Cassa di previdenza delle Forze Armate

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Cassa di previdenza delle Forze Armate

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1) - il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, ha disposto, a far data dal 1° gennaio 2017, il transito nell’Arma dei Carabinieri del personale del Corpo Forestale dello Stato che acquisirà lo status giuridico di militare, ai sensi dell’art. 14, comma 2 del citato d. lgs. .

2) - Ciò potrebbe dar luogo, a parere dell’Amministrazione richiedente, all’insorgere di “alcune problematiche” relative all’iscrizione di tale personale alla Cassa di previdenza delle Forze Armate, disciplinata dal Codice dell’ordinamento militare e dal Testo Unico dell’ordinamento militare, data la sostanziale differenza di “natura giuridica” e di “scopi” tra tale Cassa e la Cassa mutua di previdenza ed assistenza al personale del Ministero delle politiche agricole e forestali, istituita con il d. P.R. n. 327 del 1960, cui il predetto personale è attualmente iscritto.

Ricerva.
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PARERE INTERLOCUTORIO ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201700175
- Public 2017-01-23 -

Numero 00175/2017 e data 23/01/2017 Spedizione


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 20 dicembre 2016

NUMERO AFFARE 02269/2016

OGGETTO:
Ministero della difesa - Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Quesito concernente la Cassa di previdenza delle Forze Armate in relazione al transito nell’Arma dei Carabinieri del personale del Corpo Forestale dello Stato.

LA SEZIONE
Vista la nota del 12 dicembre 2016, prot. n. 97/15-3, di trasmissione della relazione del 14 novembre 2016, prot. n. 97/15-1, con la quale il Ministero della difesa - Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Boccia;

Premesso e considerato.

1. Con la relazione del 14 novembre 2016, prot. n. 97/15-1, pervenuta alla segreteria della Sezione in data 12 dicembre 2016, il Ministero della difesa - Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha sottoposto al parere della Sezione alcuni quesiti concernenti la Cassa di previdenza delle Forze Armate in relazione al transito nell’Arma dei Carabinieri del personale del Corpo Forestale dello Stato.

Più nel dettaglio, l’Amministrazione richiedente il parere ha, preliminarmente, riferito che il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, ha disposto, a far data dal 1° gennaio 2017, il transito nell’Arma dei Carabinieri del personale del Corpo Forestale dello Stato che acquisirà lo status giuridico di militare, ai sensi dell’art. 14, comma 2 del citato d. lgs. .

Ciò potrebbe dar luogo, a parere dell’Amministrazione richiedente, all’insorgere di “alcune problematiche” relative all’iscrizione di tale personale alla Cassa di previdenza delle Forze Armate, disciplinata dal Codice dell’ordinamento militare e dal Testo Unico dell’ordinamento militare, data la sostanziale differenza di “natura giuridica” e di “scopi” tra tale Cassa e la Cassa mutua di previdenza ed assistenza al personale del Ministero delle politiche agricole e forestali, istituita con il d. P.R. n. 327 del 1960, cui il predetto personale è attualmente iscritto.

La Cassa mutua da ultimo citata è costituita dai dipendenti del Ministero delle politiche agricole e forestali, ivi compresi gli appartenenti al Corpo Forestale dello Stato, che possono aderirvi “a titolo volontario” e, oltre a scopi previdenziali, si pone anche finalità mutualistiche ed assistenziali, atteso che fra i suoi compiti rientrano: la concessione di sovvenzioni, sussidi e prestiti; l’erogazione di un “premio di anzianità” a coloro che abbiano maturato almeno tre anni di contribuzione; la costituzione di un “conto individuale di anzianità”, ove confluiscono i contributi versati, che saranno corrisposti all’atto della cessazione dell’appartenenza alla mutua; nonché l’elargizione ai soci, in caso di collocamento a riposo, decesso, licenziamento e dimissioni, del totale dei contributi individuali versati su base mensile. Inoltre, il socio che transiti, per qualsiasi motivo, alle dipendenze di altra amministrazione, può conservare lo status di socio salvo che non intenda recedere dall’ente previdenziale e, in tale caso, ha comunque diritto alla liquidazione dei contributi versati ed al citato premio di anzianità, qualora ne ricorrano i presupposti.

La Cassa di previdenza delle Forze Armate, viceversa, ai sensi di quanto disposto dal citato Codice dell’ordinamento militare, ha carattere obbligatorio per il personale delle Forze Armate, che è tenuto alla contribuzione e non può recedere dal vincolo del versamento (art. 1913 del Codice); è finanziata dal solo personale militare e non anche dai dipendenti civili del Ministero della difesa; fornisce “prestazioni previdenziali integrative” quali l’indennità supplementare e l’assegno speciale; non ha natura assistenziale o mutualistica; e, infine, non eroga una rendita vitalizia ma procede alla liquidazione di una “indennità una tantum”, definita indennità supplementare, nei soli confronti del personale iscritto da almeno sei anni che cessi dal servizio con diritto alla pensione, ex art. 1914 del citato Codice.

In considerazione di tali differenze ed in ragione del transito “ope legis” del personale del Corpo Forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri, l’Amministrazione richiedente ha ritenuto di dover “acquisire un qualificato parere sulla problematica in argomento” e, in particolare, in merito:

a) all’obbligatorietà della contribuzione alla Cassa di previdenza delle Forze Armate da parte del personale del Corpo Forestale dello Stato che transiterà nell’Arma dei Carabinieri “per sopravvenuta disposizione di legge e non per arruolamento volontario”;

b) all’“evidente e ingiusto danno economico” che si verificherebbe per il predetto personale del Corpo Forestale dello Stato che, obbligato alla contribuzione alla Cassa di previdenza delle Forze Armate e trovandosi a meno di sei anni di servizio dal congedo, non maturerebbe il diritto a percepire l’indennità supplementare;

c) alla “possibile sospensione” delle trattenute stipendiali al personale del Corpo Forestale dello Stato che transiterà nell’Arma dei Carabinieri “in attesa della eventuale definizione della tematica a livello legislativo”.

Infine, l’Amministrazione richiedente il parere ha evidenziato che, nell’ipotesi in cui il personale del Corpo Forestale dello Stato dovesse ritenersi obbligato a pagare i contributi della Cassa di previdenza delle Forze Armate e decidesse, conseguentemente, di recedere dalla Cassa mutua di previdenza ed assistenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, vi sarebbe una “probabile conseguente crisi” della Cassa da ultimo citata, allo stato alimentata prevalentemente dal personale del Corpo Forestale.

2. Tanto premesso, la Sezione, in via preliminare, non può esimersi dal rilevare che le delicate questioni evidenziate dall’Amministrazione non sono state affrontate, dal punto di vista normativo, dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (“Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato…”), il quale ha attuato la delega di cui all’art. 8, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”).

Tuttavia, le disposizioni normative attualmente vigenti appaiono inequivoche nello stabilire che, a seguito del transito ope legis del personale del Corpo Forestale dello Stato nell’ambito dell’Arma dei Carabinieri, tale personale dovrà essere iscritto d’ufficio alla Cassa di previdenza delle Forze Armate.

Infatti, l’art. 14, comma 2 del citato d. lgs. n. 177 del 2016 prevede esplicitamente che “il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri assume lo stato giuridico di militare…”: da ciò discende, dunque, l’applicabilità nei confronti di tale personale della disciplina relativa ai militari e, segnatamente, delle norme del d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (“Codice dell’ordinamento militare”) il quale, all’art. 1913, dispone che i militari “sono iscritti d'ufficio” alla citata Cassa di previdenza delle Forze Armate e che tale iscrizione “…viene meno all'atto della cessazione dal servizio permanente”.

Orbene, atteso che la presente fattispecie è disciplinata da disposizioni di carattere legislativo, la Sezione ritiene che le problematiche evidenziate dall’Amministrazione richiedente il parere possano trovare adeguata risoluzione - in ossequio al principio di gerarchia delle fonti - tramite l’adozione di specifiche disposizioni di rango primario. Tale possibilità è, peraltro, esplicitamente prevista dallo stesso articolo 8 della legge di delega n. 124 del 2015, in precedenza richiamata, in base al quale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo con cui si è proceduto all’assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell’ambito dell’Arma dei Carabinieri - ovvero il già citato d. lgs. n. 177 del 2016 - il Governo può adottare “…uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive”.

Nell’ambito dei suddetti decreti, sarà possibile prevedere una puntuale disciplina relativa alle questioni di cui si converte, anche intervenendo – se del caso – con apposite norme transitorie che possano ovviare alle eventuali criticità della disciplina di prima applicazione ravvisate con il quesito in oggetto, senza alterare la portata della riforma.

3. Ciò posto, la Sezione non può esimersi dal rilevare che le questioni sottoposte al suo esame riguardano anche le competenze di altre Amministrazioni rispetto al Ministero della difesa - Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e, in particolare, quelle del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministero dell’economia e delle finanze, il cui avviso non è riportato nella relazione che accompagna la richiesta di parere de quo.

La Sezione, pertanto, ritiene necessario che, nell’ipotesi in cui si ritenga di non procedere nei termini indicati al precedente n.2, il Dicastero della difesa acquisisca l’avviso dei richiamati Ministeri in merito alle questioni di cui al quesito; avviso da trasmettere alla Sezione stessa a fini di completezza istruttoria.

La Sezione, infine, invita il Ministero della difesa ad acquisire l’avviso anche di ulteriori organi amministrativi ritenuti competenti per materia, qualora ciò appaia opportuno al fine di fornire alla Sezione un quadro il più possibile esaustivo delle questioni di cui si converte, data la loro peculiare complessità.

4. Conclusivamente, alla stregua di quanto sin qui esposto, la Sezione ritiene di dover sospendere l’espressione del richiesto parere in attesa che il Ministero della difesa - Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri proceda agli adempimenti in precedenza richiamati.

P.Q.M.

La Sezione sospende l’espressione del richiesto parere in attesa che l’Amministrazione proceda agli adempimenti di cui in motivazione.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Claudio Boccia Luigi Carbone




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà


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