Per opportuna notizia ai diretti interessati.
Il Tar sez. di Latina ha così scritto in sentenza:
1)- occorre ora valutare se la prospettazione del ricorrente secondo cui il responsabile della sezione di pg della procura, svolgendo le medesime funzioni e le stesse incombenze del comandante di stazione territoriale, debba essere o meno equiparato a quest’ultimo ai fini della valutazione di luogotenente.
2)- Sul punto la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato è orientata nel negare tale equiparazione precisando che: “ai fini del conferimento ai sottufficiali, con il grado di Marescialli aiutanti della Guardia di finanza, della qualifica di Luogotenente, la posizione del responsabile della Sezione di Polizia giudiziaria non è equiparabile a quella del comandante della Stazione territoriale , non essendo il primo titolare di una posizione di comando con rilevanza esterna e, quindi, di autonomia rispetto al Procuratore della Repubblica, come risulta anche dall'art. 59 comma 2, c.p.p.” (sez. IV, 24 marzo 2011 , n. 1819)
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N. 00114/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00010/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso il suo studio in Latina, via Triboniano, 6;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
OMISSIS, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della nota n. …… - AV/DOC di prot. n. 2009 datata 12 ottobre 2010, riguardante l'attribuzione del punteggio assegnato al ricorrente per il conferimento della qualifica di luogotenente dell'Arma dei Carabinieri, procedura selettiva per titoli per l'anno 2010, emesso dall'ufficio personale del Comando Legione Carabinieri Lazio;
- motivi aggiunti notificati il 2 - 7 marzo 2011 e depositati il 25 successivo;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 15.12.2010, tempestivamente depositato, il Mar.llo A.s.U.P.S. OMISSIS, sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, in servizio la Procura della Repubblica di OMISSIS, con l’incarico di Responsabile della Sezione di P.G. ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la nota n. ……-AV/DOC del 12.10.2010 avente ad oggetto “conferimento della qualifica di Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri – aliquota 31.12.2009” a mezzo della quale il Capo Ufficio Personale S M comunicava che la Commissione di Valutazione ed Avanzamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri attribuiva all’interessato il punteggio di merito ….. inserendolo al n. …… della graduatoria, composta da 1930 unità.
Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente deduce vizi di violazione di legge (artt. 1, 22, 23 e 25 della L. 241/90), oltre che eccesso di potere sotto vari profili.
Con memoria notificata il 7.3.2011 il ricorrente ha dedotto motivi aggiunti, relativamente alla documentazione utilizzata dalla Commissione di Valutazione ed Avanzamento in sede di attribuzione della qualifica di Luogotenente ed ottenuta dal ricorrente a seguito di richiesta di accesso agli atti.
Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio, richiedendo la reiezione del ricorso.
In occasione della camera di consiglio del 21.4.2011 la Sezione accoglieva, ai fini del riesame, la proposta domanda incidentale con ordinanza n. 191.
Successivamente, all’udienza del 12.1.2012, la causa è stata trattenuta a sentenza.
DIRITTO
Con il ricorso introduttivo è impugnata la nota n. ……-AV/DOC del 12.10.2010 avente ad oggetto “conferimento della qualifica di Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri – aliquota 31.12.2009” a mezzo della quale il Capo Ufficio Personale S M comunicava che la Commissione di Valutazione ed Avanzamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri attribuiva all’interessato il punteggio di merito ….. inserendolo al n. ….. della graduatoria, composta da 1930 unità”.
Con il ricorso per motivi aggiunti sono state, poi, reiterate le censure di illegittimità dell’impugnata valutazione per il conferimento della qualifica di luogotenente, basate essenzialmente sul rilievo che nella scheda di avanzamento della commissione di valutazione e avanzamento dell’Arma dei Carabinieri, sarebbe stato erroneamente indicato l’incarico di “addetto”, anziché “responsabile della sezione di P.G. dei Carabinieri presso la Procura della Repubblica di OMISSIS.
Il ricorso è infondato.
Osserva, anzitutto, il Collegio che la selezione per merito comparativo disciplinata ai fini del conferimento ai sottufficiali con il grado di Marescialli A.s.U.P.S. della qualifica di "Luogotenente", rappresenta una procedimento speciale caratterizzato da ampia discrezionalità dell'Amministrazione nell'individuazione dei criteri a tal fine utili , e del punteggio a ciascuno di essi da assegnare, la cui formalizzazione avviene attraverso un elenco di carattere tassativo delle posizioni rilevanti e che danno luogo ad ipotesi di "comando", per ciò stesso insuscettibile di essere ampliato con riferimento a posizioni ritenute equivalenti.
I criteri per la valutazione di conferimento della qualifica di Luogotenente sono stabiliti dal decreto dirigenziale 2.7.2009, n. 2037. In particolare, l’art. 4 lett. b) del predetto decreto stabilisce che: la commissione di valutazione e avanzamento è chiamata ad esprimere i giudizi sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione del sottufficiale. L’art 8 precisa poi che: “ i precedenti di servizio ed i titoli da valutare sono quelli acquisiti nei gradi rivestiti nel ruolo ispettori e nel personale ruolo sottufficiali, con particolare riguardo a quelli relativi al periodo di servizio prestato dall’acquisizione del grado di maresciallo aiutanti sostituto aiutante di PS al 31 dicembre dell’anno di riferimento”.
Il successivo comma 2 specifica che i precedenti di servizio ed i titoli valutabili devono essere raggruppati nei seguenti complessi di elementi:
valutazioni caratteristiche e qualifiche riportate;
servizio svolto nell’arma dei carabinieri, incarichi riportati, attività di comando tra le quali costituisce titolo preferenziale il comando di stazione territoriale, specializzazioni conseguite benemerenze;
titoli di studio, corsi esami…
Alla stregua di tali coordinate ermeneutiche occorre ora valutare se la prospettazione del ricorrente secondo cui il responsabile della sezione di pg della procura, svolgendo le medesime funzioni e le stesse incombenze del comandante di stazione territoriale, debba essere o meno equiparato a quest’ultimo ai fini della valutazione di luogotenente.
Sul punto la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato è orientata nel negare tale equiparazione precisando che: “ai fini del conferimento ai sottufficiali, con il grado di Marescialli aiutanti della Guardia di finanza, della qualifica di Luogotenente, la posizione del responsabile della Sezione di Polizia giudiziaria non è equiparabile a quella del comandante della Stazione territoriale , non essendo il primo titolare di una posizione di comando con rilevanza esterna e, quindi, di autonomia rispetto al Procuratore della Repubblica, come risulta anche dall'art. 59 comma 2, c.p.p.” (sez. IV, 24 marzo 2011 , n. 1819)
In altri termini, il responsabile di Sezione di P.G. svolge un'attività che nel contenuto è limitata all'esercizio di una mera attività di comando verso personale dipendente, nonché di suo coordinamento e controllo, senza avere dunque autonomi obiettivi da raggiungere predeterminati in via ordinamentale che appartengano innanzi tutto alla struttura di cui si abbia la responsabilità o meglio il "comando"; e ciò tanto più emerge in base alle norme riguardanti il nuovo Codice di Procedura Penale (art. 59, 2° comma , del d.P.R 22.9.1988, 447) che assegnano al responsabile della Sezione di P.G. presso la Procura una posizione che non è certamente di autonomia nei riguardi del Procuratore della Repubblica.
Il ricorso, in conclusione, va respinto.
Alla luce delle questioni dedotte , il collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Corsaro, Presidente
Santino Scudeller, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/02/2012
Attribuzione qualifica di Luogotenente. Incarichi e funzioni
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Re: Attribuzione qualifica di Luogotenente. Incarichi e funz
Messaggio da landolinapaolo »
buonasera, vorrei dire la mia.
come mai i nostri ufficiali responsabili delle sezioni pg corti d'appello invece hanno avuto l'equipollenza a comandanti come pure gli ufficiali addetti con apposita determinazione del comandante generale sin dal 2001?
questo discorso varrà pure per loro. se poniamo il problema alla loro categoria, sai quanti ricorsi ci saranno da parte di colleghi scavalcati per qualche decimo di punto.
al collega che ha perso il ricorso forse manca questa informazione
grazie cordialmente
come mai i nostri ufficiali responsabili delle sezioni pg corti d'appello invece hanno avuto l'equipollenza a comandanti come pure gli ufficiali addetti con apposita determinazione del comandante generale sin dal 2001?
questo discorso varrà pure per loro. se poniamo il problema alla loro categoria, sai quanti ricorsi ci saranno da parte di colleghi scavalcati per qualche decimo di punto.
al collega che ha perso il ricorso forse manca questa informazione
grazie cordialmente
Re: Attribuzione qualifica di Luogotenente. Incarichi e funz
Io, ho messo ha disposizione questa sentenza in modo che i colleghi M.lli prima di fare ricorsi è spendere soldi valutino bene le spese legali.
Aprite gli occhi.
Aprite gli occhi.
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Re: Attribuzione qualifica di Luogotenente. Incarichi e funz
Messaggio da landolinapaolo »
ma infatti. anch'io ho un ricorso pendente per gli stessi motivi e il mio legale ha prodotto la determinazione degli ufficiali responsabili di sezione del comandante generale che detta l'equipollenza dell'inarico di comando. voglio vedere l'aavvocatura cosa risponderà? infatti consiglio anch'io a coloro che devono presentare ricorsi di acquisire elementi certi. io ho avuto fortuna a trovare quella determinazione. a questo punto o ci considerano cme gli ufficiali oppure annullano quella determinazione fatta per salvare la continuità del loro comando.
eventualmente sono a disposizione per chiarimenti o per fornire documentazione già in possesso del mio legale
ciao
eventualmente sono a disposizione per chiarimenti o per fornire documentazione già in possesso del mio legale
ciao
Re: Attribuzione qualifica di Luogotenente. Incarichi e funz
Io consiglierei a questo punto per il tramite del Tar di interessare della questione la Corte Costituzionale per dichiarare l'eventuale incostituzionalità della norma.
Ciao
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Re: Attribuzione qualifica di Luogotenente. Incarichi e funz
per i colleghi CC.
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