Assente per malattia

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luporaf
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Assente per malattia

Messaggio da luporaf »

Cari colleghi. Vi scrivo perchè gradirei avere qualche informazioni più certa e dettagliata. Tra noi - purtroppo - ognuno da una sua versione in merito, ma nulla di concreto... Vi spiego
Chi si assenta dal servizio per MALATTIA (e quindi è a Riposo Medico), ha solo l'obbligo di farsi trovare in casa o presso il domicilio dichiarato nelle previste fasce orarie per un'eventuale visita fiscale? Non trovo altro! In poche parole se fuori da queste fasce orarie il militare esce di casa per esigenze personali-familiari oppure per divertimento e ad esempio viene coinvolto in un sinistro stradale oppure si fa male oppure si trova in una situazione dove risulta che a quell'ora era in via......., a cosa va incontro?. Lo stesso dicasi per il militare che non è soggetto a visita fiscale? Essere a riposo medico sarà sinonimo di ARRESTI DOMICILIARI?. Grazie


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umtambor
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Re: Assente per malattia

Messaggio da umtambor »

Ok: parliamo di licenza straordinaria (computabile nel limite massimo di 45 giorni annui) per assenze a seguito di infermità o malattie. Cosa dice la Bibbia all'annesso D (parlo della C-14, pubblicazione che nessuno legge...)?:

"Il Comandante di Reparto, da cui il personale assente per malattia dipende in
via disciplinare e di impiego, può disporre la visita di controllo, informando il
Comando di Corpo e l’Infermeria di aderenza, facendo ricorso prioritariamente
ai competenti assetti periferici della Sanità dell’Arma, ove ritenuto opportuno
in ragione delle circostanze di fatto e nella considerazione che rimangono la
risorsa più attagliata a valutare i riflessi della malattia sull’idoneità al servizio
militare incondizionato (per il personale civile, invece, si dovrà
necessariamente provvedere a mezzo del servizio di medicina legale delle
ASL).
Il controllo sulle assenze per malattia deve essere richiesto:
 previa valutazione della condotta complessiva del dipendente e dei
discendenti oneri economici connessi all’effettuazione delle visite fiscali;
 sin dal primo giorno, quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti
o successive a quelle non lavorative.
Nella valutazione della condotta del dipendente, l’Amministrazione deve
considerare elementi oggettivi, prescindendo da sensazioni di carattere
personalistico.
Durante la malattia il militare deve essere reperibile presso l’abitazione, di cui
avrà indicato gli estremi al Comando di appartenenza, dalle ore 09 alle 13 e
dalle 15 alle 18 di tutti i giorni, compresi i domenicali o festivi, per essere
soggetto agli accertamenti sanitari in argomento.
Qualora il militare debba allontanarsi dal domicilio comunicato durante le
fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti
specialistici o per altri giustificati motivi che devono essere, a richiesta,
documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’Amministrazione.
La valutazione dei “giustificati motivi” è rimessa all’Amministrazione,
secondo le circostanze concrete ricorrenti di volta in volta. Tranne il caso in cui
l’allontanamento del domicilio derivi dalla necessità di sottoporsi a visita
medica (ipotesi in cui è chiesta ex lege l’attestazione rilasciata dal personale
medico che l’ha eseguita), nelle residue circostanze è riconosciuta al militare la
facoltà di giustificare la propria assenza mediante una dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà. Ove non sia rappresentato un giustificato motivo per
l’assenza, decorsi quindici giorni, il militare decade dal diritto a qualsiasi
trattamento economico per l’intero periodo di assenza sino a dieci giorni, e
previa seconda visita di controllo, nella misura della metà per l’ulteriore
periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero. Il termine di dieci giorni deve
intendersi come massimo previsto, ai fini della trattenuta dell’intero
ammontare della retribuzione giornaliera e la trattenuta stessa sarà
commisurata alle effettive giornate di assenza ingiustificata, qualora queste
siano inferiori al predetto numero di dieci. Al verificarsi dell’ultima situazione
descritta, Il comandante del Reparto deve darne comunicazione al Centro
Nazionale Amministrativo, per le incombenze di carattere amministrativocontabile.
La decurtazione dello stipendio è indipendente da eventuali
provvedimenti disciplinari irrogati.
Nel caso in cui la certificazione di malattia sia prodotta dall’organo sanitario
competente ovvero da analogo organo anche di altra F.A. il Comandante del
militare è esonerato dal richiedere la visita fiscale.
Non sono assoggettati a visita fiscale, inoltre, i militari colpiti da patologie
gravi che richiedono terapie salvavita, che abbiano subito infortuni sul lavoro,
affetti da una malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio o da stati
patologici sottesi o connessi con la situazione di invalidità riconosciuta. In tali
casi, il militare al fine di non essere assoggettato a visita fiscale dovrà
necessariamente precisare, all’atto della comunicazione dell’assenza dal
Reparto, di trovarsi in una delle suddette situazioni.
Sono altresì esclusi i militari nei confronti dei quali è stata già effettuata la
visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.
L’esenzione dalle “fasce di reperibilità” non consente comunque al militare di
impiegare i giorni di licenza straordinaria per malattia per finalità diverse dalla
cura ovvero per svolgere attività incompatibili con detto stato di malattia (ad
es. attività ludica).
L’Autorità Sanitaria Militare ha la competenza esclusiva per l’adozione dei
provvedimenti medico-legali nei confronti dei carabinieri ausiliari in ferma di
leva obbligatoria e biennale ammalati
".

Spero di essere stato esaustivo. Buona lettura!
panorama
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Re: Assente per malattia

Messaggio da panorama »

se può interessare allego lettera del M.D. del 23.04.2014 in relazione alle assenze per le prestazioni specialistiche.

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