Porto d'armi, rinnovo e relative certificazione.

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Porto d'armi, rinnovo e relative certificazione.

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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201605654 - Public 2016-05-12 -


N. 05654/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01704/1999 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1704 del 1999, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Mo. Domenico, rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Foletto, Silvano Ciscato, con domicilio eletto presso Francesco De Leonardis in Roma, Via Cola di Rienzo, 212;

contro
Ministero della Sanita', rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa;

per l'annullamento
del decreto 28.4.98 relativo ai requisiti psicofisici per il rinnovo del porto d'armi per uso di caccia e per difesa personale nella parte in cui preclude ai medici militari di rilasciare le relative certificazioni;

nonché con motivi aggiunti,
del provvedimento dell’Ispettore Generale della Sanità Militare prot. n. IGESAN/PS-14/X (115) dell’8.10.2014 – diramato con nota del Servizio Sanitario Comando Logistico dell’Aeronautica Militare prot. M_D_ARM 003 0107697 del 10.10.2014 e comunicata altresì con mail dello stesso servizio 14.10.2014 - che preclude ai medici militari di svolgere attività certificativa medico-legale per il rilascio della licenza di porto d’armi e dispone la non autorizzabilità della medesima da parte dell’A.D. e/o dei singoli Comandi; nonché, quale atto presupposto, del parere legale dell’Ufficio Generale Affari Giuridici dello Stato Maggiore Difesa, di estremi ignoti.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Sanità;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 8 gennaio 2016 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Con il ricorso in esame, proveniente dal TAR Veneto – che aveva concesso la sospensione dell’atto impugnato con ordinanza sospensiva n. 1219/1998 – giusta regolamento di competenza definito con sentenza del Consiglio di Stato n. 1776/1998, l’Ufficiale medico ricorrente impugna il decreto del 28.4.1998 – unitamente alla circolare interpretativa dell’Aeronautica Militare Ispettorato Logistico V reparto dell’.8.7.1998 con cui venivano diramate le nuove disposizioni - con cui viene stabilito che i medici militari in servizio non possono svolgere attività certificativa in relazione al rilascio di certificazioni di idoneità alla licenza di porto d’armi.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: Violazione dei principi fondamentali in materia ricavabili dal combinato disposto degli artt. 161 par. 712 e ss. RD 17.11.1932 Regolamento del servizio Sanitario territoriale Militare, nonché degli artt. 3, 17 e 18 della legge 113/54 TU 393/59; 4 L 118/88; 119 D.lvo 285/92; Eccesso di potere per contraddittorietà tra atti.

Nelle more del giudizio il ricorso è stato dichiarato perento con decreto presidenziale n. 16558 del 29.9.2014; poi revocato a seguito di deposito da parte del ricorrente della dichiarazione di interesse ai sensi dell’art. 1 co 2 all. 3 norme transitorie CPA, e – reiscritto a ruolo con decreto 21678 del 27.12.2014.

Con motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato altresì il provvedimento dell’Ispettore Generale della Sanità Militare prot. n. IGESAN/PS-14/X (115) dell’8.10.2014 – diramato con nota del Servizio Sanitario Comando Logistico dell’Aeronautica Militare prot. M_D_ARM 003 0107697 del 10.10.2014 e comunicata altresì con mail dello stesso servizio 14.10.2014 – con cui, sulla base del parere legale dell’Ufficio Generale Affari Giuridici dello Stato Maggiore Difesa –anch’esso impugnato, sebbene al buio, quale atto presupposto, di estremi ignoti, si preclude ai medici militari di svolgere attività certificativa medico-legale per il rilascio della licenza di porto d’armi e si dispone la non autorizzabilità della medesima da parte degli Uffici di Appartenenza.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: Violazione degli artt. 21 septies legge 241/90 e 114 co 4 CPA; illegittimità derivata; in conferenza del richiamo al decreto di perenzione del 16.4.2014 (con conseguente persistente efficacia dell’ordinanza sospensiva del TAR Veneto, n. 1219/1998; mancata considerazione della manifestazione di interesse sul ricorso n. 11501/1999).

Si è costituito in giudizio, per difendersi, il Ministero della Sanità chiedendo con memoria scritta il rigetto del gravame in quanto infondato. Non si sono invece costituiti né il Ministero dell'Interno, né il Ministero della Difesa.

Con memoria depositata in vista della trattazione del merito l’Amministrazione resistente ha rappresentato le ragioni che hanno indotto la modifica della disciplina in contestazione,

Con memoria di replica il ricorrente ha contestato le ragioni addotte evidenziando che l’art. 35 del TULPS non prevede visite collegiali e che comunque pure presso le ASL la certificazione in parola è affidata ad un medico monocratico.

All’udienza pubblica odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

Costituisce oggetto di impugnativa il Decreto del Ministero della Sanità del 28.4.98 (pubblicato sulla GU n. 143 del 22.6.1998) - che detta la disciplina per l’accertamento dei requisiti psicofisici minimi per il rilascio e rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale - nella parte in cui, all’art. 3 co. 1, stabilisce che “L'accertamento dei requisiti psicofisici è effettuato dagli uffici medico-legali o dai distretti sanitari delle unità sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato” in tal modo modificando il previgente DM del 14.9 1994 mediante l’eliminazione del passaggio che prevedeva altresì: “o da singoli medici del ruolo professionale dei sanitari della ps o da medici militari in servizio permanente e in attività di servizio” .

Secondo il ricorrente il DM impugnato si pone in contrasto con i principi posti dalla normativa di rango primario che era chiamato ad attuare (legge 89/1987) in quanto questa demandava al Ministro di Sanità unicamente di determinare i criteri per l’accertamento dei requisiti psicofisici senza individuare soggetti competenti al rilascio della predetta certificazione. Siccome si tratta di emissione di atti che integrano l’esercizio di una pubblica funzione la materia poteva essere disciplinata solo da norma di fonte primaria, ma la legge 89/1987 nulla dispone in merito alla competenza al rilascio dei certificati in parola. Quindi il DM impugnato avrebbe dovuto ispirarsi ai principi desumibili dalla disciplina delle competenze dei medici militari definita dall’art. 161 par. 712 e ss. RD 17.11.1932 (Regolamento del Servizio Sanitario Militare Territoriale), che prevede alcune funzioni estranee ai compiti istituzionali dei medici militari; tra cui la possibilità di effettuare visite fiscali a compenso (legge n. 122/1965), la possibilità di rilasciare certificati di idoneità per il conseguimento della patente di guida di autoveicoli e della patente nautica prevista (vedi artt. 3, 17 e 18 della legge 113/54 TU 393/59; 4 L 118/88; 119 D.lvo 285/92). Dall’insieme di norme richiamate il ricorrente desume la spettanza al Medico Militare di un generale potere di svolgere attività sanitaria in regime libero professionale all’esterno della struttura militare e di esercitare, nell’ambito di essa, il relativo potere certificatorio.

Il ricorso introduttivo risulta infondato in quanto l’art. 3 dell’impugnato DM 28.4.1998 nel ridisciplinare le modalità di accertamento dei requisiti psicofisici per il rilascio ed il rinnovo del porto d'armi – in virtù della previsione legislativa introdotta dalla legge n. 89/1987 – s’è limitato a modificare quanto disposto dal DM 14.9.1994 (sicchè, è con quest’ultimo che semmai il DM impugnato si pone in contrasto, piuttosto che con la legge-fonte, che nulla prevedeva riguardo il regime delle competenze) – che aveva riconosciuto tale potere certificatorio anche al singolo medico militare – ripristinando l’originario assetto di competenze sancito dal previgente DM 4.12.1991 che attribuiva il potere certificatorio solo a strutture della sanità pubblica civile e militare. La ratio della restituzione al regime “pubblicistico” di relativi controlli è insita nel grave rischio per la sicurezza pubblica di affidare ad un singolo sanitario operante come libero professionista nel libero mercato la delicata e complessa valutazione dell’idoneità del soggetto che richiede di girare armato (anche a seguito della fallacia delle valutazioni prognostiche sul rischio di abuso evidenziate da ripetuti fatti di cronaca) e della necessità di disporre di una struttura in cui assoggettare i richiedenti a controlli più efficaci e penetranti – che investono non solo la sfera psichica, ma anche tutta una serie di requisiti fisici (uditivi, visivi, motori, etc.) per scongiurare il rischio di incidenti ed abusi nell’uso delle armi.

L’attività certificativa relativa alla licenza disciplinata dal DM 1998 si fonda infatti sulla valutazione complessiva dell’ideoneità fisico-psichica dell’istante e, proprio per la sua maggiore complessità, si distingue da quella prevista per il rilascio del nulla osta all’acquisto di armi dall’art. 35 del R.D. 18/06/1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) – titolo limitato dalla validità temporale limitata e che viene ritirato dall’armiere al momento della vendita - che riguarda il solo aspetto mentale dell’istante.

La scarna disciplina del TULPS è stata successivamente integrata da ulteriori misure volte ad assicurare una maggiore tutela alla generalità dei consociati richiedendo ulteriori attestati, quali l’idoneità al maneggio di armi, finalizzati ad accertare che chi domanda il permesso di girare armato abbia sufficientemente dimestichezza con l’arma (legge 287 del 28.5.1981).

Infine con l’art. 1 della legge 6.3.1987 N. 89, si introduce l’ulteriore onere di aggiungere alla documentazione richiesta per ottenere la licenza di porto d’armi l’apposito certificato medico di idoneità di cui si discute, rinviando, per quanto riguarda i “criteri tecnici generali per l’accertamento dei requisiti psico-fisici minimi per ottenere il certificato medico dell'idoneità al porto delle armi”. Tale legge, tuttavia, non specificava quali fossero tali requisiti, né disciplinava direttamente gli aspetti organizzativi della procedura o individuarva gli enti o soggetti deputati al rilascio di tale certificato, demandandone, in tal modo, la disciplina ad un emanando Decreto del Ministero della Sanità.

Come riconosciuto dallo stesso ricorrente, ciò ha determinato “una produzione regolamentare ondivaga” che ha alternativamente attribuito il potere certificatorio talvolta solo a strutture della sanità pubblica civile e militare (DM 4.12.1991) e talaltra l’ha riconosciuto anche ai medici militari operanti individualmente ed al di fuori di tali organizzazioni (come previsto dal previgente DM 14.9.1994) CUT e, da ultimo, con il decreto del 1998 escludendo nuovamente dal potere certificatorio il medico militare operante come singolo.

Secondo il ricorrente tuttavia solo la soluzione del 1994 era legittima in quanto “nel silenzio della legge-fonte” il DM non avrebbe potuto modificare la “naturale” competenza del medico militare a rilasciare certificazioni in regime libero-professionale derivata da un principio generale ricavabile sulla base di alcune specifiche e puntuali previsioni normative (che consentono al medico militare di attestare il possesso di determinati requisiti psicofici per svariate finalità: guida di autoveicoli, esonero dalle lezioni di ginnastica etc.).

La prospettazione del ricorrente non merita condivisione. Dall’insieme delle norme invocate dall’interessato, e dal loro carattere speciale e dalla loro natura tassativa, si deve escludere la configurabilità del principio generale invocato, il quale non trova alcun fondamento nella normativa in materia, dalla quale si desume, invece, proprio il contrario e cioè che, al di fuori delle ipotesi espressamente previste non sia consentito al medico militare di rilasciare certificati (sicchè non è possibile configurare un potere certificatorio in regime libero professionale dei medici che operino al di fuori delle strutture sanitarie militari). Infatti la normativa in materia è chiaramente indicativa della tassatività di tali competenze, come espressamente sancito dall’art. 209 co. 4 del D.lvo n. 66/2010 che vieta di eseguire visite e redigere certificati al di fuori dei casi previsti e della previa autorizzazione del Ministero della Difesa (riproducendo quanto già disposto dal r.d. n. 2410/1926 e dal r.d. 17.11.1932, facendo salvi i casi in cui l’attività era già consentita, o per legge, o per autorizzazione ministeriale, come appunto quella certificatoria relativa alla patente di guida e alla patente nautica; alle visite fiscali contemplate dalla legge n. 122/1965).

Ne consegue che non si può ravvisare alcun contrasto né con la legge-fonte (legge n. 89/1987), né con la normativa in materia di autorizzazione all’attività extramoenia soprarichiamata, del DM impugnato il quale, nell’ambito di disciplina ad esso demandato, ha legittimamente introdotto una misura necessaria a scongiurare il grave rischio per la sicurezza e l’incolumità dei consociati di affidare ad un singolo sanitario, operante in regime di libera professione, presso strutture esterne (studi privati, etc.) la delicata e complessa valutazione dell’idoneità del soggetto-cliente che richiede di girare armato.

Si tratta pertanto di misure organizzative chiaramente ispirate alle finalità precauzionali e necessarie per salvaguardare superiori interessi di sicurezza pubblica che, assumendo rango primario, sono stati considerati in modo del tutto ragionevole come prevalenti rispetto all’interesse meramente economico dei medici militari a poter svolgere l’attività libero-professionale di rilascio a pagamento, nell’attività privata, dei relativi certificati.

Ed è proprio la stessa delicatezza del complesso compito valutativo e dell’importante impatto sulla sicurezza pubblica dell’attività certificatoria in parola che giustifica la riserva del loro rilascio agli uffici medico-legali delle strutture pubbliche - sottraendolo all’ambito privato delle certificazioni con conseguente ritorno al regime pubblicistico (come d’altronde già sancito dal DM 4.12.1991) - che, oltre a disporre delle diverse professionalità medico-legali e di professionisti dotati di specifiche competenze (psichiatriche, oculistiche, etc.) necessarie ad una valutazione “interdisciplinare” dell’attitudine complessiva del soggetto a girare armato, comporta un differente e più severo regime giuridico rispetto alle certificazioni relative ad altri titoli abilitativi (alla guida di autoveicoli, patenti nautiche), etc., che incidono principalmente sulla sicurezza alla circolazione dei veicoli e dei natanti - e quindi solo indirettamente ed occasionalmente sulla sicurezza delle persone – ed implicano verifiche dei requisiti psico-fisici meno complesse e meno suscettibili di errore di valutazione (quali sono invece quelle relative alla personalità e capacità di controllo degli impulsi del richiedente il porto d’armi).

Né vale, in senso contrario, l’osservazione, contenuta nella memoria di replica dal ricorrente, che il medico militare avrebbe sufficiente competenza derivantagli dall’esperienza dell’esame quotidiano - sempre monocratico - del personale militare che ha maneggio delle armi. Al riguardo è sufficiente rilevare che un conto è valutare la salute psico-fisica dei militari professionali (che hanno già superato rigorosi accertamenti dei requisiti psico-fisici ed attitudinali) ed altro conto è valutare la personalità ed il rischio di abuso di armi del soggetto che richiede il porto d’armi, visitato in poco tempo in un ambulatorio privato e “garantito” nell’anamnesi da un solo foglio prestampato compilato dallo stesso interessato e controfirmato dal medico di famiglia.

Quanto infine al richiamo - contenuto nella precedente memoria depositata dal ricorrente in vista della trattazione del merito - alle norme sopravvenute ed in particolare al Decreto Legislativo 26.10.2010 n. 204, che, nel modificare l’art. 35 del R.D. n. 773/1931 introducendo l’obbligo del titolare di comunicare il nulla osta all'acquisto delle armi ai conviventi, anche diversi dai familiari, dell’interessato, ha mantenuto il potere certificativo del medico militare in ordine al rilascio del nulla osta ivi previsto, va osservato che la novella invocata dal ricorrente non giova alla sua causa. Ed infatti la legge in parola tiene ben ferma la distinzione tra il nulla osta all’acquisto, previsto appunto dall’art. 35 del RD 773/1931, ed il porto d’armi, che è il titolo autorizzatorio necessario per circolare con l’arma carica, previsto dal successivo art. 42 dal medesimo 773/1931, per il rilascio del quale la legge n. 89/1987 – che costituisce norma speciale che integra le previsioni del TULPS - ha previsto un diverso certificato, la cui disciplina non è stata modificata al Decreto Legislativo 26.10.2010 n. 204, che si limita a ribadire, anche per quest’ultimo titolo, il medesimo obbligo di comunicazione ai conviventi previsto per il nulla osta all’acquisto.

In conclusione, alla luce delle considerazioni soprasvolte, il ricorso introduttivo va respinto in quanto infondato.

Si passa ad esaminare il ricorso per motivi aggiunti con cui viene impugnato anche il provvedimento dell’Ispettore Generale della Sanità Militare prot. n. 9563 del 5.9.2014 – diramato con nota del Servizio Sanitario Comando Logistico dell’Aeronautica Militare prot. M_D_ARM 003 0107697 del 10.10.2014 e comunicata altresì con mail dello stesso servizio 14.10.2014 – con cui, sulla base del parere legale dell’Ufficio Generale Affari Giuridici dello Stato Maggiore Difesa –anch’esso impugnato, quale atto presupposto, di estremi ignoti, si preclude ai medici militari di svolgere attività certificativa medico-legale per il rilascio della licenza di porto d’armi e si dispone la non autorizzabilità della medesima da parte degli Uffici di Appartenenza.

Anche il ricorso per motivi aggiunti risulta infondato.

Il ricorrente sostiene che illegittimamente la PA fa rivivere il DM 1998 sulla sola base dell’intervenuta perenzione del ricorso introduttivo, dichiarata con Decreto Presidenziale n. 16558 del 29.9.2014 – quindi in data successiva all’adozione degli atti impugnati con motivi aggiunti - in tal modo incorrendo nella violazione del giudicato cautelare formatosi sull’ordinanza sospensiva del TAR Veneto, Sez. II, n. 1219/1998.

In sostanza, secondo il ricorrente l’efficacia della pronuncia cautelare favorevole non può essere travolta dal decreto presidenziale dichiarativo della perenzione ai sensi dell’art. 1 co 2 all. 3 norme transitorie CPA in quanto – a suo avviso - questa, a differenza della perenzione ordinaria di cui all’art. 81 CPA - che opera in via automatica ed istantanea – costituisce una sorta di fattispecie a formazione progressiva che nel decreto presidenziale trova solo il momento di avvio per poi entrare in “una situazione di latenza che perdura fino allo scoccare del termine di 180 gg dalla comunicazione del decreto”; pertanto, siccome in tale “periodo bianco” la perenzione non opera, non poteva ritenersi travolta l’efficacia della misura cautelare.

La ricostruzione del ricorrente (e dei provvedimenti impugnati) non può essere condivisa in quanto, nel caso in esame, la cessazione degli effetti dell’ordinanza sospensiva concessa dal giudice veneto, incompetente, non deriva dal decreto di perenzione, ma scaturisce, piuttosto, dalla mancata riproposizione, in sede di riassunzione, dell’istanza cautelare davanti a questo TAR, giudice competente.

Il rapporto tra regolamento di competenza e tutela cautelare è stato approfonditamente esaminato da dottrina e giurisprudenza con riferimento al potere/dovere del giudice di assicurare adeguata tutela interinale nelle more dell’individuazione del giudice competente.

Per quanto invece riguarda la fase successiva, l’unico precedente che affronti il problema della sorte dell’ordinanza sospensiva del giudice a quo riconosciuto incompetente è costituito – a quanto consta al Collegio – dalla decisione del Cons.St., Sez. VI n. 669 del 21.6.1977 davanti al quale era stata posta dal contro interessato la questione della nullità dell’ordinanza di sospensione emessa dal giudice incompetente. Nella richiamata pronuncia il Supremo Consesso pur ritenendo che la richiesta di dare atto sic et simpliciter dell’intervenuta cessazione dell’efficacia dell’ordinanza cautelare del giudice a quo quale conseguenza della dichiarata incompetenza, tuttavia rilevava che tale soluzione, pur corretta sotto il profilo giuridico formale, comportava, sul piano sostanziale, una soluzione di continuità della tutela cautelare con gravi conseguenze (di pregiudizio o vantaggio delle parti interessate). Pertanto il Supremo Consesso riteneva preferibile l’avviso che la scomparsa dal mondo giuridico dell’ordinanza de qua debba avvenire alla scadenza del termine di 30 gg dalla notifica della decisione sul regolamento di competenza.

Tale soluzione era considerata un giusto punto di equilibrio in quanto, come precisato nelle conclusioni della decisione. “In tal modo, ove la controversia non abbia ad estinguersi per la mancata riassunzione del ricorso viene assicurato da parte del giudice competente ogni ulteriore provvedimento sulla controversia, senza che abbiano a temersi nell’attuale fase, alterazioni nella situazione non validamente motivate” (Cons.St., Sez. VI n. 669 del 21.6.1977). In tal modo pertanto veniva assicurava senza soluzione di continuità la tutela cautelare offerta dal giudice a quo, senza però privare del potere cautelare ad esso spettante il giudice competente, il quale, appunto, è chiamato ad assumere i provvedimenti cautelari a seguito di riproposizione del ricorso e della correlata istanza incidentale di sospensiva. Considerazione che assume valore decisivo nel caso, come quello in esame, in cui si tratta di verificare la legittimità di regolamenti ed atti generali che rientrano nella competenza funzionale del TAR centrale - e non di mera competenza territoriale come erroneamente ritenuto dal ricorrente nella memoria conclusionale – sicchè la lacuna dell’art. 31 l.tar. va colmata facendo applicazione analogica dell’art. 50 cpc come chiarito dal Consiglio di Stato, sez. VI n. 3696/2009).

L’opposta soluzione propugnata dal ricorrente, volta ad assicurare l’ulteriore ultrattività del provvedimento cautelare adottato dal giudice a quo anche dopo che ne sia stata affermata l’incompetenza funzionale da parte del Consiglio di Stato, non può essere condivisa. Infatti gli effetti conservativi degli atti processuali anteriori conseguenti alla (tempestiva) riassunzione - effetti che si giustificano con il fatto che la riassunzione non costituisce l’instaurazione di un nuovo rapporto processuale, ma la mera continuazione di quello originario - non comportano la possibilità di mantenere in vita anche il provvedimento cautelare adottato dal giudice a quo. Detto provvedimento resta un atto viziato da incompetenza e la riassunzione non produce alcun effetto sanante avendo solo l’effetto di investire il giudice ad quem del potere/dovere di decidere sull’istanza incidentale di sospensione dell’atto impugnato (ove ovviamente questa sia stata riproposta in sede di riassunzione). Non vi sarebbe peraltro alcuna ragione per riconoscere efficacia all’ordinanza cautelare pronunciata dal giudice incompetente una volta che il ricorso sia stato riassunto davanti al giudice competente che è dotato di potestas decidendi sia in ordine alla controversia sia per la tutela cautelare, sia per quella di merito - trattandosi “competenze che - in linea di principio - devono ritenersi intimamente connesse, scindibili in casi del tutto eccezionali ed solo al fine di assicurare una tutela interinale immediata e provvisoria” (Corte Costituzionale, 02/03/2005, n. 82). Un simile effetto ultrattivo dell’ordinanza sospensiva resa dal giudice funzionalmente incompetente, preteso da parte ricorrente, peraltro comporterebbe il rischio di un contrasto di pronunce cautelari tra i diversi TAR territoriali sul medesimo atto generale o normativo.

Alla luce delle considerazioni soprasvolte anche il ricorso per motivi aggiunti risulta infondato e va pertanto respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi, vista la complessità della controversia, per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) respinge il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 8 gennaio 2016 e 16 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/05/2016


jaco
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Iscritto il: mer ago 31, 2016 4:35 pm

Re: Porto d'armi, rinnovo e relative certificazione.

Messaggio da jaco »

scusate
nn ho capito...tuto cio riguarda l'attestazione di servizio ed e' in aspettativa (come me) e richiede tale certificato per il porto d'armi uso sportivo?
sono un m1 aeronautica
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