Anticipazioni sull’indennità di buonuscita

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panorama
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Anticipazioni sull’indennità di buonuscita

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Domanda:
E’ possibile - per motivi familiari - richiedere anticipazioni sull’indennità di buonuscita?


Risposta:
La normativa sul T.F.R. (Trattamento di Fine Rapporto), così come esso viene definito e sancito dal Codice Civile, all’articolo 2120, prevede che il prestatore di lavoro con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, un’anticipazione non superiore al 70 % sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 % degli aventi titolo, e comunque del 4 % del numero totale dei dipendenti.

Tra i motivi che giustificano tale richiesta è compreso quello che riguarda l’acquisto della prima casa.

Tuttavia, il personale militare non è destinatario del T.F.R. così come sopra definito.

Per tale categoria di personale opera il Fondo Previdenza e Credito, disciplinato in un apposito Testo Unico, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

Le finalità di tale Fondo danno luogo ad una serie di provvedimenti e benefici a carattere assicurativo-mutualistico di gran lunga più vantaggiosi di quelli che prevede il T.F.R., sancito dal citato articolo 2120 del Codice Civile.

Tra i benefici riconosciuti dal Fondo di Previdenza, si colloca la corresponsione della Indennità di Buonuscita che, ai sensi dell’articolo 1 del citato DPR 29 dicembre 1973, n. 1032, è liquidata esclusivamente all’atto della cessazione dal servizio.


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