1) - chiede il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “psicosi delirante cronica ad impronta paranoidea in trattamento psicologico" non solo ai fini del trattamento pensionistico ma, anche ai fini dell’equo indennizzo.
2) - Nell'anno 1997 il brigadiere OMISSIS è stato imputato in un procedimento, dinanzi il Tribunale Militare di Palermo, per il reato di peculato militare continuato in concorso.
- ) - Malgrado l’esito favorevole del procedimento penale - concluso con provvedimento di archiviazione, essendo stata accertata l'estraneità del ricorrente a tutti i fatti imputatigli – rimase, però, compromesso l’equilibrio psicologico del carabiniere.
LA CORTE DEI CONTI di Palermo precisa:
3) - In seguito ai contrastanti giudizi medici, alla precedente udienza del 18 febbraio 2015, il Giudice emetteva ordinanza istruttoria, n. 23/2015, con la quale formulava alla Commissione Medico Legale presso questa Sezione il quesito se l’infermità patita dal ricorrente potesse essere ritenuta dipendente da causa di servizio e la sua eventuale ascrivibilità a categoria di pensione.
4) - In data 25 giugno 2015 la C.M.L. depositava il richiesto parere secondo cui l’infermità lamentata può essere considerata dipendente da concausa di servizio efficiente e determinante e viene ascritta, alla data del congedo per riforma, alla tabella. A, IV categoria, a vita.
5) - Preliminarmente, con riguardo all’equo indennizzo, questo Giudice rileva che, attesa la sua natura indennitaria e non previdenziale, OMISSIS. Trattandosi di questione relativa a personale militare , ...., il giudice munito di giurisdizione nel T.A.R. competente per territorio.
6) - Con riferimento alla domanda relativa alla richiesta di corresponsione della pensione privilegiata, il ricorso è meritevole di accoglimento.
7) - Infatti dal parere della Commissione Medico Legale si evince che le problematiche psichiatriche insorsero nel ricorrente subito dopo l'evento giudiziario che lo vide implicato negli-anni 1998/1999.
8) - A fronte di tale diagnosi, però, il DSM di Caltanissetta, nello stesso anno 2003, prescrive un piano terapeutico per la psicosi cronica.
9) - Da quanto sopra, la CML è del parere che non vi fu una piena guarigione dell'iniziale depressione, bensì questa si evolse assumendo, successivamente, i connotati di psicosi cronica depressiva.
10) - Per quanto concerne la dipendenza dal servizio, ritiene la Commissione che le mansioni svolte nell’impiego operativo e soprattutto gli eventi giudiziari che videro coinvolto il brigadiere OMISSIS
Rileggi i punti n. 1, 2, 7, 8 e 9 di cui sopra.
Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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SICILIA SENTENZA 741 29/07/2015
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SICILIA SENTENZA 741 2015 PENSIONI 29/07/2015
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
La Corte dei conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana
Il Giudice Unico delle Pensioni
Dott. Sergio Vaccarino ha pronunciato la seguente
SENTENZA 741/2015
sul ricorso in materia di pensione n 61151, depositato il 28 giugno 2013, proposto da OMISSIS, nato OMISSIS, C.F. OMISSIS, Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri in congedo, rappresentato e difeso dall’avv. Gianluca Nigrelli presso il cui studio in Palermo, viale Leonardo Da Vinci n. 94 è elettivamente domiciliato.
Contro
Ministero della Difesa, Direzione Generale per le Pensioni Militari;
VISTI il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205;
VISTI il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;
Udito all’odierna pubblica udienza l’avv. Nigrelli per il ricorrente.
FATTO
Con ricorso depositato in segreteria il 28 giugno 2013, il sig. OMISSIS, già brigadiere capo dell’Arma dei Carabinieri, chiede il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “psicosi delirante cronica ad impronta paranoidea in trattamento psicologico" non solo ai fini del trattamento pensionistico ma, anche ai fini dell’equo indennizzo.
Rappresenta che ha prestato servizio nell'Arma dei Carabinieri dal 5 maggio 1975 al 10 ottobre 2006, data in cui è cessato dal servizio per infermità.
Dagli atti risulta che il ricorrente, dal 1987 al 1995, prestò servizio presso la Stazione dei Carabinieri di OMISSIS svolgendo turni giornalieri di pattuglia automontata e a piedi, perlustrazioni, traduzioni, attività di polizia giudiziaria, servizi di antiborseggio, servizi di ordine pubblico e, in forma prevalente, svolgendo l'attività di addetto contabile e il disbrigo di pratiche amministrative.
Nell'anno 1997 il brigadiere OMISSIS è stato imputato in un procedimento, dinanzi il Tribunale Militare di Palermo, per il reato di peculato militare continuato in concorso. Malgrado l’esito favorevole del procedimento penale - concluso con provvedimento di archiviazione, essendo stata accertata l'estraneità del ricorrente a tutti i fatti imputatigli – rimase, però, compromesso l’equilibrio psicologico del carabiniere.
Sottoposto ad una prima visita, in costanza di servizio, la Commissione Medica Ospedaliera (CMO) del Centro Militare di Medicina Legale (CMML) di Palermo, con processo verbale ML/AB del 19 giugno 2003 formulava il parere che l’infermità "note depressive reattive" riscontrate a seguito di accertamenti specialistici effettuati privatamente il 14 settembre 1999, non potesse essere riconosciuta dipendente da causa di servizio e giudicava il militare idoneo al servizio militare incondizionato e d'Istituto nell'Arma dei Carabinieri.
In seguito a conforme parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, il Ministero della Difesa con decreto n. 2309/N del 11 settembre 2009 sanciva la non dipendenza da causa di servizio della citata infermità.
Successivamente, sottoposto ad ulteriore visita presso la stessa CMO di Palermo, con verbale ML/AB del 11 ottobre 2006, riformulando la diagnosi dell'infermità psichica in “psicosi delirante in trattamento farmacologico”, dichiarò che il brigadiere fosse permanentemente non idoneo al servizio militare d’istituto e, inoltre, non idoneo ad essere reimpiegato nelle corrispondenti aree del personale civile del Ministero della Difesa. Dal predetto verbale risulta, altresì, che l’infermità ai fini della pensione privilegiata, avrebbe potuto essere ascritta alla quarta categoria, tabella A, con assegno rinnovabile per anni quattro.
In data 27 gennaio 2015, si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa depositando note difensive nelle quali contesta la domanda attorea e solleva eccezione di difetto di giurisdizione di questa Corte in ordine alla domanda relativa all’equo indennizzo.
In seguito ai contrastanti giudizi medici, alla precedente udienza del 18 febbraio 2015, il Giudice emetteva ordinanza istruttoria, n. 23/2015, con la quale formulava alla Commissione Medico Legale presso questa Sezione il quesito se l’infermità patita dal ricorrente potesse essere ritenuta dipendente da causa di servizio e la sua eventuale ascrivibilità a categoria di pensione.
In data 20 maggio 2015, si costituiva in giudizio il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri depositando memoria con la quale chiede, in buona sostanza, il rigetto delle domande formulate nel ricorso.
In data 25 giugno 2015 la C.M.L. depositava il richiesto parere secondo cui l’infermità lamentata può essere considerata dipendente da concausa di servizio efficiente e determinante e viene ascritta, alla data del congedo per riforma, alla tabella. A, IV categoria, a vita.
In data 16 luglio 2015 parte ricorrente ha depositato ulteriore memoria difensiva con la quale insiste nelle proprie domande e contesta l’eccezione di difetto di giurisdizione in ordine all’equo indennizzo, sollevata dal Ministero della Difesa.
All’odierna udienza, l’avv. Nigrelli ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
La causa, pertanto, è stata posta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, con riguardo all’equo indennizzo, questo Giudice rileva che, attesa la sua natura indennitaria e non previdenziale, in quanto correlato al rapporto d’impiego, la relativa domanda esula dalla giurisdizione della Corte dei Conti, in materia pensionistica, così come delineata dagli artt.13 e 62 del T.U. n.1214 del 1934, dall’art. 6 della L. n.19 del 1994, e dall’art. 5 della L. n.205 del 2000 e deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, conformemente a quanto statuito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (SS.UU, sent. n. 3601 del 28 maggio 1986) e da quella di questa Corte (Corte dei conti, SS.RR. n.67/c del 8 ottobre 1987).
Trattandosi di questione relativa a personale militare , per effetto dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, individua ai sensi dell’art. 59, 1° comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il giudice munito di giurisdizione nel T.A.R. competente per territorio.
Con riferimento alla domanda relativa alla richiesta di corresponsione della pensione privilegiata, il ricorso è meritevole di accoglimento.
Infatti dal parere della Commissione Medico Legale si evince che le problematiche psichiatriche insorsero nel ricorrente subito dopo l'evento giudiziario che lo vide implicato negli-anni 1998/1999.
Dopo un periodo di ansia per cui il ricorrente effettuò una terapia ansiolitica, prescrittagli nel 1998, la prima diagnosi apertamente psichiatrica, datata 1999, fu di depressione maggiore con ideazione delirante ad impronta paranoidea; per tale infermità lo stesso cominciò a seguire terapia farmacologica.
In seguito dell'istanza di riconoscimento della suddetta infermità come dipendente da causa di servizio, la CMO di Palermo diagnosticò, in data 19 giugno 2003, pregresso stato depressivo reattivo; in atto normale assetto della struttura di personalità. In tale diagnosi si evidenzia il fatto che l'infermità psichica del ricorrente fosse pregressa, quindi ormai superata, con, in atto, un normale assetto della struttura della personalità.
A fronte di tale diagnosi, però, il DSM di Caltanissetta, nello stesso anno 2003, prescrive un piano terapeutico per la psicosi cronica.
Da quanto sopra, la CML è del parere che non vi fu una piena guarigione dell'iniziale depressione, bensì questa si evolse assumendo, successivamente, i connotati di psicosi cronica depressiva.
Per quanto concerne la dipendenza dal servizio, ritiene la Commissione che le mansioni svolte nell’impiego operativo e soprattutto gli eventi giudiziari che videro coinvolto il brigadiere OMISSIS., “abbiano potuto costituire un evidente insulto psichico che, agendo su una personalità verosimilmente predisposta e vulnerabile, possa aver determinato l'insorgenza della depressione maggiore successivamente assumente i connotati di psicosi cronica depressiva e di psicosi delirante cronica ad impronta paranoidea”.
In conclusione, conclude il parere, che l'infermità del ricorrente psicosidelirante cronica ad impronta paranoidea possa essere considerata come SI dipendente da concausa di servizio efficiente e determinante e possa essere ascritta, alla data del congedo per riforma, alla tabella A, IV categoria a vita.
Per quanto sopra esposto, questo Giudice condivide il parere espresso dalla Commissione Medico Legale presso questa Sezione che appare correttamente formulato e correttamente supportato dalla scienza medica.
In conseguenza, la pretesa pensionistica dell’odierno ricorrente va accolta e riconosciuto il diritto alla corresponsione della pensione privilegiata di IV categoria, Tabella A, a vita, a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 29 febbraio 2012.
In relazione alle spese di giudizio, ritiene questo Giudice, che la particolarità della questione trattata consenta di ritenerle compensate tra le parti
P.Q.M.
La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda relativa all’equo indennizzo.
Accoglie, per il resto il ricorso e, per l’effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione della pensione privilegiata di IV categoria, Tabella A, a vita, con decorrenza dal giorno successivo alla presentazione della relativa domanda all’Amministrazione del 29 febbraio 2012.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 22 luglio 2015
IL GIUDICE
F.to Sergio Vaccarino
Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.
Palermo, 22 luglio 2015
Pubblicata in Palermo il 29 luglio 2015
Il Direttore della Segreteria
F.to Dott.ssa Rita Casamichele