è stato specificatamente elaborato in conformità alle recenti indicazioni di legge in materia
ROMA – Stress lavoro correlato: l’INAIL mette a disposizione delle aziende gli strumenti e le linee guida per procedere alla valutazione e alla gestione del rischio. Diventato un adempimento obbligatorio per le imprese a seguito delle disposizioni del Testo unico sulla sicurezza (dlgs 81/2008) e delle sue successive integrazioni, quest’ambito è stato oggetto d’analisi da parte del dipartimento Medicina del lavoro (ex ISPESL) dell’INAIL che – in un’apposita piattaforma online del proprio portale – ha messo adesso a disposizione una metodologia da seguire e specificatamente contestualizzata alle indicazioni di legge. All’area informativa è possibile accedere mediante una semplice registrazione gratuita.
Lo strumento – basato sul modello Management standards approntato dall’Health and safety executive (Hse) – rappresenta il risultato di un processo che ha coinvolto più di 75 aziende afferenti a diversi settori produttivi e oltre 6.300 lavoratori e procede nel rispetto delle indicazioni metodologiche elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
Nello specifico il “manuale” predisposto mette a disposizione una lista di controllo da utilizzare nella fase della valutazione preliminare che permette di rilevare numerosi parametri tipici delle condizioni di stress, un questionario da utilizzare nella fase di valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori – e utile all’identificazione e alla caratterizzazione del rischio da stress lavoro-correlato e delle sue cause – e, infine, una guida per la predisposizione dei focus group (da utilizzare nella fase di gestione e monitoraggio per identificare soluzioni efficaci in base ai risultati emersi dalla valutazione).
Le aziende registrate potranno utilizzare direttamente online i software appositamente predisposti per l’inserimento e l’elaborazione dei propri dati raccolti. Entrambi i software elaborano report finali, da inserire nel documento di valutazione dei rischi, che illustrano i risultati emersi nella valutazione stessa, i punti di forza e criticità e propongono suggerimenti utili alla gestione del problema. Attraverso la registrazione nel portale le aziende parteciperanno, da un lato, all’implementazione di una specifica banca dati utile al monitoraggio nel tempo delle attività valutative e, dall’altro avranno a disposizione, in area riservata, tutti i dati inseriti per le varie fasi della valutazione, utili anche per successivi confronti.
Fonte: INAIL
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Circ. Com.Gen."linee guida per valut. rischio stress lavoro"

Messaggio da panorama »

2011. Obbligo di sostituzione dei maniglioni antipanico e serrature NON marcate CE per le porte lungo le vie d’esodo.


Tags: antincendio, maniglione antipanico, sicurezza, vie di esodo


In ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 03.11.2004, i Datori di Lavoro a partire dal 2011 hanno l’obbligo di sostituire tutti i maniglioni antipanico, le serrature nonché i relativi dispositivi NON muniti di marcatura CE per le porte installate lungo le vie di esodo.

Il D.M. 03 novembre 2004, “Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie d’esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio” (Gazzetta Ufficiale Serie Gen. n. 271 del 18.11.2004), definisce i criteri da seguire per la scelta dei “dispositivi” di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai fini del rilascio del CPI (Certificato Prevenzione Incendi), quando ne sia prevista l’installazione.
I dispositivi devono essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 o ad altre equivalenti.

Nei “criteri di installazione” il D.M. succitato definisce che ai sensi del D.P.R. 21.04.93 n. 246, tali dispositivi devono essere muniti di marcatura CE.
In particolare, fatti salvi specifici regole tecniche di prevenzione incendi, l’installazione dei dispositivi è prevista nei casi:
a) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi, e tali dispositivi devono essere conformi almeno alla norma UNI EN 179 o altra equivalente, qualora se ne verifichi una delle seguenti condizioni:
a.1) l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;
a.2) l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26;
b) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi, conformi alla norma UNI EN 1125 o altra equivalente, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
b.1) l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;
b.2) l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone;
b.3) i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d’incendio con più di 5 lavoratori addetti.

Il titolare dell’attività deve:
• conservare la dichiarazione di corretta installazione;
• effettuare la corretta manutenzione del dispositivo osservando tutte le istruzioni per la manutenzione fornite dal produttore del dispositivo stesso;
• annotare le operazioni di manutenzione e controllo sul registro di cui all’art. 5, c. 2, del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37.

I dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività sopra citate, sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell’attività che comportino un’alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro (io direi “e comunque”) sei anni dalla data di entrata in vigore del succitato D.M. (pertanto dal 2011 è entrato in vigore il termine).

Analizziamo ora i dispositivi e poniamoci alcune domande al quale cercheremo di darci una risposta.
Il D.M. 03.11.2004 parla di dispositivi conformi alla norma:
• UNI EN 1125:1999 – Dispositivi antipanico per le uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale (il maniglione antipanico per capirsi);
• UNI EN 179:1999 – Dispositivi per le uscite di emergenza azionati mediante una maniglia a leva o piastra a spinta.

Dal 2003 nessun produttore di maniglioni antipanico può immettere sul mercato prodotti per uscite di emergenza privi del marchio di conformità europea CE. Come si diceva prima, quelli installati ante 2003 e pertanto che possono mancare della marcatura CE, devono essere sostituiti dall’entrata in vigore del D.M. 03.11.2004 e vale a dire entro il 18 febbraio 2011.

Quali sono le differenze tra la norma EN 1125 e EN 179?
Detto sopra quali dispositivi regolamentano, la differenza principale sta nel fatto che un prodotto EN 1125 è adatto a luoghi dove può crearsi una situazione di panico e quindi la porta d’emergenza deve potersi aprire col minimo sforzo e senza la preventiva conoscenza del funzionamento del meccanismo antipanico.
Un prodotto conforme EN 179 è adatto a luoghi a bassissimo rischio di situazioni di panico e le persone presenti nel luogo devono essere a conoscenza del sistema di funzionamento del meccanismo di apertura. A titolo di chiarimento, e a parere dello scrivente, i prodotti conformi EN 179 non possono essere definiti maniglioni antipanico e nel dubbio è sempre meglio installare un prodotto conforme EN 1125.

Posso chiudere a chiave o con una catena un maniglione antipanico quando l’edificio è vuoto? Posso collegarlo ad un allarme?
No, non posso chiuderla a chiave o con catena o dispositivo analogo. Bisogna sempre garantire l’apertura verso l’esterno 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Sono previste alcune deroghe eccezionali rilasciate dall’organismo di controllo ma comunque che non disabilitino le vie di esodo.
Si, posso collegarlo all’impianto di allarme purchè tale collegamento non ne comprometta il funzionamento meccanico.

La barra orizzontale del maniglione deve essere verde o rossa?
La norma non stabilisce il colore della barra ma ne stabilisce la posizione da terra (tra 90 e 110 cm. e per i locali frequentati da bambini può essere prevista un’altezza inferiore) e la sporgenza (ridotta: fino a 100 mm. e normale: fino a 150 mm.).
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Circ. Com.Gen."linee guida per valut. rischio stress lavoro"

Messaggio da panorama »

Mancata valutazione dello stress da lavoro: a Torino la prima inchiesta.


Tags: inchiesta, mancata valutazione, stress lavoro-correlato


24 marzo 2011. Sono sette le aziende iscritte nel registro degli indagati: secondo gli inquirenti guidati dal pubblico ministero Raffaele Guariniello non avrebbero rispetto in modo corretto l’articolo 29 del Testo Unico, fornendo documenti non attendibili in relazione ai disagi denunciati dai lavoratori

TORINO – Sono sette le aziende di Torino iscritte nel registro degli indagati per non avere valutato in modo corretto – è la tesi degli inquirenti – il rischio da stress del proprio personale. Si tratta della prima inchiesta del genere avviata i Italia in materia di violazione dell’articolo 29 del Testo unico sulla sicurezza del lavoro. Tra le imprese coinvolte finora – dopo i controlli dell’Asl e i successivi accertamenti del pm Raffaele Guariniello – figurerebbe anche un museo.

Il mancato rispetto del documento di valutazione del rischio – ha disposto la normativa – può arrivare a comportare l’arresto fino a otto mesi e ammende fino a 15 mila euro. Secondo le prime indiscrezioni trapelate, le indagini della Procura avrebbero evidenziato che il metodo di accertamento seguito dalle imprese (quelle controllate dall’Asl) non fornirebbe un quadro reale della situazione perché basato solo su alcuni parametri. Una parzialità nell’approccio che avrebbe sottovalutato in modo evidente problemi e disagi denunciati, al contrario, dai lavoratori intervistati dai medici aziendali o dal personale incaricato.

A evidenziare questo punto è stata proprio una squadra di psicologi che, su incarico del pubblico ministero, ha esaminato e studiato i documenti di valutazione. Bocciandoli tutti. Dal Ministero del Lavoro sono state, così, fornite alle aziende delle indicazioni per lo svolgimento corretto dei test, ma Guariniello non parrebbe concordare sulla tempistica indicata.

Fonte: INAIL
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Circ. Com.Gen."linee guida per valut. rischio stress lav

Messaggio da panorama »

1) - Orbene, il ricorrente lamentava nell’atto introduttivo la mancata considerazione da parte dell’Amministrazione, nel respingere la domanda di pensione privilegiata con il provvedimento impugnato, dell’incidenza concausale efficiente e determinante dei fattori di servizio militare svolto (“ stress , “molteplicità dei servizi resi”, “abituale esposizione all’umidità in alto mare”, “diversa alimentazione”), sull’insorgenza della patologia, in relazione, in particolare, al periodo di imbarco sulla nave militare Duilio (che dichiarava avere svolto per cinque mesi ,dal 13 dicembre 1974 al maggio del 1975).

2) - Inoltre, egli sosteneva di non avere mai sofferto, prima dell’arruolamento, di alcuna importante malattia e di non esserci una predisposizione ereditaria e familiare alla patologia sofferta durante il servizio.

Il resto leggetelo qui sotto, poiché è stata fatta un'ottima valutazione.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 404 12/06/2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 404 2014 PENSIONI 12/06/2014



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

composta dai seguenti magistrati
dott. ssa Angela Silveri Presidente f.f.
dott. Luigi Cirillo Consigliere
dott.ssa Daniela Acanfora Consigliere-rel.
dott.ssa Francesca Padula Consigliere
dott. Marco Smiroldo Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n.27290 del ruolo generale, depositato in data 23 ottobre 2006 dal sig.
B. S., omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Bonaiuti presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Roma alla via R. Grazioli Lante n.16

contro

il MINISTERO DELLA DIFESA – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva- I Reparto- 4° Divisione- Sezione Contenzioso - rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Isabella Cimmino

avverso

la sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche n.198/06, depositata in data 13 febbraio 2006.

Esaminati tutti gli atti ed i documenti di causa;
Uditi, nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2014 il relatore cons. Daniela Acanfora e l’avv. Bonaiuti, in rappresentanza dell’appellante; non comparsa l’Amministrazione appellata.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza in epigrafe, non notificata, il giudice monocratico della Sezione giurisdizionale marchigiana di questa Corte dei conti ha respinto il ricorso prodotto dal sig. OMISSIS, quale ex militare di leva, avverso il d.m. n.110 del 10 febbraio 1976.

Con il predetto provvedimento, allegato al ricorso, venne respinta la domanda (prodotta in data 19 novembre 1974) diretta ad ottenere la pensione di privilegio per un’infermità ivi denunciata, perchè non riconosciuta dall’Amministrazione essere dipendente da causa di servizio, (in adesione, come si legge nelle premesse, al parere negativo espresso dalla commissione medica ospedaliera di Venezia in una v.m.c. effettuata in data 26 settembre 1975 ed a quello della commissione medica di II istanza del 3 dicembre 1975).

Dal fascicolo processuale trasmesso dalla sezione giurisdizionale marchigiana risulta che la richiesta del fascicolo amministrativo era stata inoltrata al Ministero della Difesa con nota della segreteria del 3 novembre 2005, ma riscontrata soltanto, unitamente alla memoria di costituzione in giudizio, in data 2 marzo 2006, pertanto dopo l’udienza monocratica di discussione, tenutasi il giorno 8 febbraio 2006.
Il giudice unico ha anzitutto rilevato che, a seguito della riforma del processo pensionistico con la soppressione del P.M. come parte necessaria, esso deve ritenersi un “tipico processo dominato dal principio dispositivo “ di talchè “incombe a parte ricorrente provare le affermazioni che assume e corredarle dei relativi mezzi di prova a sostegno in ossequio al principio di cui all’art.2907 c.c.”(pag.3).

Ciò posto, il predetto ha ritenuto che la mancanza del fascicolo amministrativo non impedisse di ritenere la causa matura per la decisione ”basandosi la medesima sui fatti di causa e sui documenti presenti,” (pag.3); inoltre, che il potere di integrazione istruttoria conferitogli dall’art.421 c.p.c. non potesse sopperire alle “carenze probatorie delle parti”, non risultando neanche agli atti “tentativi infruttuosi di reperire la documentazione da parte del ricorrente presso l’amministrazione”(pag.4) ovverossia istanze di accesso agli atti ai sensi delle leggi n.241 del 1990 e n.15 del 2005.

Nel merito, il giudice monocratico ha respinto il ricorso affermando che, essendo l’infermità “una tipica malattia dismetabolica la cui origine è ricondotta ad ereditarietà come tratto autosomico dominante”, il ricorrente non aveva indicato “con sufficiente precisione” quali potessero essere gli eventuali elementi esogeni, connotati da stress e disagio, che avevano potuto agire in termini di nesso concausale, non essendo sufficiente il solo elemento del manifestarsi della malattia durante il servizio militare; ha, infine, ritenuto di non aderire alla richiesta di una consulenza di ufficio “in presenza degli univoci elementi di giudizio agli atti”.

Con l’appello in esame, ritualmente e tempestivamente notificato all’Amministrazione presso l’Avvocatura Generale dello Stato in data 11 ottobre 2006, il sig. OMISSIS ha impugnato la sentenza col patrocinio dell’avv. Domenico Bonaiuti il quale ha dedotto i seguenti motivi:

1)Violazione per falsa applicazione del combinato disposto di cui all’articolo 421 del c.p.c. e all’articolo 2907 del c.c.

Sotto tale profilo il sig. OMISSIS contesta le affermazioni contenute nella sentenza secondo cui, invocando l’art.2907 c.c., incombe alla parte di depositare la documentazione sulla base di cui viene affermato un diritto.

Egli invoca al riguardo il principio, ribadito anche dalla Corte Costituzionale, che impone al giudice delle pensioni, proprio per la carenza di una fase di appello effettivamente devolutiva, di “ripercorrere tutto il procedimento amministrativo che ha portato all’emanazione del provvedimento impugnato “ considerando, altresì, che “la documentazione che veniva a giustificare (o quanto meno poteva condurre a giustificare) la domanda giudiziale del ricorrente era rappresentata da “atti ufficiali” in possesso della sola Amministrazione e dalla stessa il più delle volte “esibiti” solo a seguito di un ordine del Giudice” (pag.4).

2) Omissione e/o mera apparenza della motivazione. Conseguenziale violazione della normativa (D.P.R. n.1092 del 1973 e successive modificazioni) concernente il riconoscimento della dipendenza da c.s. di infermità e/o lesioni e la loro ascrizione tabellare.

L’appellante sostiene che il giudice ha reso una motivazione assolutamente apparente, laddove ha affermato che si trattava di una infermità di natura dismetabolica dal momento che invece la dottrina scientifica ammette l’influenza degli elementi esogeni anche sulle patologie endogeno-costituzionali.

Il sig. OMISSIS osserva che, nel caso concreto, l’organo decidente non ha tenuto in considerazione la circostanza di essere stato incorporato in perfette condizioni di salute psico-fisiche e, nel contempo, che gli elementi stressanti (dietetici, alimentari ed altro) sono quelli connessi al servizio di marina come imbarcato, per diversi mesi, su unità navali.

Il sig. OMISSIS conclude chiedendo l’accoglimento dell’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità de qua, da ascrivere alla 5° cat. vitalizia dal congedo, unitamente agli accessori di legge.

Con una memoria depositata in data 22 aprile 2014 si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa - – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva- I Reparto- 4° Divisione- Sezione Contenzioso - rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Isabella Cimmino, osservando che il giudice ha ripercorso tutte le vicende sanitarie ed ha esaminato attentamente tutti gli atti di causa, di talchè la sentenza impugnata è immune da censure.

In conclusione, l’Amministrazione chiede, quindi, che l’appello venga dichiarato inammissibile, in quanto verte su questione di fatto, con condanna alle spese del giudizio.

Nella pubblica udienza odierna è comparso l’avv. Domenico Bonaiuti il quale, nel riportarsi all’appello, ne ha ribadito le doglianze, osservando che il giudice ha deciso la causa in mancanza del fascicolo amministrativo, dunque con una motivazione soltanto apparente in relazione all’incidenza concausale avuta sull’insorgenza della patologia dai fattori di servizio, in particolare quelli relativi al periodo in cui il suo assistito fu imbarcato.

Il difensore ha concluso chiedendo che l’appello venga accolto e, in parziale modifica delle conclusioni rassegnate nell’atto scritto, rinviati gli atti alla sezione giurisdizionale di primo grado per la decisione nel merito.

La causa è passata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre anzitutto precisare, al fine di individuare con esattezza l’ambito cognitorio di questo Collegio di appello nella causa de qua, che l'art. 1, comma 5, del d.l. n. 453 del 1993, convertito nella legge n. 19/1994, sostituito dall'art. 1 del d.l. n. 543/1996 convertito nella legge n. 639/1996 ha disposto che "nei giudizi in materia di pensione l'appello è consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni”.

Le Sezioni Riunite di questa Corte, nella sentenza n.10/QM/2000, al fine di individuare l’esatta portata applicativa della predetta disposizione, hanno affermato i seguenti principi:

a. 'l appello in materia pensionistica è limitato ai motivi di diritto e deve, perciò, investire la portata dispositiva di una norma giuridica o/e il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta;

b. rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportino la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche;

c. il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente, nei termini indicati in parte motiva;

d. le questioni medico-legali relative a dipendenza, classifica e aggravamenti di infermità, indipendentemente dalla loro natura , sono state espressamente parificati dal legislatore a questione di fatto. Esse possono, pertanto, essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti di cui al punto c).”

Premesso quanto sopra, venendo alla concreta fattispecie, col primo motivo di gravame, l’appellante solleva indubitabilmente una questione di diritto laddove asserisce che il giudice avrebbe erroneamente dato applicazione al principio dispositivo nella controversia al suo esame.

Al riguardo, nella sentenza viene richiamato espressamente l’art.2907 c.c. che, coniugandosi con l’art.99 c.p.c., disciplina il principio della domanda (espresso dal brocardo “nemo iudex sine actore”), ovverossia il potere dispositivo, inteso in senso sostanziale, in ordine al promovimento del giudizio ed alla determinazione del suo oggetto, con riferimento anche ai fatti costitutivi del diritto azionato.

Ad esso corrisponde il principio dell’onere della prova, dispositivo in senso processuale, contemplato dagli artt.2697c.c. e 115, comma 1, c.p.c., (espresso dal brocardo “iudex iusta alligata et probata decidere debet”), il quale, tuttavia, trova attuazione completa nel modello processuale di cognizione ordinaria mentre in altri modelli speciali ed alternativi viene, talora, affievolito dal conferimento di poteri, per peculiari categorie di controversie, dal conferimento di ampi poteri istruttori ex officio di integrazione del materiale probatorio.

Con specifico riferimento al giudizio pensionistico innanzi a questa Corte dei conti, operano, al riguardo, le disposizioni speciali recate dagli artt.14 e 15 del vigente regolamento di procedura approvato con il R.D. n.1038/1933, applicabili a tutti i giudizi rientranti nella sua cognizione, nonché, con specifico riferimento a quello che si svolge innanzi al giudice unico di prime cure, l’art.421 c.p.c., per effetto dell’espresso richiamo contenuto nell’art. 5 della l.n.205/2000,

Premesso quanto sopra, va rilevato che il dato normativo che nella presente fattispecie riveste rilevanza decisiva è tuttavia un altro, precisamente quello recato dall’art.74, comma 2, del medesimo R.D. n.1038/1933 a tenore del quale, dopo il deposito del ricorso, “l'amministrazione competente, entro trenta giorni dalla richiesta dell'ufficio di segreteria, deve depositare i documenti in base ai quali è stato emesso il provvedimento impugnato e, nei casi previsti dall'articolo precedente, indicare i motivi del rifiuto a provvedere”.

Pertanto, il deposito del fascicolo amministrativo contenente gli atti del procedimento amministrativo sfociato nell’atto impugnato costituisce un adempimento procedurale che, ancora prima che inizi la fase istruttoria vera e propria, il regolamento di procedura impone all’Amministrazione, su impulso officioso dell’organo giurisdizionale e non quindi a carico della parte ricorrente privata, come invece affermato nella sentenza dove al riguardo si fa quindi improprio richiamo anche alla normativa in materia di diritto di accesso agli atti amministrativi (leggi n.241 del 1990, n.15/2005).

In altre parole, nella concreta fattispecie, l’omesso deposito del fascicolo amministrativo non può essere considerato, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, una violazione del principio dispositivo, in senso processuale, imputabile alla parte ricorrente.

Il motivo n.1) del gravame è quindi fondato e va accolto ma a questo punto occorre valutare, passando all’esame del motivo n.2, se il giudice monocratico delle pensioni, pur in mancanza del fascicolo amministrativo, si sia comunque pronunciato, con una motivazione congrua ed esaustiva, su tutti i fatti decisivi della controversia.

Invero, il vizio motivazionale, secondo i principi espressi dalle Sezioni Riunite nella predetta sentenza n.10/QM/2000, applicati in modo pacifico da questa Sezione di appello, si sostanzia nell’omessa motivazione su punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, oppure in una contraddittorietà insanabile tra le diverse argomentazioni che renda incomprensibile il ragionamento seguito dal giudice per fondare il proprio convincimento (ex multis, tra le più recenti, nn.530, 496,452,451 del 2013, n.4, 136 e 145/2014).

Orbene, il ricorrente lamentava nell’atto introduttivo la mancata considerazione da parte dell’Amministrazione, nel respingere la domanda di pensione privilegiata con il provvedimento impugnato, dell’incidenza concausale efficiente e determinante dei fattori di servizio militare svolto (“ stress , “molteplicità dei servizi resi”, “abituale esposizione all’umidità in alto mare”, “diversa alimentazione”), sull’insorgenza della patologia, in relazione, in particolare, al periodo di imbarco sulla nave militare Duilio (che dichiarava avere svolto per cinque mesi ,dal 13 dicembre 1974 al maggio del 1975).

Inoltre, egli sosteneva di non avere mai sofferto, prima dell’arruolamento, di alcuna importante malattia e di non esserci una predisposizione ereditaria e familiare alla patologia sofferta durante il servizio.

Orbene, sul punto il giudice di prime cure, peraltro senza fare alcun richiamo, neanche nella parte in fatto della decisione, al predetto periodo di servizio svolto dal sig. OMISSIS a bordo di una nave militare, ha espresso una motivazione che, una volta riconosciuta l’eziologia dismetabolica, quindi endogena, della patologia, ha escluso detta incidenza dei fattori esogeni, ma senza fare alcun riferimento alle effettive modalità di svolgimento del servizio.

Invero, in mancanza del fascicolo amministrativo, pervenuto soltanto dopo la pubblicazione della sentenza, di esse il decidente non poteva conoscere nulla, essendo esistente agli atti di causa soltanto il provvedimento impugnato, allegato al ricorso introduttivo.

Orbene, poiché la pretesa azionata concerne il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata militare-tabellare, (art.67 del d.P.R. n.1092 del 1973), non vi è dubbio che gli atti ed i documenti relativi al procedimento amministrativo definito con il decreto impugnato in esso contenuti rivestono indiscutibile rilevanza al fine di rendere una decisione basata su una motivazione logica e congrua, anche alla luce dei principi invocati dall’appellante, espressi dalla Corte Costituzionale nell’ord. n.84/2003 ,per cui detto giudizio si configura “in prime cure, come riesame di un complesso procedimento amministrativo“.

Invece, nella fattispecie in esame, il giudice monocratico ha fondato la decisione soltanto sulla mancanza di prova di detti elementi esogeni da parte dello stesso ricorrente, in conseguenza della ritenuta applicazione al giudizio di un modello dispositivo processuale puro, ma in tal modo, stante la fondatezza giuridica del motivo n.1), ha reso una motivazione soltanto “apparente” di talchè anche il motivo n.2 è fondato e va accolto.

In conclusione, la sentenza va annullata e nel contempo, in considerazione dei limiti che la richiamata normativa pongono alla competenza di questa sezione di appello, gli atti devono essere rinviati alla sezione giurisdizionale di primo grado perché proceda, in diversa composizione monocratica, ad un nuovo esame, nel merito, della questione controversa.

Alla soccombenza segue la condanna dell’Amministrazione appellata al rimborso all’appellante degli oneri di difesa, che si liquidano equitativamente, in mancanza di notula, tenendo conto della concreta attività defensionale svolta, nonché dell’importanza e della natura della controversia, in euro 1.000,00 (mille/00), importo omnicomprensivo.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

definitivamente pronunciando, nei termini di cui in motivazione, contrariis reiectis

ACCOGLIE l’appello e per l’effetto:

- annulla la sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche n.198/06, depositata in data 13 febbraio 2006;

- rinvia gli atti alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche perché si pronunzi nuovamente, in diversa composizione monocratica, nel merito della questione controversa.

- condanna il Ministero della Difesa al pagamento degli onorari di difesa all’appellato che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), importo omnicomprensivo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2014

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE f.f.
(dott.ssa Daniela Acanfora) (dott.ssa Angela Silveri)

F.TO Daniela Acanfora F.TO Angela Silveri

Depositata in Segreteria il 12 GIU. 2014

Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela D’Amaro)

F.TO Daniela D’Amaro
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Circ. Com.Gen."linee guida per valut. rischio stress lav

Messaggio da panorama »

I poliziotti rischiano l'infarto

Le mansioni del poliziotto sono altamente stressanti ed in grado di favorire l'insorgenza di un infarto. Non e' richiesta l'inidoneità al servizio per il riconoscimento del trattamento privilegiato.

La Corte dei Conti nella sentenza del 9 aprile 2014 ha riconosciuto ad un poliziotto il trattamento pensionistico privilegiato per infermità dipendente da "cardiopatia ischemica acuta infarto infero laterale" in quanto tale patologia scaturisce da una molteplicità di fattori quali la familiarità, l'obesità, l'iperlipedemia, il diabete mellito, l'ipertensione arteriosa, ma anche da particolari condizioni di stress psico-fisico.

Lo stretto rapporto tra lo stess psico-fisico e l'innesco di meccanismi fisiopatologici per avere un'incidenza nel determinismo delle patologie cardiache deve essere continuo, intenso, fonte di patema per l'individuo e tale da assurgere a fattore usurante per il muscolo cardiaco e per la funzione circolatoria.

Tali circostanze sono state riconosciute dalla Corte dei Conti nelle rituali attività svolte dal Poliziotto in quanto caratterizzate da forti responsabilità decisionali con conseguente tensione psitica costante ed intensa.

La Corte dei Conti ha, quindi, considerato l'attività svolta dal Poliziotto ascrivibile ad un fattore di rischio cronico ed intenso sul cuore riconoscendo, pertanto, una concausalità nell'insorgenza dell'infarto del miocardio.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CALABRIA SENTENZA 93 14/04/2014
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Circ. Com.Gen."linee guida per valut. rischio stress lav

Messaggio da panorama »

Quando il lavoro fa male alla salute e da diritto alla pensione privilegiata
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Lavoro usurante quello che ha compromesso l'esistenza di un sovrintendente della Polizia di Stato.

I giudici contabili gli riconoscono la pensione privilegiata per la patologia cardiaca causata dallo stress subìto.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Corte dei Conti PUGLIA SENTENZA 563 28/07/2014

1) - si nega il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio per l'infermità " pregresso infarto del miocardio in soggetto gia sottoposto a p.t.c.a. + stent e ipertensione arteriosa" e del relativo trattamento pensionistico privilegiato

2) - I giudici contabili hanno ammesso che le mansioni svolte dal poliziotto “possano essere considerate assimilabili ad un fattore di rischio cronico agente in modo continuo, intenso, in grado di assumere un particolare significato di “noxa patogena”, tale da poter assurgere a vero e proprio lavoro “usurante” per l’attività cardiaca, perché determinante uno squilibrio nell’organismo a causa dell’interessamento e coinvolgimento del muscolo cardiaco rispetto ad altri distretti dell’organismo.

3) - Il servizio svolto aveva assunto un “quantum” stressogeno di notevole rilevanza medico-legale in grado di favorire concausalmente in un soggetto l’insorgenza più rapida della cardiopatia ischemica manifestatasi sotto forma di angina pectoris”.
Rispondi