CDS SENTENZA TRANSITO RUOLI CIVILI PER DECADUTI

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CDS SENTENZA TRANSITO RUOLI CIVILI PER DECADUTI

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N. 01668/2015REG.PROV.COLL.
N. 07011/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7011 del 2013, proposto da:
Manlio Davide Mario Ferrario, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Tafuro in Roma, Via Orazio, 3;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE I n. 01951/2013, resa tra le parti, concernente rigetto istanza di transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del ministero della difesa

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2015 il Cons. Andrea Migliozzi e udito per la parte appellata l'Avvocato dello Stato Palatiello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con decreto del 27 aprile 2012, assunto ai sensi dal combinato disposto degli artt.26 lettera b) e 29 della legge n.599/1954 e in relazione a quanto disposto dall’art.2187 del dlgs n.66/2010, il Ministero della Difesa disponeva la cessazione dal servizio permanente per infermità e il collocamento in congedo del Maresciallo di 1^ classe dell’Aeronautica Manlio Davide Mario Ferrario.
A seguito di tale provvedimento l’interessato con istanza del 4 giugno 2012 chiedeva il transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del suindicato Ministero ai sensi della normativa vigente.
Non avendo ricevuto riscontro nei termini, l’interessato impugnava innanzi al Tar della Lombardia il silenzio- rifiuto formatosi in ordine alla predetta istanza e nelle more di detto giudizio l’Amministrazione adottava il provvedimento con cui la richiesta de qua era respinta sul rilievo che il transito nei ruoli funzionali del personale civile è possibile unicamente per il personale militare che si trova in costanza di rapporto, senza che di tale beneficio potesse usufruire il militare che, come il ricorrente, viene posto in congedo per inidoneità fisica.
Il Maresciallo Ferrario impugnava tale provvedimento con atto di motivi aggiunti, denunciandone la illegittimità sotto vari profili e il gravame era respinto dal Tar con sentenza n.1951/13.
Il predetto sottufficiale ha impugnato tale decisum, ritenuto errato ed ingiusto, deducendo a sostegno del proposto appello i seguenti motivi:
eccesso di potere per travisamento del presupposto; contraddittorietà ;difetto di motivazione a carico della impugnata sentenza .
L’Amministrazione ha omesso di provvedere alla valutazione delle condizioni fisiche dell’appellante e tali accertamenti dovevano essere svolti prima del periodo massimo di comporto concesso dall’ordinamento, il tutto in violazione delle direttive che impongono l’obbligo degli accertamenti sanitari in questione e senza che si possa ricondurre in capo al dipendente quale che sia responsabilità. Inoltre mentre il militare fatto oggetto di riforma può chiedere ed ottenere il transito nei ruoli civili, altrettanto non è concesso a chi ha solo superato il periodo massimo di convalescenza in relazione eventualmente ad infermità meno invalidanti di quelle poste a base del giudizio di riforma. Il Tar d’altra parte ha omesso di fornire una adeguata motivazione in ordine alle sue statuizioni né ha tenuto conto di quanto statuito in analogo caso dal Tar Basilicata con sentenza fatta presente dal ricorrente e qui pure richiamata.
travisamento del fatto: nessuna Commissione Medica Ospedaliera ha mai dichiarato esplicitamente non idoneo l’appellante e risulta perciò non veritiera l’affermazione del primo giudice secondo cui : “la commissione medica lo aveva a suo tempo visitato dichiarandolo non idoneo al servizio militare”. In ogni caso il giudicante non ha espresso alcuna ragione per la quale ha ritenuto non applicabile al caso di specie le osservazioni contenute nelle pronuncia giurisdizionale del giudice amministrativo lucano resa su caso analogo;
erroneità della sentenza impugnata sotto altro aspetto: il Tar adito ha affermato che non sarebbe stato effettuato alcun accertamento in ordine alla idoneità all’impiego civile del ricorrente, ma tale affermazione è contraddetta dal fatto che per l’ analogo caso esaminato dal Tar Basilicata era stato sancito l’obbligo dell’accertamento in parola a carico dell’Amministrazione procedente.
Parte appellante conclude con la richiesta del riconoscimento in suo favore delle spese, onorari e diritti di causa , tenuto conto che l’Amministrazione, “omissiva dei propri doveri”, ha indotto con il proprio comportamento il Sig. Ferrario ad adire la magistratura amministrativa per la tutela delle proprie posizioni giuridiche soggettive.
Si è costituito in giudizio per resistere l’intimato Ministero della Difesa.
All’odierna udienza pubblica la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato, meritando l’impugnata sentenza integrale conferma.
Col primo mezzo di gravame viene in rilievo la questione nodale della controversia all’esame e cioè la sussistenza o meno in capo all’appellante del requisito per poter chiedere il transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa .
Le doglianze dedotte, come esposte in fatto, si rivelano quanto ai profili di diritto sostanziale infondate e sotto un aspetto processuale inammissibili.
La legge 28 luglio 1999 n.266 ha previsto all’art.14 comma 5 la possibilità per il personale delle Forze Armate, (incluso quello dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza) giudicato inidoneo al servizio militare permanente per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, di transitare nelle corrispondenti qualifiche del personale civile dei rispettivi Ministeri
Quindi il D.I.18 aprile 2002 , attuativo delle disposizioni legislative sopra indicate ha disposto che il personale delle Forze Armate giudicato non idoneo per le lesioni suindicate transita, a domanda , nelle aree funzionali del Ministero della Difesa.
La normativa appena citata ha quindi individuato i soggetti destinatari della possibilità di chiedere il transito all’impiego civile, configurati esattamente nei militari che per sopravvenute infermità invalidanti sono giudicati dai competenti organi medico-legali non più idonei al servizio militare e fermo restando che la infermità riscontrata sia compatibile con l’impiego civile.
Ebbene la condizione di fatto e di diritto contemplata come presupposto per poter usufruire del beneficio in parola non è posseduta dal maresciallo Ferrario che, (circostanza pacifica in causa ) è stato posto in congedo e fatto cessare dal servizio militare permanente ad altro titolo e precisamente per aver superato il periodo massimo di aspettativa per malattia fruibile nel quinquennio, ai sensi dell’art.26 e 29 della legge n.599/1954 tenuto conto di quanto altresì disposto dall’art.2187 del dlgs 15 marzo 2010 n.66 ( testo unico sull’ordinamento militare ).
Ancorchè correlata a motivi di infermità, è innegabile che la situazione sussumibile in capo al Ferrario sia diversa dallo status di chi in costanza di servizio è stato dichiarato non più idoneo, laddove solo quest’ultima condizione è stata ritenuta dal legislatore meritevole della possibilità di transito nell’impiego civile, attuabile altresì una volta accertata la compatibilità della sofferta infermità col nuovo, diverso rapporto di servizio.
In altri termini, nella specie non si rinviene il caso della dispensa dal servizio per chi sino all’accertamento medico-legale ricopriva ancora la veste di militare in spe, versandosi invece nell’ipotesi del superamento del periodo massimo di comporto, situazione cui consegue automaticamente la messa in congedo.
Se così è, appare evidente che non può configuarsi per l’appellante il presupposto previsto dalla legge per poter chiedere il transito de quo, atteso che il Ferrario era già stato collocato al di fuori dal servizio permanente per un titolo diverso da quello contemplato dalla normativa sopra riportata (l’essere intervenuta una causa invalidante in costanza di servizio).
A ben vedere poi le censure dedotte appaiono inconferenti rispetto all’oggetto della controversia all’esame
Invero parte appellante lamenta il comportamento omissivo dell’Amministrazione che non avrebbe tempestivamente sottoposto il militare agli opportuni accertamenti sanitari al fine di far cessare la situazione di aspettativa poi sfociata nella messa in congedo, ma quelle dedotte sono doglianze che vanno a riguardare unicamente determinazioni fatte oggetto di un apposito provvedimento, il decreto ministeriale del 27 aprile 2012 recante il collocamento in congedo del sottufficiale, che costituisce l’antecedente logico-cronologico del silenzio e del diniego fatti registrare dal Ministero della Difesa sulla richiesta di transito al servizio civile, laddove solo questi ultimi sono oggetto del giudizio in trattazione , come sottoposto sia al giudice di primo grado che a questo giudicante.
Si duole poi l’appellante di una sorta di disparità di trattamento, posto che ai militari destinatari di provvedimenti di riforma dal servizio militare per inidoneità allo stesso sarebbe possibile richiedere il transito ai ruoli del servizio civile e tale diversificato trattamento sarebbe ingiustificato ed illogico.
Il vizio dedotto però è inconfigurabile venendo in rilievo situazioni per nulla omologhe dacchè aventi caratteristiche affatto diverse e comunque legate a specifiche scelte effettuate a monte dal legislatore oltreché applicabili dall’Amministrazione in maniera vincolata una volta verificatisi i presupposti di legge.
Quanto alle censure dedotte col secondo e terzo mezzo d’appello, le stesse sono inammissibili.
Il primo gruppo di doglianze attiene al presupposto decreto di collocamento in congedo, qui non fatto oggetto di formale contestazione giudiziale e che comunque viene in rilievo solo indirettamente.
Quanto poi al dedotto difetto di motivazione, con specifico riferimento al mancato richiamo da parte del Tar alle osservazioni contenute in una sentenza del giudice amministrativo della Basilicata, le doglianze sono del tutto improponibili, giacchè:
in generale con il decisum qui appellato il TAR ha dato ampia contezza delle ragioni per le quali ha ritenuto infondata la pretesa fatta valere dal ricorrente;
non v’era alcun onere né alcun bisogno per il primo giudice di fare riferimento al precedente giurisprudenziale fatto presente dal ricorrente, stante la piena autonomia decisionale dell’organo giurisdizionale adito;
c) in ogni caso le osservazioni recate dalla sentenza citata a sostegno dall’allora ricorrente non si rivelano decisive ai fini della disamina e soluzione della questione sollevata , attenendo al precedente, diverso momento amministrativo costituito dall’onere dell’Amministrazione di sottoporre a visita medico-legale il militare in aspettativa per infermità.
Non appaiono infine accoglibili le critiche rivolte avverso la parte della sentenza che ha condannato il sig. Ferrario al pagamento delle spese del relativo giudizio.
Invero, del tutto corretta appare la decisione del giudice in questa parte, laddove ha ritenuto di applicare la regola secondo cui la condanna alle spese di causa segue alla soccombenza e tenuto altresì conto che alcun comportamento omissivo è stato rilevato dal Tar a carico dell’Amministrazione militare procedente .
Conclusivamente, l’appello, in quanto infondato, va respinto.
Tenuto conto della peculiarità della vicenda all’esame sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo Rigetta.
Compensa tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Chiedo scusa ma il commento a questa sentenza per errore l'ho postato nell'altro argomento su pagamento al lordo compenso sostitutivo licenza ordinaria.
Un saluto


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