Carabiniere in servizio e apertura partita iva

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canaglia75

Carabiniere in servizio e apertura partita iva

Messaggio da canaglia75 »

Salve sono un carabiniere in servizio, vorrei sapere se è possibile aprire una partita iva come piccolo artigiano falegname, il lavoro non influirebbe in nessun modo con l'attuale perché la vendita del prodotto sarebbe online.... e se sapete dirmi come reperire la normativa.?

grazie a tutti in anticipo


naturopata
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Re: Carabiniere in servizio e apertura partita iva

Messaggio da naturopata »

canaglia75 ha scritto:Salve sono un carabiniere in servizio, vorrei sapere se è possibile aprire una partita iva come piccolo artigiano falegname, il lavoro non influirebbe in nessun modo con l'attuale perché la vendita del prodotto sarebbe online.... e se sapete dirmi come reperire la normativa.?

grazie a tutti in anticipo
Innanzitutto devi ottenere l'autorizzazione dalla tua amministrazione, quindi devi fare apposita istanza e se viene ritenuta ininfluente nel rendimento con quella di carabiniere e non in contrasto con quest'ultima, se autorizzato, potrai esercitarla.
mbetto
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Re: Carabiniere in servizio e apertura partita iva

Messaggio da mbetto »

Categoricamente no. Verrebbe meno il principio dell'esclusività del rapporto di lavoro pubblico. Indipendentemente dalla quantità e/o qualità dell'attività esercitata e se potrebbe o meno influire sul servizio svolto. Esistono deroghe a tale principio. Difficilmente la tua amministrazione potrebbe autorizzare qualcosa del genere. Chiedo venia se sbaglio e mi rimetto a qualcuno più "afferrato" in materia.
naturopata
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Re: Carabiniere in servizio e apertura partita iva

Messaggio da naturopata »

mbetto ha scritto:Categoricamente no. Verrebbe meno il principio dell'esclusività del rapporto di lavoro pubblico. Indipendentemente dalla quantità e/o qualità dell'attività esercitata e se potrebbe o meno influire sul servizio svolto. Esistono deroghe a tale principio. Difficilmente la tua amministrazione potrebbe autorizzare qualcosa del genere. Chiedo venia se sbaglio e mi rimetto a qualcuno più "afferrato" in materia.
Non è vero, conosco appartenenti alla G.dF. fare istruttori di spinning in palestra, debitamente autorizzati e la GdF ha certamente problemi con attività commerciali.
avt8
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Re: Carabiniere in servizio e apertura partita iva

Messaggio da avt8 »

naturopata ha scritto:
mbetto ha scritto:Categoricamente no. Verrebbe meno il principio dell'esclusività del rapporto di lavoro pubblico. Indipendentemente dalla quantità e/o qualità dell'attività esercitata e se potrebbe o meno influire sul servizio svolto. Esistono deroghe a tale principio. Difficilmente la tua amministrazione potrebbe autorizzare qualcosa del genere. Chiedo venia se sbaglio e mi rimetto a qualcuno più "afferrato" in materia.
Non è vero, conosco appartenenti alla G.dF. fare istruttori di spinning in palestra, debitamente autorizzati e la GdF ha certamente problemi con attività commerciali.

Se si e in servizio non e compatibile nessuna apertura di partita iva instestata a se stesso -Nel caso che il comando ne viene a conoscenza, prima fa una diffida a smettere tale attività,poi fa un procedimento disciplinare- con anche il pericolo di perdere il posto di lavoro- Unica scappatoia e quella di aprire una partita iva intestata magari ad un familiare-
mbetto
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Re: Carabiniere in servizio e apertura partita iva

Messaggio da mbetto »

Naturopata permettimi di dubitare non di quello che dici tu ma di quello che sicuramente ti sarà stato riferito. E te lo dico proprio come ex appartenente alla Gdf. Mi pare mooolto ma mooolto difficile assai. Anche io conosco qualcuno che fa qualcosa del genere (autorizzato forse solo dalla propria moglie). Sempre che non stiamo parlando di pseudo associazioni "apparentemente" senza scopo di lucro... Ma ribadisco che se trattasi di attività professionale, imprenditoriale, commerciale (indipendentemente dallo spessore) non è prevista alcuna autorizzazione. A maggior ragione se prevede numero di partita IVA. Ne sono certo per Gdf. Se qualcuno ne sa di più parli ora o taccia per sempre.
gino59
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Re: Carabiniere in servizio e apertura partita iva

Messaggio da gino59 »

N.B. Questa Circolare è vecchia, ma credo che il succo non cambia.-
MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale per il Personale Militare



Prot.n. CIRC. DGPM – 301/ 1999 Roma, 20 dicembre 1999





OGGETTO: Disposizioni in materia d’esercizio di attività private extraprofessionali retribuite da parte del Personale Militare in servizio permanente e di concessione delle relative autorizzazioni.



**************

riferimento: a) Circolare 6838/OAP in data 10.03.1980 dell’U.S.G./DNA

b) Circolare 053070/21-2/07924/94 in data 10.03.1994 di MARIPERS

c) Circolare AD1/7/4/36780/P6-5/1 in data 30.04.1997 di PERSAEREO

**************



1. PREMESSA

Le disciolte Direzioni Generali per il Personale Militare, in base ai criteri contenuti nella circolare in riferimento a), hanno provveduto nel tempo ad emanare disposizioni per regolamentare la concessione delle autorizzazioni di cui all’oggetto. La presente circolare, anche alla luce della normativa sopravvenuta, intende fornire un quadro organico, sistematico e completo della materia nonché chiarire alcuni aspetti in ordine ai quali più frequentemente si sono manifestate incertezze.



2. PERSONALE DESTINATARIO

Le presenti disposizioni si applicano agli Ufficiali e Sottufficiali vincolati da rapporto d’impiego con l’A.D. (in servizio permanente o in ferma) dell’Esercito – compresi quelli dell’Arma dei Carabinieri – della Marina e dell’Aeronautica nonché ai volontari di Truppa in servizio permanente o in ferma delle Forze Armate.

Il personale militare non vincolato da rapporto d’impiego con l’Amministrazione (in servizio di leva obbligatorio, compresi gli Ufficiali di complemento di 1^ nomina) è destinatario delle sole disposizioni del paragrafo 4. b..

Per il personale appartenente al ruolo degli Appuntati e Carabinieri, in servizio permanente o in ferma volontaria, ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva per la competenza di firma degli atti di gestione amministrativa dell’A.D., emanata da Segredifesa nel 1994 in applicazione del D.Lgs.n. 29/1993, e competente in materia il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.



3. FONTI NORMATIVE

Le norme di riferimento disciplinanti la materia sono:

a. l’art. 16 della legge 113/1954, il quale dispone che “Con la professione di Ufficiale è incompatibile l’esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali. E’ altresì incompatibile l’esercizio di un’industria o di un commercio, la carica di amministratore, consigliere, sindaco o altro consimile, retribuita o non, in società costituite a fine di lucro”;

b. l’art. 12 della legge 599/1954, il quale a sua volta prevede che “Il Sottufficiale in servizio permanente non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, né comunque attendere ad occupazioni od assumere incarichi incompatibili con l’adempimento dei suoi doveri”;

c. l’art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 196/1995, in forza del quale “Il volontario (di truppa) in servizio permanente non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio. Non può, comunque, attendere ad occupazioni od assumere incarichi incompatibili con l’adempimento dei suoi doveri. In caso di violazione trova applicazione l’art. 1 della legge 27 gennaio 1968, n. 37”;

d. l’art. 58 del D.Lgs.n. 29/1993 come modificato dal art. 26 del D.Lgs. 80/1998 il quale dispone che “I dipendenti pubblici (compresi i militari) non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza” comma 7.

Ai sensi del comma 6, “gli incarichi retribuiti … sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.

Sono esclusi i compensi derivanti:

a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;

c) dalla partecipazione a convegni e seminari;

d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

f) (… omissis …).

“In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall’amministrazione, nonché l’autorizzazione all’esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d’impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione” (comma 5).

I criteri oggettivi e predeterminati richiesti dalla legge per la concessione delle autorizzazioni sono stati individuati in ambito interforze con la circolare 6838/OAP del 10.03.1980 di Segredifesa e mantengono tuttora la loro validità ove compatibili con le norme di legge sopravvenute.



4. CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ PRIVATA

Sulla base delle norme sopra indicate:

a. gli Ufficiali, i Sottufficiali e i volontari di truppa in servizio permanente possono svolgere, dietro specifica autorizzazione della A.D., attività extraprofessionali retribuite al di fuori dell’adempimento degli obblighi di servizio inerenti al rapporto d’impiego esclusivamente a condizione che le attività in oggetto siano:

- compatibili con la dignità del grado e con i doveri d’ufficio, nel rispetto dei contenuti della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare) e del D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 (Regolamento di Disciplina Militare);

- svolte al di fuori dell’orario di servizio;

- effettuate senza carattere di continuità ed assiduità nonché senza eccessivo impegno temporale, in modo tale da non pregiudicare la capacità lavorativa ed il rendimento in servizio del militare;

- meramente isolate e saltuarie;

Non necessitano di autorizzazione ministeriali le attività svolte a titolo gratuito o con percezione del solo rimborso delle spese documentate, nonché quelle retribuite contemplate espressamente dal .lg. 29/1993 e riportate al precedente sottoparagrafo 3.d..

Rimane fermo che anche queste attività, ancorché non necessitino di autorizzazione preventiva, devono essere rese note dagli interessati al Comandante di Corpo e comunque compatibili con la dignità del grado e con i doveri d’ufficio, alla luce delle disposizioni della legge n. 382/1978 e del Regolamento di Disciplina Militare.

b. I militari non vincolati da rapporto d’impiego con l’Amministrazione Difesa (cioè in servizio di leva obbligatorio, compresi gli Ufficiali di complemento di 1^ nomina) possono svolgere attività private retribuite senza preventiva autorizzazione, con le limitazioni derivanti dall’osservanza dei doveri di servizio e di ufficio e dalla compatibilità delle prestazioni con la dignità del grado, che dovrà valutare il Comandante di Corpo al quale le predette attività dovranno essere rese note dagli interessati.



5. ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO

Le attività di volontariato riconosciute e tutelate dalla legge n. 266/1991 sono quelle “prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà” (art. 2, 1° comma).

Trattandosi di prestazioni a titolo gratuito o con solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, possono essere svolte senza preventiva autorizzazione ministeriale a condizione che le medesime siano:

- compatibili con la dignità del grado e con i doveri d’ufficio, nel rispetto dei contenuti della Legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare) e del D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 (Regolamento di Disciplina Militare);

- svolte al di fuori dell’orario di servizio;

- tali da richiedere un impegno che, pur continuo e/o assiduo, non sia eccessivo e, comunque, non sia pregiudizievole per le prioritarie esigenze di servizio, nonché per la capacità lavorativa e per il rendimento del militare;

- svolte all’interno di organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri generali istituiti e tenuti dalle Regioni e Province Autonome ai sensi dell’art. 6 della legge n. 266/1991.

Per quanto riguarda le attività di volontariato nel campo della protezione civile, gli interessati possono fruire dei particolari benefici previsti dall’art. 10 del D.P.R. 21.9.1994 n. 613 (licenza speciale nella misura di trenta giorni calendariali fino ad un massimo di novanta giorni nell’arco di un anno), secondo quanto disposto da Segredifesa con il foglio n. 10614/131/98 del 17.9.1998. A tal fine è necessario che l’appartenenza ad una associazione di volontariato legalmente riconosciuta ed inserita nell’elenco del Dipartimento ella Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all’art. 1 del D.P.R. n. 613/1994, venga preventivamente notificata dagli interessati ai rispettivi Comandanti di corpo.

Al verificarsi dell’esigenza, l’interessato dovrà produrre inoltre il dispaccio di allertamento del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sullo stato di calamità naturale nonché la richiesta da parte dello stesso Dipartimento e l’autorizzazi0one di intervento in operazioni di soccorso dell’organizzazione di volontariato alla quale è iscritto.

La licenza speciale potrà essere concessa semprechè gli eventuali e prioritari impegni di servizio, valutabili di volta in volta dal Comandante di corpo del richiedente, non siano impeditivi al suo rilascio.

Peraltro ogni militare in servizio è già inserito in una organizzazione cha ha fra i suoi compiti primari quello di assicurare interventi di protezione civile in ambito nazionale, destinando a tal fine proprio personale addestrato e propri mezzi opportunamente predisposti.

Pertanto, l’inserimento volontario di un militare in servizio attivo in una organizzazione locale di volontariato deve essere considerato quale partecipazione di un privato cittadino e in quanto tale deve essere compatibile con i doveri inerenti al servizio.

Infatti il particolare stato di militare è contraddistinto, come richiamato dalla legge 23 marzo 1983 n. 78, da una condizione di “assoluta e permanente disponibilità al servizio” che risulta prevalente su eventuali provvedimenti di precettazione adottati in caso di calamità dalle Autorità.



6. INCARICHI DI CONSULENZA TECNICA

Ai sensi dei vigenti codici di procedura penale e civile, il personale militare può essere chiamato a dare le seguenti tipologie di consulenza tecnica:

- consulenza tecnica d’ufficio (qualifica come “perizia” nel nuovo c.p.p.);

- consulenza tecnica su richiesta del Pubblico Ministero (prevista solo nel processo penale);

- consulenza tecnica su istanza della Polizia Giudiziaria (prevista solo nel processo penale);

- consulenza tecnica di parte.

In merito alle condizioni ed ai requisiti richiesti per la concessione della relativa autorizzazione, le prime tre tipologie di consulenza vanno distinte dalla consulenza tecnica di parte.



a. Consulenza tecnica d’ufficio, su richiesta del P.M. e su istanza della P.G.

- Per la consulenza tecnica d’ufficio (perizia, nel processo penale), l’art. 221, 1° e 3° comma, del c.p.p. prevede che “Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina. (…). Il perito (nominato dal giudice) ha l’obbligo di prestare il suo ufficio (…)”.

- Analoga previsione esiste per il procedimento innanzi al giudice civile. L’art. 61 del c.p.c. stabilisce infatti che “quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica”. Anche qui, a norma dell’art. 63 c.p.c., “Il consulente (…) ha l’obbligo di prestare il suo ufficio”.

- Per la consulenza tecnica su richiesta del P.M. (ipotizzabile solo nel processo penale), l’art. 359 c.p.p. stabilisce che “Il Pubblico Ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare ed avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la propria opera”.

- Per la consulenza tecnica su istanza della P.G. (ipotizzabile esclusivamente nell’ambito del processo penale), l’art. 348, 4° comma, del c.p.p. dispone che “La Polizia Giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera”.

Alla luce della suesposta normativa, ogniqualvolta gli organi dell’Autorità Giudiziaria (Giudice, P.M. o P.G.) richiedano l’opera di appartenenti alle FF.AA. in qualità di consulenti tecnici, sia nei processi penali che in quelli civili, l’espletamento della relativa attività da parte del soggetto designato è da considerarsi un atto dovuto e quindi non condizionato ad alcuna autorizzazione preventiva da parte dell’A.D.. E ciò in quanto un eventuale rifiuto non legittimamente motivato, per la sancita obbligatorietà dell’ufficio, configura un delitto contro l’attività giudiziaria o, quantomeno, una contravvenzione per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.

Tuttavia, poiché frequentemente la richiesta della consulenza tecnica di un militare da parte dell’A.G. in tanto ha luogo in quanto lo stesso risulta iscritto, per propria volontà, nell’albo dei consulenti tecnici o dei periti istituito presso ogni Tribunale, gli interessati devono chiedere a questa Direzione Generale la preventiva autorizzazione all’iscrizione nel citato Albo.

Allorquando poi pervenga una richiesta di consulenza tecnica d’ufficio da parte dell’A.G., che può anche prescindere dalla predetta iscrizione all’Albo, devono essere seguite le sottonotate disposizioni:

- il personale dovrà tempestivamente notificare al Comando di appartenenza la richiesta degli organi dell’A.G. (Giudice o P.M.) o della P.G., indicando, ove possibile, la durata presumibile dell’impegno e precisando altresì se è iscritto o meno nell’albo dei consulenti tecnici o dei periti degli Organi Giudiziari.

L’Ente di appartenenza informerà le Autorità gerarchiche sopraordinate, lo S.M. di F.A. competente e questa D.G.P.M.;

- il personale dovrà svolgere l’attività in discorso nel rispetto delle disposizioni del vigente Regolamento di Disciplina Militare (art. 17, paragrafo 5);

- al personale chiamato dinanzi all’Autorità Giudiziaria in qualità di consulente tecnico d’ufficio è che debba recarsi fuori dalla ordinaria sede di servizio, qualora lo stesso non sia iscritto negli appositi Albi istituiti presso ogni Tribunale e sempre che la convenzione sia in connessione causale con le mansioni svolte o con le competenze professionali acquisite in servizio, dovrà essere attribuito il trattamento economico di missione per i connessi rimborsi dedotto, ovviamente, quanto per il medesimo servizio sia stato liquidato dal Ministero di Grazia e Giustizia.

In tal caso, pertanto, l’Ente di appartenenza dovrà rilasciare al personale interessato specifico certificato di viaggio, nel quale si concretizzerà l’ordine di effettuare il particolare servizio, legittimando altresì l’allontanamento del militare dall’ordinaria sede di servizio;

- al personale chiamato dinanzi all’Autorità Giudiziaria in qualità di consulente tecnico d’ufficio, qualora lo stesso abbia chiesto di essere iscritto negli appositi Albi o allorquando la convocazione non sia in connessione causale con le mansioni svolte o con le competenze professionali acquisite in servizio, dovrà comunque essere consentito o di rispondere alla convocazione fruendo, ove in orario di servizio, della propria licenza spettante o di recuperi compensativi.



b. Consulenza tecnica di parte

Per l’espletamento dell’attività di consulenza tecnica disposta su istanza delle parti private del processo (attore, convenuto e terzi intervenienti nel processo civile; imputato e parte civile nel processo penale, ai sensi dell’art. 225 c.p.p. e dell’art. 201 c.p.c.), le norme processuali non prevedono alcuna obbligatorietà dell’ufficio e il militare ha pertanto piena libertà di accettare o declinare l’incarico di consulente tecnico che gli venisse proposto da uno dei suddetti soggetti.

Pertanto, l’esercizio dell’attività di consulente tecnico di parte è consentito esclusivamente a seguito di specifica autorizzazione di questa D.G., la quale verrà rilasciata soltanto ove siano soddisfatte tutte le condizioni elencate al sottoparagrafo 4.a. della presente direttiva.

Considerato che l’attività di consulenza tecnica di parte presenta aspetti che travalicano le specifiche competenze e responsabilità di questa D.G. in ordine alla concessione dell’autorizzazione, sarà acquisito il preventivo parere del Gabinetto del Ministro della Difesa.

Allo scopo di consentire una sollecita trattazione delle relative pratiche, le istanze presentate al personale militare ed aventi ad oggetto l’espletamento dell’incarico di consulenza tecnica di parte, debitamente istruite ai sensi del successivo paragrafo 8 della presente circolare, dovranno essere inviate alla D.G.P.M. – III Reparto – 7^ Divisione con la necessaria tempestività.



7. INCARICHI DI INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO

a. L’esercizio da parte del personale militare dell’insegnamento universitario è soggetto a una particolare disciplina. Per tali attività il combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del T.U. n. 311/1958 e dell’art. 105 del T.U. n. 1592/1933 prevede una deroga al divieto di cumulo tra impiego nelle FF.AA. ed esercizio di qualsiasi altra professione, di cui alle leggi di Stato del personale militare.

Stabilisce, infatti, l’art. 8, comma 2, del T.U. n. 311/1958 che “E’ consentito il cumulo dell’ufficio di professore di ruolo con quello ufficiale superiore o generale dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica nei casi e nei limiti previsti dalle norme in vigore”.

L’art. 105 del T.U. n. 1592/1933 dispone, a sua volta, che “E’ in facoltà dell’Amministrazione di consentire il cumulo dell’ufficio di professore di ruolo di Università (…) con quello di ufficiale superiore del Regio Esercito, della Regia Marina e della Regia Aeronautica, quando trattasi di insegnamenti che, di comune accordo fra il Ministro dell’Educazione Nazionale (oggi, Ministro della Pubblica Istruzione) e il Ministro da cui l’Ufficiale dipende, siano riconosciuti attinenti con le materie professionali proprie dell’Arma cui l’ufficiale appartiene.

Il consenso (…) deve essere dato dal Ministro dell’Educazione Nazionale e dal Ministro da cui dipende l’ufficiale e può in qualsiasi momento essere revocato, salvo il diritto di chi è investito dei due uffici di optare per uno di essi”.

Alla luce di tale disposto normativo, l’autorizzazione al cumulo tra incarichi di insegnamento universitario e impiego nella F.A. potrà essere esclusivamente concessa:

- agli Ufficiali superiori e ai Generali e Ammiragli delle FF.AA., rimanendo escluso il restante personale ufficiale, Sottufficiale e Truppa;

- per l’esercizio degli incarichi di professore universitario di ruolo e, per evidente analogia, di professore universitario associato, in presenza di espressa delibera del Consiglio dell’Università di assegnazione della cattedra al militare richiedente. Deve, pertanto, ritenersi esclusa la possibilità di cumulo tra impiego in F.A., e svolgimento dell’incarico di insegnante di ruolo presso Istituti di Istruzione Superiore;

- per incarichi universitari aventi ad oggetto insegnamenti attinenti alle materie professionali proprie della Forza Armata di appartenenza;

- a condizione, in ogni caso, che l’esercizio dell’attività di insegnamento si svolga al di fuori dell’orario di servizio e con modalità tali da non pregiudicare il rendimento in servizio del militare.

b. Le Università possono anche nominare professori a contratto, per la durata di un anno accademico, per lo svolgimento di corsi integrativi di quelli ufficiali impartiti nelle facoltà (art. 25 del D.P.R. 11 Luglio 1980 n. 382).

Gli studiosi od esperti, in possesso di alta qualificazione scientifica o professionale, ai quali le Università affidano tali corsi integrativi, prefissandone le prestazione e il compenso da corrispondere, possono essere, come previsto dalla stessa norma citata, dipendenti dell’Amministrazione dello Stato e, di conseguenza, anche militari in servizio, senza limiti di grado.

Se le funzioni di professore a contratto vengono svolte con la percezione di un compenso, dovrà essere richiesta l’autorizzazione di questa D.G.. Viceversa, qualora le predette funzioni vengano svolte a titolo gratuito o in esecuzione di convenzioni stipulate fra le Università e organismi dell’A.D. senza oneri per le Università stesse, non è richiesto il rilascio di specifica autorizzazione da parte di questa D.G..

c. Dagli incarichi di professore universitario di ruolo, associato o a contratto devono essere tenute distinte tutte le altre attività, di varia natura, consistenti nello svolgimento, presso Università o Istituti di Istruzione Superiore, di cicli di lezioni, gruppi di studio o di lavoro, ovvero nell’assistenza al titolare di una cattedra universitaria in qualità di “cultore della materia”. Trattasi, infatti, di incarichi che, pur rientrando nell’ambito della collaborazione tecnico-scentifica, si differenziano nettamente dall’insegnamento universitario di ruolo o associato per la mancanza di un provvedimento ufficiale di assegnazione di cattedra universitaria.

Ne consegue che l’esercizio delle attività in questione, qualora avvenga a titolo gratuito, non necessita di autorizzazione. Qualora invece avvenga con percezione di un compenso, esclusi quelli derivanti dalle attività elencate nel citato art. 8, comma 6, del D.Lgs. 29/1993, deve considerarsi assoggettato alla medesima disciplina generale prevista per lo svolgimento di attività extraprofessionale di cui al sottoparagrafo 4.a. della presente circolare.



8. ATTIVITA’ ARTISTICA E CULTURALE

Le norme indicate nel precedente paragrafo 3, non trovano applicazione per le attività artistiche o culturali che non si configurano quale professione, industria o commercio o, comunque, come attività lavorative in senso stretto.

Tali attività, costituendo libere espressioni culturali, non necessitano di alcuna autorizzazione, avuto riguardo anche a quanto previsto dall’art. 9 della legge 11 Luglio 1978 n. 382, “Norme di principio sulla disciplina militare”, il quale prevede che “i militari possono liberamente pubblicare i loro scritti, tenere pubbliche conferenze e, comunque, manifestare pubblicamente il proprio pensiero…omissis…”.

Di conseguenza dette attività costituiscono libera estrinsecazione della sfera privata e rientrano nell’impiego del tempo libero. Ciò vale anche per le attività ricreative e sportive, le quali possono essere svolte senza autorizzazione, sempre che avvengano a titolo gratuito o con percezione del solo rimborso delle spese documentate.

Inoltre lo stesso art. 58 comma 6 del D.Lgs., al punto a) esclude espressamente dal novero degl’incarichi retribuiti per i quali è necessaria l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza i compensi derivanti dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili.



9. COLLABORAZIONE CON GLI AERO-CLUB DA PARTE DI PERSONALE
PILOTA ISTRUTTORE DELL’AERONAUTICA MILITARE

La collaborazione del personale pilota istruttore dell’A.M. con l’Aero Club d’Italia ed i sodalizi ad esso federati, in qualità d’istruttore di volo, è strettamente vincolata alle sottoelencate particolari condizioni, a suo tempo concordate con Civilavia e con l’Aero Club d’Italia:

- dimostrata indisponibilità di piloti – istruttori civili;

- possesso da parte del pilota dei previsti titoli civili e della nomia ad istruttore di volo militare;

- nulla osta della D.G.P.M.;

- gratuità delle prestazioni;

- temporaneità dell’autorizzazione (6 mesi);

- impegno degli Aero-Club a stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della collaborazione in argomento;

- richiesta nominativa dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile a cui gli Aero-Club interessati, secondo le modalità riportate nel foglio n. 302802, del 01.02.1983 di Civilavia, dovranno rappresentare l’esigenza.



Si precisa che:

- pur a fronte della gratuità delle prestazioni, l’autorizzazione rimane necessaria in quanto prevista dagli accordi di collaborazione, tenuto conto, altresì, della particolare qualificazione professionale in questione, dei possibili riflessi sull’impiego del personale interessato, degli obblighi assicurativi previsti nonché delle garanzie richieste dalle organizzazioni di rappresentanza dei piloti – istruttori civili a tutela della situazione occupazionale di tale personale.

- L’inoltro delle istanze e della relativa documentazione, di cui al seguente paragrafo 11, non costituisce alcun titolo per gli interessati ad iniziare, sotto qualsiasi forma, una collaborazione con gli Aero-Club prima ancora che questa D.G. abbia notificato, tramite gerarchico, il proprio nulla-osta e che venga stipulata la prevista polizza assicurativa;

- In mancanza di richiesta nominativa di Civilavia alla scrivente, che dovrà procedere o essere contestuale all’istanza dell’interessato, la pratica non potrà essere istruita;

- La copia della polizza assicurativa dovrà pervenire a questa D.G. entro 30 giorni dalla notifica del nulla-osta, pena la revoca dello stesso;

- Per la collaborazione fornita in assenza di nulla-osta si applicheranno le norme contenute al seguente paragrafo 12, che prevedono l’adozione del provvedimento di cessazione dal servizio per decadenza a seguito di diffida dell’Amministrazione;

- Il nulla-osta potrà essere revocato in qualsiasi momento, prima della sua naturale scadenza, qualora venga a mancare anche uno solo dei presupposti che hanno consentito di concederlo o per sopraggiunte esigenze di servizio.



10. PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE MILITARE A COMMISSIONI
PER ESAMI DI STATO

Si rimanda alla specifica circolare di Segredifesa n. 309060/01/38202/92/402 del 17.7.1992 della quale si conferma la vigenza.



11. PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

a. Per la concessione di un’autorizzazione allo svolgimento di attività extraprofessionali retribuite, dovrà essere inoltrata apposita istanza in carta semplice, indirizzata alla D.G.P.M. – III Reparto – 7^ Divisione, corredata dei motivati pareri dei superiori gerarchici fino a livello di Alto Comando o corrispondente nonché di una dichiarazione probatoria, rilasciata dal soggetto individuale o collettivo (società, associazione, ente etc.) in favore del quale il militare intende prestare la propria attività, dalla quale risultino:

- la natura, le caratteristiche e le modalità di esercizio dell’attività extraprofessionale;

- i limiti temporali della prestaione;

- la natura isolata e meramente occasionale della retribuzione con l’indicazione del compenso lordo previsto o presunto.

b. Ove l’istanza sia stata inoltrata per la prevista via gerarchica e risulti correttamente istruita oltrechè corredata dalla documentazione specificata sopra, l’autorizzazione a svolgere l’attività extraprofessionale sarà concessa:

- sulla base dei pareri espressi dai superiori gerarchici, tenendo conto delle osservazioni e delle raccomandazioni contenute nel foglio di Segredifesa n. 4659/142/97 del 8.5.1997;

- in proposito si precisa che dai pareri deve emergere una valutazione positiva o negativa in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui al paragrafo 4.a. senza che tale valutazione venga demandata alla discrezionalità dello stesso richiedente;

- valutata la sussistenza di tutti i requisiti previsti dal paragrafo 4.a. per le attività extraprofessionali in genere (consulenza tecnica di parte compresa);

- per prestazioni singole, ben individuate e circoscritte nel tempo; non rispondono a tale requisito le attività svolte per più periodi frazionati artificiosamente senza effettiva soluzione di continuità fra gli stessi.

c. Per l’espletamento dell’incarico di consulenza tecnica di parte, l’istante dovrà produrre, in sostituzione della dichiarazione probatoria di cui al precedente sottoparagrafo a., la seguente documentazione:

- copia dell’Ordinanza con cui il Giudice ha autorizzato le parti private del processo a nominare un proprio consulente tecnico, ai sensi dell’art. 225 c.p.p. o dell’art. 201 c.p.c.;

- copia della dichiarazione, ricevuta dal Cancelliere del Giudice competente, con la quale la parte processuale privata ha disposto la nomina del militare istante in qualità di proprio consulente tecnico.

d. Per gl’incarichi di insegnamento universitario, compresi quelli di Professore a contratto quando è prevista la corresponsione di un compenso, le richieste di autorizzazione dovranno essere inviate corredate dei pareri dei superiori gerarchici del richiedente, da copia della delibera del Consiglio di Università di assegnazione della cattedra universitaria o dell’insegnamento integrativo e di un documento dell’Università da cui risultino:

- la materia (o le materie) di insegnamento oggetto dell’incarico;

- la natura dell’incarico e la posizione giuridica che assumerà il militare (professore universitario di ruolo, professore associato o professore a contratto);

- il numero delle ore giornaliere e settimanali da dedicare alle lezioni e al ricevimento degli studenti, nonché i periodi di tempo nel corso dei quali il professore sarà impegnato nell’effettuazione degli esami.

e. Per il rilascio del nulla-osta per la collaborazione con gli Aero-Club da parte di personale pilota – istruttore dell’A.M., l’istanza dell’interessato dovrà essere corredata:

- della dichiarazione che la collaborazione con l’Aero-Club sarà svolta gratuitamente e volontariamente, a titolo privato e personale, limitatamente ai soli “giorni liberi dal servizio”;

- dei motivati pareri dei superiori gerarchici, tenuto conto delle esigenze di servizio dell’Ente di appartenenza;

- della dichiarazione dell’Aero-Club ampiamente liberatoria di ogni responsabilità dell’Amministrazione Difesa e con l’impegno a stipulare polizza assicurativa a favore del personale interessato, con i seguenti massimali, secondo quanto disposto dallo S.M.A. – 5° Reparto:

( ) L. 600.000.000 in caso di morte o invalidità permanente;

( ) L. 600.000.000 in caso d’invalidità specifica aeronautica;

( ) L. 200.000 quale diaria giornaliera per temporanea invalidità conseguente
al sinistro, non inferiore a 180 giorni;

Copia autenticata della suddetta polizza dovrà essere successivamente trasmessa alla scrivente.



Il nulla-osta a svolgere la collaborazione con gli Aero-Club, valido sei mesi, sarà concesso:

- verificata la sussistenza di tutte le condizioni indicate al precedente paragrafo 9.;

- sulla base dei pareri espressi dai superiori gerarchici e dallo S.M.A. 3° Reparto.



12. SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ PRIVATE INCOMPATIBILI O NON
AUTORIZZATE

Nel caso di accertato svolgimento da parte del personale militare di attività private incompatibili o non autorizzate, questa Direzione Generale provvederà a dar corso alla procedura prevista dall’art. 1 della legge 37/1968 il quale dispone che “l’Ufficiale e il Sottufficiale… in servizio permanente (nonché, in forza del rinvio di cui al citato art. 24, comma 2, del D. Lgs. n. 196/1995, il volontario di truppa in servizio permanente) che contravvengono ai divieti posti dalle rispettive leggi di stato sono diffidati dal Ministro per la Difesa a cessare dalla situazione di incompatibilità. La circostanza che l’Ufficiale, il Sottufficiale e il militare di truppa abbiano obbedito alla diffida non preclude l’eventuale azione disciplinare. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l’incompatibilità sia cessata, …cessano dal servizio permanente… per decadenza. Il realtivo provvedimento è adottato previo parere delle commissioni o autorità competenti ad esprimere giudizi sull’avanzamento”.

Pertanto, in caso d’inottemperanza alla diffida dell’Amministrazione, sarà possibile l’adozione del provvedimento di cessazione dal servizio per decadenza.

Le eventuali segnalazioni sull’esistenza delle sopraccitate situazioni di incompatibilità dovranno essere inviate dalle competenti Autorità gerarchiche con la massima urgenza, mediante trasmissione di una dettagliata relazione, supportata da idonea documentazione probatoria.



13. ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI

Tutte le attività private extraprofessionali retribuite autorizzate da questa D.G. sono soggette all’Anagrafe delle prestazioni secondo le modalità della circolare n. DGPM/UDG/1/326/21-PERS del 23.6.1999.



14. DISPOSIZIONI FINALI

Con l’entrata in vigore della presente circolare, sono abrogate le circolari a riferimento b) e c). S’invita a voler dare al contenuto della stessa la più ampia diffusione presso gli Enti, i Reparti e le Unità dipendenti.



IL DIRETTORE GENERALE
Ten.Gen. Antonino TAMBUZZO
mbetto
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Re: Carabiniere in servizio e apertura partita iva

Messaggio da mbetto »

L'oracolo gino59 è stato - al solito - illuminante; la norma di base è il testo unico pubblico impiego e le deroghe cui facevo riferimento sono gli incarichi che possono essere svolti previa autorizzazione. Attenzione: le singole amministrazioni di polizia (CC,GDF,PS,Penitenziaria) a loro volta disciplinano per i propri appartenenti. Non ne sono certo ma credo che in Polizia sia più semplice intraprendere una iniziativa del genere.
naturopata
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Re: Carabiniere in servizio e apertura partita iva

Messaggio da naturopata »

Come ti ho consigliato, fai istanza al tuo Comando, qualsiasi cosa tu voglia fare, anche saltuariamente, e non correrai alcun rischio. Se ti autorizzano sei apposto e ce n'è di gente che è stata autorizzata, il resto sono chiacchiere. Se ti rispondono negativamente puoi fare anche ricorso, se lo riterrai opportuno.
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Re: Carabiniere in servizio e apertura partita iva

Messaggio da alfano francesco »

naturopata ha scritto:
mbetto ha scritto:Categoricamente no. Verrebbe meno il principio dell'esclusività del rapporto di lavoro pubblico. Indipendentemente dalla quantità e/o qualità dell'attività esercitata e se potrebbe o meno influire sul servizio svolto. Esistono deroghe a tale principio. Difficilmente la tua amministrazione potrebbe autorizzare qualcosa del genere. Chiedo venia se sbaglio e mi rimetto a qualcuno più "afferrato" in materia.
Non è vero, conosco appartenenti alla G.dF. fare istruttori di spinning in palestra, debitamente autorizzati e la GdF ha certamente problemi con attività commerciali.
Scusate l'intervento.
Se il collega è stato autorizzato, avrà sicuramente comunicato di svolgere l'attività a titolo gratuito ed in ambito di associazione senza fine di lucro. Unica d'azione prevista: """rimborso spese""".
Se poi sotto tale denominazione si fa rientrare altro, è altro discorso.
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