Amianto e gas radon

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panorama
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Amianto e gas radon

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Ricorso straordinario.

Consiglio di Stato - PARERE INTERLOCUTORIO ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,

OMISSIS

Orbene, ritiene la Sezione che, ai fini della decisione del ricorso straordinario in argomento, proposto dall’interessata avverso il citato decreto, intervenuto quest’ultimo - occorre darne atto - in esito ad un procedimento complesso, dall’andamento non univoco, in cui l’Amministrazione stessa si è fatta promotrice di ulteriori verifiche e riesami, dando comunque la possibilità all’istante medesima di interloquire nel corso del procedimento, è necessario un ulteriore supplemento di istruttoria in relazione alla necessità di acquisire maggiori e più dettagliati elementi argomentativi riferiti al servizio concretamente prestato dal militare deceduto nel contesto ambientale della base NATO (1° R.O.C.) del Monte Venda (il più alto dei Colli Euganei), dismessa nel 1998, con riguardo, in particolare, oltre al notorio problema delle coperture in eternit (amianto), all’esposizione agli effetti del gas radon (gas inerte radioattivo, destinato a dimezzarsi in pochi giorni se disperso nell’aria, che deriva dal decadimento del radio-226 della crosta terrestre, a sua volta derivato dall’uranio-238), notoriamente perniciosi quando il gas si sprigiona, come nel caso, in caverne e comunque in ambienti chiusi e non areati.

Effetti che, se sono ormai da considerarsi acquisiti quanto alla etiopatogenesi del tumore al polmone (mesotelioma pleurico ed altre gravi fattispecie tumorali), possono e debbono essere ulteriormente verificati e validati dall’Amministrazione nella fattispecie, con riguardo anche ai risultati raggiunti dagli approfondimenti scientifici internazionali, ai fini di escludere, con sufficiente grado di certezza, un’etiopatogenesi della neoplasia renale in questione.

Con l’occasione, l’Amministrazione vorrà riferire anche in relazione all’iter ed agli eventuali esiti delle indagini della competente Procura della Repubblica sui decessi degli avieri già in servizio in tale contesto ed al giudizio penale instauratosi, ove conferenti.


panorama
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Re: Amianto e gas radon

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notizia del 2015
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vedi seguente link

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magic60
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Re: Amianto e gas radon

Messaggio da magic60 »

Una tristezza infinita.
Solo chi ha vissuto quel bunker può capire.
Un parere interlocutorio per capire cosa? Le analisi fatte all'interno della galleria da parte di enti
specializzati hanno mostrato già all'epoca della chiusura presenza di pulviscolo di amianto
ed una concentrazione spaventosaa di gas radon. Basterebbe verificare gli effetti di questi agenti
e gli anni trascorsi dal personale deceduto all'interno del bunker.
Grazie a Panorama.
panorama
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Re: Amianto e gas radon

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spero che sia stato chiesto anche "un grosso" risarcimento per il tramite del giudice del lavoro, poiché la semplice causa di servizio e relativo equo indennizzo non soddisfa il danno patito in tutti i sensi per la famiglia.
panorama
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Re: Amianto e gas radon

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Re: Amianto e gas radon

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Re: Amianto e gas radon

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Re: Amianto e gas radon

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Flagello Radon: il CANCRO colpisce nei piani bassi con 3.000 morti all'anno in Italia!

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Re: Amianto e gas radon

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Re: Amianto e gas radon

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Mesotelioma pleurico ed esposizione ambientale a fibre minerali: il caso di un area rurale in Basilicata


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Re: Amianto e gas radon

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ricerca ulteriore su internet
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Re: Amianto e gas radon

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Europa

Gas Radon: verso una normativa di effettiva prevenzione dopo la nuova direttiva europea?

Direttiva Europea, 05/12/2013 n° 2013/59
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http://www.altalex.com/documents/news/2 ... va-europea" onclick="window.open(this.href);return false;
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Re: Amianto e gas radon

Messaggio da magic60 »

panorama ha scritto:spero che sia stato chiesto anche "un grosso" risarcimento per il tramite del giudice del lavoro, poiché la semplice causa di servizio e relativo equo indennizzo non soddisfa il danno patito in tutti i sensi per la famiglia.
In alcuni casi è stato richiesto un risarcimento. La maggiorparte ha chiesto il riconoscimento della causa e relativo indennizzo.
Personalmente richiedo tutti gli anni la sorveglianza medica per amianto e radon ed all'IML di Roma c'è un team che valuta, sulla scorta di determinate analisi, se c'è un danno a livello polmonare o meno. Comunque non c'è un programma di sorveglianza previsto dall'Amminustrazione che preveda queste visite per il personale coinvolto. E' tutto devoluto all'iniziativa personale.
Grazie di nuovo per il materiale messo a disposizione.
panorama
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Re: Amianto e gas radon

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- ) - neoplasia polmonare metastatizzata, istologicamente carcinoma indifferenziato.

- ) - neoplasia della trachea.
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Anche se la questione e del tutto diversa, in questa sentenza della Corte dei Conti si rinviene una traccia sul Radon, in quanto è stato interpellato l'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute.
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con ordinanza n. 102/11 questa Sezione Giurisdizionale disponeva accertamenti istruttori finalizzati ad interpellare l’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, affinché, sulla base degli atti trasmessi, esprimesse il proprio motivato parere sulla dipendenza da causa o concausa di servizio delle infermità

Con parere reso in data 8 aprile 2011 il suddetto organo di consulenza, ha risposto negativamente al quesito perché “I rischi professionali per insorgenza di neoplasia della trachea sono quelli legati alla presenza di .asbesto, degli idrocarburi policiclici, di sostanze quali il Cromo, l'Arsenico inorganico, il Radon ;
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LAZIO SENTENZA 1398 29/09/2011


SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LAZIO SENTENZA 1398 2011 PENSIONI 29/09/2011



SENTENZA 1398/2011

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

Il Giudice unico delle pensioni Cons., dr.ssa Giuseppina Maio, alla pubblica udienza del 21 settembre 2011, con l’assistenza del segretario, dr. Marco Olivieri;

Uditi l’avv. Marina Milli, per delega dell’avv. Claudia Polacchi, difensore di parte attrice e la dr.ssa Giuseppina Capoccetta in rappresentanza dell’INPDAP;


Visti gli atti e i documenti di causa;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 61367 del registro di segreteria della Sezione, prodotto dalla sig.ra A. P., nata il 13 novembre 1956, elettivamente domiciliata in Roma alla Via G. Martora n. 18/20 presso il Servizio Legale centrale del patronato ACLI, e rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’ avv. Claudia Polacchi giusta delega in calce all’atto introduttivo;

avverso
la determinazione dell’INPDAP n. B7 in data 8 febbraio 2001;

FATTO

Con il provvedimento impugnato l’amministrazione ha negato alla sig.ra P., in qualità di vedova del sig. N. T. (deceduto in data 26/1/1996) la pensione indiretta di privilegio perché le infermità “ che trassero a morte il dante causa non sono state ritenute dipendenti da causa di servizio.

Risulta in atti che il sig. N. T. nato il 10 aprile 1953, ha prestato attività lavorativa alle dipendenze del Comune di Vignanello con il profilo professionale di netturbino-autista dal 2 giugno 1977 al 2 novembre 1977 con assunzione provvisoria, quindi dal 1 marzo 1979 e fino al decesso, con assunzione definitiva, con lo stesso profilo professionale.

Le mansioni svolte dal T. erano quelle di trasporto della nettezza urbana mediante raccolta con automezzo dal Comune di Vignanello alla discarica.

In data 23 maggio 1995 il sig. N. T. venne ricoverato presso 1'IRCCS IFO di Roma e le indagini eseguite evidenziarono la presenza di una neoplasia polmonare metastatizzata, istologicamente carcinoma indifferenziato.

In data 26 gennaio 1996 il sig. T., decedeva per "complicazioni cardiopolmonari in soggetto con neoplasia tracheale metastatizzato",

La vedova, sig.ra A. P. presentava, in data 24 giugno 1996, domanda diretta ad ottenere pensione privilegiata indiretta, ai sensi dell'art.33 RDL 680/1938, e successive variazioni, assumendo che il decesso del marito fosse dovuto a malattia professionale determinata dalle funzioni inerenti al proprio impiego di autista netturbino.

In data 27 settembre 1997 il Sindaco del Comune di Vignanello redigeva parere favorevole ravvisando che l'infermità che aveva condotto il T. al decesso fosse stata contratta in servizio e per causa di servizio.

Anche la Prefettura di Viterbo, in data 9/1/1998, esprimeva parere favorevole e conforme a quello rilasciato dal Comune di Vignanello.

Il Comitato Tecnico per le pensioni di privilegio, nella seduta del 5 dicembre 2000, esprimeva parere negativo non rinvenendo un nesso di causalità tra l'infermità ed il servizio prestato sostenendo che: "come tutte le neoplasie l'eziologia può essere eredo-costitutzionale o secondaria a—fattori chimici, --fisiceossici, fumo, situazioni precancerose etc.".

Seguiva quindi il provvedimento impugnato (determinazione dell'INPDAP n. B7 in data 8 febbraio 2001), in sede giurisdizionale con atto ricorsale in cui parte attrice sosteneva che “l'attività lavorativa costringeva il T. e respirare quotidianamente e per tempi prolungati, sostanze cancerogene disperse nell'aria sia durante l'attesa di scarico dei rifiuti presso le varie discariche, sia durante l'attività di raccolta diretta dei rifiuti che, come già detto, avveniva nella parte retrostante del mezzo con conseguente reiterata inalazione anche degli stessi gas di scarico” e chiedeva il riconoscimento del proprio diritto a percepire la pensione privilegiata indiretta con decorrenza febbraio 1996, nonché gli interessi e la rivalutazione monetaria sulle somme dovute fino al soddisfo. In via istruttoria chiedeva che fosse disposta CTU finalizzata ad accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra la patologia che aveva condotto il T. al decesso e l'attività lavorativa dallo stesso svolta in vita alle dipendenze del Comune di Vignanello.

A sostegno delle proprie argomentazioni parte attrice depositava copiosa documentazione medica e amministrativa attestante l’esposizione del dante causa a fattori nocivi durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Chiamata la causa all’udienza del 26 gennaio 2011 con ordinanza n. 102/11 questa Sezione Giurisdizionale disponeva accertamenti istruttori finalizzati ad interpellare l’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, affinché, sulla base degli atti trasmessi, esprimesse il proprio motivato parere sulla dipendenza da causa o concausa di servizio delle infermità che avevano causato il decesso del sig. T. N., indicando la classifica delle infermità diagnosticate.

Con parere reso in data 8 aprile 2011 il suddetto organo di consulenza, ha risposto negativamente al quesito perché “I rischi professionali per insorgenza di neoplasia della trachea sono quelli legati alla presenza di .asbesto, degli idrocarburi policiclici, di sostanze quali il Cromo, l'Arsenico inorganico, il Radon ; nel caso in esame, non si riscontrano nella specifica attività lavorativa prestata dall'interessato gli elementi sopradetti; in particolare, nel caso in esame il rischio legato alla inalazione di idrocarburi non può assumere valenza oncopatogena, in quanto l'attività lavorativa di netturbino-autista prestata dal sig. N. T., come tale, non avveniva in ambienti chiusi dove le polveri ed i fumi subiscono concentrazioni potenzialmente nocive”.

In data 10 settembre 2011 la difesa di parte attrice ha depositato una memoria con allegate le controdeduzioni al parere reso dall’organo peritale ritenuto eccessivamente generico.

Nell’odierna pubblica udienza sono presenti l’avv. Marina Milli che riportandosi agli atti scritti ha insistito per l’accoglimento del ricorso chiedendo in subordine una nuova consulenza tecnica d’ufficio e la dr.ssa Capoccetta che in rappresentanza dell’INPDAP ha chiesto il rigetto del gravame.

DIRITTO

Il trattamento pensionistico privilegiato compete in sede di reversibilità in caso di accertamento del rapporto di dipendenza tra il decesso del dante causa e il servizio svolto, ovvero del rapporto di interdipendenza tra il decesso stesso e un precedente nosologico riferibile a detto servizio, applicando i criteri medico-legali di causalità e concausalità efficiente e determinante.

Ciò premesso, è notorio che nel campo della biologia tumorale, la conoscenza è in continua evoluzione e praticamente teorie ed ipotesi si inseguono e si intrecciano soprattutto per quel che riguarda l'epidemiologia e l'eziologia delle neoplasie. Il ”Cancro del polmone”, poi, viene a determinarsi per un insieme di fattori alcuni dei quali ancora in discussione e altri sconosciuti, per cui, se non è possibile affermare che un determinato fattore è certamente responsabile, è altresì vero che certi fattori estrinseci possono evidenziarsi nel determinismo della comparsa di questa neoplasia.

Ciò posto, e considerato che non è possibile emettere un giudizio di “non liquet”, va valutato, in concreto, quanto può essere stato prodotto in termini di destabilizzazione da disagi fisici e psichici o da eventi particolari inevitabilmente connessi con il servizio, che sia significativo sotto l'aspetto medico-legale al fine di accertare, in base alla normativa pensionistica, se nella fattispecie esistano gli elementi necessari e sufficienti per affermare che l'infermità letale sia dipendente, quanto meno sotto l'aspetto concausale, dal servizio prestato.

Nella fattispecie in esame l’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della salute (seduta in data 8 aprile 2011) confermando il parere reso in precedenza dal C.P.P.O. (seduta del 5 dicembre 2000) si è espresso per la non dipendenza delle infermità causa del decesso del dante causa da fattori ricollegabili al servizio, nemmeno sotto l'aspetto concausale, e questo giudice non ha motivo per disattenderne il pareri, essendo fondato sulle risultanze rilevabili dagli atti di causa.

Ha infatti affermato che “I rischi professionali per insorgenza di neoplasia della trachea sono quelli legati alla presenza di .asbesto, degli idrocarburi policiclici, di sostanze quali il Cromo, l'Arsenico inorganico, il Radon ; nel caso in esame, non si riscontrano nella specifica attività lavorativa prestata dall'interessato gli elementi sopradetti; in particolare, nel caso in esame il rischio legato alla inalazione di idrocarburi non può assumere valenza oncopatogena, in quanto l'attività lavorativa di netturbino-autista prestata dal sig. N. T., come tale, non avveniva in ambienti chiusi dove le polveri ed i fumi subiscono concentrazioni potenzialmente nocive”.

In effetti, considerati i più noti fattori eziologici e di rischio, reali e potenziali, nel suo sviluppo, non risultano accertati eventi nell’attività lavorativa del sig. T. d’intensità tale da farli ritenere, secondo il principio medico-legale della causalità adeguata, possibile causa, o concausa efficiente e determinante, dell'insorgenza delle infermità letali.

In particolare l’organo di consulenza ha evidenziato nell’anamnesi patologica dell’ infermità che su di essa il tipo di servizio prestato, non può avere influito sotto il profilo della concausa nella sua insorgenza ed aggravante in quanto in quanto dalle caratteristiche del servizio svolto e dalle condizioni ambientali in cui è stato esercitato non si evince la presenza di fattori ambientali nocivi, che , peraltro non adeguatamente documentati, appaiono allo stato delle attuali conoscenze scientifiche, di modesta valenza, ne tali da costituire concausa efficiente e determinante per l’insorgenza della neoplasia polmonare mortis del de cuius.

In conclusione, va rilevato che l'atteggiamento pregiudizialmente negativo al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle neoplasie assunto sulla considerazione che, pur essendo oscura l'intima assenza e l'esatta eziopatogenesi di tali stati morbosi, la prevalente dottrina medica tende ad escludere ogni influenza causale dei c.d. fattori generici (disagi, strapazzi, privazioni ecc.) accordando eccezionalmente rilevanza concorsuale alle c.d. condizioni precancerose (elementi tossici, chimici, fisici ovvero entità morbose, specialmente ad andamento cronico, dei vari apparati o sistemi già riconosciuti o riconoscibili come dipendenti da fatti di servizio), sempre che sussista un accertato rapporto cronologico e topografico rispetto all'insorgere della forma neoplastica, è da questo giudice ritenuto sufficiente al fine di escludere il nesso eziologico, tra servizio prestato e insorgenza del male.

Ne deriva da ciò l’impossibilità di accoglimento della pretesa pensionistica del ricorrente il quale, peraltro, non ha fornito elementi idonei, comunque, a contestare l'esito degli accertamenti medici effettuati dal competente organo sanitario che nel caso di specie si riconoscono infatti esaurienti ed attendibili e si sostanzia in tale riconoscimento la ragione della non ammissione di un nuovo accertamento tecnico.

Non è luogo a declaratoria relativa alle spese di lite.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso indicato in epigrafe.

Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, in data 21 settembre 2011.

IL GIUDICE
f.to Cons. Dr.ssa Giuseppina Maio


Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 29/09/2011


P. Il Direttore
IL RESPONSABILE DEL SETTORE PENSIONISTICO
f.to Paola ACHILLE
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Re: Amianto e gas radon

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Radon, Pettazzoni: “Provoca il cancro, serve una mappatura”
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Il consigliere della Lega chiede una nuova analisi sulle concentrazioni del gas

“Ma quanto siamo protetti dal radon?”. E’ questo il contenuto di un’interrogazione presentata dal consigliere regionale della Lega Nord Marco Pettazzoni alla Regione Emilia Romagna lunedì 18 aprile.

“So – spiega l’esponente del Carroccio – che il Ministero della Salute ha avviato un piano nazionale nel 2005, e che la Regione Emilia Romagna ha attivato uno specifico gruppo di lavoro, finalizzato allo studio delle informazioni a disposizione e alla progettazione di eventuali contrattacchi, anche grazie all’analisi delle aree a maggiore rischio, ma i dati a disposizione mi risultano essere piuttosto ‘datati’, essendo le ultime misurazioni del 1993”.

Per questo Pettazzoni, “preoccupato da quanto sta accadendo in California, dove un pozzo di gas naturale sta immettendo nell’aria metano e radon che inquineranno l’ambiente di almeno mezzo milione di abitanti”, e “allarmato da uno studio dell’agenzia internazionale per la ricerca sul cancro di Lione, che ha stimato come almeno il 10% dei tumori al polmone, di cui in Italia si contano oltre 3300 nuovi casi annui, sia causato dal gas radon”, chiede alla Regione Emilia Romagna “innanzitutto, se è prevista e per quando una nuova mappatura cartografica, in particolare di scuole uffici ed edifici pubblici in genere, e se gli uffici della Regione Emilia Romagna stessa, dotati di numerosi uffici ai piani seminterrati, considerati a maggior rischio di concentrazione del gas, siano idonei e rispettino i criteri di prevenzione”.

“Non si scherza con la salute pubblica – chiude il consigliere regionale della Lega Nord – e vigilerò perché venga fatto quanto necessario per la tutela e il controllo del benessere della nostra aria e dei nostri edifici”.

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qui sotto il link della suindicata notizia

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