dopo 730 giorni di aspettativa...

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euroscettico
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dopo 730 giorni di aspettativa...

Messaggio da euroscettico »

Se non si viene riformati prima, allo scoccare dei 730 giorni di aspettativa spetta la pensione se si hanno i requisiti contributivi? faccio un caso strano ma che potrebbe capitare. Diciamo che dopo 700 giorni di aspettativa nel quinquennio per "stati d'ansia" una persona sia fatta idonea e torni al lavoro. Poi per un'altra patologia più lieve cumula altri 30 giorni, cosa succede? insieme alla riforma spetta anche la pensione?


euroscettico
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Re: dopo 730 giorni di aspettativa...

Messaggio da euroscettico »

euroscettico ha scritto:Se non si viene riformati prima, allo scoccare dei 730 giorni di aspettativa spetta la pensione se si hanno i requisiti contributivi? faccio un caso strano ma che potrebbe capitare. Diciamo che dopo 700 giorni di aspettativa nel quinquennio per "stati d'ansia" una persona sia fatta idonea e torni al lavoro. Poi per un'altra patologia più lieve cumula altri 30 giorni, cosa succede? insieme alla riforma spetta anche la pensione?
credo che il mio dubbio sia legittimo perché in questo caso non ci troviamo in un caso di riforma per lesioni, ma di riforma per sopraggiunto limite dei 730 giorni, per logica mi sembra che la pensione non dovrebbe spettare, sbaglio?
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pietro17
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Re: dopo 730 giorni di aspettativa...

Messaggio da pietro17 »

Si. Spetta la pensione se soni stati maturati almeno 15 anni di cui tre nell'ultimo quinquennio. PERÒ ALLO SCADERE DEI 730/731 gg la cmo deve sotto porti a visita ai fini dell'idoneità. Se, invece, si decade, la pensione si prende al raggiungimento dell'età anagrafica.

Ssluti.

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macno101
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Re: dopo 730 giorni di aspettativa...

Messaggio da macno101 »

Ciao Pietro,

ma la CMO DEVE o può anche non sottoporti a visita per l'idoneità?
macno101
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Re: dopo 730 giorni di aspettativa...

Messaggio da macno101 »

HO TROVATO QUESTO POST:

decaduti dal servizio per sforamento dei 730 giorni
da Roberto Mandarino » ven giu 18, 2010 7:20 pm

Dopo un ulteriore ricerca su internet, ho trovato una recente circolare dell'I.N.P.D.A.P. (che per ragioni di spazio le allego in parte). Questa circolare che si applica a tutto il personale delle Forze Armate, dispone che coloro che vengono dichiarati decaduti dal servizio per aver superato il periodo massimo di 730 giorni di aspettativa malattia nell'ultimo quinquennio di servizio, hanno diritto alla pensione d'invalidità come se fossero stati riformati per inidoneità al servizio militare, sempre se hanno maturato almeno 15 anni di servizio utile.

Rammento comunque che soltanto coloro che vengono riformati hanno diritto all'opzione del transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa.

Saluti e stia sereno Roberto

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INPDAP
Direzione Centrale Previdenza
Ufficio I Normativo
Circolare 18/9/2009 n. 19
Subentro nella gestione delle attività pensionistiche del personale dell’Esercito Italiano. Trasmissione dati giuridici ed economici mediante modello PA04 anche ai fini dell’indennità di buonuscita.
3.3 Requisiti per il diritto alla pensione derivante da infermità
Il personale delle Forze Armate dispensato dal servizio per infermità dipendenti o non da causa di servizio ha diritto al trattamento pensionistico qualora abbia raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo (articolo 52,comma 1, del Testo unico)[/color]Si rende opportuno precisare che in base all’articolo 40, comma 1, del Testo unico, il servizio utile è costituito dal servizio effettivo con l’aggiunta degli aumenti derivanti da maggiorazione dei servizi o di periodi computabili in base alle disposizioni vigenti.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di stato giuridico, dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza (art. 37, legge n. 113/1954 per il personale Ufficiali; art. 29 della legge n. 599/1954 per i sottufficiali). In tale ipotesi la decorrenza giuridica del trattamento pensionistico coinciderà con la data di collocamento in riserva o congedo assoluto mentre la decorrenza economica dello stessa corrisponderà al giorno successivo alla scadenza dei tre mesi di corresponsione degli assegni spettanti.
Si sottolinea che, in virtù di quanto previsto dall’articolo 36 della legge 113/54 e dall’articolo 29 della legge n. 599/54, l’ufficiale o il sottufficiale che nel quinquennio sia stato giudicato non idoneo al servizio e venga collocato in aspettativa, superato il periodo massimo di aspettativa (due anni in un quinquennio) cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto. Di conseguenza, qualora sussistano i requisiti per una pensione di infermità (almeno 15 anni di contribuzione), la Sede Inpdap competente, ricevuta la prescritta documentazione pensionistica, è tenuta a liquidare il relativo trattamento sulla base del verbale che ha riconosciuto l’inidoneità, senza richiedere alcun ulteriore accertamento sanitario.Per completezza di esposizione si precisa che anche nei confronti del personale in esame trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Pertanto, nell’ipotesi in cui la cessazione dal servizio sia imputabile ad infermità non dipendente da causa di servizio, per la quale gli interessati si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all’atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo ovvero al raggiungimento del 60° anno di età nei casi in cui l’interessato sia destinatario di un sistema di calcolo contributivo o misto. Ai fini del riconoscimento del diritto della suddetta pensione di inabilità è richiesto il possesso di un’anzianità contributiva minima di cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione d’inabilità.
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pietro17
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Re: dopo 730 giorni di aspettativa...

Messaggio da pietro17 »

La cmo DEVE sotto porti a visita perché il tuo comando DEVE inviati 30 gg prima dello scadere. Se la visita la fai a giorni scaduti, la valutazione deve essere relativa all'ultimo giorno utile.
Saluti.

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macno101
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Re: dopo 730 giorni di aspettativa...

Messaggio da macno101 »

Di conseguenza, il superamento dei 730 giorni e l'aver maturato almeno 15 anni di servizio comportano la maturazione alla pensione.
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