Attenti all’inseguimento. Addebito per danno Erariale

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panorama
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Attenti all’inseguimento. Addebito per danno Erariale

Messaggio da panorama »

Attenti all'inseguimento. Pericolo di addebito per danno Erariale.

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Numero 03677/2011 e data 06/10/2011

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 6 luglio 2011

NUMERO AFFARE 03647/2009
OGGETTO:
Ministero della difesa comando generale arma carabinieri.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Brig. CC OMISSIS avverso la determinazione di addebito n. …. del 23 ottobre 2008 per un danno erariale di € 8.267,60.
Istanza di sospensiva.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 1/310/289-7 (OMISSIS) del 3 settembre 2009, trasmessa con nota n. 1/310/289-8 (OMISSIS) del 17 successivo e pervenuta in Segreteria il 22 settembre 2009, con la quale il Ministero della Difesa (Comando generale dell’Arma dei Carabinieri) chiede il parere del Consiglio di Stato sull’affare in oggetto;
Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Damiano Nocilla;

PREMESSO
In data 9 gennaio 2005, in OMISSIS (VA), alle ore 04.30 circa, il Vice Brigadiere OMISSIS conduceva il veicolo militare Alfa Romeo 156 targato CC OMISSIS, in qualità di autista di pattuglia e, nel corso di un servizio perlustrativo, attuava un posto di controllo comandato lungo la SS. ….. Nel frangente, la pattuglia intimava l’ “alt” ad una autovettura Volkswagen Golf di colore nero, rimasta sconosciuta e parzialmente identificata, il cui conducente, non ottemperando all’ordine impartitogli, si dava a precipitosa fuga, con direzione di marcia OMISSIS (VA).
L’equipaggio, pertanto, decideva di porsi all’inseguimento, dandone avviso alla centrale operativa. Nella circostanza, il Vice Brigadiere OMISSIS, dopo aver percorso circa cento metri, all’altezza del Km. 15,400, nell’affrontare una curva destrorsa in leggera pendenza, anche a causa del manto stradale ghiacciato e della bassa temperatura, perdeva il controllo del veicolo, effettuava un testa coda e collideva più volte contro la struttura di cemento posta a delimitazione della carreggiata.
A causa del sinistro l’Amministrazione subiva un danno erariale di € 8.267,60 relativo alla riparazione del mezzo.
A seguito del sinistro, l’ufficiale inquirente, nominato dal Comandante della Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del d.P.R. 21 febbraio 2006, n. 167, procedeva ad accertare la responsabilità erariale, riscontrando nella condotta del militare la colpa grave e concludendo con la proposta di addebito del danno erariale a carico del ricorrente.
Il Comandante dell’organismo confermava quanto accertato dall’Ufficiale inquirente con decreto di addebito n. ….. datato 23 ottobre 2008.
Avverso tale provvedimento, notificatogli il 26 novembre 2008, l’interessato, in data 13 marzo 2009, proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, lamentando l’infondatezza e l’illegittimità del provvedimento impugnato per: a) erronea applicazione delle norme evocate nel testo del decreto n. ….. del 23 ottobre 2008 e della relazione d‘inchiesta amministrativa 14 ottobre 2008, sulla quale ingiustamente si basa la determinazione amministrativa di responsabilità e addebito, in relazione al danno accertato e unilateralmente stimato;
b) violazione dei canoni fissati dalla legge n. 20 del 1994, in ordine ai presupposti, ambiti e limiti per configurare la responsabilità; c) erroneità dei presupposti, tardività, difetto d’istruttoria e motivazione — violazione della legge n. 241 del 1990, dei termini e del giusto procedimento, illogicità e contraddittorietà, evidenti ingiustizia e disparità di trattamento.
Con la relazione citata in epigrafe l’Amministrazione eccepisce l’inammissibilità del ricorso e controdeduce per la sua infondatezza.

CONSIDERATO
Deve essere accolta l’eccezione dell’Amministrazione.
Secondo un pacifico principio giurisprudenziale (ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 26 febbraio 2008, n. 102/2008), l’attribuzione ad organi giurisdizionali speciali di determinate materie preclude la possibilità di proposizione del ricorso straordinario nei confronti di atti devoluti alla cognizione dei predetti giudici.
Nella specie, trattasi di questione attinente alla responsabilità per danni arrecati all’erario, che rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 12 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214.
Sarà il giudice competente a dover giudicare se nel caso di specie vi sia stato errore scusabile da parte del ricorrente, in relazione al fatto che il provvedimento impugnato recato in fondo la clausola di ricorribilità indicante la possibilità di esperire ricorso straordinario al Capo dello Stato.
In relazione a quanto testè esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Damiano Nocilla Alessandro Pajno




IL SEGRETARIO


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roobin81
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Re: Attenti all’inseguimento. Addebito per danno Erariale

Messaggio da roobin81 »

Incredibile....................Rimango giorno dopo giorno sempre senza parole, sto diventando muto.. :shock: :shock: :shock:
panorama
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Re: Attenti all’inseguimento. Addebito per danno Erariale

Messaggio da panorama »

La parte finale del giudizio del Consiglio di Stato è quella che "inguaia" il Brig..
Bisogna capire ora se il ricorso straordinario al PDR lo ha fatto direttamente il collega che "non conosceva la procedura da seguire" o è stata "COLPA GRAVE" dell'Avvocato a cui si è rivolto che non sapeva che il ricorso andava fatto alla Corte dei Conti.

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Questa la parte finale:

Con la relazione citata in epigrafe l’Amministrazione eccepisce l’inammissibilità del ricorso e controdeduce per la sua infondatezza.

CONSIDERATO
Deve essere accolta l’eccezione dell’Amministrazione.
Secondo un pacifico principio giurisprudenziale (ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 26 febbraio 2008, n. 102/2008), l’attribuzione ad organi giurisdizionali speciali di determinate materie preclude la possibilità di proposizione del ricorso straordinario nei confronti di atti devoluti alla cognizione dei predetti giudici.
Nella specie, trattasi di questione attinente alla responsabilità per danni arrecati all’erario, che rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 12 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214.
Sarà il giudice competente a dover giudicare se nel caso di specie vi sia stato errore scusabile da parte del ricorrente, in relazione al fatto che il provvedimento impugnato recato in fondo la clausola di ricorribilità indicante la possibilità di esperire ricorso straordinario al Capo dello Stato.
In relazione a quanto testè esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
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Re: Attenti all’inseguimento. Addebito per danno Erariale

Messaggio da panorama »

Ragazzi, finchè va tutto bene allora fila tutto liscio ma quando va male, attenti perchè l'Amministrazione si rifà sul personale per i danni causati ai mezzi militari.

Invito tutti gli Autisti e tutti i Capi-pattuglia di leggere attentamente e memorizzare a cosa si va incontro. L'informazione non è mai abbastanza.

Art.177 del Codice della strada per interventi.
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Ecco alcuni punti abbreviati:

- responsabilità amministrativa patrimoniale;

- risarcimento del danno patrimoniale alle finanze dello Stato;

- la locale centrale operativa aveva segnalato una rapina - percorrendo la via C… con il solo dispositivo luminoso lampeggiante di emergenza inserito.

- Il conducente, giunto all'altezza dell'intersezione semaforica con la via B…, al momento proiettante luce rossa, effettuava una manovra di sorpasso di una colonna di veicoli fermi ed impegnava l’incrocio venendo in collisione con altra autovettura civile proveniente dalla suddetta via B….

- il Comando Legione Carabinieri Lombardia ravvisava nella condotta dei militari gli estremi della colpa grave e con il decreto, ascriveva ad entrambi la responsabilità del sinistro ed il conseguente danno , nella misura del 50% per ciascuno di essi.

- A tale ipotesi di danno la Procura regionale ha inteso aggiungere un'ulteriore voce risarcitoria relativa al pregiudizio c.d. da disservizio, rappresentato dal non avere la condotta dei due militari prodotto alcuna utilitas per l’amministrazione di appartenenza – in quanto, piuttosto, il servizio espletato si sarebbe rivelato economicamente pregiudizievole per le dotazioni di mezzi e materiali dell’Arma nonché lesivo per i privati cittadini coinvolti nel sinistro stradale.

LA CORTE DEI CONTI precisa:

1) - Il Collegio, in via preliminare alla delibazione su ogni altra questione ed eccezione, dispone la riunione dei due giudizi iscritti al n. ….. e n. …… del registro di segreteria, ai sensi dell’art. 274 cod.proc.civ., per evidenti ragioni di connessione oggettiva.

2) - Nello specifico, dagli atti di causa appare incontroverso che gli odierni convenuti, legati da un rapporto di servizio con l'Amministrazione danneggiata, causavano, nell'espletamento del servizio - V…. in qualità di conducente e S…. in qualità di capo pattuglia - un sinistro stradale a seguito del quale il veicolo Fiat Punto targato CC ….. subiva un danno quantificato dalla stessa Amministrazione proprietaria in euro 4.168,00, relativo al valore di fuori uso del mezzo militare.

3) - Pacifica appare, altresì, la sussistenza del nesso causale tra la condotta dei convenuti ed il danno contestato: il comportamento adottato da entrambi, ciascuno secondo le rispettive competenze, si è posto, infatti, come condicio sine qua non dell'evento dannoso.

4) - Ciò premesso, rileva il Collegio, che la vicenda in atti appare riconducibile alla disciplina normativa di cui all'art.177 del Codice della strada - norma di coordinamento con le altre disposizioni contenute nel medesimo corpus normativo - e, più in generale, alle regole di comune prudenza e diligenza imposte, anche avuto riguardo alle condizioni ed alle caratteristiche della strada e del traffico, ad evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose.

5) - In tale materia, pertanto, la colpa é stata correlata non alla mera inosservanza delle norme del codice stradale - anche se di notevole importanza - oppure a una qualsiasi manifestazione di negligenza, imprudenza o imperizia bensì a una condotta pericolosa tenuta in dispregio delle elementari regole di prudenza.

6) - Sulla base di tali premesse, il Collegio osserva che nella fattispecie la condotta dei convenuti è consistita nell'aver attraversato, attivando il solo dispositivo lampeggiante, un incrocio con segnalazione di semaforo rosso, dopo aver effettuato una manovra di sorpasso dei veicoli fermi in attesa del segnale verde, e nell'aver provocato, di conseguenza, la collisione con altro veicolo civile proveniente dalla strada di intersezione con quella percorsa dai convenuti stessi.

7) - In proposito appare rilevante l’orientamento della Suprema Corte secondo cui “durante i servizi di polizia, antincendi, ambulanza, è rimesso alla prudenza dei conducenti dei veicoli adibiti ai predetti servizi, decidere, in considerazione dell’ora, del traffico, della visibilità e di tutte le circostanze concrete, se e quando azionare, in caso di urgenza, il dispositivo supplementare acustico di allarme ( Cass. civ. sez. III, n. 21907/2009 e n. 585/1996).

8) - Nella specie occorre valutare se gli appuntati - tenuti, ai sensi dell'art.177 secondo comma C.d.s., al rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni relativi alla circolazione, nonché delle prescrizioni della segnaletica stradale – decidendo, per l'emergenza a cui erano stati chiamati, di attraversare l'incrocio nonostante il semaforo rosso, abbiano posto in essere tutte le cautele per evitare ogni collisione con conducenti di altri veicoli i quali, confidando sul proprio diritto di precedenza e non allertati da alcuna segnalazione acustica, si fossero trovati ad attraversare l'incrocio.

9) - In effetti, dagli atti di causa si evince che nel caso concreto i due convenuti hanno l'uno posto in essere (V…) e l'altro non impedito (S….) un comportamento che, valutato ex ante con riferimento al momento della condotta, appare connotato da notevole negligenza ed inosservanza delle comuni regole di prudenza, tale da implicare un alto tasso di probabilità rispetto al verificarsi dell’evento dannoso.

10) - In particolare, la presenza di una colonna di veicoli fermi al semaforo rosso ed il superamento di questi da parte dell'autovettura di servizio, con successivo impegno dell'incrocio - circostanza confermata dagli stessi convenuti - rendeva altamente probabile il verificarsi di una collisione, quale poi realmente avvenuta, con il veicolo antagonista che, proveniente dalla strada di intersezione, procedeva spedito, confermato nel suo diritto di precedenza dal semaforo verde e dalla presenza degli altri veicoli fermi, salvo poi trovarsi repentinamente in collisione con l'automezzo dei carabinieri che si immetteva nell'incrocio senza segnalare adeguatamente il suo transito.

11) - Dal quanto sopra premesso deriva la condanna dei convenuti al risarcimento, a favore dell’Arma dei Carabinieri-Ministero della Difesa, del solo danno derivante dal fuori uso del veicolo di servizio, quantificato nella somma di euro 3.000,00, comprensiva della rivalutazione, da imputare per il 50% a ciascuno dei convenuti, oltre agli interessi dalla data del deposito della presente sentenza al soddisfo.

Il resto x completezza vi invito ha leggere nella sua interezza la sentenza qui sotto.
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LOMBARDIA SENTENZA 120 16/05/2013


SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LOMBARDIA SENTENZA 120 2013 RESPONSABILITA' 16/05/2013
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Sent. n. 120/13


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai Magistrati:
Claudio GALTIERI Presidente
Eugenio MUSUMECI Consigliere
Giuseppina VECCIA Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nei giudizi per responsabilità amministrativa patrimoniale iscritti al n. ….. e al n. …. del registro di Segreteria, instaurati dalla Procura regionale con distinti atti di citazione, entrambi depositati il 18 ottobre 2012, emessi rispettivamente nei confronti di V. L., OMISSIS e nei confronti di S. B., OMISSIS.
Visti gli atti di causa;

uditi, alla pubblica udienza del giorno 20 marzo 2013, il relatore, referendario Giuseppina Veccia ed il S.P.G. referendario Luigi D'Angelo;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione emesso il 18 ottobre 2012, introduttivo del giudizio per responsabilità amministrativa patrimoniale iscritto al n. …. del registro di Segreteria, previo invito a dedurre notificato il 2 luglio 2012, la Procura regionale ha chiesto a questa Sezione di condannare il signor L. V., in epigrafe identificato, nella qualità di Appuntato dell'Arma dei Carabinieri, al risarcimento del danno patrimoniale alle finanze dello Stato, derivante dal sinistro stradale da lui causato in data ….2007 nella conduzione del veicolo Fiat Punto targata CC ….., di proprietà dell’Amministrazione.

Con distinto atto di citazione, depositato sempre in data 18 ottobre 2012, introduttivo del giudizio per responsabilità amministrativa patrimoniale iscritto al n. …., il Procuratore regionale, previo invito a dedurre notificato il 29 giugno 2012, conveniva altresì in giudizio l'Appuntato scelto B. S., in qualità di capo-pattuglia, per il medesimo danno e per la medesima causale .

Risulta dagli atti che l'appuntato V……, addetto alla conduzione di veicoli militari ed in possesso di patente militare, unitamente al Capo equipaggio Appuntato scelto S……, entrambi in servizio d’istituto, si dirigevano in OMISSIS (MI) presso il supermercato “Coop …..” - ove la locale centrale operativa aveva segnalato una rapina - percorrendo la via C… con il solo dispositivo luminoso lampeggiante di emergenza inserito.

Il conducente, giunto all'altezza dell'intersezione semaforica con la via B…, al momento proiettante luce rossa, effettuava una manovra di sorpasso di una colonna di veicoli fermi ed impegnava l’incrocio venendo in collisione con altra autovettura civile proveniente dalla suddetta via B….

Il danno riportato dal veicolo di proprietà dell’amministrazione a seguito del sinistro è stato da questa quantificato in euro 4.168,00, relativo al fuori uso del mezzo militare.

All'esito dell'inchiesta amministrativa interna il Comando Legione Carabinieri Lombardia ravvisava nella condotta dei militari gli estremi della colpa grave e con il decreto n. …. del 14.07.2008, ascriveva ad entrambi la responsabilità del sinistro ed il conseguente danno , nella misura del 50% per ciascuno di essi.

Con dichiarazione resa in data …. 10.2008 V… e S…. manifestavano la volontà di non procedere al risarcimento del danno non ravvisando nella propria rispettiva condotta alcun elemento di responsabilità riconducibile alla colpa grave.

I fatti ed i comportamenti sopra descritti sono stati ritenuti dalla Procura regionale idonei ad integrare tutti i presupposti per la sussistenza di una responsabilità amministrativa patrimoniale a carico degli odierni convenuti.

A tale ipotesi di danno la Procura regionale ha inteso aggiungere un'ulteriore voce risarcitoria relativa al pregiudizio c.d. da disservizio, rappresentato dal non avere la condotta dei due militari prodotto alcuna utilitas per l’amministrazione di appartenenza – in quanto, piuttosto, il servizio espletato si sarebbe rivelato economicamente pregiudizievole per le dotazioni di mezzi e materiali dell’Arma nonché lesivo per i privati cittadini coinvolti nel sinistro stradale.

Di qui la contestazione ai militari V…. e S…. di un complessivo danno erariale di euro 6.168,00 (euro 3.084,00 ciascuno) di cui euro 4.168,00 (euro 2.084,00 ciascuno) a titolo di danno patrimoniale diretto ed euro 2.000,00 (euro 1.000,00 ciascuno) a titolo di danno da disservizio.

Si è costituito, con comparsa depositata il ….2013, l'appuntato scelto S… eccependo preliminarmente che le conclusioni alle quali è pervenuto l'atto di citazione introduttivo del giudizio n. ….. sarebbero state rilevate esclusivamente dal Comando di appartenenza in sede di inchiesta amministrativa e di procedimento disciplinare. Nel merito ha dedotto il mancato esame, da parte della Procura attrice, delle ragioni per cui i convenuti avevano ritenuto di procedere nell'intervento operativo senza azionare il segnale acustico di allarme, per evitare le reazioni dei rapinatori, segnalati dalla centrale operativa come "portatori d'arma".

Il resistente ha invocato, inoltre, l'esercizio del potere riduttivo da parte di questo Collegio - considerando eccessivo l'importo di euro 4.168,00, quale voce di danno patrimoniale, rispetto al valore economico della vettura danneggiata, una Fiat Punto immatricolata nell'anno 2003, con un chilometraggio, all'epoca del sinistro, pari a KM …...

Ha escluso, infine, il convenuto, la fondatezza del contestato danno c.d. "da disservizio", stante la non imputabilità allo stesso di condotte caratterizzate da colpa grave o negligenza nell'espletamento del servizio.

Alla pubblica udienza odierna, nella quale i due giudizi sono stati discussi unitariamente, non costituito V… e non rappresentato S…, il rappresentante del Pubblico Ministero, confermando integralmente l’atto introduttivo del giudizio, ha inteso insistere sulla gravità della condotta tenuta dai due dipendenti, responsabili di aver violato le regole di comune ed elementare prudenza e diligenza che in ogni caso, anche nell’espletamento di un urgente servizio d’istituto, dovrebbero essere rispettate a salvaguardia della pubblica incolumità, concludendo per la condanna dei militari nei termini già espressi per iscritto, rimettendo in subordine al Collegio la valutazione circa la possibilità di fare uso del previsto potere riduttivo.

Con riguardo ai convenuti, risulta non costituito L. V. e non rappresentato in giudizio B. S..

Considerato in

DIRITTO

Il Collegio, in via preliminare alla delibazione su ogni altra questione ed eccezione, dispone la riunione dei due giudizi iscritti al n. ….. e n. …… del registro di segreteria, ai sensi dell’art. 274 cod.proc.civ., per evidenti ragioni di connessione oggettiva.

La pretesa azionata dal P.M. nei giudizi in esame trova i suoi presupposti nel danno ingiusto subito dall'erario a seguito del sinistro causato dalla condotta congiunta dei due agenti pubblici, singolarmente citati in giudizio.

Nello specifico, dagli atti di causa appare incontroverso che gli odierni convenuti, legati da un rapporto di servizio con l'Amministrazione danneggiata, causavano, nell'espletamento del servizio - V…. in qualità di conducente e S…. in qualità di capo pattuglia - un sinistro stradale a seguito del quale il veicolo Fiat Punto targato CC ….. subiva un danno quantificato dalla stessa Amministrazione proprietaria in euro 4.168,00, relativo al valore di fuori uso del mezzo militare.

Pacifica appare, altresì, la sussistenza del nesso causale tra la condotta dei convenuti ed il danno contestato: il comportamento adottato da entrambi, ciascuno secondo le rispettive competenze, si è posto, infatti, come condicio sine qua non dell'evento dannoso.

Ciò premesso, rileva il Collegio, che la vicenda in atti appare riconducibile alla disciplina normativa di cui all'art.177 del Codice della strada - norma di coordinamento con le altre disposizioni contenute nel medesimo corpus normativo - e, più in generale, alle regole di comune prudenza e diligenza imposte, anche avuto riguardo alle condizioni ed alle caratteristiche della strada e del traffico, ad evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose.

Incontestati gli ulteriori presupposti, essenziale, dunque, per l'affermazione della responsabilità amministrativa nel caso di specie - è la valutazione dell'elemento soggettivo al fine di ritenerlo caratterizzato o no da colpa grave.

Occorre brevemente richiamare, in proposito, la costante giurisprudenza di questa Corte che - per gli incidenti stradali - ha rinvenuto il qualificante elemento psicologico della colpa grave “nel volontario comportamento finalizzato a porre in essere una condotta di guida spericolata, sprezzante delle prescrizioni imposte ed incurante delle altrui esigenze e possibilità di guida” (Sez. Lazio, sent. n. 74/1996) vale a dire così gravemente imprudente da essere “caratterizzato dall’assoluto disprezzo delle norme che disciplinano la circolazione o dalla grave inosservanza delle comuni regole di attenzione, diligenza e cautela (…)” (Sez. Lombardia, sent. n. 410/1994; Sez. III Appello sent. n.456/2011).

In tale materia, pertanto, la colpa é stata correlata non alla mera inosservanza delle norme del codice stradale - anche se di notevole importanza - oppure a una qualsiasi manifestazione di negligenza, imprudenza o imperizia bensì a una condotta pericolosa tenuta in dispregio delle elementari regole di prudenza.

E' stato affermato, inoltre, che la misura della gravità della colpa, debba desumersi non, con giudizio ex post, dall’entità delle conseguenze derivate dalla condotta del convenuto, ma, al contrario, con valutazione rapportata al momento in cui il soggetto ha posto in essere i fatti contestati, cioè ex ante (Sez. Toscana, sent. n. 1765/2000) e solo là ove si rilevi un comportamento in cui emerga dispregio per le regole di prudenza, tali cioè da evidenziare un alto tasso di probabilità rispetto al verificarsi dell’evento dannoso (Sez. App. Sicilia, sent. n. 143/2002; Sez. Umbria, sent. n.103/2008).

Sulla base di tali premesse, il Collegio osserva che nella fattispecie la condotta dei convenuti è consistita nell'aver attraversato, attivando il solo dispositivo lampeggiante, un incrocio con segnalazione di semaforo rosso, dopo aver effettuato una manovra di sorpasso dei veicoli fermi in attesa del segnale verde, e nell'aver provocato, di conseguenza, la collisione con altro veicolo civile proveniente dalla strada di intersezione con quella percorsa dai convenuti stessi.

In merito, la difesa del convenuto S…. si sofferma sulla circostanza – che si assume non adeguatamente valutata dalla Procura - per cui gli operatori avrebbero deliberatamente escluso l'attivazione del segnalatore acustico, in quanto, dirigendosi verso il luogo in cui si stava consumando una rapina con armi, erano intenzionati ad evitare la fuga dei rapinatori o una loro reazione imprevedibile ai danni della pubblica incolumità.

In proposito appare rilevante l’orientamento della Suprema Corte secondo cui “durante i servizi di polizia, antincendi, ambulanza, è rimesso alla prudenza dei conducenti dei veicoli adibiti ai predetti servizi, decidere, in considerazione dell’ora, del traffico, della visibilità e di tutte le circostanze concrete, se e quando azionare, in caso di urgenza, il dispositivo supplementare acustico di allarme ( Cass. civ. sez. III, n. 21907/2009 e n. 585/1996).

Nella specie occorre valutare se gli appuntati V…. e S… - tenuti, ai sensi dell'art.177 secondo comma C.d.s., al rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni relativi alla circolazione, nonché delle prescrizioni della segnaletica stradale – decidendo, per l'emergenza a cui erano stati chiamati, di attraversare l'incrocio nonostante il semaforo rosso, abbiano posto in essere tutte le cautele per evitare ogni collisione con conducenti di altri veicoli i quali, confidando sul proprio diritto di precedenza e non allertati da alcuna segnalazione acustica, si fossero trovati ad attraversare l'incrocio.

In effetti, dagli atti di causa si evince che nel caso concreto i due convenuti hanno l'uno posto in essere (V…) e l'altro non impedito (S….) un comportamento che, valutato ex ante con riferimento al momento della condotta, appare connotato da notevole negligenza ed inosservanza delle comuni regole di prudenza, tale da implicare un alto tasso di probabilità rispetto al verificarsi dell’evento dannoso.
In particolare, la presenza di una colonna di veicoli fermi al semaforo rosso ed il superamento di questi da parte dell'autovettura di servizio, con successivo impegno dell'incrocio - circostanza confermata dagli stessi convenuti - rendeva altamente probabile il verificarsi di una collisione, quale poi realmente avvenuta, con il veicolo antagonista che, proveniente dalla strada di intersezione, procedeva spedito, confermato nel suo diritto di precedenza dal semaforo verde e dalla presenza degli altri veicoli fermi, salvo poi trovarsi repentinamente in collisione con l'automezzo dei carabinieri che si immetteva nell'incrocio senza segnalare adeguatamente il suo transito.

Conclusivamente, alla luce delle considerazioni esposte, il Collegio ritiene sussistente l'elemento soggettivo della colpa grave e, pertanto, con riguardo a tale voce di danno patrimoniale, affermata la responsabilità amministrativa nei confronti dei convenuti.

Il nocumento patrimoniale, quantificato dalla Procura in euro 4.168,00, relativo al fuori uso del mezzo militare, può, comunque, essere quantificato in misura inferiore.

La Sezione, infatti, intende esercitare il potere riduttivo riconosciutole dall'art. 52 del R.D. 1934/1214 in considerazione sia del rischio collegato alle funzioni svolte dagli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, impegnati in servizi operativi d'istituto, sia, su un piano strettamente oggettivo, del ridotto valore economico del veicolo danneggiato, già ampiamente usurato, come dimostrato dall'elevato chilometraggio percorso.

Di conseguenza, l'importo di cui i sigg. V…. e S….. dovranno rispondere nei confronti dell'Amministrazione d'appartenenza viene equitativamente limitato e determinato in euro 3.000,00 comprensivo di rivalutazione monetaria, da imputare per il 50% a ciascuno dei convenuti, oltre agli interessi legali a far data dal deposito della presente sentenza.

In citazione si contesta altresì ai dipendenti convenuti un'ulteriore voce di danno , costituita dal pregiudizio c.d. da disservizio, per non avere l’attività cui i due militari erano stati comandati prodotto alcuna utilitas per l’amministrazione di appartenenza o comunque per aver procurato un'utilità ben “lontana” rispetto a quella attesa. Tale ulteriore posta risarcitoria è stata quantificata dalla Procura in via equitativa ex art. 1226 c.c. rapportandola a quota parte del danno patrimoniale diretto sofferto dall’amministrazione, per complessivi euro 2.000,00 da ripartire al 50% (euro 1.000,00 ciascuno).

E’ opportuno, in proposito premettere una breve disamina di tale tipologia di danno .

E’ pacificamente riconosciuto che i danno c.d. "da disservizio" che, secondo la più avvertita giurisprudenza contabile, si concretizza “nel mancato conseguimento del buon andamento dell'azione pubblica, causato da un dipendente pubblico con comportamenti o reati che abbiano disarticolato i moduli organizzativi e funzionali della struttura, con conseguente mancato raggiungimento delle utilità previste in rapporto alle risorse impiegate” (ex multis, Sez. Veneto, 5 ottobre 2009, n. 644) non possa conseguire al mero illecito o alla sola violazione degli obblighi di servizio in quanto , ai sensi delle disposizioni di legge statali applicabili in materia di responsabilità amministrativa (artt.52 R.D.1214/1934, 18 ss. e 22 D.P.R.3/1957, 1 ss. D.L.453/93 e L.20/94), il diritto al risarcimento azionato dal P.M. deve trovare il suo presupposto nel danno ingiusto per l'Amministrazione (inteso come concreta diminuzione patrimoniale dell’ente).

Pertanto anche il danno da c.d. "disservizio" non può che discendere da un accertamento in concreto del danno al patrimonio dell’Amministrazione e non essere ricondotto, in via automatica, al mero illecito.

Ne deriva che non ad ogni violazione degli obblighi di servizio e, quindi, ad ogni inesatta prestazione lavorativa corrisponda automaticamente un nocumento patrimoniale ed un danno da risarcire.

Nel caso all'esame alcun concreto pregiudizio patrimoniale viene addotto o provato quale indefettibile presupposto di tale autonoma voce di danno .

Infatti, nella prospettazione attorea la prestazione lavorativa dei due convenuti risulta comunque resa, sebbene la violazione degli obblighi di servizio ne abbia impedito la piena efficacia, né appare contestato - neanche dall'Amministrazione in sede di denuncia di danno erariale - un pregiudizio patrimoniale subito dall'erario per l'inabilità temporanea di alcuno dei dipendenti convenuti e quindi pari al trattamento retributivo erogato in assenza di una prestazione lavorativa.

Pertanto, in relazione al danno patrimoniale c.d. "da disservizio", la domanda attorea va respinta per mancanza di un concreto pregiudizio economico.

Dal quanto sopra premesso deriva la condanna dei convenuti al risarcimento, a favore dell’Arma dei Carabinieri-Ministero della Difesa, del solo danno derivante dal fuori uso del veicolo di servizio, quantificato nella somma di euro 3.000,00, comprensiva della rivalutazione, da imputare per il 50% a ciascuno dei convenuti, oltre agli interessi dalla data del deposito della presente sentenza al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente la domanda attrice per il danno patrimoniale diretto rideterminandolo nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00) e condanna i convenuti al pagamento in favore dell’Arma dei Carabinieri - Ministero della Difesa della predetta somma da imputare ad essi in parti uguali.

Sulla predetta rivalutata dovranno altresì essere corrisposti gli interessi legali, dalla data del deposito della sentenza e sino al soddisfo.

A tale condanna consegue altresì .quella al pagamento delle spese di giustizia in favore dello Stato, che all’atto della presente sentenza si liquidano in euro 388,12 (trecentoottantotto/12).

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20 marzo 2013.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppina Veccia Claudio Galtieri

Deposito in Segreteria 16/05/2013
panorama
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Re: Attenti all’inseguimento. Addebito per danno Erariale

Messaggio da panorama »

Questi fatti potrebbero capitare a chiunque di noi ed bene saperli ed essere pronti a difenderci, poiché i nostri uffici non ci dicono nulla.
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ADDEBITO DANNO ERARIALE

1) - il Comando Regione Carabinieri Lombardia ha determinato di addebitare, il danno erariale, quantificato in Euro 2.078,41, relativo alla rimessa in efficienza di un automezzo militare (autovettura), ravvisando in capo al militare gli estremi della colpa grave, rispetto all’incidente stradale che ha condotto al danneggiamento del veicolo da lui guidato.

2) - Il provvedimento, da un lato, si fonda sulla riconduzione del sinistro stradale a colpa grave del militare, dall’altro, prevede espressamente che “resta salvo ed impregiudicato, comunque, il giudizio definitivo della Corte dei Conti”.

3) - Nondimeno, dalla documentazione prodotta dall’amministrazione resistente emerge che, il magistrato istruttore della Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Lombardia ha disposto l’archiviazione del fascicolo aperto in relazione al caso di specie, precisando che dall’esame degli atti emerge “senza che si renda necessaria ulteriore attività istruttoria…la mancanza della prova della colpa grave”.

4) - In conseguenza di tale determinazione, il Comando Legione Carabinieri Lombardia ha comunicato di avere disposto, con atto del 12.09.2013, l’archiviazione della pratica aperta nei confronti dell’Appuntato Scelto.

Il resto giusto x completezza leggetelo qui sotto.
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03/12/2013 201302673 Sentenza 3


N. 02673/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00340/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 340 del 2009, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. S. B., presso lo studio della quale ha eletto domicilio in Milano, via Cadore ….;

contro
Ministero della Difesa - Comando Regione Carabinieri Lombardia, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui Uffici domicilia, in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento
del decreto n. 143, del 27 ottobre 2008, emesso dal Comandante della Regione Carabinieri Lombardia e notificato in data 25 novembre 2008.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2013 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Il ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe, deducendone l’illegittimità sotto diversi profili e ne chiede l’annullamento.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del ricorso avversario.

All’udienza del 5 novembre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO
Con il provvedimento impugnato, il Comando Regione Carabinieri Lombardia ha determinato di addebitare a OMISSIS, Appuntato Scelto dell’Arma, il danno erariale, quantificato in Euro 2.078,41, relativo alla rimessa in efficienza di un automezzo militare (autovettura), ravvisando in capo al militare gli estremi della colpa grave, rispetto all’incidente stradale che ha condotto al danneggiamento del veicolo da lui guidato.

Il provvedimento, da un lato, si fonda sulla riconduzione del sinistro stradale a colpa grave del militare, dall’altro, prevede espressamente che “resta salvo ed impregiudicato, comunque, il giudizio definitivo della Corte dei Conti”.

Il ricorrente impugna il provvedimento in esame contestandone i presupposti ed in particolare censurando, per illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, l’imputazione a sua colpa grave dell’incidente stradale.

Nondimeno, dalla documentazione prodotta dall’amministrazione resistente emerge che in data 07.05.2013, il magistrato istruttore della Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Lombardia ha disposto l’archiviazione del fascicolo aperto in relazione al caso di specie, precisando che dall’esame degli atti emerge “senza che si renda necessaria ulteriore attività istruttoria…la mancanza della prova della colpa grave”.

In conseguenza di tale determinazione, il Comando Legione Carabinieri Lombardia ha comunicato (cfr. documentazione prodotta dall’amministrazione in data 24.09.2013) di avere disposto, con atto del 12.09.2013, l’archiviazione della pratica aperta nei confronti dell’Appuntato Scelto OMISSIS.

Le successive determinazioni della Corte dei Conti, cui era espressamente subordinato il provvedimento impugnato, nonché la circostanza che l’amministrazione, proprio a seguito delle determinazioni della Corte dei Conti, abbia disposto l’archiviazione della procedura attivata nei confronti del ricorrente, rendono palese che la pretesa azionata da quest’ultimo è stata integralmente soddisfatta.

In particolare, il provvedimento di archiviazione, siccome basato sulla non imputabilità del sinistro a colpa grave del militare, risulta pienamente satisfattivo della pretesa di quest’ultimo a non subire il recupero del danno occorso all’automezzo militare a seguito dell’incidente, perché tale determinazione si fonda su ragioni sostanzialmente coincidenti con le doglianze poste a fondamento dell’impugnazione.

Ne consegue la necessità di dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, del c.p.a., fermo restando che tale determinazione comporta, proprio in considerazione delle ragioni sottese all’archiviazione della pratica, la soccombenza dell’amministrazione resistente, la quale, pertanto, deve essere condannata al pagamento delle spese della lite.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Alberto Di Mario, Primo Referendario
Fabrizio Fornataro, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/12/2013
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Re: Attenti all’inseguimento. Addebito per danno Erariale

Messaggio da panorama »

come dal titolo del post, questo non lo sappiano ancora ma, quanto qui sotto e un diverso fattore.
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Carabiniere morì in incidente durante inseguimento coi ladri, condannato anche il suo collega: “non fu prudente”

giugno 26, 2015 - Cronaca, NOTIZIA CENTRALE -

Michelino Vese morì sul colpo dopo il ribaltamento dell'Alfa dei Carabinieri.

LECCE – Durante un inseguimento tra “guardie e ladri”, il suo capopattuglia morì sul colpo, mentre lui, che si trovava alla guida dell’Alfa dei Carabinieri, rimase ferito gravemente. Per il giudice, però, la “colpa” di quel sinistro mortale fu anche sua: non fu abbastanza prudente. E ora dovrà risarcire i familiari della vittima.

È questo il verdetto del processo scaturito – in sede civile – dalla morte dell’appuntato scelto Michelino Vese, originario di Galugnano, la frazione di San Donato di Lecce, tragicamente scomparso all’età di 38 anni nelle campagne a ridosso della strada provinciale Botrugno – Supersano, mentre insieme ad un collega tallonava un camion carico di mobili rubati a Bagnolo del Salento, ingaggiando un conflitto a fuoco con altri malviventi, che scortavano il mezzo a bordo di un’Audi. La pattuglia finì fuori strada e successivamente contro un albero, per poi terminare la sua corsa in un canale, durante lo spericolato inseguimento.

Lo ha deciso il got della prima sezione civile del Tribunale di Lecce, avvocato Grazia Carignani, che ha così accolto le richieste di risarcimento danni (riunite in un unico procedimento) formulate dalla moglie e dal figlio del carabiniere, nonché dalla sorella della vittima, nei confronti del Ministero della Difesa, del collega della vittima e dei due supersanesi Giuseppe Corrado ed Alessandro Musio, questi ultimi due condannati – in sede penale – per la morte dell’appuntato di Galugnano.

Alla vedova del carabiniere ed al figlio, alla data dei fatti di 34 e 7 anni, il Dicastero dovrà sborsare – in solido con Corrado e Musio – 250mila euro ciascuno oltre interessi. Alla sorella di Vese, invece, andranno 20mila euro, che saranno sborsati in solido dallo stesso Ministero della Difesa e dal carabiniere al volante dell’Alfa, originario della provincia di Potenza, ritenuto corresponsabile del drammatico incidente stradale.

I fatti risalgono alla notte del 14 dicembre 2004, quando Vese ed il collega – entrambi in forza al Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Maglie – intercettano sulla provinciale il camion carico di mobili ed un’Audi S4 station wagon, che faceva da “scorta”. Dopo avere tentato di sbarrare la strada col furgone, i due malviventi a bordo del camion raggiungono i due complici a bordo dell’Audi, esplodendo nei confronti della pattuglia un colpo di pistola e dando il via, così, ad un inseguimento a forte velocità, scandito da numerosi colpi d’arma da fuoco.

La tragedia avviene all’improvviso, quando il militare che guidava affronta una curva e perde il controllo dell’Alfa, sbandando e finendo fuori strada, per poi sbattere contro un albero e quindi capovolgersi in un canale di raccolta delle acque. Lo schianto risulta fatale per lo sfortunato militare di Galugnano, mentre il collega sopravvive, pur restando ferito gravemente.

Secondo il giudice Carignani, come detto, la “colpa” di quel drammatico incidente fu anche del carabiniere che si trovava alla guida della pattuglia: “anche se era in corso un’operazione di polizia”, scrive il giudice, “il militare-conducente aveva l’onere di effettuare un ponderato contemperamento dei rischi”, badando a rispettare le regole della comune diligenza e prudenza.

La moglie ed il figlio di Vese erano assistiti dall’avvocato Antonio Lezzi, la sorella dall’avvocato Antonio Coluccia.

Claudio Tadicini
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ecco la fonte della notizia

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Re: Attenti all’inseguimento. Addebito per danno Erariale

Messaggio da pietro17 »

SENZA PAROLE

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salvo24
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Re: Attenti all’inseguimento. Addebito per danno Erariale

Messaggio da salvo24 »

Nessuna critica, come annunciato da panorama.........
pero mi sento di dire ai colleghi sulla strada (anche se in quegli attimi e difficile pensare a quello che si va incontro) che nessuna contropartita vale la vita!
quindi.... meditate, meditate ...... prima di inseguire!!!
antoniope
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Re: Attenti all’inseguimento. Addebito per danno Erariale

Messaggio da antoniope »

Come ho scritto in un altro argomento, il mio servizio consiste nel portare l'auto militare solo per pubblicità. Non sono io che devo salvare l'Italia. Se durante il servizio mi accade qualcosa, dallo Stato non ho nessuna difesa gratis se non a mie spese. Quindi..........il problema di inseguire qualcuno non esiste proprio.
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
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Re: Attenti all’inseguimento. Addebito per danno Erariale

Messaggio da giosa »

Ma a Cosa servono ste auto? W la pattuglia a piedi almeno se co buttan sotto e ci pagano!
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