Fine corso specialisti e destinazione/trasferimento.

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Fine corso specialisti e destinazione/trasferimento.

Messaggio da panorama »

1) - Le invocate esigenze funzionali di Forza Armata sarebbero generiche e prive di una specifica valenza: il considerarle prioritarie rispetto all'esigenza di unità familiare contrasta con pronunce della Corte Costituzionale di senso opposto (sentenze n.113/1998, n. 28/1995 e 183/2008).

2) - la ricorrente percepisce le indennità di trasferimento di cui alla legge n. 86/2001, in quanto, in applicazione del parere n. 2432/02 del C.d.S., al personale militare volontario, che, transitato nel servizio permanente all'esito di concorso riservato, venga assegnato, dopo l'iter formativo, presso una sede diversa da quella precedente, vengono riconosciuti gli emolumenti in questione solo se coniugato all'atto della movimentazione;

3) - la Forza Armata, nel riformulare la propria Direttiva di impiego in data 16/01/2014, ha previsto ora che il personale coniugato con altro personale appartenente alle Forze Armate o alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile può presentare domanda per essere trasferito, ove possibile, nel comune ove si trova la sede di servizio del coniuge o in altra sede viciniore, indipendentemente dall'essere stato quest'ultimo trasferito o meno;

Cmq., i tutto si è risolto per il meglio.

Spero che l'interessata sia tra i lettori del forum

Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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11/08/2014 201209031 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 04/06/2014


Numero 02694/2014 e data 11/08/2014


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 4 giugno 2014

NUMERO AFFARE 09031/2012

OGGETTO:
Ministero della Difesa Aeronautica Militare Direzione dell'Impiego.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall'Aviere Capo S. S. per l'annullamento del provvedimento prot. n. M_D.ARM 004 16790 DIP4/3/G45.04-171 datato 6 aprile 2012 di prima assegnazione presso il 2° Stormo di Rivolto - Codroipo (UD), nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenziali, in particolare della nota di riscontro prot. n. M_D.ARM004 25342/DIP.UCGC/2 del 29 maggio 2012.

LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. M_D/ARM004.0031987/ DIP_UCGC/2 in data 17 luglio 2012, con la quale il Ministero della Difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto;
Visto il parere di questa Sezione reso in data in data 5 giugno 2013;
Vista la nota dell'Aeronautica Militare prot. n. M_D.ARM.0042265 in data 17.09.2013;
Visto il parere di questa Sezione reso in data in data 4 dicembre 2013;
Vista la nota dell'Aeronautica Militare prot. n. M_D.ARM.004.06/03/2014.0008961/DIP_USCC/2/ in data 6.03.2014;
esaminati gli atti ed udito il relatore, consigliere Nicolò Pollari;

PREMESSO:

La ricorrente, già in servizio presso il Reparto Supporto Servizi Generali del COA di Poggio Renatico (FE), veniva destinata alla frequenza del corso di formazione denominato "4° Corso VSP" presso la Scuola Specialisti dell'Aeronautica militare di Caserta.

Ella espone che, successivamente alla formale richiesta di esprimere le proprie preferenze in merito all'Ente di futura assegnazione, rappresentava di essere regolarmente coniugata con altro militare in s.p.e. in servizio presso il 6° reggimento Trasporti di Budrio (BO) e che l'attuale luogo di residenza della famiglia aveva rappresentato, fino a quel momento, un buon compromesso in relazione alle rispettive sedi di servizio dei coniugi, Budrio e Poggio Renatico.

Riceveva, quindi, informale rassicurazione che, compatibilmente con la situazione organica, l'Ente di futura assegnazione sarebbe stato tra quelli dislocati sul sedime di Poggio Renatico (FE).

Riferisce, altresì, che alla stessa non veniva richiesto di compilare il cosiddetto "Annesso II", modello la cui compilazione è obbligatoria in caso di trasferimenti d'autorità.

Tuttavia, al termine del suddetto corso, riceveva comunicazione del provvedimento prot. n. M_D.ARM 004 16790 DIP4/3/G45.04-171, datato 6 aprile 2012, di trasferimento dal Reparto Supporto Servizi Generali del COA di Poggio Renatico (FE) presso la sede di servizio 2° Stormo di Rivolto - Codroipo (UD).

Successivamente, in seguito alla richiesta di annullamento in autotutela del suddetto provvedimento, l'Amministrazione confermava, con nota prot. n. M_D.ARM004 25342/DIP.UCGC/2 del 29 maggio 2012, l'esattezza del censurato provvedimento, chiarendo che "gli Enti richiesti dall'interessata non richiedono di essere alimentati con priorità rispetto a quello di assegnazione dell'istante".

Contro tali provvedimenti ricorre la Sig.ra S.., chiedendone l’annullamento, unitamente all'assegnazione presso il COA di Poggio Renatico (FE) o presso altro Ente ivi dislocato.

La ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:

- violazione di legge (Legge 28 luglio 1999, n. 266, art. 17; Legge 29 marzo 2001, n. 86, art. 2).

Secondo la ricorrente l'impugnato decreto di trasferimento sarebbe illegittimamente adottato, in quanto contrastante con il combinato disposto delle citate norme poste a salvaguardia del diritto all'unità della famiglia dei militari coniugati con altri militari appartenenti alla stessa o a diversa Forza Armata.

- violazione e falsa applicazione delle Direttive di Forza Armata (DIPMA - UD- 001, ediz. 2012, "Direttiva per l'Impiego degli Ufficiali, Sottufficiali Graduati e militari di Truppa in Ambito Nazionale ed Internazionale", approvata con atto del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica in data 20 marzo 2012).

Detta Direttiva impone all'Amministrazione di assumere e valutare il modello "Annesso II", compilato dall'interessato prima di qualsiasi movimentazione d'autorità, "al fine di assicurare la massima considerazione per le esigenze di natura personale e/o familiare del militare interessato".

- difetto di motivazione ed erroneità dei presupposti nel riscontro (prot. n. M_D.ARM004 25342/DIP.UCGC/2 del 29 maggio 2012) all'istanza presentata dalla ricorrente in data 3 maggio 2012 tramite il Comando 2° Stormo.

Le invocate esigenze funzionali di Forza Armata sarebbero generiche e prive di una specifica valenza: il considerarle prioritarie rispetto all'esigenza di unità familiare contrasta con pronunce della Corte Costituzionale di senso opposto (sentenze n.113/1998, n. 28/1995 e 183/2008).

La ricorrente si riserva, altresì, di presentare motivi aggiunti e repliche alle eventuali controdeduzioni ed alla relazione ministeriale.

Il Ministero ritiene il ricorso inammissibile e, comunque, infondato nel merito.

In via preliminare ritiene che il gravame in argomento sia inammissibile, poiché la ricorrente non ha provveduto alle previste notifiche di legge nei confronti dei controinteressati all'impugnato provvedimento di impiego classificatisi innanzi al militare ricorrente nell'ambito della graduatoria di fine corso (1° Av. S.., 1° Av. F.., 1° Av. S.., 1° Av. D. S., 1° Av. B., 1° Av. C.).

Quanto al merito, precisa che l'impugnato provvedimento di impiego tecnicamente non integra un "trasferimento d'autorità", ma un provvedimento di prima assegnazione, effettuata, questa, nel rispetto di una precisa norma di legge (art. 976 del D.Lgs. 66/2010) che obbliga l'Amministrazione militare ad operare tale prima assegnazione al termine della fase di formazione, in base al criterio meritocratico e, cioè, secondo l'ordine della graduatoria di merito.

Pertanto, sostiene il Dicastero, le censure mosse dalla ricorrente sulla mancata compilazione del cosiddetto modello "Annesso 2" e, conseguentemente, sulla violazione della direttiva d'impiego che lo prevede, risultano assolutamente infondate e pretestuose, in quanto "il modello "Annesso 2" è un documento la cui compilazione "è richiesta solo per quel personale proposto per un trasferimento d'autorità"". Nel caso di specie, il militare ricorrente, non essendo destinatario di una proposta di trasferimento d'autorità, non doveva compilarlo.

Infine, evidenzia che, per consolidata giurisprudenza (Cons. di Stato sent. n. 923/11), non sussiste un diritto soggettivo di precedenza al trasferimento del familiare lavoratore, bensì un interesse legittimo a scegliere la propria sede di servizio, compatibilmente con le specifiche esigenze funzionali dell'Amministrazione di appartenenza, dovendosi riconoscere priorità assoluta alla realizzazione dei propri compiti istituzionali rispetto ai bisogni, personali e familiari, dei suoi dipendenti.

Con un primo parere interlocutorio del 5 giugno 2013, è stato chiesto all'Amministrazione riferente di trasmettere le memorie di replica alla relazione ministeriale, inviate al Ministero in data 29 settembre 2012, citate dalla stessa ricorrente nell'istanza di fissazione della discussione datata 19 aprile 2013.

E' stato, altresì, chiesto al Ministero di chiarire:

- in relazione alla eccepita inammissibilità del gravame, se alcuno dei militari classificatisi innanzi alla ricorrente, nell'ambito della graduatoria di fine corso, abbia effettivamente scelto quale prima assegnazione sedi di servizio coincidenti con quelle optate dalla ricorrente;

- se l’Amministrazione abbia escluso la sede di servizio indicata dalla ricorrente, in quanto, appunto, assegnata ad altri militari, o in funzione di specifiche esigenze funzionali ed organiche dell'Amministrazione stessa.

Il Ministero ha adempiuto alle richieste di cui sopra, inviando la "memoria aggiunta in replica", nella quale la ricorrente, in ordine all'eccezione sollevata dal Ministero sull'inammissibilità del gravame per le mancate notifiche nei confronti dei militari direttamente interessati all'impugnato provvedimento, ne chiede il rigetto, in quanto applicabili esclusivamente per gli atti di "trasferimento d'autorità", laddove, nel caso di specie, l'Amministrazione ha qualificato la propria determinazione come un provvedimento di "prima assegnazione". Gli stessi si configurerebbero, pertanto, come "cointeressati ad un più corretto esercizio della funzione, nel qual caso, ad essi, nessuna notifica sarebbe dovuta in merito al gravame in argomento".

Precisa, altresì, che il trasferimento impugnato non può considerarsi "prima assegnazione" (come si evince a pagina 37 della citata Direttiva D.I.P.M.A. UD - 001), potendo esistere solo una "prima assegnazione" in una carriera che non presenti soluzioni di continuità, laddove nel caso di specie il trasferimento de quo è un trasferimento d'autorità, essendo stata, la ricorrente, destinataria di una prima assegnazione subito dopo l'iniziale iter formativo seguito all'arruolamento, presso il Quartier Generale del Comando Forze Aeree di Poggio Renatico (FE); quindi, il successivo trasferimento al 2° stormo di Rivolto costituirebbe un "trasferimento d'autorità".

Oltretutto, sostiene di usufruire, nella nuova sede di servizio, del trattamento economico previsto dall'art. 1 della legge 86/2001, riservato ai militari "...trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza".

Riguardo alle ulteriori eccezioni di cui alla relazione ministeriale, la ricorrente sostiene che, in ogni caso, la compilazione del modello Annesso II ha lo scopo di fornire all'Amministrazione informazioni di natura personale, familiare e abitativa del militare da tenere in considerazione per "orientare le proprie decisioni in tema di impiego".

In merito ai chiarimenti richiesti nell'adunanza del 5 giugno 2013, il Ministero ha precisato che "nessun militare classificatosi innanzi alla ricorrente, nell'ambito della graduatoria di fine corso, ha scelto quale prima assegnazione sedi di servizio coincidenti con quelle optate dall'Av. Capo S. S.. In particolare, la graduatoria d'impiego relativa allo smistamento dei 7 frequentatori del 4° corso V.S.P. (volontari in servizio permanente) orientati nella Categoria/Specialità "Commissariato Vettovagliamento" ha visto la ricorrente classificarsi al 7° ed ultimo posto, preceduta da altri 6 militari che, nell'ordine, hanno scelto quali sedi d'impiego Enti siti nelle province di Verona, Firenze, Verona, Verona, Brescia e Treviso".

Aggiunge, altresì, che "La sede di servizio indicata dall'Av. Capo S. S. (Comando delle Operazioni Aeree di Poggio Renatico - FE) nell'ambito dello smistamento in titolo non è stata considerata tra le sedi prioritarie da alimentare col personale proveniente dal citato corso di formazione (né con riferimento alla Categoria/Specialità del militare ricorrente "Commissariato Vettovagliamento", né con riferimento alle altre diverse Categorie/Specialità). Ciò in base alle complessive esigenze funzionali della Forza Armata".

Con un secondo parere interlocutorio, reso in data 4 dicembre 2013, è stato chiesto al Ministero di trasmettere le ulteriori eventuali memorie di cui la ricorrente stessa aveva fatto riferimento nell'atto del 29 settembre 2012.

E' stato, altresì, chiesto al Ministero di chiarire:

- se è vero che la ricorrente percepisca il trattamento economico previsto dall'art. 1 della legge 86/2001, che è, appunto, riservato ai militari trasferiti d'autorità. In caso affermativo, in ordine a tale circostanza, deve fornire elementi di ragguaglio;

- a quale sede sia stata destinata la ricorrente come "prima assegnazione", in considerazione del fatto che la stessa afferma, nelle proprie memorie, di essere stata assegnata, subito dopo la conclusione dell'iter formativo, presso il Quartier Generale del Comando Forze Aeree di Poggio Renatico (FE).

Nel chiarire che le ulteriori memorie di cui genericamente si fa cenno nel ricorso straordinario erano, in realtà, un'istanza per l'intervento in autotutela, nonché il medesimo atto introduttivo, entrambe depositate agli atti di causa, il Ministero riferisce quanto segue:

- la ricorrente percepisce le indennità di trasferimento di cui alla legge n. 86/2001, in quanto, in applicazione del parere n. 2432/02 del C.d.S., al personale militare volontario, che, transitato nel servizio permanente all'esito di concorso riservato, venga assegnato, dopo l'iter formativo, presso una sede diversa da quella precedente, vengono riconosciuti gli emolumenti in questione solo se coniugato all'atto della movimentazione;

- la ricorrente, come tutti i militari di truppa che divengono graduati, è stata destinataria di due provvedimenti di prima assegnazione afferenti momenti diversi della propria carriera: il primo, per la base di Poggio Renatico, riguardava la fase della "ferma prefissata"; il secondo, per il 2° Stormo di Rivolto, riguardava il transito in servizio permanente a seguito di un concorso con riserva di posti.

L'Amministrazione riferisce, inoltre, quanto segue:

- la Forza Armata, nel riformulare la propria Direttiva di impiego in data 16/01/2014, ha previsto ora che il personale coniugato con altro personale appartenente alle Forze Armate o alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile può presentare domanda per essere trasferito, ove possibile, nel comune ove si trova la sede di servizio del coniuge o in altra sede viciniore, indipendentemente dall'essere stato quest'ultimo trasferito o meno;

- in tale quadro normativo sopravvenuto, poiché il vincolo di cinque anni di permanenza nella sede di prima assegnazione dopo l'iter formativo non si applica più nel caso in esame, la ricorrente ha presentato istanza di ricongiungimento familiare;

- in accoglimento della stessa, il militare sarà trasferito, sotto la data del 24/03/2014, presso il Reparto Supporto Servizi Generali con sede in Poggio Renatico (FE).

L'Amministrazione chiede, dunque, al Consiglio di Stato di valutare l'eventuale cessazione della materia del contendere, essendo state soddisfatte le esigenze rappresentate dalla ricorrente e ferme restando le deduzioni fatte dalla stessa amministrazione, che restano del tutto valide circa il provvedimento impugnato.

CONSIDERATO:

Il ricorso è improcedibile.

La Sezione, vista la nuova determinazione dell'Amministrazione e constatato che, in effetti, la stessa appare satisfattiva della pretesa sostanziale della ricorrente, la quale ha più volte dichiarato di gradire la sede di Poggio Renatico (FE), ritiene che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile quanto meno per sopravvenuta carenza d’interesse.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Nicolo' Pollari Gerardo Mastrandrea




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà


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